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Corte Giustizia SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 11 marzo 2004 (1)

«Inadempimento di uno Stato - Direttiva 91/76/CEE - Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole - Individuazione delle acque colpite o che potrebbero essere colpite dall'inquinamento - Designazione delle zone vulnerabili che contribuiscono all'inquinamento - Adozione dei programmi d'azione riguardanti le zone sensibili designate - Controllo e riesame»

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Nella causa C-396/01,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. R.B. Wainwright, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Irlanda, rappresentata dal sig. D.J. O'Hagan, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuto,

avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che:

non avendo, entro i termini stabiliti dalla direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375, pag. 1),

-
designato completamente le acque a norma dell'art. 3, n. 1, secondo i criteri di cui all'allegato I, e dato comunicazione delle stesse alla Commissione;

-
designato le zone vulnerabili, a norma dell'art. 3, n. 2 e/o n. 4, della detta direttiva;

-
elaborato programmi d'azione in conformità dell'art. 5 della detta direttiva;

-
proceduto correttamente e completamente al controllo e al riesame delle acque in conformità dell'art. 6, n. 1, lett. b) e lett. c),

l'Irlanda è venuta meno agli obblighi per essa derivanti da tale direttiva,



LA CORTE (Quinta Sezione),


composta dal sig. P.Jann, facente funzione di presidente della quinta sezione, sigg. C.W.A.Timmermans e S.von Bahr (relatore), giudici;

avvocato generale: sig. L.A.Geelhoed
cancelliere: signor R.Grass

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 26 giugno 2003,

ha pronunciato la seguente



Sentenza


1
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 10 ottobre 2001, ai sensi dell'art.226 CE, la Commissione delle Comunità europee ha presentato un ricorso diretto a far dichiarare che:

non avendo, entro i termini stabiliti dalla direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375, pag. 1),

-
designato completamente le acque a norma dell'art. 3, n. 1, secondo i criteri di cui all'allegato I e dato comunicazione delle stesse alla Commissione;

-
designato le zone vulnerabili, a norma dell'art. 3, n. 2 e/o n. 4, della detta direttiva;

-
elaborato programmi d'azione in conformità dell'art. 5 della detta direttiva;

-
proceduto correttamente e completamente al controllo e al riesame delle acque in conformità dell'art. 6, n. 1, lett. b) e lett. c),

l'Irlanda è venuta meno agli obblighi per essa derivanti da tale direttiva.


Contesto normativo

2
Ai sensi del suo art.1, la direttiva ha l'obiettivo di ridurre l'inquinamento delle acque provocato o indotto dai nitrati di origine agricola e di prevenire qualsiasi nuovo inquinamento di tale tipo.

3
Ai sensi dell'art.2, lett. j), della direttiva per «inquinamento», si intende «lo scarico effettuato direttamente o indirettamente nell'ambiente idrico di composti azotati di origine agricola, le cui conseguenze siano tali da mettere in pericolo la salute umana, nuocere alle risorse viventi e all'ecosistema acquatico, compromettere le attrattive o ostacolare altri usi legittimi delle acque».

4
L'art.3 della direttiva dispone:

«1.Le acque inquinate e quelle che potrebbero essere inquinate se non si interviene ai sensi dell'articolo 5 sono individuate dagli Stati membri conformemente ai criteri di cui all'allegato I.

2.Entro un periodo di due anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva, gli Stati membri designano come zone vulnerabili tutte le zone note del loro territorio che scaricano nelle acque individuate in conformità del paragrafo 1 e che concorrono all'inquinamento. Essi notificano tale prima designazione alla Commissione entro sei mesi.

3.Qualora le acque individuate da uno Stato membro ai sensi del paragrafo 1 siano inquinate dalle acque di un altro Stato membro che in esse defluiscano direttamente o indirettamente, lo Stato membro le cui acque sono inquinate può notificare all'altro Stato membro e alla Commissione i fatti rilevanti.

Gli Stati membri interessati organizzano, se del caso con la Commissione, la necessaria concertazione per individuare le fonti in questione e le misure da adottare per proteggere le acque inquinate, al fine di assicurare la conformità con la presente direttiva.

4.Gli Stati membri riesaminano e, se necessario, opportunamente rivedono o completano le designazioni di zone vulnerabili almeno ogni quattro anni, per tener conto di cambiamenti e fattori imprevisti al momento della precedente designazione. Entro sei mesi essi notificano alla Commissione ogni revisione o aggiunta concernente le designazioni.

5.Gli Stati membri sono esonerati dall'obbligo di individuare le zone vulnerabili specifiche se stabiliscono e applicano i programmi d'azione previsti all'articolo 5 conformemente alla presente direttiva in tutto il territorio nazionale».

5
L'art.5, nn.1-4, della direttiva è formulato nei seguenti termini:

«1.Entro un periodo di due anni a decorrere dalla prima designazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, o di un anno dopo ogni nuova designazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, gli Stati membri, per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, fissano programmi d'azione per quanto riguarda le zone vulnerabili designate.

2.Un programma d'azione può riguardare tutte le zone vulnerabili nel territorio di uno Stato membro oppure, se lo Stato membro lo giudica opportuno, si possono fissare programmi diversi per diverse zone vulnerabili o parti di zone.

3.I programmi d'azione tengono conto:

a)
dei dati scientifici e tecnici disponibili, con riferimento principalmente agli apporti azotati rispettivamente di origine agricola o di altra origine;

b)
delle condizioni ambientali nelle regioni interessate dello Stato membro di cui trattasi.

4.I programmi d'azione sono attuati entro quattro anni dalla loro fissazione e comprendono le misure vincolanti seguenti:

a)
le misure di cui all'allegato III;

b)
le misure che gli Stati membri hanno prescritto nel codice o nei codici di buona pratica agricola fissati ai sensi dell'articolo 4, a meno che non siano state sostituite da quelle di cui all'allegato III».

6
L'art.6 della direttiva prevede:

«1.Al fine di designare le zone vulnerabili e rivederne le designazioni gli Stati membri devono:

a)
entro due anni dalla notifica della presente direttiva, controllare la concentrazione di nitrati nelle acque dolci per un periodo di un anno:

i)
alle stazioni di campionamento di cui all'articolo 5, paragrafo 4 della direttiva 75/440/CEE [del Consiglio 16 giugno 1975, concernente la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati Membri (GU L 194, pag.26)] e/o alle altre stazioni di campionamento che sono rappresentative delle acque superficiali degli Stati membri, almeno una volta al mese e più frequentemente durante i periodi di piena;

ii)
alle stazioni di campionamento che sono rappresentative delle acque sotterranee degli Stati membri a intervalli regolari e tenendo conto delle disposizioni della direttiva 80/778/CEE;

b)
ripetere il programma di controllo specificato al paragrafo 1, lettera a), almeno ogni quattro anni, escludendo le stazioni di campionamento in cui si è riscontrata, in tutti i precedenti campioni, una concentrazione di nitrati inferiore a 25 mg/l, a condizione che non si sia manifestato nessun fattore nuovo che possa avere incrementato il tenore di nitrati; in questi ultimi casi il programma di controllo deve essere ripetuto soltanto ogni otto anni;

c)
riesaminare ogni quattro anni lo stato eutrofico delle acque dolci superficiali, estuarine e costiere.

2.Devono essere applicati i metodi di misura di riferimento indicati nell'allegato IV della presente direttiva».

7
L'allegato I della direttiva, intitolato «Criteri per individuare le acque di cui all'articolo 3, paragrafo 1», dispone:

«A.
Le acque di cui all'articolo 3, paragrafo 1 sono individuate adottando, tra l'altro, i criteri seguenti:

1)
qualora le acque dolci superficiali, in particolare quelle utilizzate o destinate alla produzione di acqua potabile, contengano o possano contenere, se non si interviene ai sensi dell'articolo 5, una concentrazione di nitrati superiore a quella stabilita secondo le disposizioni della direttiva 75/440/CEE;

2)
qualora le acque dolci sotterranee contengano oltre 50 mg/l di nitrati o possano contenere più di 50 mg/l di nitrati se non si interviene ai sensi dell'articolo 5;

3)
qualora i laghi naturali di acqua dolce o altre acque dolci, estuari, acque costiere e marine, risultino eutrofiche o possano diventarlo nell'immediato futuro se non si interviene ai sensi dell'articolo 5.

B.
Applicando i suddetti criteri, gli Stati membri tengono inoltre conto:

1)
delle caratteristiche fisiche e ambientali delle acque e dei terreni;

2)
dell'attuale comprensione del comportamento dei composti azotati nell'ambiente (acque e terreni);

3)
dell'attuale comprensione delle ripercussioni se si interviene ai sensi dell'articolo 5».

8
Ai sensi dell'art.12, n.1, della direttiva, gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva di cui trattasi entro due anni dalla notifica della stessa. Da una nota a piè di pagina che compare in tale disposizione risulta che la direttiva è stata notificata agli Stati membri il 19 dicembre 1991.


Il procedimento precontenzioso

9
Il 29 maggio 1995 la Commissione ha inviato una lettera di diffida all'Irlanda in conseguenza dell'assenza di notifica delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate da tale Stato membro per conformarsi alla direttiva.

10
Con lettera 17 luglio 1995 le autorità irlandesi hanno informato la Commissione delle misure da esse adottate al fine di conformarsi alla direttiva. In tale lettera essi si dicevano soddisfatte della circostanza che, in conseguenza del controllo e della valutazione dei dati sulla qualità delle acque, non erano state individuate acque di cui all'art.3, n.1, della direttiva e che pertanto non era necessaria la designazione delle zone vulnerabili ai sensi del n.2 di tale disposizione. A loro parere l'art.5 della direttiva non era quindi applicabile in mancanza di designazione delle zone vulnerabili.

11
Il 21 ottobre 1996 e il 14 luglio 1999 la Commissione ha inviato all'Irlanda due nuove lettere supplementari di diffida.

12
Con lettera 25 novembre 1999 le autorità irlandesi hanno risposto che un gruppo di esperti aveva individuato, in conformità dell'art.3 della direttiva, le acque di diverse contee, che le operazioni di individuazione proseguivano e che erano in corso lavori per procedere alle designazioni di cui al n.2 di tale disposizione.

13
Nel corso degli anni 1998-2000 la Commissione ha realizzato uno studio sull'Irlanda intitolato «Verifica delle zone vulnerabili individuate a norma della direttiva Nitrati» (in prosieguo: lo «studio di verifica»).

14
Il 25 luglio 2000, alla luce dei risultati dello studio di verifica e di altre considerazioni, la Commissione ha inviato all'Irlanda una terza lettera supplementare di diffida.

15
Poiché quest'ultima lettera di diffida è rimasta senza risposta riguardo alla questione di merito, il 9 febbraio 2001 la Commissione ha inviato all'Irlanda un parere motivato, le cui conclusioni sono identiche a quelle del ricorso, invitando tale Stato membro ad adottare le misure necessarie per conformarvisi nel termine di due mesi dalla sua notifica.

16
Il 1º marzo 2001 le autorità irlandesi hanno presentato alla Commissione una relazione riguardante il periodo 1996-1999, conformemente alle disposizioni dell'art.10 della direttiva.

17
Con lettera 6 aprile 2001 le autorità irlandesi hanno risposto al detto parere motivato facendo riferimento alla pubblicazione, nel marzo 2001, di una relazione preparata dall'Environmental Protection Agency (agenzia per la protezione dell'ambiente; in prosieguo: l'«EPA») e intitolato «An Assessment of the Trophic Status of Estuaries and Bays in Ireland» («Valutazione dello stato di eutrofizzazione degli estuari e delle baie in Irlanda»). Tale relazione confermava che tredici falde acquifere sottoposte all'azione delle maree, in particolare designate, erano «eutrofiche» ai sensi della direttiva e quattro altre erano giudicate potenzialmente eutrofiche. Le dette autorità indicavano che tutte le acque d'estuario eutrofiche o potenzialmente eutrofiche erano allora in corso d'esame ai fini dell'eventuale designazione quali acque inquinate ai sensi della direttiva e dell'eventuale designazione del loro bacini idrografici quali zone vulnerabili ai nitrati.

18
Con lettera 30 luglio 2001 le autorità irlandesi hanno notificato alla Commissione quattro decreti, riguardanti le attività agricole, adottati dalle autorità competenti delle contee di Cavan, Westmeath, Cork e Tipperary (North Riding).

19
Ritenendo che, nonostante le informazioni comunicate dalle autorità irlandesi, la situazione permanesse insoddisfacente, la Commissione ha deciso di presentare il ricorso in esame.


Il ricorso

Sulla prima censura, relativa alla violazione dell'art.3, n.1, della direttiva

Per quanto riguarda le acque superficiali che rientrano nell'ambito di applicazione dell'allegato I, A, punto 1, della direttiva

20
Con la prima parte della detta prima censura, la Commissione precisa che l'allegato I, sub A, punto 1, della direttiva si riferisce a due categorie di acque superficiali utilizzate o destinate alla produzione di acqua potabile: da un lato le acque aventi una concentrazione di nitrati superiore a 50 mg/l e, d'altro lato, le acque che possono contenere siffatta concentrazione laddove non siano adottate le misure previste all'art.5 della direttiva.

21
Per quanto riguarda la prima categoria, la Commissione sostiene che, nella lettera inviatale il 17 luglio 1995 in risposta alla sua lettera di diffida datata 29 maggio 1995, le autorità irlandesi hanno confermato che il 2% di tutti prelievi effettuati nei corsi d'acqua per il periodo 1987-1990 contenevano concentrazioni di nitrati superiori a 50mg/l. Tuttavia nessuna di tali acque sarebbe stata individuata dall'Irlanda ai fini dell'art.3, n.1, della direttiva. Secondo la Commissione, tale Stato membro sembra tentare di giustificare la mancata individuazione di taliacque con il fatto che le concentrazioni di nitrati erano connesse a fonti specifiche di inquinamento.

22
Quanto alle acque che rientrano nella seconda categoria, la Commissione osserva che risulta da uno studio realizzato nel 1994 dalle autorità irlandesi che talune acque superficiali dovevano essere individuate ai fini dell'art.3, n.1, della direttiva. La Commissione si riferisce ugualmente a prove che attestano una tendenza all'aumento dei livelli di nitrati provenienti dall'agricoltura in diversi bacini idrografici irlandesi. In proposito essa si riferisce alla relazione dell'EPA riguardante il periodo 1996-1999.

23
La Commissione sottolinea inoltre che, per quanto riguarda i criteri enunciati all'allegato I, sub A, punto 1, della direttiva, lo studio di verifica, conclusosi nel marzo 2000, ha catalogato diversi corsi d'acqua che avrebbero dovuto essere individuati dall'Irlanda ai fini dell'art.3, n.1 della direttiva.

24
Nella sua difesa, l'Irlanda riconosce che le fonti specifiche di inquinamento rientrano nell'ambito della direttiva. Essa sostiene tuttavia che si può rimediare efficacemente all'inquinamento proveniente da impianti difettosi di raccolta di acque di scarico agricole o di rifiuti agendo sulla fonte di inquinamento. Solo laddove non fosse possibile rimediare in tal modo all'inquinamento, sarebbe necessario procedere all'individuazione delle acque interessate.

25
In proposito, va ricordato che, ai sensi dell'art.3, n.1, della direttiva, in combinato disposto con l'allegatoI, subA, punti1 e 2, di quest'ultima, gli Stati membri sono tenuti a individuare come acque inquinate o che potrebbero diventarlo non solo le acque destinate al consumo umano, ma anche tutte le acque dolci superficiali e le acque sotterranee che contengano o rischino di contenere una concentrazione di nitrati superiore a 50 mg/l (sentenza 7 dicembre 2000, causa C-69/99, Commissione/Regno Unito, Racc. pag.I-10979, punto 23).

26
Ebbene, risulta dagli elementi circostanziati addotti dalla Commissione, non contestati dall'Irlanda, che quest'ultima non ha individuato le acque di cui all'art.3, n.1, della direttiva secondo i criteri menzionati all'allegato I, sub A, punto 1, della stessa.

27
Ne consegue che la prima parte della prima censura è fondata.

Per quanto riguarda le acque sotterranee che rientrano nell'ambito di applicazione dell'allegato I, sub A, punto 2, della direttiva

28
Con la seconda parte della sua prima censura la Commissione sostiene che, al pari dell'allegato I, sub A, punto 1, della direttiva che fa riferimento a due grandi categorie di acque superficiali, l'allegato I, sub A, punto 2, della stessa riguarda due categorie di acque sotterranee: da un lato, quelle che contengono una concentrazione di nitrati superiore a 50 mg/l e, d'altro lato, quelle che possono avere una concentrazione superiore a tale tasso laddove non siano adottate le misure previste all'art.5 della direttiva.

29
Riguardo alla prima categoria supra menzionata, la Commissione sostiene che dal 1991 le relazioni ufficiali irlandesi riguardanti l'acqua potabile confermano che talune acque sotterranee presentano una concentrazione di nitrati superiore a 50 mg/l. A parere della Commissione l'Irlanda sembra tentare di giustificare la mancata individuazione delle acque sotterranee che presentano una concentrazione elevata di nitrati con il fatto che tale concentrazione è legata a fonti specifiche di inquinamento e non ad un inquinamento agricolo diffuso.

30
Per quanto riguarda le acque sotterranee che rientrano nella seconda categoria menzionata al punto 28 della presente sentenza, la Commissione precisa che le relazioni ufficiali delle autorità irlandesi confermano l'esistenza in Irlanda di acque sotterranee che dovrebbero essere individuate ai sensi dell'art.3, n.1, della direttiva. Esse rileva inoltre che lo studio di verifica ha catalogato diverse acque sotterranee specifiche che avrebbero dovuto essere individuate agli stessi fini.

31
La Commissione osserva a tal riguardo che, nella lettera 6 aprile 2001 inviatale in risposta al parere motivato, le autorità irlandesi avevano individuato tredici falde sotterranee colpite da inquinamento ai sensi dell'art.3, n.1, della direttiva, senza che le fosse stato formalmente comunicato il nome di tali falde. Essa sostiene che dette tredici falde, che riguardano cinque contee, sono geograficamente più limitate rispetto alle acque sotterranee menzionate nello studio di verifica, che riguarda undici contee.

32
Nella sua difesa l'Irlanda sostiene che i risultati del controllo di importanti campionature di acque costituiscono un miglior indicatore dello stato effettivo delle acque sotterranee rispetto a campionature di acque modeste. Essa indica che intende nondimeno vigilare affinché le future modalità di controllo delle acque sotterranee tengano pienamente conto delle piccole fonti d'approvvigionamento di acqua potabile e della contaminazione da nitrati derivante da specifiche fonti agricole.

33
In proposito occorre ricordare che, come risulta dal punto 25 della presente sentenza, tutte le acque dolci superficiali e le acque sotterranee che contengano o rischino di contenere una concentrazione di nitrati superiore a 50 mg/l devono essere individuate ai sensi dell'art.3, n.1, della direttiva, in combinato disposto con l'allegato I, sub A, punti 1 e 2 della stessa.

34
Ebbene, risulta dagli elementi circostanziati addotti dalla Commissione, non contestati dall'Irlanda, che quest'ultima non ha individuato le acque di cui all'art.3, n.1, della direttiva secondo i criteri menzionati all'allegato I, sub A, punto 2, della stessa.

35
Pertanto la seconda parte della prima censura è fondata.

Per quanto riguarda i laghi naturali di acqua dolce o altre acque dolci, estuari, acque costiere e marine eutrofiche o che rischino di diventarlo, rientranti nell'ambito di applicazione dell'allegato I, sub A, punto 2, della direttiva

Estuari, acque costiere e marine

36
Con la terza parte della prima censura, la Commissione sostiene che, nello studio di verifica, essa ha catalogato numerosi estuari, acque costiere e marine che avrebbero dovuto essere individuati ai sensi dell'art.3, n.1, della direttiva, in combinato disposto con l'allegato I, sub A, punto 3, di quest'ultima.

37
Secondo la Commissione il rapporto dell'EPA contiene la conferma dell'eutrofizzazione della maggior parte delle zone menzionate nello studio di verifica. Essa osserva che nondimeno l'Irlanda non ha formalmente individuato gli estuari e le acque costiere e marine inquinati.

38
Nella memoria di difesa l'Irlanda sostiene che essa tiene conto della relazione di valutazione dello stato d'eutrofizzazione degli estuari e delle baie preparata dall'EPA. Essa ammette di non aver ancora formalmente designato né gli estuari né le acque costiere e marine inquinati e individuati in tale relazione come acque inquinate e zone vulnerabili ai sensi della direttiva, ma ha in programma di porvi rimedio in breve termine.

39
In proposito è sufficiente constatare che l'Irlanda riconosce di non aver individuato, a norma dell'art.3, n.1, della direttiva, in combinato disposto con l'allegato I, sub A, punto 3, della stessa, gli estuari, le acque costiere e marine che hanno subito o rischiano di subire in un futuro prossimo un processo di eutrofizzazione.

40
Ne consegue che la terza parte della prima censura è fondata per quanto riguarda gli estuari, le acque costiere e marine.

I laghi naturali d'acqua dolce e le altre acque dolci

41
Per quanto riguarda i laghi naturali di acqua dolce e le altre acque dolci, la Commissione sostiene che risulta chiaramente da numerose relazioni ufficiali delle autorità irlandesi che l'Irlanda conosce un ampio e crescente problema di eutrofizzazione. Essa precisa tuttavia che le dette autorità non hanno individuato le acque dolci eutrofiche o minacciate dall'eutrofizzazione, contrariamente alle prescrizioni dell'art.3, n.1, della direttiva, in combinato disposto con l'allegato I, sub A, punto 3, della stessa. Ciò rifletterebbe l'opinione delle autorità irlandesi secondo cui il principale responsabile di tale eutrofizzazione sarebbe il fosforo dei fertilizzanti e il ruolo dei nitrati non giustificherebbe un'azione ai sensi della detta direttiva. La Commissione indica di non condividere tale opinione. A suo parere, risulta peraltro chiaramente dalla detta disposizione di tale allegato che il legislatore comunitario mirava ad individuare tali acque ai sensi del detto art.3, n.1.

42
Nella sua difesa l'Irlanda sostiene che, in base ai dati scientifici a sua disposizione, gli apporti di fosforo costituiscono la principale causa del processo di eutrofizzazione delle acque dolci irlandesi. Essa sostiene che le relazioni preparate dall'EPA attribuiscono l'eutrofizzazione delle acque superficiali interne all'arricchimento in fosfati nei fiumi e dei laghi, benché il tasso di nitrati tenda ad aumentare in numerosi corsi d'acqua. Tale Stato membro aggiunge che, in conseguenza di tali relazioni, ha privilegiato una strategia globale nazionale, basata su un sistema di controllo della qualità di tutte le acque, in ciascuna regione corrispondente ad un bacino fluviale, per combattere l'eutrofizzazione dovuta ad apporti eccessivi di fosforo nei fiumi.

43
In proposito occorre constatare che, ai sensi dell'art.3, n.1, della direttiva, in combinato disposto con l'allegato I, sub A, punto 3, di quest'ultima, è compito degli Stati membri individuare i laghi naturali d'acqua dolce e le altre acque dolci che hanno subito o rischiano di subire in un futuro prossimo un processo di eutrofizzazione qualora non siano adottate le misure previste all'art.5 della stessa direttiva.

44
L'Irlanda non contesta di non aver individuato le altre acque dolci che presentano un problema di eutrofizzazione, nonostante le prescrizioni della direttiva.

45
Ne consegue che la terza parte della prima censura è fondata per la parte riguardante i laghi naturali d'acqua dolce e le altre acque dolci.

46
Si deve pertanto constatare che la prima censura, nella parte riguardante l'individuazione delle acque ai sensi dell'art.3, n.1, della direttiva, in combinato disposto con l'allegato I, sub A, di quest'ultima, è integralmente fondata.

Sulla seconda censura, relativa alla violazione dell'art.3, nn.2 e/o 4, della direttiva

47
Secondo la Commissione Irlanda non ha neppure designato le zone vulnerabili contrariamente alle prescrizioni dell'art.3, nn.2 e/o 4, della direttiva. Essa deduce che, poiché esistono in Irlanda acque inquinate ai sensi della direttiva o che rischiano di divenirlo, il detto Stato membro è venuto meno ai propri obblighi derivanti da quest'ultima.

48
In proposito è sufficiente constatare che l'Irlanda riconosce di non aver designato, nei termini prescritti, le zone vulnerabili contrariamente a quanto prescritto dall'art.3, nn.2 e/o 4, della direttiva.

49
Ne consegue che la seconda censura è fondata.

Sulla terza censura, relativa alla violazione dell'art.5 della direttiva

50
La Commissione deduce che l'Irlanda non ha fissato i programmi d'azione relativi alle zone vulnerabili designate e diretti a prevenire e a ridurre l'inquinamento delle acque provocato o indotto da nitrati di origine agricola, contrariamente alle prescrizioni dell'art.5 della direttiva.

51
L'Irlanda sostiene di aver adottato misure, tanto a livello locale quanto a livello nazionale, dirette a prevenire e a ridurre l'inquinamento delle acque provocato o indotto da nitrati di origine agricola. Le azioni svolte a livello nazionale potrebbero essere considerate elementi costitutivi di un programma di azione ai sensi dell'art.5 della direttiva. Essa sottolinea che, ai sensi dell'art.3, n.5, di quest'ultima, gli Stati membri non sono tenuti a designare zone vulnerabili specifiche ai sensi del detto art.3, nn.2 e/o 4 qualora essi stabiliscano e applichino a tutto il loro territorio nazionale programmi d'azione di cui al detto art.5. Secondo l'Irlanda, l'individuazione delle acque ai sensi dell'art.3, n.1, della direttiva non sarebbe più necessaria dal momento in cui i detti programmi d'azione siano stabiliti e applicati in tutto il territorio di uno Stato membro.

52
Per quanto riguarda i programmi nazionali d'azione, l'Irlanda indica che tutti gli agricoltori desiderosi di fruire degli aiuti diretti, che nel settore agricolo costituiscono la maggioranza, devono sottomettersi alle disposizioni indicate nel libretto informativo sulle buone pratiche agricole. Essa sostiene inoltre che il Rural Environmental Protection Scheme (piano di protezione rurale) fa parte delle misure adottate per migliorare la qualità dell'acqua e preservare il carattere soddisfacente di quest'ultima nelle zone in cui l'agricoltura è meno intensiva. Aggiunge altresì che le autorità locali hanno il potere di costringere gli agricoltori a preparare piani di gestione dei fertilizzanti e di effettuare indagini nelle fattorie per localizzare le fonti di inquinamento.

53
L'Irlanda adduce inoltre che esistono anche programmi d'azione locali. In proposito essa si riferisce a quattro decreti adottati dalle autorità competenti delle contee di Cavan, Westmeath, Cork e Tipperary (North Riding). Essa aggiunge inoltre che altre contee hanno appena adottato decreti analoghi o hanno in programma di farlo a breve termine.

54
L'Irlanda riconosce tuttavia che tutte queste misure non erano vigenti alla data in cui la Commissione ha emanato il parere motivato e che esse non garantiscono il totale rispetto delle disposizioni di cui all'art.5 della direttiva.

55
La Commissione contesta l'affermazione dell'Irlanda di aver già ottemperato alla maggior parte degli obblighi imposti dal detto art.5.

56
In proposito, occorre constatare che, ai sensi dell'art.5 della direttiva, gli Stati membri devono adottare programmi d'azione diretti a prevenire e a ridurre l'inquinamento delle acque provocato o indotto da nitrati di origine agricola nelle zone vulnerabili designate ai sensi dell'art.3, nn.2 e 4, della direttiva.

57
Uno Stato membro può stabilire un programma d'azione riguardante tutte le zone vulnerabili situate nel suo territorio o programmi diversi per le diverse zone o parti di zone vulnerabili di tale territorio.

58
I programmi d'azione devono essere attuati nel termine di quattro anni a partire dalla loro elaborazione e devono contenere in particolare le misure obbligatorie di cui all'allegato III della direttiva. Tali misure devono contenere regole, precisate dettagliatamente in tale allegato, riguardanti i periodi in cui è proibita l'applicazione al terreno di determinati tipi di fertilizzanti, la capacità dei depositi per effluenti di allevamento nonché la limitazione dell'applicazione al terreno di fertilizzanti in funzione delle caratteristiche della zona vulnerabile interessata affinché, per ciascuna azienda o allevamento, il quantitativo di effluente di allevamento sparso sul terreno ogni anno non superi un determinato quantitativo per ettaro.

59
Appare manifesto che le misure ricordate dal governo irlandese non ottemperano completamente ai requisiti di cui all'art.5 della direttiva.

60
Infatti una serie di misure di questo tipo, di importanza variabile e di applicabilità diversa a seconda delle regioni interessate, che non costituisce un sistema organizzato e coerente destinato a perseguire un obiettivo specifico, non può essere qualificata come «programma d'azione» e ai sensi dell'art.5 della direttiva.

61
Le misure menzionate dal governo irlandese non sembrano neppure, considerate separatamente, atte a costituire siffatti programmi d'azione.

62
Riguardo anzitutto ai poteri attribuiti alle autorità locali di effettuare indagini presso le fattorie per localizzare le fonti di inquinamento, nonché costringere gli agricoltori a preparare piani di gestione dei fertilizzanti, è sufficiente constatare che, per definizione, siffatte indagini non possono essere considerate come programmi d'azione ai sensi dell'art.5 della direttiva.

63
Inoltre, riguardo all'opuscolo informativo sulle buone pratiche agricole e al Rural Environment Protection Scheme, è del pari sufficiente constatare che, secondo le affermazioni della Commissione, non contestate dall'Irlanda, essi non contengono misure obbligatorie come prescritto dall'art.5 della direttiva.

64
Per quel che riguarda i decreti adottati da quattro contee irlandesi, si deve rilevare che, benché sia vero che contengono talune delle misure enunciate all'allegato III della direttiva, tali decreti non sembrano rispondere a tutti i requisiti previsti all'art.5 di quest'ultima per poter essere considerati programmi d'azione ai sensi di tale disposizione. Risulta dal fascicolo che i decreti delle contee di Cavan, Westmeath e Tipperary non si applicano a tutti gli agricoltori di una determinata zona. In ogni caso, è pacifico che tali decreti non riguardano tutte le zone che avrebbero dovuto essere designate quali zone vulnerabili ai sensi dell'art.3 della direttiva.

65
Si deve pertanto constatare che la terza censura, relativa alla violazione dell'art.5 della direttiva, è fondata.

Sulla quarta censura, relativa alla violazione dell'art.6, n.1, da lett. a) a lett. c), della direttiva

66
La Commissione deduce che, ai fini della designazione delle zone vulnerabili e del riesame di queste ultime, l'art.6 della direttiva impone agli Stati membri di controllare le concentrazioni di nitrati e di riesaminare, secondo un calendario preciso, lo stato di eutrofizzazione delle acque dolci superficiali, nonché delle acque costiere e estuarine.

67
Riguardo al controllo iniziale previsto all'art.6, n.1, lett. a), della direttiva, la Commissione rileva che la normativa invocata dall'Irlanda, vale a dire l'art.22 della Local Government (Water Pollution) Act 1977 (legge dell'amministrazione locale del 1997 relativa all'inquinamento idrico), non impone in alcun modo al Ministro dell'Ambiente irlandese di rispettare i termini e i metodi di riferimento enunciati dalla direttiva. In particolare sarebbero contrarie alla direttiva le istruzioni fornite alle autorità locali da tale testo, in base alle quali l'inquinamento proveniente da fonti agricole specifiche non rientrerebbe in tale controllo e le fonti d'approvvigionamento d'acqua potabile dovrebbero essere considerate come presentanti un ridotto grado di priorità ai fini del controllo.

68
Considerata la mancanza di informazioni riguardo alla trasposizione dell'art.6, n.1, lett. b) e lett. c), della direttiva, la Commissione sostiene che l'Irlanda è venuta meno ai propri obblighi ai sensi di tali disposizioni. Essa aggiunge che, poiché l'iniziale programma di controllo dell'Irlanda presentava vizi, li presenterebbe del pari qualsiasi ripetizione del detto programma.

69
A questo riguardo è sufficiente constatare che l'Irlanda riconosce di non aver ottemperato, nei termini previsti all'art.6 della direttiva, agli obblighi per essa risultanti da tale disposizione.

70
Ne consegue che la quarta e ultima censura della Commissione è fondata.

71
Tenuto conto di tutto quel che precede, si deve constatare che:

-
non avendo, nei termini previsti dalla direttiva :

-
individuato completamente le acque, a norma dell'art.3, n.1, secondo i criteri definiti all'allegato I di tale direttiva,

-
designato le zone vulnerabili a norma dell'art.3, nn.2 e/o 4, della detta direttiva,

-
elaborato programmi d'azione in conformità dell'art.5 della stessa direttiva e

-
proceduto correttamente e completamente al controllo e al riesame delle acque in conformità dell'art.6, n.1, da lett. a) a lett. c), della stessa,

l'Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma di tale direttiva.


Sulle spese

72
Ai sensi dell'art.69, n.2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, l'Irlanda rimasta soccombente, va condannata alle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)
Non avendo, nei termini previsti dalla direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole:

individuato completamente le acque, a norma dell'art.3, n.1, secondo i criteri definiti all'allegato I di tale direttiva,

designato le zone vulnerabili a norma dell'art.3, nn.2 e/o 4, della detta direttiva,

elaborato programmi d'azione in conformità dell'art.5 della stessa direttiva e

proceduto correttamente e completamente al controllo e al riesame delle acque in conformità dell'art.6, n.1, da lett. a) a lett. c), della stessa,

l'Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma di tale direttiva

2)
L'Irlanda è condannata alle spese.

Jann


Timmermans


von Bahr


Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l' 11 marzo 2004.

Il cancelliere


Il presidente

R.Grass