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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 18 febbraio 2003, n. 25
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, coordinato con la legge di conversione 17 aprile 2003, n. 83, recante: "Disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico (( e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici ))", corredato delle relative note. (Testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 92 del 19 aprile 2003.)

Gazzetta Ufficiale N. 108 del 12 Maggio 2003

Nuova pagina 1

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche'
dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di
facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge,
integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che
di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1.
Oneri generali del sistema elettrico

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, gli oneri generali del sistema
elettrico, di cui all'articolo 3, com ma 11, del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79, sono costituiti da:
a) i costi connessi allo smantellamento delle centrali
elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile
nucleare ed alle attivita' connesse e conseguenti;
b) i costi relativi all'attivita' di ricerca e di sviluppo
finalizzata all'innovazione tecnologica di interesse generale per il
sistema elettrico;
c) l'applicazione di condizioni tariffarie favorevoli per le
forniture di energia elettrica previste dalle disposizioni richiamate
nell'articolo 2, punto 2.4, della deliberazione dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 1997, e dal decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data
19 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del
16 febbraio 1996;
d) la reintegrazione dei maggiori costi derivanti dalla forzata
rilocalizzazione all'estero delle attivita' di scarico a terra e
rigassificazione del gas naturale importato dall'ENEL S.p.a. dalla
Nigeria, in base agli impegni contrattuali assunti anteriormente alla
data del 19 febbraio 1997, e che non possono essere recuperati a
seguito dell'entrata in vigore della direttiva n. 96/92/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, pari ai
costi annui effettivamente sostenuti derivanti dal complesso dei
relativi impegni contrattuali, al netto dei costi di rigassificazione
del gas naturale, sommati agli oneri derivanti dalle perdite
tecniche, effettivamente sostenuti fino al 1° gennaio 2010.


Riferimenti normativi:
- Il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
concernente l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante
norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo
1999. L'art. 3, comma 11 e' il seguente:
"11. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore
del presente decreto legislativo, con uno o piu' decreti
del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio della programmazione economica, su proposta
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono
altresi' individuati gli oneri generali afferenti al
sistema elettrico, ivi inclusi gli oneri concernenti le
attivita' di ricerca le attivita' di cui all'art. 13, comma
2, lettera e). L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
provvede al conseguente adeguamento del corrispettivo di
cui al comma 10. La quota parte del corrispettivo a
copertura dei suddetti oneri a carico dei clienti finali,
in particolare per le attivita' ad alto consumo di energia
e' definita in misura decrescente in rapporto ai consumi
maggiori."
- L'art. 2, punto 2.4, della deliberazione
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas n. 70/97
(Razionalizzazione ed inglobamento nella tariffa elettrica
dei sovrapprezzi non destinati alle entrate dello Stato) e'
il seguente:
"2.4. E' esonerata dalla parte B e assoggettata
esclusivamente al regime di cui alla tabella 2 per quanto
concerne le componenti inglobate della parte A della
tariffa:
a) l'energia elettrica ceduta alle utenze sottese,
nei limiti della loro spettanza a tale titolo;
b) l'energia elettrica ceduta dall'ENEL alle Ferrovie
dello Stato ed alla Societa' Terni e sue aventi causa nei
limiti dei quantitativi previsti rispettivamente dall'art.
4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22
maggio 1963, n. 730, ed all'art. 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1165;
c) l'energia elettrica fornita al comuni rivieraschi
e destinata ad uso esclusivo di pubblici servizi, a norma
dell'art. 52 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e
degli articoli 1 e 3 della legge 27 dicembre 1953, n.
959.".
- Il decreto del Ministro dell'industria, commercio e
artigianato 19 dicembre 1995, concernente i prezzi
dell'energia elettrica per i settori industriali, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio
1996.
- La direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni
per il mercato interno dell'energia elettrica, e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
n. L 27 del 30 gennaio 1997.

 

Art. 2.
Esclusione delle compensazioni

1. Dal 1° gennaio 2002 non si applica la compensazione come
definita all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data
26 gennaio 2000, e successive modificazioni, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2000.
2. Il Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, (( sentita l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas che si esprime entro il termine di
trenta giorni, )) con uno o piu' decreti, determina le partite
economiche relative agli oneri di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere a) e b), del citato decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato in data 26 gennaio 2000, e successive
modificazioni, maturati fino al 31 dicembre 2003, nonche' le partite
economiche relative al comma 1, ed impartisce le disposizioni
necessarie ai fini del rimborso di tali partite economiche e della
copertura del relativo fabbisogno, ferme restando le modalita' di
calcolo vigenti non incompatibili con il presente decreto.
3. Dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2003, per ogni esercizio, ai
soli fini della liquidazione delle partite economiche, eventuali
oneri negativi maturati complessivamente da ciascuna societa' sono
annullati, fatti salvi gli eventuali oneri positivi maturati
complessivamente da ciascuna altra societa'. Alle societa' di cui
all'arti colo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
in data 4 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del
3 settembre 1999, sono attribuiti, anche per il periodo precedente la
cessione, gli eventuali oneri positivi maturati dalle stesse, fermo
restando l'annullamento degli oneri negativi.
4. Dagli acquisti da terzi nazionali di cui alla lettera a) del
comma 8 dell'articolo 5 del citato decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 26 gennaio
2000, e successive modificazioni, sono esclusi gii acquisti
dell'energia di cui al secondo ed al terzo periodo del comma 12
dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
(( 5. Al fine di tutelare la sicurezza e l'economicita' del sistema
energetico nazionale, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas che si esprime entro il
termine di trenta giorni, possono essere individuati ulteriori oneri
generali afferenti al sistema energetico. ))


Riferimenti normativi:
- L'art. 2, comma 1, del citato decreto ministeriale
26 gennaio 2000, come modificato ed integrato dal decreto
ministeriale 17 aprile 2001, e' il seguente:
"1. Ai fini del presente decreto, costituiscono oneri
generali afferenti al sistema elettrico:
a) la reintegrazione alle imprese
produttrici-distributrici, in applicazione dei criteri
definiti nel presente decreto, della quota non
recuperabile, a seguito dell'attuazione della direttiva
europea n. 96/92/CE, dei costi sostenuti per l'attivita' di
generazione di energia elettrica;
b) la compensazione della maggiore valorizzazione,
derivante dall'attuazione della direttiva europea n.
96/92/CE, dell'energia elettrica prodotta da impianti
idroelettrici e geotermoelettrici che, alla data del
19 febbraio 1997, erano di proprieta' o nella
disponibilita' delle imprese produttrici-distributrici;
c) i costi connessi allo smantellamento delle
centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo
del combustibile nucleare e alle attivita' connesse e
conseguenti;
d) i costi relativi all'attivita' di ricerca e
sviluppo finalizzata all'innovazione tecnologica di
interesse generale per il sistema elettrico;
e) l'applicazione di condizioni tariffarie favorevoli
per le forniture di energia elettrica previste dalle
disposizioni richiamate nell'art. 2, comma 2.4, della
deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas n. 70/97 e dal decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995.".
- L'art. 3, comma 1, del citato decreto ministeriale
26 gennaio 2000, come modificato ed integrato dal decreto
ministeriale 17 aprile 2001, e' il seguente:
"1. Con riferimento all'art. 2, comma 1, lettera a), e'
inclusa tra gli oneri generali afferenti al sistema
elettrico, con le modalita' specificate all'art. 5,
unicamente:
a) la reintegrazione, per un periodo di sette anni a
partire dal giorno 1° gennaio 2000, dei costi derivanti da
obblighi contrattuali ed investimenti, associati ad
impianti di produzione di energia elettrica e che non
possono essere recuperati a causa dell'entrata in vigore
della direttiva europea n. 96/92/CE, a condizione che
trovino giustificazione di opportunita' economica nel
momento e nel contesto in cui furono assunti, o che
comunque siano stati imposti all'impresa
produttrice-distributrice da atti legislativi o di
programmazione nazionale;
b) la reintegrazione, per un periodo di dieci anni a
partire dal giorno 1° gennaio 2000, dei maggiori costi
derivanti dalla forzata rilocalizzazione all'estero delle
attivita' di scarico a terra e rigassificazione del gas
naturale importato dall'ENEL S.p.a. dalla Nigeria in base
agli impegni contrattuali assunti anteriormente alla data
del 19 febbraio 1997 e che non possono essere recuperati a
causa dell'entrata in vigore della direttiva europea n.
96/92/CE."
- L'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 4 agosto 1999 (Approvazione del piano per le
cessioni degli impianti dell'ENEL S.p.a., di cui all'art.
8, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e
delle relative modalita' di alienazione) e' il seguente:
"Art. 2. - 1. Ai fini della cessione degli impianti,
sono costituite tre societa' per azioni, in conformita' al
piano di cui all'art. 1. Alla cessione delle partecipazioni
azionarie di dette societa' l'ENEL provvede con offerta
pubblica di vendita ovvero a trattativa diretta ovvero con
entrambe tali modalita'. La scelta tra dette procedure e'
effettuata con decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, di concerto con
il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. In ogni caso le modalita' di cessione
assicurano l'obbligo degli acquirenti al rispetto degli
impegni contenuti nel piano di cui all'art. 1.".
- L'art. 5, comma 8, del citato decreto ministeriale
26 gennaio 2000, come modificato ed integrato dal decreto
ministeriale 17 aprile 2001, e' il seguente:
"8. Il livello di produzione di energia elettrica di
riferimento, di cui al comma 1, lettera d), e' pari, per
ciascun impianto di generazione ed in ciascun bimestre, al
prodotto tra il livello della producibilita' convenzionale
dell'impianto, fissato dall'Autorita' con separato
provvedimento da adottarsi entro il 30 giugno 2000, ed il
minor valore tra 1 ed il rapporto D definito come: D=P/M
dove:
a) P rappresenta il totale, per l'impresa
produttrice-distributrice, dell'energia elettrica prodotta,
al netto dei consumi di centrale importata e acquistata da
soggetti terzi nazionali, ad eccezione del l'energia
elettrica importata sulla base di impegni contrattuali
assunti anteriormente al 19 febbraio 1997, e dell'energia
elettrica di cui all'art. 3, comma 12, terzo periodo, del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
b) M rappresenta la somma della producibilita'
convenzionale di tutti gli impianti nella disponibilita'
dell'impresa produttrice-distributrice di cui all'art. 3,
comma 1, lettera a).".
- L'art. 3, comma 12, del citato decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79, e' il seguente:
"12. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, con proprio provvedimento ai sensi del
comma 3 dell'art. 1, determina la cessione dei diritti e
delle obbligazioni relative all'acquisto di energia
elettrica, comunque prodotta da altri operatori nazionali,
da parte dell'ENEL S.p.a. al gestore della rete di
trasmissione nazionale. Il gestore ritira altresi'
l'energia elettrica di cui al comma 3 dell'art. 22 della
legge 9 gennaio 1991, n. 9, offerta dai produttori a prezzi
determinati dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
in applicazione del criterio del costo evitato. Con
apposite convenzioni, previa autorizzazione del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentita
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono altresi'
ceduti al gestore, da parte dell'imprese
produttrici-distributrici, l'energia elettrica ed i
relativi diritti di cui al titolo IV, lettera B), del
provvedimento CIP n. 6/1992; la durata di tali convenzioni
e' fissata in otto anni a partire dalla data di messa in
esercizio degli impianti ed il prezzo corrisposto include
anche il costo evitato.".

 

Art. 3.
Criteri per nuove installazioni
e potenziamento di impianti esistenti

1. Ai fini dell'effettuazione della valutazione d'impatto
ambientale (VIA) sui progetti di nuova installazione, ovvero di
modifica o ripotenziamento di impianti di produzione di energia
elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, valutati ai sensi
del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, sono considerati
prioritari i progetti di ambientalizzazione delle centrali esistenti
che garantiscono la riduzione delle emissioni inquinanti complessive,
nonche' i progetti che comportano il riutilizzo di siti gia' dotati
di adeguate infrastrutture di collegamento alla rete elettrica
nazionale, ovvero che contribuiscono alla diversificazione verso
fonti primarie competitive, ovvero che comportano un miglioramento
dell'equilibrio tra domanda ed offerta di energia elettrica, almeno a
livello regionale, anche tenendo conto degli sviluppi della rete di
trasmissione e delle nuove centrali gia' autorizzate.
2. Il termine per l'espletamento della VIA, effettuata ai sensi del
decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, e' prorogato, anche per i
procedimenti in corso, di ulteriori novanta giorni dalla data di
trasmissione da parte del proponente delle eventuali integrazioni
progettuali richieste, una sola volta, a fini istruttori. (( In tali
casi e' prorogato di novanta giorni anche il termine per la
conclusione del procedimento autorizzatorio di cui all'articolo 1,
comma 2, del citato decreto-legge n. 7 del 2002, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 55 del 2002.
2-bis. Nelle more della realizzazione dei progetti di nuova
installazione, ovvero di modifica o ripotenziamento di impianti di
produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW
termici, di cui al comma 1, e comunque non oltre il 31 dicembre 2004,
il Ministro delle attivita' produttive, in relazione alla necessita'
di garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, puo'
disporre l'utilizzazione di potenza elettrica per un ammontare non
superiore a 4.000 MW netti, derivante dall'esercizio di impianti
termoelettrici, per i quali non risulta garantito il rispetto dei
limiti di emissione in atmosfera previsto dalle linee guida approvate
con decreto del Ministro dell'ambiente in data 12 luglio 1990,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 176
del 30 luglio 1990.
2-ter. L'utilizzazione degli impianti termoelettrici prevista dal
comma 2-bis avviene sulla base di piani transitori approvati con
decreti del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentite le
regioni interessate, su proposta del gestore della rete di
trasmissione nazionale. I decreti di cui al presente comma sono volti
ad assicurare l'ottimale gestione degli impianti termoelettrici
interessati e a ridurre le quantita' di inquinanti emesse in
atmosfera e le ricadute al suolo, tenuto conto del regolamento di cui
al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
2 aprile 2002, n. 60. I medesimi decreti indicano in particolare le
previsioni temporali di utilizzo degli impianti situati in aree di
particolare pregio ambientale o sottoposte ad alto rischio
ambientale.
2-quater. Fatti salvi i termini piu' restrittivi gia' definiti in
sede di autorizzazione, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto sono
attuati, secondo i progetti predisposti dai produttori ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, gli
interventi di adeguamento degli impianti di cui al comma 2-bis ai
limiti di emissione in atmosfera previsti dal citato decreto del
Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990. Le amministrazioni competenti
provvedono alla conclusione degli eventuali procedimenti
amministrativi ancora in corso relativi alla valutazione dei predetti
progetti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
3. Ai fini della valutazione delle priorita' di cui al comma 1, il
gestore della rete di trasmissione nazionale provvede a trasmettere
al Ministero delle attivita' produttive analisi previsionali relative
ai dati su domanda e offerta, flussi di energia elettrica e assetto
della rete elettrica, nonche' sulla evoluzione della potenza
installata prevista. ))
4. Con decreto dei Ministri delle attivita' produttive e
dell'ambiente e della tutela del territorio, (( sentito il comitato
paritetico )) di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del citato
decreto-legge n. 7 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 55 del 2002, integrato con rappresentanti del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, e' approvato
periodicamente l'elenco dei progetti che rientrano nelle priorita' di
cui al comma 1.
5. Al fine di assicurare il corretto adempimento delle eventuali
prescrizioni previste dai decreti di compatibilita' ambientale per
gli impianti di produzione di energia elettrica assoggettati alle
procedure di VIA di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n.
349, i soggetti proponenti versano all'entrata del bilancio dello
Stato un contributo pari a diecimila euro, che sara' riassegnato ad
apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze. (( Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono definite le modalita' di versamento del contributo di
cui al precedente periodo, nonche', per le attivita' di verifica che
non si concludono in un solo esercizio finanziario, le modalita' di
versamento in quote annue, in funzione della durata delle attivita'
medesime.
5-bis. Al comma 4-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio
2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002,
n. 55, le parole: " della procedura di VIA " sono sostituite dalle
seguenti: "del procedimento unico di cui al comma 2" )).


Riferimenti normativi:
- Il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante
"Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema
elettrico nazionale" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 34 del 9 febbraio 2002; la relativa legge di conversione
9 aprile 2002, n. 55, e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 84 del 10 apile 2002.
- L'art. 1, comma 2, del citato decreto-legge 7
febbraio 2002, n. 7, convertito in legge 9 aprile 2002, n.
55, e' il seguente:
"2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata a
seguito di un procedimento unico, al quale partecipano le
amministrazioni statali e locali interessate, svolto nel
rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita'
di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, d'intesa con la regione interessata. Ai soli
fini del rilascio della valutazione d'impatto ambentale
(VIA), alle opere di cui al presente articolo si applicano
le disposizioni di cui alla legge 8 luglio 1986, n. 349, e
al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni.
Fino al recepimento della direttiva 96/61/CE del
Consiglio, del 24 settembre 1996, tale autorizzazione
comprende l'autorizzazione ambientale integrata e
sostituisce, ad ogni effetto, le singole autorizzazioni
ambientali di competenza delle amministrazioni interessate
e degli enti pubblici territoriali. L'esito positivo della
VIA costituisce parte integrante e condizione necessaria
del procedimento autorizzatorio. L'istruttoria si conclude
una volta acquisita la VIA in ogni caso entro il termine di
centottanta giorni dalla data di presentazione della
richiesta, comprensiva del progetto preliminare e dello
studi o di impatto ambientale.".
- Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio 2 aprile 2002, n. 60, recante «Recepimento
della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999
concernente i valori limite di qualita' dell'aria ambiente
per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi
di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva n.
2000/69/CE relativa ai valori limite di qualita' dell'aria
ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile
2002 (supplemento ordinario).
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 203, recante "Attuazione delle direttive CEE
numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in
materia di qualita' dell'aria, relativamente a specifici
agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impanti
industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile
1987, n. 183" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140
del 16 giugno 1988 (supplemento ordinario).
- L'art. 1, comma 3-bis, del citato decreto-legge
7 febbraio 2002, n. 7, convertito in legge 9 aprile 2002,
n. 55, e' il seguente:
"3-bis. Il Ministero delle attivita' produttive, le
regioni, l'Unione delle province d'Italia (UPI) e
l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI)
costituiscono un comitato paritetico per il monitoraggio
congiunto dell'efficacia delle disposizioni del presente
decreto e la valutazione dell'adeguatezza della nuova
potenza installata.".
- L'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio
1986 (supplemento ordinario), e' il seguente:
"Art. 6. - 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore
della presente legge il Governo presenta al Parlamento il
disegno di legge relativo all'attuazione delle direttive
comunitarie in materia di impatto ambientale.
2. In attesa dell'attuazione legislativa delle
direttive comunitarie in materia di impatto ambientale, le
norme tecniche e le categorie di opere in grado di produrre
rilevanti modificazioni dell'ambiente ed alle quali si
applicano le disposizioni di cui ai successivi commi 3, 4 e
5, sono individuate con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata su proposta del Ministro
dell'ambiente, sentito il comitato scientifico di cui al
successivo art. 11, conformemente alla direttiva n. 85/337
del 27 giugno 1985 del Consiglio delle Comunita' europee.
3. I progetti delle opere di cui al precedente comma 2
sono comunicati, prima della loro approvazione, al Ministro
dell'ambiente, al Ministro per i beni culturali e
ambientali e alla regione territorialmente interessata, ai
fini della valutazione dell'impatto sull'ambiente. La
comunicazione contiene l'indicazione della localizzazione
dell'intervento, la specificazione dei rifiuti liquidi e
solidi, delle emissioni ed immissioni inquinanti
nell'atmosfera e delle emissioni sonore prodotte
dall'opera, la descrizione dei dispositivi di eliminazione
o recupero dei danni all'ambiente ed i piani di prevenzione
dei danni all'ambiente e di monitoraggio ambientale.
L'annuncio dell'avvenuta comunicazione deve essere
pubblicato, a cura del committente, sul quotidiano piu'
diffuso nella regione territorialmente interessata, nonche'
su un quotidiano a diffusione nazionale.
4. Il Ministro dell'ambiente, sentita la regione
interessata, di concerto con il Ministro per i beni
culturali e ambientali, si pronuncia sulla compatibilita'
ambientale nei successivi novanta giorni, decorsi i quali
la procedura di approvazione del progetto riprende il suo
corso, salvo proroga deliberata dal Consiglio dei Ministri
in casi di particolare rilevanza. Per le opere incidenti su
aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o
paesaggistica il Ministro dell'ambiente provvede di
concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali.
5. Ove il Ministro competente alla realizzazione
dell'opera non ritenga di uniformarsi alla valutazione del
Ministero dell'ambiente, la questione e' rimessa al
Consiglio dei Ministri.
6. Qualora, nell'esecuzione delle opere di cui al comma
3, il Ministro dell'ambiente ravvisi comportamenti
contrastanti con il parere sulla compatibilita' ambientale
espresso ai sensi del comma 4, o comunque tali da
compromettere fondamentali esigenze di equilibrio ecologico
e ambientale, ordina la sospensione dei lavori e rimette la
questione al Consiglio dei Ministri.
7. Restano ferme le attribuzioni del Ministro per i
beni culturali e ambientali nelle materie di sua
competenza.
8. Il Ministro per i beni culturali e ambientali nel
caso previsto dall'art. 1-bis, comma 2, del decreto-legge
27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni,
nella legge 8 agosto 1985, n. 431, esercita i poteri di cui
agli articoli 4 e 82 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di concerto con il
Ministro dell'ambiente.
9. Qualsiasi cittadino, in conformita' delle leggi
vigenti, puo' presentare, in forma scritta, al Ministero
dell'ambiente, al Ministero per i beni culturali e
ambientali e alla regione interessata istanze, osservazioni
o pareri sull'opera soggetta a valutazione di impatto
ambientale, nel termine di trenta giorni dall'annuncio
della comunicazione del progetto.».
- L'art. 1, comma 4-bis, del citato decreto-legge
7 febbraio 2002, n. 7, convertito in legge 9 aprile 2002,
n. 55, come modificato dal presente decreto-legge, e' il
seguente:
"Art. 1 (Misure urgenti per garantire la sicurezza del
sistema elettrico nazionale). - (Omissis). 4-bis. Nel caso
di impianti ubicati nei territori di comuni adiacenti ad
altre regioni, queste ultime sono comunque sentite
nell'ambito del procedimento unico di cui al comma 2.".

 

Art. 4.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.