Cass. Sez. III n. 5814 del 18 febbraio 2022 (PU 14 gen 2022)
Pres. Sarno Est. Gai  Ric. Laurino
Beni ambientali.Attività  agro-silvo-pastorali

In tema di beni paesaggistici ed ambientali, solo la eliminazione parziale delle piante può essere ricompresa tra le attività agro-silvo-pastorali consentite dall'art. 149 del decreto n. 42 del 2004, e sempre che il taglio colturale sia compiuto per il miglioramento della flora tutelata


RITENUTO IN FATTO
1. Con l’impugnata sentenza, il Tribunale di Potenza ha condannato Laurino Francesco, in relazione ai reati di cui agli artt. 110 cod.pen., art. 181 comma 1 del d.lvo n. 42 del 2004 (capo a), per avere, quale committente, in assenza di autorizzazione e in periodo interdetto al taglio culturale, effettuato operazioni di taglio a raso di n. 193 piante di specie quercina su terreno boscato in agro del Comune di Brienza al fogl. 32 part. 685, come tale tutelato ex art. 142 del medesimo decreto, nonché artt. 110, 734 cod.pen. per avere distrutto e alterato la suddetta area boscata (capo b), alla pena di € 6.000,00 di ammenda. In Brienza il 13 settembre 2017.
Con la medesima sentenza il Tribunale di Potenza ha assolto Gogonel Neculai e Gemaranu Constantin dai reati di cui sopra, quali concorrenti nel reato, poiché procedevano a sistemare la legna depezzata all’interno del camion, prelevandola da una cesta di un trattore di proprietà di Laurino Francesco, per non avere commesso il fatto.

2. Avverso la sentenza l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione e ne ha chiesto l’annullamento deducendo i seguenti motivi enunciati nei limiti di cui all’art. 173 disp. attu. cod.proc.pen.
2.1. Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione in relazione al travisamento della prova. Il Tribunale avrebbe travisato, per falsificazione, la prova del materiale taglio degli alberi da parte dell’imputato che era assente sul luogo del fatto, risultando dimostrabile solamente che, dalla segatura in terra, il taglio era stato effettuato di recente.
2.2. Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione degli artt. 191, 63 comma 2 cod.proc.pen. Il Tribunale avrebbe utilizzato le dichiarazioni rese dai coimputati Gogonel e Gemaranu al Comandante CC della stazione Forestale di Brienza, m.llo Cerosimo, in violazione di legge poiché in violazione dell’art. 191 cod.proc.pen.
2.3. Con il terzo motivo deduce il vizio di motivazione in relazione alla pronuncia di condanna al di là del ragionevole dubbio tenuto conto delle dichiarazioni inutilizzabili rese dai coimputati assolti.
2.4. Con il quarto motivo deduce il vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione all’art. 734 cod.pen. e al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche tenuto conto che parte dell’area su cui sarebbe stato effettuato il taglio degli alberi sarebbe poi stata espropriata dall’ANAS, e, dunque, le piante avrebbero comunque dovuto essere estirpate.

3. Il Procuratore generale ha chiesto, l’inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
4. - Il ricorso nel suo complesso non è fondato in forza delle seguenti ragioni.
5.- Seguendo l’ordine logico delle censure, non è fondato il secondo motivo di ricorso in merito all'utilizzabilità di parte del materiale probatorio e segnatamente l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai due coimputati al m.llo Cerosimo per violazione degli artt. 195 comma 4 e 62 cod.proc.pen.
Il Tribunale dà atto che il teste Cerosimo, comandante della Stazione dei CC Forestale, in servizio di pattuglia sulla SS 95, in agro di Brienza notava la presenza di due persone, successivamente identificate in Gogol e Gemanaru, intente a caricare della legna depezzata all’interno del cassone di un camion, prelevandola da una cesta posteriore di un trattore gommato. Costoro, identificati nei coimputati Gogonel e Gemanaru riferivano di caricare la legna per conto del Laurino, proprietario del bosco. Sul terreno di proprietà del Laurino, di circa mq. 4.000, era stato accertato il taglio di n. 193 piante tipo quercina, taglio avvenuto di recente rispetto alla data dell’accertamento (13/09/2017) stante la presenza di segatura fresca a terra, in assenza di alcuna autorizzazione al taglio culturale e in periodo nel quale tale pratica era vietata. Era anche risultato accertato che il Laurino era titolare di una ditta individuale attiva nel settore del legname.
A definire e delimitare il divieto probatorio di utilizzo delle dichiarazioni rese da soggetto imputato o dalla persona sottoposta alle indagini, per cui l’art. 62 cod.proc.pen. dispone il divieto di testimonianza, è intervenuta la giurisprudenza di legittimità che (Sez. 5, n. 38457 del 17/05/2019, Achinito, Rv. 277093 – 01; Sez. 5, n. 30895 del 09/03/2016, D’Elia, Rv. 267699 – 01; Sez. 3, del 12/2/2014, n. 12236, Rv. 259297) attenendosi strettamente al dato testuale ha concluso che il divieto imposto dall'art. 62 cod.proc.pen. opera solo in relazione alle dichiarazioni rese nel corso del procedimento e non a quelle rese al di fuori di esso (Sez. 1, 22/1/2008, n. 5636, Rv. 238932), intendendo con l'espressione "procedimento", un collegamento funzionale tra le dichiarazioni ed un atto del procedimento penale (Sez. 6, n. 6085 del 9/12/2003, Rv. 227599, che richiama anche l'esegesi della norma operata dalla Corte cost, con la sentenza n. 237 del 1993).
6.- Fermi tali principi, quanto al caso in esame, deve rilevarsi che, incontestato il taglio culturale in assenza di autorizzazione in periodo in cui vige il divieto a tale pratica in capo all’imputato, la sentenza impugnata, con prova logica, tratta dalle dichiarazioni rese dal m.llo Cerosimo, nella parte in cui aveva riferito degli accertamenti compiuti e documentati con fotografie, secondo cui sul posto vi era della legna che era stata ivi depezzata, visti i residui di segatura, e che proveniva da disboscamento di un bosco di proprietà dell’imputato, il quale svolgeva attività nel settore del commercio di legnami ed era proprietario dei mezzi su cui veniva caricata la legna. Anche senza tenere conto delle dichiarazioni rese dai coimputati assolti, la prova logica sorregge congruamente l’affermazione di responsabilità.
7.- Il primo, e collegato terzo motivo di ricorso, appare del tutto infondato alla luce delle ragioni sopra esposte (par. 6). La sentenza impugnata è sorretta da logica motivazione aderente al dato probatorio utilizzabile. Nessun travisamento appare ravvisabile: la prova logica della responsabilità si fonda, come evidenziato al par. 6, sugli accertamenti svolti dal m.llo Cerosimo da cui risulta dimostrato, al di là del ragionevole dubbio, che l’imputato aveva commissionato il taglio degli alberi sul proprio terreno, senza alcuna autorizzazione in periodo nel quale tale taglio è vietato, a nulla rilevando che costui non fosse presente sul luogo.
Non si verte in un caso di travisamento probatorio, bensì in una diversa valutazione del materiale probatorio che esula dal perimetro del vizio denunciato.
Per completezza, si rammenta che in tema di beni paesaggistici ed ambientali, solo la eliminazione parziale delle piante può essere ricompresa tra le attività agro-silvo-pastorali consentite dall'art. 149 del decreto n. 42 del 2004, e sempre che il taglio colturale sia compiuto per il miglioramento della flora tutelata (Sez. 3, n. 962 del 25/11/2014, Scoleri, Rv. 261791 – 01). Nella pronuncia si è chiarito che solo la eliminazione parziale delle piante può essere ricompresa tra le attività agro- silvo-pastorali consentite dall'art 152 del decreto n. 490 (ora art. 149 del decreto n. 41 del 2004), e sempre che il taglio colturale venga compiuto per il miglioramento del bosco (Sez. 3, n. 35689 dell'11.6.2004, Mele, Rv. 229360).
8.- Il quarto motivo di ricorso è inammissibile in quanto il ricorrente si limita a censurare, da cui l’assenza di specificità estrinseca (Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017, dep. 2018, Bimonte, Rv. 272448), l’intera ratio decidendi che sostiene il divieto di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche là dove censura solo il riferimento al comportamento processuale ma non prende posizione sul profilo del danno cagionato. Infine, del tutto aspecifico è il riferimento contenuto, nell’epigrafe del motivo, alla violazione di legge in relazione all’art. 734 cod.pen.
9.- Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 14/01/2022.