Cass. Sez. III n. 17981 del 6 maggio 2008 (ud. 4 apr. 2008)
Pres. Vitalone Est. Onorato Ric. Massaccesi
Urbanistica. Abusiva occupazione di spazio demaniale

In tema di demanio marittimo, è configurabile il reato di abusiva occupazione di spazio demaniale nel caso di ristrutturazione in assenza di autorizzazione della competente autorità marittima di un manufatto preesistente, autorizzato all\'epoca della sua realizzazione, in quanto tale autorizzazione legittima il mantenimento "ex post" del manufatto preesistente ma non la nuova opera realizzata. (Fattispecie nella quale la preesistente autorizzazione era relativa a manufatto in legno adibito a ricovero barca ed attrezzi da pesca andato distrutto a seguito di incendio, successivamente ricostruito in muratura con ampliamento della originaria superficie e volume).

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 04/04/2008
Dott. ONORATO Pierluigi - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 885
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - N. 28623/2007
ha pronunciato la seguente:



SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MASSACCESI Silvia, nata a Sanremo il 19.3.1967;
avverso la sentenza resa il 6.6.2006 dalla Corte d\'appello di Genova. Vista la sentenza denunciata e il ricorso;
Udita la relazione svolta in Pubblica udienza dal Consigliere Dott. Pierluigi Onorato;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MONTAGNA Alfredo, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
Osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
1 - Con sentenza del 6.6.2006 la Corte d\'appello di Genova, parzialmente riformando quella resa il 3.3.2004 dal Tribunale monocratico di Sanremo, sezione distaccata di Ventimiglia, concedeva a Silvia Massaccesi i doppi benefici di legge, mentre confermava la condanna della stessa Massaccesi alla pena di un mese di arresto ed Euro 12.000,00 di ammenda (sostituita la pena detentiva in ulteriori Euro 1.140,00 di ammenda), siccome colpevole dei seguenti reati:
a) D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c), per aver realizzato in area soggetta a vincolo paesaggistico la ricostruzione di un preesistente manufatto in legno senza la prescritta concessione edilizia;
b) D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 163 per aver realizzato il manufatto di cui al capo precedente senza la prescritta autorizzazione ambientale;
c) artt. 55 e 1161 c.n. per aver abusivamente realizzato il manufatto predetto entro la fascia di trenta metri dal demanio marittimo:
in Ventimiglia, località Baia Beniamin, sino al 5.6.2002. In linea di fatto e di diritto la Corte territoriale accertava e riteneva che:
- nell\'area di cui trattasi, soggetta a vincolo paesaggistico, a circa 4,5 metri dalla linea del demanio marittimo, preesisteva un manufatto in legno adibito a ricovero barca e attrezzi da pesca, costruito senza concessione edilizia e senza autorizzazione ambientale, per il quale era stata avanzata istanza di condono edilizio in data 3.4.1986;
- in data 16.11.1992 la Capitaneria di porto di Imperia aveva rilasciato autorizzazione per costruire in loco un box in legno, smontabile, da adibire a ricovero barca e attrezzi da pesca;
- in data 13.4.2002 un incendio aveva completamente distrutto il manufatto;
- nel giugno 2002, la Massaccesi, in qualità di proprietaria e committente, aveva costruito un decoroso edificio in muratura a due piani fuori terra, tra loro collegati da una scala interna, dotato di acqua, luce e fossa biologica, e destinato a soddisfare esigenze abitative, che aveva una superficie maggiore (di 4 mq.) e un volume maggiore (di 6 mc.) rispetto al manufatto in legno preesistente;
- per questo edificio in muratura, in data 30.9.2003, la proprietaria aveva presentato domanda in sanatoria L. n. 47 del 1985, ex art. 13, rimasta inevasa, ma non domanda di condono edilizio D.L. n. 269 del 2003, ex art. 32, comma 28;
- in base a tali risultanze fattuali l\'intervento configurava una ristrutturazione edilizia, che richiedeva permesso di costruire D.P.R. n. 380 del 2001, ex art. 10, comma 1, lett. c), nonché autorizzazione ambientale da parte dell\'autorità tutoria;
- era da escludere la buona fede dell\'imputata in ordine ai reati sub a) e b), avendo la stessa dimostrato, con la pregressa condotta e specialmente con la presentazione della istanza di sanatoria, di essere consapevole della necessità di acquisire i titoli abilitativi;
- sussisteva anche la contravvenzione contestata al capo e), giacché l\'autorizzazione rilasciata dall\'autorità marittima in data 16.11.1992 riguardava un manufatto assolutamente diverso, per dimensioni, per materiali e per tempo di costruzione, da quello descritto nel capo d\'imputazione.
2 - L\'imputata ha presentato personalmente ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di annullamento.
In particolare, denuncia:
2.1 - violazione delle norme incrminatrici di cui ai capi a) e b) della rubrica, nonché difetto di motivazione sul punto, giacché il giudice di seconde cure non ha considerato la tesi difensiva secondo cui l\'intervento de quo configurava una mero risanamento conservativo, che non richiedeva il permesso di costruire;
2.2 - ancora violazione delle predette norme incriminatrici e dell\'art. 42 c.p., comma 4, nonché vizio di motivazione sul punto, laddove la sentenza impugnata ha escluso la buona fede della stessa imputata;
2.3 - violazione degli artt. 55 e 1161 c.n. e dell\'art. 42 c.p., nonché vizio di motivazione sul punto, giacché la sentenza impugnata, in relazione al reato sub c), non ha chiarito la portata dell\'autorizzazione rilasciata dall\'autorità demaniale, la quale - di contro - era tale da escludere l\'elemento oggettivo e soggettivo del reato.
3 - Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Con motivazione esente da vizi logici o giuridici, i giudici di merito hanno accertato che l\'imputata, dopo l\'incendio del preesistente manufatto in legno, ha costruito un nuovo fabbricato in muratura, con aumento di superficie e di volume e addirittura con due piani fuori terra al posto del piano precedente.
Ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 10, comma 1, lett. c), il nuovo intervento configura con tutta evidenza una ristrutturazione edilizia, che richiedeva il permesso di costruirei e non può invece qualificarsi come un semplice risanamento conservativo. In quanto insisteva su area soggetta ex lege a vincolo ambientale, la ristrutturazione richiedeva anche la previa autorizzazione dell\'autorità tutoria.
In assenza dei titoli richiesti, l\'intervento integrava gli estremi oggettivi e soggettivi del reato urbanistico e del reato ambientale così come contestati nei capi a) e b) della rubrica. Trattandosi di reati contravvenzionali era sufficiente la semplice colpa, che è stata legittimamente ritenuta dai giudici di merito, laddove hanno escluso l\'asserita buona fede, soprattutto in considerazione della circostanza che per il preesistente manufatto in legno era stata precedentemente avanzata domanda di sanatoria ai sensi del cd. primo condono edilizio. Anche se la domanda era stata presentata dal dante causa della signora Massaccesi - come asserito nel ricorso - quest\'ultima, usando la normale diligenza, avrebbe dovuto essere a conoscenza della specifica circostanza, e comunque doveva essere consapevole della necessità dei titoli abilitativi, non essendo mai intervenuti nella soggetta materia atti dell\'autorità pubblica idonei a trarla in errore.
I primi due motivi di ricorso (nn. 2.1 e 2.2) sono quindi manifestamente destituiti di fondamento.
4 - Parimenti infondata è la terza censura (n. 2.3) in ordine al reato di cui al capo c) della rubrica.
L\'intervento di ristrutturazione edilizia, realizzato dall\'imputata sino al 5.6.2002, esula con tutta evidenza dall\'autorizzazione rilasciata dalla Capitaneria di Imperia il 16.11.1992, giacché questa poteva soltanto legittimare ex posi il mantenimento del preesistente manufatto in legno per uso balneare o per ricovero di attrezzi da pesca, ma non poteva riguardare il manufatto in muratura costruito circa dieci anni dopo con maggiore ingombro superficiario e volumetrico.
Ne deriva che l\'imputata ha eseguito nuove opere entro la fascia di rispetto di trenta metri del demanio marittimo senza la prescritta autorizzazione dell\'autorità marittima competente, con ciò integrando la contravvenzione prevista e punita dagli artt. 55 e 1161 c.n.. È infatti nuova opera bisognevole di specifica autorizzazione la ristrutturazione con sopraelevazione di un piano, anche indipendentemente dal materiale usato (mattoni anziché legno) e dalla destinazione (abitazione, anziché ricovero attrezzi). 5 - Come hanno insegnato le Sezioni unite di questa Corte, l\'inammissibilità del ricorso non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell\'art. 129 c.p.p. (sent. n. 32 del 21.12.2000, De Luca, rv. 217266). Nel caso di specie non può dichiararsi la prescrizione dei reati, maturata in data 5.12. 2006, sei mesi dopo la sentenza impugnata, che quindi resta immune da censure.
Consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna alle spese processuali nonché alla sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, non ricorrendo una ipotesi di inammissibilità incolpevole ai sensi della sentenza n. 186/2000 della Corte costituzionale.

P.Q.M.
la Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 1.000,00 a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2008