Cons. di Stato Sez. VI sent. 5093 del 3 ottobre 2007
Elettrosmog. Tutela incolumità cittadini

E' illegittima l'ordinanza sindacale con la quale si impone alla compagnia telefonica di rispettare determinati standard poiché il ricorso al potere straordinario è consentito solo per prevenire gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.5093/2007
Reg.Dec.
N. 12183 Reg.Ric.
ANNO 2001
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 12183/2001, proposto da:
- CODACONS Campania, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Rienzi, Francesco Cantalupo e Raffaella D’Angelo ed elettivamente domiciliata presso l’Ufficio legale nazionale CODACONS, in viale Giuseppe Mazzini n. 73, Roma;
c o n t r o
- il Comune di Vietri sul Mare, in persona del Sindaco-Ufficiale di Governo in carica, ed il Commissario di Governo di Salerno, entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in via dei Portoghesi n. 12, Roma;
- la T.I.M. - Telecom Italia Mobile s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Sanino e Giovanni Zucchi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in viale Parioli n. 180, Roma;
- la Telecom Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio;
- l’A.S.L. n. 2 di Salerno, in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio;
per annullamento e/o riforma
della sentenza del T.a.r. Campania, sezione staccata di Salerno, sezione I, n. 307/2001, resa inter partes e concernente la concessione edilizia per box metallico e palo-porta antenna per telefonia cellulare.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati.
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune, Commissario del Governo e T.I.M. appellati.
Visti gli atti tutti della causa.
Relatore, alla pubblica udienza del 12 giugno 2007, il Consigliere Aldo SCOLA.
Uditi, per le parti, l’avv. Carlo Rienzi, l’avv. Mario Sanino e l’avvocato dello Stato Valeria Vinciorlando.
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
F A T T O
A)- Con un primo ricorso le associazioni Italia Nostra e CODACONS per la Campania, nonché i signori Moscariello, Pinto e Pisapia, quali proprietari di beni immobili in località Gradoni di Raito (fraz. del Comune di Vietri sul Mare), impugnavano una concessione gratuita rilasciata dal sindaco di Vietri alla TELECOM, per l’installazione di un box ed un palo porta-antenne per telefonia cellulare, deducendo: 1)- eccesso di potere per carenza del presupposto della legittimazione all’istanza concessoria, in quanto la TELECOM non avrebbe avuto nessun titolo giuridico sull’area destinata a sede dell’impianto; 2)- eccesso di potere per difetto dei presupposti per il rilascio della concessione e difetto di istruttoria per mancanza del parere di sicurezza igienico-sanitaria e d’impatto ambientale da parte della A.S.L. Salerno 2; 3) e 5)- violazione degli artt. 3 e 7 e ss., legge n. 241/1990 ed eccesso di potere per illogicità manifesta, difetto di motivazione ed omesso preavviso procedimentale; 4)- violazione dell’art. 9, legge n. 10/1977 in quanto il servizio di telefonia cellulare non potrebbe qualificarsi né necessario né pubblico; 6)- violazione delle leggi urbanistiche in quanto, trattandosi di zona vincolata, vi sarebbe prevista un’inedificabilità assoluta.
Si costituivano in giudizio sia la TELECOM ITALIA che la TELECOM ITALIA MOBILE, che si opponevano al gravame, ritenuto inammissibile ed infondato.
B)- Con un secondo gravame il CODACONS ed i sigg. Trezza, Pisapia, Elefante, Mazzei, Aloisi e Wilburger, tutti residenti in zona Gradoni, impugnavano una nota sindacale con cui era stata implicitamente respinta la richiesta di disattivazione dell’impianto, nonché una nota della A.S.L. Salerno 2, con cui si era invitata l’amministrazione comunale ad incontri interlocutori per la ricerca di una soluzione congiunta del problema, per: 1)- violazione degli artt. 1, 2, 14, 19 e 20 e 32, legge n. 833/78, e dell’art. 38, legge n. 142/1990, in quanto da una relazione dell’ISPESL sarebbe emerso che l’impianto avrebbe costituito un pericolo per le famiglie residenti nelle zone circostanti e, quindi, il Comune e la A.S.L. avrebbero dovuto provvedere alla sua disattivazione; 2)- violazione degli artt. 7 e 9, legge n. 241/1990, per l’omesso preavviso procedimentale; 3) e 4)- violazione della legge n. 241/1990, dell’art. 25, t.u. n. 3/1957, e degli artt. 24, 32 e 113, Cost., in quanto la p.a. avrebbe dovuto provvedere sulla diffida degli interessati.
Si costituivano in giudizio sia la A.S.L. Salerno 2 che la TELECOM, che si opponevano al gravame, ritenuto inammissibile ed infondato.
C)- Con un terzo ricorso la T.I.M. s.p.a. impugnava l’ordinanza sindacale n. 30 del 7/4/1998, con cui era stato ordinato il rispetto di determinati standard di emissione e la contestuale disattivazione dell’impianto, deducendo i seguenti motivi: 1) e 2)- violazione dell’art. 38, legge n. 142/1990, ed eccesso di potere per difetto distruttoria e di presupposti per l’adozione di un provvedimento contingibile ed urgente; 3)- eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità, in quanto la disattivazione dell’impianto mal si concilierebbe con l’imposizione del rispetto di alcuni “standard”.
Si costituivano in giudizio sia il CODACONS che il Comune di Vietri, che si opponevano al gravame, ritenuto inammissibile ed infondato.
Dopo l’accoglimento della relativa istanza cautelare con ordinanza n. 2400/1998, il Sindaco del Comune di Vietri emanava l’ordinanza contingibile ed urgente n. 92 del 9/10/1998, con cui veniva reiterata l’intimazione al rispetto di determinati standard di emissione e disponeva la contestuale disattivazione dell’impianto.
D)- Avverso tale ordinanza la T.I.M. s.p.a. proponeva un quarto gravame, deducendo le medesime censure già avanzate col ricorso precedente.
Anche in questo giudizio si costituivano il Comune di Vietri ed il CODACONS.
E)- Infine, con un quinto ed ultimo ricorso, il CODACONS chiedeva la revoca dell’ordinanza cautelare n. 2400/1998, essendosi verificato un mutamento dello stato di fatto legittimante il ritiro della suddetta ordinanza.
In questo giudizio si costituivano la A.S.L. Salerno 2 e la T.I.M. s.p.a., opponendosi al gravame.
F)- In via preliminare veniva disposta la riunione dei cinque ricorsi per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.
La relativa sentenza dei primi giudici (con cui si era respinto il primo ricorso, si erano accolti il terzo e quarto e dichiarati inammissibili il secondo e quinto gravame) veniva, quindi, impugnata dal CODACONS Campania, Moscariello, Pisapia e Pinto per:
1) errore di giudizio, travisamento e violazione della legge n. 10/1977; carenza di legittimazione alla richiesta di concessione (non coincidendo T.I.M., concessionaria, e TELECOM, titolare del rapporto locativo); omessa concessione, illegittimo mutamento di destinazione di terreno agricolo in zona edificabile e carenti presupposti; violazione del vincolo paesistico (p.u.t. ex legge reg. Campania n. 35/1987);
2) le stesse censure di cui sopra, oltre alla violazione della legge n. 431/1985, in rapporto ad un sito sulla costiera amalfitana, patrimonio dell’umanità, tuttora ospitante un impianto pienamente attivo e funzionante;
3) errore di giudizio circa i presupposti per l’adozione di ordinanze contingibili ed urgenti; errata interpretazione del decreto interministeriale Ambiente n. 381/1998; omesse precauzioni in materia di esposizione ai campi elettromagnetici, in rapporto ad un manufatto di m. 7,5 x 2,5 x 3 (con un volume tra i 17 ed i 41 mc. ed un peso tra le 41/50 e le 62/70 tonnellate in calcestruzzo) trasformante il territorio con un mero contratto di locazione novennale rinnovabile.
La T.I.M. si costituiva in giudizio e resisteva all’appello, come facevano pure il Commissario del Governo della Provincia di Salerno ed il Sindaco di Vietri sul Mare che, nella veste di ufficiale di Governo, chiedeva (tramite la difesa erariale) di essere estromesso dal giudizio, in assenza di atti impugnati a lui riferibili in tale veste.
La parte appellante depositava memoria riepilogativa ed illustrativa, mentre la T.I.M., con sua memoria conclusiva, eccepiva la carenza di legittimazione attiva delle associazioni ambientaliste ad impugnare (a tutela dei soli interessi diffusi) provvedimenti edilizi privi d’impatto territoriale negativo e dei privati che non avrebbero provato la loro residenza nei pressi del discusso impianto, nel tentativo di tutelare i loro interessi individuali: donde l’inammissibilità pure del proposto ricorso collettivo.
All’esito della pubblica udienza di discussione la vertenza passava in decisione.
D I R I T T O
L’appello è infondato e va respinto.
La prima doglianza del primo gravame risultava effettivamente infondata in fatto, in quanto la T.I.M. (già emanazione di TELECOM) aveva versato in atti copia del contratto di locazione stipulato col proprietario dell’area, proprio al fine dell’installazione di infrastrutture per l’esercizio della telefonia mobile: titolo ritenuto valido per la richiesta di quello abilitante alla realizzazione del manufatto.
Quanto alla seconda censura i primi giudici rilevavano come (cfr. C.d.S., sez. V, ord. n. 2001/1997), il provvedimento impugnato (concessione edilizia per l’installazione di un box metallico e di un palo porta-antenna) avesse una valenza meramente urbanistica, mentre l’eventuale pericolosità dell’impianto avrebbe dovuto essere valutata in altra sede, senza bisogno di alcun parere dei VV.FF. e della A.S.L. (il cui parere preventivo n. 3698 del 26/8/96 era, comunque, risultato pienamente favorevole).
Pure la terza doglianza (omesso preavviso) non avrebbe potuto che risultare infondata, poiché il rilascio di una concessione edilizia, data la potenziale ampiezza del numero dei soggetti interessati, coincidente con tutti gli abitanti della zona, non avrebbe potuto consentire la comunicazione individuale (d’altronde, proprio per questo è previsto il deposito degli atti presso la casa comunale a disposizione di tutti gli interessati a prenderne visione), fermo restando che sarebbe assurdo pretendere che ogni provvedimento di rilascio di concessione edilizia venisse comunicato a tutte le associazioni ambientaliste in qualche modo interessate.
La quarta censura appariva addirittura inammissibile (poiché nessun interesse avrebbero potuto vantare i ricorrenti circa l’eventuale gratuità della concessione) prima che infondata, poiché nella fattispecie avrebbe potuto prescindersi dal rilascio della concessione, bastando una semplice autorizzazione.
Quanto al difetto di motivazione (quinto motivo), il rilascio del titolo abilitante all’edificazione non poteva che ritenersi atto vincolato, dovendo corrispondere alle prescrizioni derivanti dagli strumenti urbanistici e dalla legge, sicché nessuna discrezionalità potrebbe residuare in capo all’ente locale, con conseguente assenza di un obbligo motivazionale specifico e penetrante, tanto più in presenza di un provvedimento concessorio ampiamente motivato per relationem, in quanto richiamante i pareri della Commissione edilizia comunale e di quella integrata, oltre a quello della competente Sovrintendenza.
Circa il quinto motivo (misure di salvaguardia in zona assolutamente inedificabile), nella fattispecie non sarebbe stato affatto necessario il rilascio di una concessione edilizia, bastando una semplice autorizzazione per l’installazione delle strutture occorrenti per impianti di trasmissione nell’etere (cfr. C.d.S., sez. V, 7/9/95 n. 1283): con condivisibile totale infondatezza del primo gravame.
Il secondo ricorso risultava anzitutto inammissibile, impugnandovisi due note interlocutorie prive di valenza reiettiva dell’istanza di disattivazione dell’impianto e, poi, improcedibile poiché successivamente il Sindaco aveva adottato ben due provvedimenti di disattivazione, superando la lamentata inerzia.
Occorre ora ricordare (in relazione a quanto si dirà in prosieguo) come le doglianze di cui al terzo gravame apparissero, invece, condivisibilmente fondate ai primi giudici, poiché l’ordinanza sindacale impugnata, dopo aver richiamato una relazione dell’A.s.l., aveva da un lato ingiunto alla T.I.M. di rispettare alcuni parametri e dall’altro sospeso ogni provvedimento reso in ordine alla installazione dell’impianto fino all’acquisizione del parere della A.s.l., così inibendo subito la prosecuzione dell’attività.
Dalla semplice lettura del provvedimento impugnato appariva evidente l’illegittimità del ricorso all’ordinanza extra ordinem, dato che l’art. 38, legge n. 142/1990, avrebbe consentito il ricorso a tale potere straordinario solo “al fine di prevenire gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini”, essendo notorio che il requisito della contingibilità va inteso come eccezionalità dell’evento determinata da causa imprevista ed accidentale, tale da non poter essere affrontata con i mezzi ordinari predisposti dall’ordinamento: il tutto con motivazione richiamante la necessità di acquisire un parere della A.s.l.., ritenuto indispensabile per verificare la conformità delle emissioni ai livelli massimi consentiti, con ciò evidenziandosi la mancanza di precise controlli tecnici intesi a verificare, senza ombra di dubbio, la pericolosità dell’impianto.
Per di più, l’A.s.l. Salerno 2 si era già espressa favorevolmente sull’impianto in due relazioni del 1996 e del 1997, mentre una c.t.u. dell’ISPESL, ordinata dal Consiglio di Stato, aveva avanzato riserve soltanto per le famiglie Moscariello (sul terrazzo della cui abitazione si sarebbero rilevati i valori più alti di esposizione) e Pisapia (l’ubicazione dell’impianto non avrebbe garantito che l’esposizione avvenisse in “campo lontano”), per cui si sarebbe potuto e dovuto far fronte alla suddetta situazione facendo ricorso alle normali cautele, ordinando alla T.I.M. di apprestare tutti i mezzi idonei ad evitare il pericolo di danno per le suddette famiglie e non utilizzando lo strumento eccezionale dell’ordinanza extra ordinem, postulante ben altri presupposti; senza dimenticare che l’atto gravato da un lato avrebbe disposto ulteriori accertamenti e l’adozione di opportune cautele da parte della T.I.M. e poi, senza attendere l’esito dei disposti accertamenti e senza permettere alla T.I.M. di attivare gli accorgimenti impostile, avrebbe contestualmente ordinato la disattivazione dell’impianto.
Anche l’ordinanza impugnata con il quarto gravame non si sottraeva ad una doverosa declaratoria di illegittimità per gli stessi motivi visti sopra, da un lato apparendo essa contraddittoria, non comprendendosi come la T.I.M. potesse adottare le cautele e gli accorgimenti intimatile con contemporanea disattivazione dell’impianto, dall’altro mancando i presupposti richiesti dalla norma ed evidenziati dalla giurisprudenza per l’adozione di ordinanze contingibili ed urgenti, essendosi la relazione congiunta A.s.l.-ISPESL limitata a ribadire il superamento dei valori solo per la proprietà Pisapia e sul balcone della casa Moscariello, con la manifestata necessità di alcune modificazioni all’impianto.
Con il quinto ricorso il CODACONS aveva chiesto la revoca dell’ordinanza cautelare T.a.r. Salerno n. 2400/1998, recante sospensione dell’efficacia dell’ordinanza sindacale n. 30/1998: istanza erroneamente considerata come ricorso autonomo, benché configurante una mera richiesta di revoca della precedente ordinanza cautelare, quale domanda incidentale nel terzo gravame.
Pertanto la domanda in esame, inidonea a giustificare un autonomo ricorso, come tale inammissibile, veniva esaminata come domanda attinente alla fase cautelare e sotto tale profilo giustamente dichiarata improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, essendo stato il ricorso principale definito nel merito, con il venir meno di ogni esigenza di pronunce cautelari.
Il presente appello va, dunque, respinto, con contestuale salvezza dell’impugnata sentenza, mentre le spese del secondo grado di giudizio possono integralmente compensarsi per giusti motivi tra le parti in causa, tenuto anche conto del loro reciproco impegno difensivo e della natura della vertenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta,
- respinge il ricorso di primo grado;
- compensa integralmente spese ed onorari del secondo grado di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, Palazzo Spada, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 12 giugno 2007, con l'intervento dei signori magistrati:
Claudio VARRONE Presidente
Paolo BUONVINO Consigliere
Domenico CAFINI Consigliere
Aldo SCOLA Consigliere rel. est.
Bruno Rosario POLITO Consigliere

Presidente
Claudio Varrone
Consigliere Segretario
Aldo Scola Vittorio Zoffoli


DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il...03/10/2007
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
Maria Rita Oliva



CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa

al Ministero..............................................................................................

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

Il Direttore della Segreteria