TAR Lazio (RM), Sez. I-Quater, n. 3162, del 27 marzo 2013
Beni Ambientali. Legittimità ordinanza ente parco di riduzione in pristino dei luoghi per opere realizzate in assenza di nulla osta

E' legittimo l’ordine di riduzione in pristino del direttore del Parco di Veio, ed avente ad oggetto la realizzazione di una piscina di mt 5,00 per 10,00, circondata da pavimentazione. Infatti, è esclusa la decadenza delle misure di salvaguardia ex art. 8 della l.r. 29/1997 della Regione Lazio, conseguenti alla istituzione del Parco, posto che tale decadenza si giustifica con riferimento alla fase antecedente a detta istituzione (Piano regionale dei Parchi). Inoltre, il divieto di modificare il regime delle acque nell’area destinata a Parco è inderogabilmente imposto dalla normativa dello Stato, cui neppure la legge regionale o il regolamento del Parco potrebbero derogare (art.11, comma 3, della l. n. 341 del 1991). (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 03162/2013 REG.PROV.COLL.

N. 06642/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6642 del 2008, proposto da: 
Valentini Maria Cristina, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Fornaciari, con domicilio eletto presso Giovanni Fornaciari in Roma, corso di Francia, 126;

contro

Ente di Gestione del Parco Naturale Regionale di Veio, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

ordinanza n. 8/08 di riduzione in pristino dei luoghi per opere realizzate in assenza di nulla osta



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ente di Gestione del Parco Naturale Regionale di Veio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2013 il dott. Marco Bignami e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

La ricorrente impugna l’ordine di riduzione in pristino n. 8 del 2008, adottato dal direttore del Parco di Veio, ed avente ad oggetto la realizzazione di una piscina di mt 5,00 per 10,00, circondata da pavimentazione.

L’atto impugnato, in particolare, rileva che l’opera ha determinato, in assenza di nulla osta, una modificazione permanente del regime delle acque, vietata ai sensi dell’art. 8, comma 3, lett. m) della legge della Regione Lazio n. 29 del 1997, istitutiva del Parco (art. 44).

Con un motivo di ricorso da esaminarsi in via prioritaria, la ricorrente afferma di non avere realizzato l’opera, che infatti sorgerebbe su terreno di proprietà di un terzo. In ogni caso, aggiunge la ricorrente, la piscina sarebbe stata edificata in epoca anteriore alla istituzione del Parco.

Il Tribunale osserva, quanto a quest’ultimo profilo, che, come dedotto dalla difesa del Parco, i rilievi fotografici in atto consentono di escludere che la piscina fosse in essere ancora nel 1999, mentre di essa è dato constatare la presenza nel 2005.

Pertanto, l’opera va datata in un periodo compreso tra il 2000 ed il 2005, posteriore alla istituzione del Parco, che risale al 1997.

Ciò detto, la ricorrente stessa ammette di avere conseguito il possesso dell’area ove sorge la piscina da molti anni, al punto che (come ulteriormente indicato dalla difesa del Parco) ella ha convenuto in giudizio il terzo proprietario del terreno, affinché ne sia dichiarata l’usucapione a suo favore.

Per tali ragioni, in fatto deve ritenersi provato che la piscina sia stata eseguita proprio dalla ricorrente, che aveva la disponibilità dell’area in questione.

Alla luce di tali evenienza, è infondato anche il secondo motivo di ricorso (violazione dell’art. 13 l. n. 394 del 1991 e 29 l.r. n. 29 del 1997), con cui si sostiene che, all’epoca di esecuzione della piscina, era decorso il termine quinquennale di vigenza delle misure di salvaguardia indicate dall’art. 8 della l.r. n. 29 del 1997.

Va premesso che questo Tribunale ha già escluso la decadenza delle misure di salvaguardia conseguenti alla istituzione del Parco (sent. n. 10577 del 2010), posto che tale decadenza si giustifica con riferimento alla fase antecedente a detta istituzione. Inoltre, il divieto di modificare il regime delle acque nell’area destinata a Parco è inderogabilmente imposto dalla normativa dello Stato, cui neppure la legge regionale o il regolamento del Parco potrebbero derogare (art.11, comma 3, della l. n. 341 del 1991): l’intervento eseguito dalla ricorrente è perciò vietato.

Si può aggiungere che il motivo di ricorso è infondato, anche ponendosi nella prospettiva di parte ricorrente.

E’ assorbente considerare, sotto tale profilo, che la ricorrente, affermando il falso in ordine alla data di realizzazione della piscina, ha con ciò mancato all’onere di indicare il tempo esatto di costruzione della stessa (onere che senza dubbio le spettava, anche atteso il principio di ripartizione della prova sulla parte che sia meglio in grado di fornirla).

Posto che l’arco temporale entro cui è stata collocata l’opera (2000-2005) rientra, in parte, nel termine quinquennale invocato in ricorso, la censura andrebbe comunque respinta, essendo appunto mancata la prova che la piscina è stata eseguita oltre il quinquennio di asserita vigenza della misura di salvaguardia.

Infine, è infondato anche il primo motivo di ricorso, con cui si deduce l’incompetenza del direttore del Parco ad adottare l’atto impugnato, a favore del presidente del Parco.

Ai sensi dell’art. 22, comma 2, lett. b) dello statuto del Parco, spetta al direttore di trattare, con rilevanza esterna, gli affari di ordinaria amministrazione, nozione alla quale può essere ricondotta l’attività amministrativa sanzionatoria conseguente all’esecuzione di interventi privi del nulla osta.

Difatti, la norma in questione va coordinata con l’art. 12 dello statuto, che assegna al Presidente la sottoscrizione degli atti e dei provvedimenti “ad esso attribuiti da norme di legge, dal presente statuto o dai regolamenti”: ne segue che, in assenza di espresso conferimento di una potestà a rilevanza esterna al presidente, l’attività gestionale va esercitata dal direttore del Parco.

Si tratta, del resto, di un modello statutario conforme alla corrispondente previsione recata dall’art. 24 della l.r. n. 29 del 1997, quanto ai poteri del direttore, e dall’art. 14 della medesima legge, quanto alle funzioni di indirizzo e coordinamento del presidente.

Il ricorso va perciò rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 2500,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente a rifondere le spese, che liquida in euro 2500,00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Elia Orciuolo, Presidente

Giampiero Lo Presti, Consigliere

Marco Bignami, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/03/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)