TAR Emilia Romagna (BO), Sez. I, n. 95, del 23 gennaio 2014
Elettrosmog. Applicabilità dell’obiettivo di qualità di 0,2 microtesla di induzione elettromagnetica

La scelta della giunta provinciale è supportata dal parere del comitato consultivo provinciale, il quale ha ampiamente esaminato la situazione di fatto e di diritto che ha indotto a ritenere non applicabile la deroga previsto dalla legge regionale con conseguente applicazione della regola generale per perseguire gli obiettivi di qualità entro la misura precauzionale di 0,2 microtesla. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 00095/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01269/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1269 del 2006, proposto da: 
Eredi di Balacca Piero Pasquale, Gabriella Genghini, Letizia Balacca, Ilde Balacca, Balacca Luciano, Cattani Silvano rappresentati e difesi dall'avv. Federico Gori, con domicilio eletto presso Franco Giacomelli in Bologna, via Belfiore 4;
Aluigi;

contro

l’Amministrazione Provinciale di Rimini, in persona del presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Isabella Magnani, con domicilio eletto presso Beatrice Belli in Bologna, Strada Maggiore 47;
Comune di Coriano;

per l'annullamento

-della deliberazione del Consiglio Comunale di Coriano n. 37 del 25.7.2006;

-della deliberazione della Giunta Provinciale di Rimini n. 106 del 20.06.2006;

-della deliberazione del Consiglio Comunale di Coriano n. 57 del 21.12.2006;

-della deliberazione del Consiglio Provinciale di Rimini n. 258 del 25.10.2005:



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Amministrazione Provinciale di Rimini;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2014 il dott. Ugo Di Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Riferiscono i ricorrenti di essere proprietari di alcuni terreni ubicati nel territorio del comune di Coriano.

Quest’ultimo aveva adottato una variante con la previsione di nuove aree edificabili e aveva destinato i terreni dei ricorrenti a “sotto zona B2” con la previsione di edificazione di un completamento residenziale del tessuto edilizio da realizzarsi tramite piano urbanistico attuativo.

Il piano veniva trasmesso alla Provincia ai sensi dell’articolo 14, comma secondo, della legge regionale n. 47 del 1978.

La Provincia, acquisito il parere del comitato consultivo provinciale, sollevava alcune riserve ritenendo applicabile all’area in questione l’obiettivo di qualità di 0,2 microtesla di induzione elettromagnetica, essendo l’area vicina ad un elettrodotto.

Il comune di Coriano si adeguava alle suddette riserve, le quali avevano come conseguenza la rideterminazione di una fascia laterale di rispetto di 100 m con riferimento all’elettrodotto esistente con conseguente inibizione di ogni nuova potenzialità edificatoria sulle aree dei ricorrenti stessi.

2. Avverso gli atti della Provincia e del Comune in epigrafe indicati presentavano ricorso al Tar gli interessati deducendone l’illegittimità.

Si costituiva in giudizio la Provincia intimata che contro deduceva alle avverse doglianze e concludeva per il rigetto del ricorso.

La causa veniva trattenuta in decisione all’odierna udienza.

3. Va preliminarmente osservato che la presente fattispecie risulta disciplinata dalla normativa transitoria di cui all’articolo 41 della legge regionale numero 20 del 2000 la quale, fino all’approvazione dei nuovi strumenti urbanistici da parte del Comune (PSC, POC e RUE), prevedeva che i piani attuativi dei piani regolatori vigenti e le varianti al PRG continuassero ad essere disciplinate dalla precedente legge regionale numero 47 del 1978 ed in particolare dagli articoli 14 e 15 che ne regolavano il procedimento attribuendo la competenza alla loro approvazione alla giunta provinciale.

La citata normativa, infatti, prevede che la variante adottata dal comune venga trasmessa alla Provincia la quale può sollevare riserve relative ai vizi di legittimità delle previsioni di piano ovvero alla necessità di apportare modifiche al piano stesso per assicurare “l’osservanza delle prescrizioni, indirizzi e direttive contenuti negli strumenti di pianificazione programmazione territoriale sovraordinati”.

4. Per quanto concerne il perseguimento degli obiettivi di qualità al fine di minimizzare l’esposizione delle popolazioni ai campi elettromagnetici l’articolo 1, comma terzo, della legge regionale numero 30 del 2000 prevede altresì uno specifico potere della provincia sempre al fine di perseguire l’obiettivo di qualità e sempre al fine di minimizzare l’esposizione delle popolazioni a campi elettromagnetici.

4.1. Per quanto concerne in particolare le fasce di rispetto degli elettrodotti la direttiva regionale D.G.R. n. 1449 del 17 luglio 2001, al punto 13, prevede tra gli obiettivi di qualità la misura precauzionale di 0,2 microtesla potendosi, invece, considerare la diversa misura di 0,5 microtesla, nelle due sole ipotesi previste ossia in caso di aree di espansione di piani attuativi già approvati o di aree di completamente già dotate di opere di urbanizzazione.

5. Ciò premesso il ricorso è infondato.

Va, infatti, respinta la prima censura dedotta non avendo l’amministrazione provinciale violato gli ambiti di autonomia riconosciuti all’amministrazione comunale in materia di governo del territorio.

Al contrario l’intervento è proprio giustificato dal potere che le è stato attribuito dalla sopra citata normativa regionale sia dagli articoli 14 e 15 della legge regionale n. 47 del 78, come sopra specificato, sia dalla speciale normativa di cui all’articolo 1, comma terzo, della legge regionale numero 30 del 2000.

6. Va, altresì, respinto il secondo motivo di ricorso non sussistendo il dedotto difetto d’istruttoria né il travisamento dei fatti. La scelta della giunta provinciale è supportata dal parere del comitato consultivo provinciale, il quale ha ampiamente esaminato la situazione di fatto e di diritto che ha indotto a ritenere non applicabile la deroga previsto dalla legge regionale con conseguente applicazione della regola generale per perseguire gli obiettivi di qualità entro la misura precauzionale di 0,2 microtesla.

7. Va, infine, respinta la terza ed ultima censura dedotta da parte ricorrente in quanto le valutazioni del comitato consultivo provinciale, che sono state condivise dalla giunta provinciale, costituiscono la puntuale applicazione della citata direttiva regionale n. 1449 del 17 luglio 2001, alle quale era necessario attenersi nell’esercizio del proprio potere in forza della previsione di cui all’articolo 1, comma terzo, della legge regionale numero 30 del 2000.

La Provincia, infatti, ha condiviso l’ampia valutazione del comitato consultivo ritenendo concretamente insussistente nessuna delle due situazioni derogatorie, contemplate della direttiva regionale, che avrebbero consentito di avere come punto di riferimento la misura di cautela di 0,2 microtesla di induzione magnetica dall’elettrodotto vicino.

8. Per tali ragioni ricorso va respinto.

9. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di causa in favore dell’amministrazione provinciale costituita che si liquidano in complessivi euro 3.000 (tremila), oltre oneri di legge.

Nulla per le spese rispetto al comune intimato non costituito.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Carlo D'Alessandro, Presidente

Alberto Pasi, Consigliere

Ugo Di Benedetto, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/01/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)