TAR Calabria (CZ), Sez. I, n. 271, del 14 febbraio 2014
Elettrosmog.Gli impianti di telefonia mobile non sono assimilabili alle normali costruzioni edilizie
Non è possibile assimilare gli impianti di telefonia mobile alle normali costruzioni edilizie, in quanto i primi non sviluppano volumetria o cubatura, non determinano ingombro visivo paragonabile a quello delle costruzioni, non hanno un impatto sul territorio paragonabile a quello degli edifici in cemento armato o muratura. Trattasi, invece, di strutture, che, per esigenze di irradiamento del segnale, si sviluppano normalmente in altezza, tramite strutture metalliche, pali o tralicci, talora collocate su strutture preesistenti, su lastrici solari, su tetti, a ridosso di pali. Tali caratteristiche peculiari impongono, quindi, una valutazione separata e distinta del fenomeno, che deve essere compiuta con specifico riferimento alle infrastrutture telefoniche, escludendosi la legittimità di una estensione analogica di una normativa edilizia concepita per altri scopi e diretta a regolamentare altre forme di utilizzazione del territorio. Non è possibile equiparare gli impianti di telefonia mobile alle normali costruzioni edilizie anche perchè, ai sensi della specifica previsione di cui all’art. 86, comma 3 , del d.lgs. n. 259/2003, le infrastrutture delle reti pubbliche di comunicazione sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese).
N. 00271/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00312/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 312 del 2013, proposto da:
Salvatore Gilormo, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Doldo, con domicilio eletto presso l’avv. Paolo Battaglia in Catanzaro, via Lidonnici,12;
contro
Comune di Corigliano Calabro;
per l'annullamento del provvedimento con cui si ordina al ricorrente di non effettuare l’intervento oggetto della denuncia di inizio attività edilizia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2014 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. ha depositato in data 4 gennaio 2012, presso il Comune di Corigliano istanza di autorizzazione per la realizzazione di Infrastrutture di Comunicazione Elettronica per impianti Radioelettrici ai sensi del D. L. vo n.259 dell’1 agosto 2003, da effettuarsi in zona Industriale, località Concio Vecchio, al foglio 39 del Mappale 738.
Nell’istanza viene precisato che “l’intervento consisterà nell’installazione di un palo in acciaio alto mt 18 sul quale saranno montati 6 sistemi di antenne nei 3 settori e 3 parabole e di apparati radio posti su una struttura di ripartizione dei carichi, il tutto come dettagliato negli allegati progettuali”
Afferma il ricorrente che in data 28 settembre 2012 è stato anche depositato, presso la sede del Comune intimato, il nulla osta del Genio Civile, assunto al numero di protocollo n. 42243.
A fronte di tale istanza il Comune di Corigliano Calabro ha ordinato di non effettuare l’intervento in oggetto in quanto “ .. dall’esame della documentazione progettuale allegata alla pratica in oggetto, le opere richieste non rispettano le distanze di 10 mt dai confini di proprietà ed inoltre manca il deposito al Genio Civile”
Avverso detto provvedimento è proposto il presente ricorso a sostegno del quale si deduce:
1) illegittimità dell’ordine impugnato per violazione di legge ed eccesso di potere in relazione al presupposto della distanza dai confini di proprietà.
Afferma il ricorrente che ai sensi degli artt. 86 e 90 del D. Lgs 259/03 gli impianti di telefonia vengono classificati opere di urbanizzazione primaria e di pubblica utilità, considerati opere di rilevante interesse pubblico che non vanno equiparate alle opere edilizie non potendosi, quindi, porsi la questione del rispetto delle distanze.
2) Illegittimità del provvedimento impugnato per manifesta erroneità sotto il profilo del presupposto della mancanza del deposito al genio civile;
3) illegittimità e violazione di legge sotto il profilo dell’errata valutazione della natura del provvedimento richiesto;
4) illegittimità ed eccesso di potere del provvedimento impugnato per disparità di valutazione e trattamento in quanto sarebbe riscontrabile nei luoghi di causa altro impianto di telefonia mobile, autorizzato dal Comune, posto a poca distanza dal luogo ove è prevista la realizzazione di quello oggetto di ricorso.
Non risulta costituita l’amministrazione comunale intimata.
Alla pubblica udienza del 24 gennaio 2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto. In particolare risulta fondata la prima censura prospettata secondo cui gli impianti di telefonia mobile devono essere sottratti al rispetto delle distanze essendo considerati quali opere di urbanizzazione primaria e di pubblica utilità.
A tal proposito va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui non è possibile assimilare gli impianti di telefonia mobile alle normali costruzioni edilizie, in quanto i primi non sviluppano volumetria o cubatura, non determinano ingombro visivo paragonabile a quello delle costruzioni, non hanno un impatto sul territorio paragonabile a quello degli edifici in cemento armato o muratura. Trattasi, invece, di strutture, che, per esigenze di irradiamento del segnale, si sviluppano normalmente in altezza, tramite strutture metalliche, pali o tralicci, talora collocate su strutture preesistenti, su lastrici solari, su tetti, a ridosso di pali. Tali caratteristiche peculiari impongono, quindi, una valutazione separata e distinta del fenomeno, che deve essere compiuta con specifico riferimento alle infrastrutture telefoniche, escludendosi la legittimità di una estensione analogica di una normativa edilizia concepita per altri scopi e diretta a regolamentare altre forme di utilizzazione del territorio (cfr., tra le tante, Cons. Stato, VI, 26 agosto 2003, n. 4847; 24 novembre 2003, n. 7725, T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 4 marzo 2005, n. 1610, T.A.R. Catania (Sicilia) sez. I, 11 luglio 2013, n. 2024).
Non è possibile equiparare gli impianti di telefonia mobile alle normali costruzioni edilizie anche perchè, ai sensi della specifica previsione di cui all’art. 86, comma 3 , del d.lgs. n. 259/2003, le infrastrutture delle reti pubbliche di comunicazione sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria ( cfr. TAR Campania, Napoli, VII, 22-4-2005, n. 4528; 18-7-2005, n. 9929).
Sulla base del richiamato orientamento giurisprudenziale, dunque, deve essere ritenuta meritevole di accoglimento la domanda demolitoria proposta con il ricorso, risultando fondato ed assorbente il primo motivo di gravame.
Va anche rilevato che per quanto concerne il mancato deposito al genio civile evidenziato con il provvedimento impugnato tale circostanza risulta superata in fatto tenuto conto che l’autorizzazione rilasciata dal servizio tecnico della Regione Calabria è stata acquisita al protocollo del Comune di Corigliano Calabro in data 28 settembre 2012 n. prot. 42243, come da timbro apposto sul documento in questione.
Alla luce di tali argomentazione il ricorso va accolto e per l’effetto annullato l’atto impugnato.
Sussistono giuste ragioni per compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Guido Salemi, Presidente
Giovanni Iannini, Consigliere
Anna Corrado, Primo Referendario, Estensore
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)