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Corte di Giustizia SENTENZA (Quarta Sezione) 24 giugno 2004

«Inadempimento di uno Stato – Artt. 3, n. 1, secondo comma, e 5, n. 2, della direttiva 91/271/CEE – Scarico di acque reflue urbane in un'area sensibile – Assenza di rete fognaria – Assenza di un trattamento più spinto del trattamento secondario previsto all'art. 4 della suddetta direttiva»

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Nella causa C-119/02,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. G. Valero e M. Kostantinidis, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Repubblica ellenica, rappresentata dalla sig.ra E. Skandalou, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato le misure necessarie all'installazione di una rete fognaria per le acque reflue urbane della regione di Thriasio Pedio e non avendo sottoposto ad un trattamento più spinto del trattamento secondario le acque reflue urbane della suddetta regione prima dello scarico nell'area sensibile del golfo di Éleusis, è venuta meno agli obblighi incombentile ai sensi degli artt. 3, n. 1, e 5, n. 2, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135, pag. 40), come modificata dalla direttiva della Commissione 27 febbraio 1998, 98/15/CE (GU L 67, pag. 29),



LA CORTE (Quarta Sezione),


composta dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, presidente di sezione, dal sig. J.-P. Puissochet e dalla sig.ra F. Macken (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. G.F. Jacobs
cancelliere: sig. R. Grass

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le parti nelle loro difese all'udienza dell'11 dicembre 2003,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di trattare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente



Sentenza


1
Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 3 aprile 2002, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell’art. 226 CE, il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato le misure necessarie all’installazione di una rete fognaria per le acque reflue urbane della regione di Thriasio Pedio e non avendo sottoposto ad un trattamento più spinto del trattamento secondario le acque reflue urbane della suddetta regione prima dello scarico nell’area sensibile del golfo di Éleusis, è venuta meno agli obblighi incombentile ai sensi degli artt. 3, n. 1, e 5, n. 2, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135, pag. 40), come modificata dalla direttiva della Commissione 27 febbraio 1998, 98/15/CE (GU L 67, pag. 29; in prosieguo: la «direttiva»).


Contesto normativo

2
Ai sensi dell’art. 1 la direttiva concerne la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane, nonché il trattamento e lo scarico delle acque reflue originate da taluni settori industriali ed ha lo scopo di proteggere l’ambiente dalle ripercussioni negative provocate dai summenzionati scarichi di acque reflue.

3
L’art. 2, n. 1, della direttiva definisce le «acque reflue urbane» come «acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, acque reflue industriali e/o acque meteoriche di dilavamento». Inoltre, a norma del punto 6 del medesimo articolo, l’«abitante equivalente» (in prosieguo: l’«a.e.») è definito come «il carico organico biodegradabile, avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) di 60 g di ossigeno al giorno».

4
Ai sensi dell’art. 3, n. 1, della direttiva:

«Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli agglomerati siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane,


entro il 31 dicembre 2000 per quelli con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) superiore a 15 000 e


entro il 31 dicembre 2005 per quelli con numero di a.e. compreso tra 2 000 e 15 000.

Per le acque reflue urbane che si immettono in acque recipienti considerate “aree sensibili” ai sensi della definizione di cui all’articolo 5, gli Stati membri garantiscono che gli agglomerati con oltre 10 000 a.e. siano provvisti di reti fognarie al più tardi entro il 31 dicembre 1998.

Laddove la realizzazione di una rete fognaria non sia giustificata o perché non presenterebbe vantaggi dal punto di vista ambientale o perché comporterebbe costi eccessivi, occorrerà avvalersi di sistemi individuali o di altri sistemi adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale».

5
Le regole generali applicabili alle acque reflue urbane figurano all’art. 4 della direttiva che dispone al n. 1, primo trattino:

«Gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, secondo le seguenti modalità:


al più tardi entro il 31 dicembre 2000 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 15 000 a.e.».

6
La direttiva definisce all’art. 2, punto 8, il «trattamento secondario» come il «trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazioni secondarie, o un altro processo in cui vengano rispettati i requisiti nella tabella 1 dell’allegato I».

7
L’art. 5, nn. 1 e 2, della direttiva, prevede:

«1.Per conseguire gli scopi di cui al paragrafo 2, gli Stati membri individuano, entro il 31 dicembre 1993, le aree sensibili secondo i criteri stabiliti nell’allegato II.

2.Gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico in aree sensibili, ad un trattamento più spinto di quello descritto all’articolo 4 al più tardi entro il 31 dicembre 1998 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 10 000 a.e.».

8
In un primo tempo la direttiva è stata trasposta in diritto ellenico con il decreto interministeriale 5 marzo 1997, n. 5673/400 (FEK B 192/14.3.1997, pag. 1969).

9
Poiché la Commissione non era pienamente soddisfatta da tale trasposizione della direttiva, segnatamente in ragione della mancata designazione di aree sensibili da parte delle autorità elleniche, queste ultime hanno adottato e comunicato alla Commissione il decreto interministeriale 2 agosto 1999, n. 19661/1982. Tale decreto conteneva, segnatamente, un elenco delle aree che le suddette autorità qualificavano «sensibili» ai sensi della direttiva. Il golfo di Éleusis, in cui vengono scaricate le acque reflue urbane della regione di Thriasio Pedio, figurava in tale elenco.


Procedimento precontenzioso

10
Con lettera 22 marzo 2000 la Commissione ha chiesto alle autorità elleniche, segnatamente in seguito alla designazione ad opera di queste ultime delle aree sensibili, di fornire informazioni relative alle misure da essa adottate per applicare le disposizioni della direttiva.

11
Con lettere 8 e 15 giugno 2000 le autorità elleniche hanno trasmesso alla Commissione informazioni relative all’applicazione della direttiva in Grecia. In particolare, trattandosi della regione di Thriasio Pedio, le suddette autorità hanno riconosciuto l’assenza di un sistema di trattamento delle acque reflue.

12
In occasione di una riunione «paquet» svoltasi ad Atene (Grecia) il 13 e 14 dicembre 2000, le autorità elleniche hanno nuovamente riconosciuto l’assenza di un sistema di trattamento delle acque reflue nella regione di Thriasio Pedio. Esse hanno tuttavia menzionato gli sforzi realizzati al fine di completare al riguardo un progetto le cui installazioni avrebbero dovuto essere operative nel 2003.

13
Constatando l’assenza di misure relative all’installazione di una rete fognaria e ad un trattamento più spinto del trattamento secondario per le acque reflue urbane della regione di Thriasio Pedio, la Commissione ha considerato che la Repubblica ellenica era venuta meno agli obblighi incombentile ai sensi degli artt. 3, n. 1, e 5, n. 2, della direttiva ed ha inviato a tale Stato membro, il 10 aprile 2001, una lettera di diffida invitandolo a presentare le sue osservazioni entro un termine di due mesi.

14
Poiché le autorità elleniche non hanno risposto a tale lettera di diffida nel termine impartito, la Commissione ha inviato alla Repubblica ellenica, con lettera 27 luglio 2001, un parere motivato che riprende le osservazioni contenute nella lettera di diffida. Trattandosi in particolare dell’assenza di una rete fognaria, la Commissione faceva valere che il golfo di Éleusis è stato designato come area sensibile nel 1999, che l’a.e. della regione di Thriasio Pedio è superiore a 10 000 e che le acque urbane di queste ultime sono scaricate nelle acque recipienti di tale golfo. Conseguentemente le suddette autorità avrebbero dovuto, conformemente all’art. 3, n. 1, secondo comma, della direttiva, installare una rete fognaria per le acque reflue di codesta regione al più tardi entro il 31 dicembre 1998. Peraltro il suddetto Stato membro era invitato a conformarsi a tale parere entro un termine di due mesi a decorrere dalla sua notifica.

15
Nella risposta 8 ottobre 2001 al suddetto parere motivato le autorità elleniche facevano valere anzitutto, circa l’installazione di una rete fognaria delle acque reflue urbane conformemente all’art. 3, n. 1, della direttiva, che gli studi relativi alle reti dei principali collettori di acque reflue della regione interessata erano pervenuti alla fase finale di aggiudicazione.

16
In secondo luogo, quanto all’applicazione dell’art. 5, n. 2, della direttiva esse sostenevano che le condizioni, sotto il profilo dell’ambiente, del centro di trattamento delle acque reflue della regione di Thriasio Pedio erano state approvate con decreto interministeriale 3 giugno 1999, n. 67414. La costruzione del suddetto centro, che è stata oggetto di una gara d’appalto, avrebbe dovuto essere terminata nel corso del 2004.

17
Infine le autorità elleniche indicavano che il sistema previsto di trattamento delle acque reflue urbane comporterà tre fasi, garantendo così l’eliminazione efficace dell’azoto, del fosforo e del carico organico. Il bacino recipiente per le acque trattate dopo il trattamento completo sarà il golfo di Éleusis. Le acque reflue trattate e quindi scaricate, dopo aver subito il trattamento summenzionato e la decontaminazione, si conformeranno allora ai criteri previsti dalla direttiva per le aree sensibili.

18
Alla luce di tali elementi la Commissione, considerando che la risposta delle suddette autorità al parere motivato non era tale da porre fine all’inadempimento addebitato, ha deciso di proporre il presente ricorso.


Sul ricorso

Argomenti delle parti

19
La Commissione ricorda che la regione di Thriasio Pedio ha un a.e. superiore a 10 000 e che le autorità elleniche hanno individuato, ai sensi dell’art. 5 della direttiva, il golfo di Éleusis come un’area sensibile. Essa considera che la Repubblica ellenica, non avendo adottato le misure necessarie ad installare, al più tardi entro il 31 dicembre 1998, una rete fognaria per le acque reflue urbane di tale regione, è venuta meno agli obblighi incombentile ai sensi dell’art. 3, n. 1, secondo comma, della direttiva.

20
La Commissione fa anche valere che, contrariamente all’art. 5, n. 2, della direttiva, le acque reflue urbane della suddetta regione sono scaricate, senza trattamento, in una zona riconosciuta come sensibile. Conformemente a tale disposizione un trattamento più spinto del trattamento secondario di cui all’art. 4 della direttiva avrebbe dovuto essere attuato al più tardi entro il 31 dicembre 1998.

21
Secondo la Commissione i trattamenti biologici delle acque reflue provenienti, ad esempio, dall’ospedale di Thriasio o dai sobborghi operai di Mandra, acque che vengono ugualmente scaricate nel golfo di Éleusis, non costituiscono un trattamento come quello richiesto dall’art. 5, n. 2, della direttiva, cioè un trattamento più spinto di quello descritto all’art. 4, n. 1, di quest’ultima.

22
Inoltre, secondo le informazioni raccolte dalla Commissione, due torrenti della regione di Thriasio Pedio, che trasportano un miscuglio di acque reflue domestiche ed industriali allo stesso tempo delle acque meteoriche di dilavamento, si riversano entrambi nel golfo di Éleusis.

23
La Commissione conclude che la Repubblica ellenica, non avendo sottoposto le acque reflue domestiche della regione di Thriasio Pedio, prima dello scarico nel golfo di Éleusis, ad un trattamento più spinto del trattamento secondario, è venuta meno agli obblighi incombentile ai sensi dell’art. 5, n. 2, della direttiva.

24
Il governo ellenico fa valere in primo luogo che ha adottato misure al fine di porre in essere una rete fognaria per le acque reflue urbane della regione di Thriasio Pedio e che non ha violato l’art. 3, n. 1, della direttiva.

25
Il servizio competente per la costruzione ed il funzionamento degli impianti di smaltimento e di trattamento delle acque reflue urbane della regione di Thriasio Pedio avrebbe già redatto il progetto finale dei collettori principali. Esso avrebbe anche ordinato l’esecuzione dei progetti per la costruzione, nell’ambito di una sistemazione urbana, delle reti interne di smaltimento delle acque reflue nelle regioni urbane di Éleusis, Mandra, Magoula e Aspropyrgos.

26
Il governo ellenico fa poi valere che, nel luglio 2002, una domanda di finanziamento per la costruzione del centro di trattamento delle acque urbane della regione di Thriasio Pedio è stata presentata al Fondo di coesione e che, attualmente, la realizzazione di tale centro si trova nella fase della gara d’appalto ai fini della designazione dell’aggiudicatario.

27
Il governo ellenico sostiene in ogni caso che la regione di Thriasio Pedio è stata individuata come area sensibile per tener conto del futuro scarico delle acque reflue nel golfo di Éleusis e non perché quest’ultimo fosse già oggetto di scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati.

28
Tenuto conto di tali considerazioni il suddetto governo è d’avviso che non viola l’art. 3, n. 1, secondo comma, della direttiva.

29
Quanto all’art. 5, n. 2, di quest’ultima, il governo ellenico sostiene che, se il golfo di Éleusis riceve gli scarichi dei residui industriali della regione di Thriasio Pedio, viceversa le acque reflue urbane della stessa non vengono riversate nel golfo né in altre acque riconosciute o meno come sensibili. Infatti gli agglomerati di tale regione sarebbero collegati a fosse private o a pozzi d’infiltrazione. Tali acque sarebbero trasportate da camion-cisterna ad un centro di trattamento delle acque reflue situato in un’altra regione dell’Attica. Così, secondo codesto governo, si evita lo scarico diretto di acque reflue urbane non trattate nel suddetto golfo.

30
In secondo luogo, quanto ai due torrenti menzionati dalla Commissione, il governo ellenico riconosce che, in assenza di una rete fognaria per le acque reflue urbane, questi ultimi riversano residui liquidi nel golfo di Éleusis. Tuttavia tali residui proverrebbero da talune industrie della regione e verrebbero scaricati grazie ad autorizzazioni adeguate ed in seguito ad un trattamento appropriato.

31
In terzo luogo, circa l’unità di trattamento biologico degli scarichi dei sobborghi operai di Mandra, il governo ellenico fa valere che tale unità tratterebbe solo una parte delle acque reflue di quest’ultima. Il resto delle acque reflue sarebbe immesso in fosse. Quanto all’ospedale di Thriasio, esso applicherebbe un procedimento corrispondente al risultato di un trattamento in tre fasi, come quello richiesto dall’art. 5, n. 2, della direttiva.

Giudizio della Corte

Quanto alla prima censura fondata sull’art. 5, n. 2, della direttiva

32
Conformemente all’art. 5, n. 2, della direttiva il complesso delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati aventi, come quello di Thriasio Pedio, un a.e. superiore a 10 000 e che si riversano in un’area sensibile, dovevano essere oggetto, al più tardi entro il 31 dicembre 1998, di un trattamento più spinto di quello previsto all’art. 4, n. 1, della direttiva.

33
Nel caso di specie il governo ellenico fa valere che le acque reflue urbane non trattate non si riversano direttamente nel golfo di Éleusis. Infatti gli agglomerati di tale regione sarebbero collegati a fosse private o a pozzi d’infiltrazione e tali acque verrebbero trasportate da camion-cisterna ad un centro di trattamento delle acque reflue situato in un’altra regione dell’Attica. Conseguentemente l’obbligo di un trattamento più spinto di quello previsto all’art. 4, n. 1, della direttiva, conformemente ai requisiti di cui all’art. 5, n. 2, di quest’ultima, non sarebbe applicabile dato che le acque reflue urbane della regione di Thriasio Pedio non vengono riversate nel golfo di Éleusis.

34
Tale argomento non può essere accolto.

35
In primo luogo, anche se il sistema di trasporto delle acque reflue urbane della regione di Thriasio Pedio tramite camion-cisterna rappresenterebbe una soluzione di sostituzione appropriata alla luce delle esigenze della direttiva, la Commissione ha emesso nel caso di specie dubbi in merito alla possibilità per le autorità elleniche di smaltire la totalità di tali acque servendosi di un procedimento siffatto. Trattasi, secondo la Commissione, di una regione con un a.e. di 120 000 che produce quotidianamente circa 25 000 metri cubi di acque reflue urbane. Le suddette autorità hanno fatto valere che i camion-cisterna possono smaltire, quotidianamente, 2 500-3 000 metri cubi di acque provenienti dalle fosse. In considerazione di tali cifre la Commissione sostiene che il governo ellenico non ha chiarito che cosa divenga il notevole eccedente di acque reflue urbane che non può essere trasportato al centro di trattamento.

36
Pur supponendo esatte le cifre fornite dal governo ellenico concernenti l’a.e della regione di Thriasio Pedio, in base alle quali quest’ultimo è soltanto di 80 000, appare tuttavia che sussista una differenza importante tra la capacità dei camion-cisterna di smaltire quotidianamente le acque reflue urbane di tale regione e la quantità di queste ultime prodotta dalla popolazione interessata.

37
In secondo luogo, trattandosi dell’utilizzazione di pozzi d’infiltrazione, va rilevato, come giustamente ha fatto la Commissione, che l’utilizzazione di pozzi siffatti nella regione di Thriasio Pedio implica uno scarico indiretto delle acque reflue urbane nel golfo di Éleusis. In effetti le acque smaltite da tali pozzi finiscono per riversarsi in gran parte nel golfo passando attraverso la falda freatica.

38
Tale argomento non è stato contestato dal governo ellenico.

39
Orbene, risulta dalla giurisprudenza della Corte che, alla luce dell’art. 5, n. 2, della direttiva, è indifferente che le acque reflue urbane si riversino direttamente o indirettamente in un’area sensibile (v., segnatamente, sentenza 25 aprile 2002, causa C-396/00, Commissione/Italia, Racc. pag. I-3949, punto 29).

40
Infatti l’art. 3, n. 1, secondo comma, della direttiva che riguarda gli scarichi di acque reflue urbane che si immettono in acque recipienti considerate aree sensibili, e l’art. 5, n. 2, della direttiva, che prescrive che le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte ad un trattamento più spinto prima dello scarico in aree sensibili, non fanno alcuna distinzione a seconda che gli scarichi in un’area sensibile siano diretti o indiretti (sentenza Commissione/Italia, cit., punto 30).

41
L’obiettivo della direttiva, cioè proteggere l’ambiente, al pari di quello considerato dall’art. 174, n. 2, CE, mirante a garantire un elevato livello di tutela nel settore dell’ambiente, sarebbero compromessi se soltanto le acque reflue che si riversano direttamente in un’area sensibile fossero sottoposte ad un trattamento più spinto di quello previsto all’art. 4, n. 1, della direttiva.

42
Tuttavia non emerge affatto dalle osservazioni presentate alla Corte dal governo ellenico che le acque scaricate, anche indirettamente, nel golfo di Éleusis siano state oggetto di un trattamento più spinto del trattamento secondario di cui all’art. 4, n. 1, della direttiva.

43
Quanto alle acque reflue urbane provenienti dai sobborghi operai di Mandra che vengono sottoposti, secondo il governo ellenico, ad un trattamento biologico prima dello scarico nel suddetto golfo, tale governo ha esso stesso riconosciuto, all’udienza, che esistevano problemi con riguardo a tali acque e, comunque, esso non ha dimostrato che un siffatto trattamento biologico è sufficiente alla luce delle esigenze di cui all’art. 5, n. 2, della direttiva.

44
Quanto all’argomento fondato sull’utilizzazione di fosse per le acque reflue urbane provenienti da tali sobborghi o sul trasporto delle stesse acque con camion-cisterna a destinazione di centri di trattamento situati in altre regioni, va opposto al governo in questione il medesimo ragionamento di quello svolto ai punti 37-42 della presente sentenza.

45
Dati tali elementi non può neppure accogliersi l’argomento del governo ellenico secondo cui la regione di Thriasio Pedio è stata individuata quale area sensibile unicamente per tener conto del futuro scarico delle acque reflue urbane nel golfo di Éleusis.

46
In effetti, poiché la suddetta regione è stata individuata quale area sensibile ai sensi dell’art. 5, n. 1, della direttiva, ne consegue che la Repubblica ellenica deve badare a che siano rispettati i requisiti, fissati da quest’ultima, relativi al trattamento appropriato delle acque reflue urbane nelle aree sensibili.

47
Pertanto la Repubblica ellenica, non avendo sottoposto le acque reflue urbane della regione di Thriasio Pedio, prima dello scarico nell’area sensibile del golfo di Éleusis, ad un trattamento più spinto del trattamento secondario previsto all’art. 4, n. 1, della direttiva, è venuta meno ai suoi obblighi derivanti dall’art. 5, n. 2, di tale direttiva.

Per quanto concerne la seconda censura, fondata sull’art. 3, n. 1, secondo comma, della direttiva

48
Trattandosi dell’art. 3, n. 1, secondo comma, della direttiva, emerge da tale disposizione che per le acque reflue urbane che si immettono in acque recipienti considerate «aree sensibili» ai sensi della definizione di cui all’art. 5 della stessa direttiva, gli Stati membri garantiscono che gli agglomerati con oltre 10 000 a.e. siano provvisti di reti fognarie al più tardi entro il 31 dicembre 1998.

49
Non è controverso nel caso di specie, da un lato, che il golfo di Éleusis è stato individuato come area sensibile ai sensi dell’art. 5 della direttiva e, dall’altro, che l’a.e. della regione di Thriasio Pedio è superiore a 10 000.

50
Come risulta chiaramente dalla risposta della Corte alla prima censura della Commissione, relativa all’art. 5, n. 2, della direttiva, le acque reflue urbane della regione di Thriasio Pedio sono scaricate, direttamente o indirettamente, nel golfo di Éleusis.

51
Ne deriva che, al più tardi il 31 dicembre 1998, le autorità elleniche avrebbero dovuto prendere misure appropriate di modo che già fosse installata una rete fognaria delle acque reflue urbane nella suddetta regione.

52
Orbene, dalle osservazioni presentate alla Corte emerge che il governo ellenico non contesta l’assenza di una rete siffatta. Esso ha indicato, sia durante il procedimento precontenzioso, sia dinanzi alla Corte che la costruzione degli impianti del centro di trattamento delle acque reflue della regione di Thriasio Pedio si trova nella fase della gara d’appalto ai fini della designazione dell’aggiudicatario.

53
Incombeva tuttavia alle autorità elleniche avviare in tempo utile i procedimenti necessari a trasporre la direttiva nell’ordinamento nazionale di modo che tali procedimenti fossero conclusi nel termine prescritto all’art. 3, n. 1, secondo comma, della medesima, cioè il 31 dicembre 1998.

54
L’assenza di una rete fognaria per le acque reflue urbane della regione di Éleusis costituisce, a far tempo da tale data, un inadempimento di tale disposizione.

55
Alla luce di quanto precede va dichiarato fondato il ricorso proposto dalla Commissione.

56
Va quindi dichiarato che la Repubblica ellenica, non avendo adottato le misure necessarie all’installazione di una rete fognaria per le acque reflue urbane della regione di Thriasio Pedio e non avendo sottoposto ad un trattamento più spinto del trattamento secondario le acque reflue urbane della suddetta regione prima dello scarico nell’area sensibile del golfo di Éleusis, è venuta meno agli obblighi incombentile ai sensi degli artt. 3, n. 1, secondo comma, e 5, n. 2, della direttiva.


Sulle spese

57
Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna della Repubblica ellenica e quest’ultima è soccombente nei suoi motivi, occorre condannarla alle spese.


Per questi motivi,

LA CORTE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)
La Repubblica ellenica, non avendo adottato le misure necessarie all’installazione di una rete fognaria per le acque reflue urbane della regione di Thriasio Pedio e non avendo sottoposto ad un trattamento più spinto del trattamento secondario le acque reflue urbane della suddetta regione prima dello scarico nell’area sensibile del golfo di Éleusis, è venuta meno agli obblighi incombentile ai sensi degli artt. 3, n. 1, e 5, n. 2, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, come modificata dalla direttiva della Commissione 27 febbraio 1998, 98/15/CE.

2)
La Repubblica ellenica è condannata alle spese.

Cunha Rodrigues


Puissochet


Macken

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 24 giugno 2004.