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Cass. Sez. V Sent. n. 46176 del 29 novembre 2004
Presidente G. Lattanzi, Relatore G. Ferrua IMp. Casali

RILIEVI DATTILOSCOPICI: NON SONO ATTI IRRIPETIBILI
La Cassazione ribadisce un indirizzo consolidato, secondo cui la rilevazione delle impronte costituisce una semplice operazione di ordine materiale, non soggetta alle forme stabilite per gli accertamenti non ripetibili, ma alla diversa disciplina prevista dall’art. 354 comma 2 c.p.p.
CON MOTIVAZIONE

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SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza 4-2-03 il Tribunale di Macerata, a seguito di giudizio abbreviato, dichiarava Casali Andrea responsabile di furto ex artt. 624, 625 n. 1 e 2 c.p. e lo condannava a pena ritenuta di giustizia.

Con pronuncia 25-11-03 la Corte di appello, concesse le attenuanti generiche equivalenti, riduceva l'inflitta sanzione: avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'imputato deducendo violazione di norme processuali e vizio di motivazione.

Innanzitutto è stata denunciata violazione dell'art. 521 c.p.p. in quanto il Casali era stato rinviato a giudizio per fatti commessi il 18-11-97 ed era stato condannato per fatti commessi un anno prima e precisamente, secondo la denuncia e la relazione dei C.C., l' 8-11-96.

Il motivo è infondato.

Invero il principio di correlazione tra sentenza ed accusa è posto a tutela del diritto di difesa e pertanto esso non può dirsi violato qualora l'imputato sia stato compiutamente in grado di difendersi dal fatto accertato in giudizio e non v'è dubbio che una siffatta possibilità sussista nel caso in cui il capo di imputazione indichi una data diversa rispetto a quella a cui hanno fatto riferimento, non solo le emergenze dibattimentali o comunque assunte in udienza in caso di giudizio abbreviato con integrazione probatoria (come nel caso in esame), ma altresì gli atti di indagine, ormai a conoscenza della difesa, sempre ovviamente a condizione che l'azione addebitata sia stata compiutamente descritta nell'imputazione nei suoi connotati materiali, con riguardo all'oggetto ed alle modalità (per fattispecie analoghe si veda: Cass 22 4 04 n. 18611 RV. 228342; Cass. 13 2 97 n. 01319 RV. 208180).

Orbene, nella fattispecie in esame, nel capo di imputazione risultano specificatamente indicati i beni sottratti, l'appartamento privato in cui si svolse l'azione, il proprietario di quest'ultimo e le modalità di ingresso (effrazione del vetro di una finestra e danneggiamento del relativo telaio nonché di quello del portone d'ingresso): in siffatto contesto l'erronea indicazione della data che si palesa frutto di mera svista sia per quanto riguarda l'anno ('97 anziché '98), sia per quanto concerne il giorno (18 in luogo di 8) non può avere determinato confusione.

Il ricorrente ha poi denunciato che l'esame dattiloscopico non poteva costituire prova piena in quanto, trattandosi di accertamento tecnico irripetibile, non era stato assunto con le garanzie difensive.

Anche questo motivo è infondato.

La rilevazione delle impronte, non postulando alcuna valutazione da parte di chi vi procede, si esaurisce in semplice operazione di ordine materiale soggetta alla disciplina dell'art. 354 c. 2 c.p.p.: pertanto la sua effettuazione non deve avvenire con l'osservanza delle forme stabilite dall'art. 360 c.p.p. le quali sono riservate agli accertamenti veri e propri, se ed in quanto qualificabili come irrepetibili (Cass. 15-1-90 n. 00232 RV. 206423; Cass. 7 5 99 n. 05779 RV. 213311). D'altro canto l'analisi e la comparazione delle impronte prelevate con quelle dell'indagato non costituisce atto irripetibile trattandosi di un'indagine suscettibile di essere rinnovata in qualsiasi momento: essa pertanto viene legittimamente posta in essere prescindendo dalle garanzie difensive di cui al cit. art. 360 c.p. e le relative risultanze possono essere utilizzate nel giudizio abbreviato in quanto relative ad atti non invalidi e legittimamente acquisiti al fascicolo del P.M. i quali, stante il rito prescelto, che comporta decisione allo stato degli atti, non necessitano di essere rinnovati nel contraddittorio delle parti.

Manifestamente infondata è infine la denuncia di cui alla memoria 21-9-04 di nullità della sentenza in quanto recante motivazione vergata a mano con grafia incomprensibile: non ricorre invero situazione di incomprensibilità, ma semplicemente di maggiore difficoltà di lettura rispetto a scrittura a stampa e comunque a dimostrazione di non sussistenza di incomprensibilità è decisiva la considerazione che l'imputato nell'atto di ricorso ha censurato, riportandolo, il ragionamento della Corte di merito.

S'impone dunque il rigetto del ricorso, con condanna dell'impugnante al pagamento delle spese processuali.

La Corte,

PER QUESTI MOTIVI

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.