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Sez. 3, Sentenza n. 44433 del 07/10/2004 Cc. (dep. 16/11/2004 ) Rv. 230470
Presidente: Zumbo A. Estensore: Fiale A. Relatore: Fiale A. Imputato: D'Amore. P.M. Favalli M. (Parz. Diff.)
(Annulla con rinvio, Trib.Ries. Napoli, 20 Ottobre 2003)
EDILIZIA - IN GENERE - Reati edilizi ed urbanistici - Sequestro preventivo del manufatto abusivo - Finalizzato ad impedire l'illecito di cui all'art. 221 T.U.L.S. - Legittimità - Fondamento.

Sez



Massima (Fonte CED cassazione)
In tema di sequestro preventivo del manufatto realizzato in assenza o totale difformità dal permesso di costruire, tra le specifiche conseguenza antigiuridiche che possono determinarsi a causa del mancato impedimento alla libera disponibilità del manufatto abusivo può farsi rientrare la realizzazione dell'illecito amministrativo previsto dall'art. 221 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 (Testo Unico delle Leggi Sanitarie), divieto di abitazione di edifici sforniti di certificato di agibilità, atteso che anche in questo caso si determina una ulteriore situazione illecita prodotta dalla condotta originaria.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ZUMBO Antonio - Presidente - del 07/10/2004
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 1174
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 22162/2004
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D'AMORE Mario, n. a Napoli l'8.9.1943;
avverso l'ordinanza 20.10.2003 del Tribunale per il riesame di Napoli;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FIALE Aldo;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. FAVALLI Mario che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata;
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 20.10.2003 il Tribunale di Napoli rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di D'Amore Mario avverso il decreto 16.9.2003 con cui il G.I.P. di quel Tribunale aveva disposto il sequestro preventivo di una mansarda edificata in Ponticelli, previa trasformazione di un sottotetto, in relazione al reato di cui all'art. 20, lett. b), della legge n. 47/1985. Il Tribunale evidenziava che l'originario sottotetto, annesso ad una sottostante unità immobiliare, era stato trasformato in una nuova unità abitativa di quattro vani e doppi accessori, su un'area di circa 100 mq., collegata all'appartamento inferiore a mezzo di una scala in legno a doppio rampante e di un elevatore oliodinamico. L'opera era completa e già abitata ma la misura cautelare doveva ritenersi legittimamente imposta, per l'evidente "aggravio sulle infrastrutture primarie" e sull'equilibrio del territorio, in quanto l'utilizzazione del nuovo appartamento "comporta di fatto un ulteriore carico urbanistico della zona", nonché la protrazione dell'alterazione dello stato dei luoghi e dell'aspetto esteriore dell'edificio.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il D'Amore, il quale, sotto i profili della violazione di legge e della manifesta illogicità della motivazione, ha eccepito che:
- una semplice modifica della destinazione d'uso di un immobile da sottotetto ad abitazione, senza aumento di volume e di superficie utile, non comporta apoditticamente un notevole aggravio del carico urbanistico, laddove il riscontro dell'effettiva sussistenza di un aggravio siffatto avrebbe dovuto essere compiuto "con adeguati supporti e riscontri tecnici";
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito delineati.
1. Le Sezioni Unite di questa Corte Suprema - con la sentenza 29.1.2003, n. 2, Innocenti - hanno ritenuto ammissibile il sequestro preventivo di una costruzione abusiva già ultimata, affermando che:
- il sequestro preventivo di cosa pertinente al reato è consentito anche nel caso di ipotesi criminosa già perfezionatasi, purché il pericolo della libera disponibilità della cosa stessa - che va accertato dal giudice con adeguata motivazione - presenti i requisiti della concretezza e dell'attualità e le conseguenze del reato, ulteriori rispetto alla sua consumazione, abbiano connotazione di antigiuridicità, consistano nel volontario aggravarsi o protrarsi dell'offesa al bene protetto che sia in rapporto di stretta connessione con la condotta penalmente illecita e possano essere definitivamente rimosse con l'accertamento irrevocabile del reato;
- in tema di reati edilizi o urbanistici, "spetta al giudice di merito, con adeguata motivazione, compiere una attenta valutazione del pericolo derivante da libero uso della cosa pertinente all'illecito penale. In particolare, vanno approfonditi la reale compromissione degli interessi attinenti al territorio ed ogni altro dato utile a stabilire in che misura il godimento e la disponibilità attuale della cosa, da parte dell'indagato o di terzi, possa implicare una effettiva ulteriore lesione del bene giuridico protetto, ovvero se l'attuale disponibilità del manufatto costituisca un elemento neutro sotto il profilo della offensività. In altri termini, il giudice deve determinare in concreto, il livello di pericolosità che la utilizzazione della cosa appare in grado di raggiungere in ardine all'oggetto della tutela penale, in correlazione al potere processuale di intervenire con la misura preventiva cautelare. Per esempio, nel caso di ipotizzato aggravamento del c.d. carico urbanistico, va delibata in fatto tale evenienza sotto il profilo della consistenza reale ed intensità del pregiudizio paventato, tenendo conto della situazione esistente al momento dell'adozione del provvedimento coercitivo";
- tra le specifiche conseguenze antigiuridiche che, ex art. 321 c.p.p., possono determinarsi a causa del mancato impedimento della libera disponibilità del manufatto abusivo, ben può farsi rientrare la perpetrazione dell'illecito amministrativo sanzionato dall'art. 221 del T.U. delle leggi sanitarie (divieto di abitare gli edifici sforniti di certificato di agibilità), non inquadrabile "nella agevolazione di commissione di altri reati", ma certamente costituente una situazione illecita ulteriore prodotta dalla condotta (la libera utilizzazione della cosa) che il provvedimento cautelare è finalizzato ad inibire.
2. Il Tribunale di Napoli, con l'ordinanza impugnata, non ha dato conto, con adeguata motivazione, di avere compiuto quella "attenta valutazione del pericolo derivante dal libero uso" dell'unità immobiliare illecitamente realizzata, secondo il riferito orientamento delle Sezioni Unite: ha fatto apoditticamente riferimento di aggravamento del carico urbanistico sulle infrastrutture preesistenti, ma non ha fatto cenno agli effetti in concreto prodotti dalla nuova opera sia come ulteriore domanda di strutture ed opere collettive, sia in relazione alle prescritte dotazioni minime di spazi pubblici per abitante nella zona urbanistica interessata (standards di cui al D.M. 2.4.1968, n. 1444 ed alle previsioni di piano).
L'ordinanza medesima va, pertanto, annullata, al fine di un nuovo esame della questione relativa alla ricorrenza delle esigenze cautelari, con rinvio al Tribunale di Napoli, che dovrà uniformarsi ai principi di diritto dianzi enunciati.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
visti gli artt. 127 e 325 c.p.p., annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 ottobre 2004. Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2004