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 Consiglio di Stato Sez. V sent. 3973 del 3 luglio 2003
Urbanistica ed Edilizia. Lottizzazione abusiva
        

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REPUBBLICA ITALIANA           

           IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                 

Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale,   Quinta  Sezione          

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 6182/1997 proposto dal Comune di FONDI, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Liliana FARRONATO e Giuseppe GAROFALO presso i quali è elettivamente domiciliato in Roma, via Ortigara 10,

CONTRO

CECATIELLO Vincenzo, BALIVO Nicola,  BALIVO Mauro, BAIANO Carmine, BAIANO Anna e QUADRETTO Pasquale, costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dall’avv. Antonio ROMANO con il quale elettivamente domiciliano in Roma, via M. Mercati 51, presso l’avv. Ennio Luponio,

per l’annullamento

della sentenza del TAR del Lazio, Sede di Roma, Sezione II ter, 24 settembre 1996, n. 1718;

visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio degli appellati;

viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

visti gli atti tutti di causa;

vista l’ordinanza della Sezione n. 1496 del 28 luglio 1998, di accoglimento dell’istanza di sospensione della sentenza appellata;

relatore, alla pubblica udienza del 1° aprile 2003, il Cons. Paolo BUONVINO; udito l’avv. Vincenzo COLACINO, per delega dell’avv. Giuseppe GAROFALO, per il Comune appellante e l’avv. Antonio ROMANO per gli appellati.

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

F A T T O  

1) - Con l’appello in epigrafe è impugnata la sentenza con cui il TAR ha accolto il ricorso proposto dagli odierni appellati per l’annullamento dell’ordinanza sindacale 16 settembre 1991, n. 172, con la quale il Comune di Fondi ha disposto l’immediata sospensione di lavori consistenti in una recinzione con pali in legno realizzata in località Salto, con le comminatorie di cui all’art. 18, comma 7, della legge n. 47/1985, avendo ritenuto che dette opere sostanziassero una lottizzazione abusiva.

Per il TAR i fatti cui il Sindaco faceva riferimento nella propria ordinanza non apparivano tali da configurare, nella specie, ipotesi di lottizzazione abusiva.

2) - Per il Comune appellante la sentenza sarebbe erronea in quanto, al contrario, sarebbero stati presenti tutti i requisiti previsti dal legislatore per riconoscere la presenza di un abuso siffatto.

Si sono ritualmente costituiti in giudizio gli appellati insistendo per il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza appellata.

Con memorie conclusionali le parti ribadiscono i rispettivi assunti difensivi.

D I R I T T O

1) - Con l’appello in epigrafe è impugnata la sentenza con cui il TAR ha accolto il ricorso proposto dagli odierni appellati per l’annullamento di un’ordinanza sindacale recante l’immediata sospensione di lavori, con le comminatorie di cui all’art. 18, comma 7, della legge n. 47/1985, avendo ritenuto che le opere sostanziassero una lottizzazione abusiva.

Per il Comune appellante la sentenza sarebbe erronea in quanto sarebbero stati presenti tutti i requisiti previsti dal legislatore per riconoscere la presenza di un abuso siffatto.

2) - L’appello è infondato.

Ai sensi dell’art. 18 della legge n. 47 del 28 febbraio 1985, “si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione; nonché quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio”.

Ebbene, nella specie:

 - le opere eseguite erano, costituite da una semplice recinzione esterna (mt. 90 x 27) con pali in legno e rete metallica;

 - la presenza di picchetti in ferro posti in perpendicolare tra loro, se pure indice, in prospettiva, di un riparto interno della superficie complessiva delle aree acquistate, in forma indivisa, dagli originari ricorrenti, non appariva, per converso, manifestazione di sicuri intenti edificatori per lotti, non potendo tale semplice riparto far escludere, di per sé, la conservazione del carattere agricolo dell’area in questione (ad esempio, a fini orticulturali);

 - salva e impregiudicata – con riguardo alla disciplina urbanistica all’epoca vigente – ogni valutazione in merito all’esigenza o meno di titoli edificatori per la realizzazione dei manufatti già realizzati, non è dato ritenere che il predetto, non ancora realizzato, riparto interno, non accompagnato da alcuna opera di natura edificatoria (inizio di scavo di fondazioni, picchettatura del terreno con delimitazione della specifica area edificatoria, deposito di materiali edilizi, avvio, seppure sommario, della realizzazione di opere di urbanizzazione) possa concretizzare l’inizio di una lottizzazione abusiva, a tal fine non essendo di per sé dirimente la sola vicinanza con aree a vocazione turistica;

  - il fatto che lungo il fosso che corre in fregio all’area sia riconoscibile uno stradello non appare neppure indice – in assenza di alcuna altra opera o scavo – dell’intento di realizzare, con lo stesso, una strada di accesso ai presunti lotti abusivi;

 - l’immobile è stato oggetto di un acquisto pro indiviso da parte degli odierni appellati, ma non è stato, successivamente, frazionato, ciò che, almeno allo stato, non lascia trasparire elementi certi di lottizzazione abusiva;

 - in assenza di altri fattori determinanti, la semplice provenienza degli acquirenti da altra provincia non appare significativa, non potendosi denegare il diritto dei cittadini ad acquistare beni immobili in aree del territorio diverse da quelle di naturale residenza.

In definitiva, anche a voler considerare nel loro insieme le circostanze addotte dal Sindaco a supporto della determinazione impugnata, la condotta degli originari ricorrenti non lascia trasparire quegli elementi sintomatici che il legislatore ha rivisto come segnali di sicuri intenti lottizzatori abusivi.

Fermo, peraltro, l’onere del Comune di vigilare a che le aree (già restituite agli interessati con ordinanza di accoglimento dell’istanza di sospensione della sentenza appellata, subordinata, significativamente, alla rimozione, da parte degli stessi, di quanto in concreto già realizzato) non vengano, in futuro, interessate da alcuna opera o frazionamento giuridico nei sensi prefigurati dal legislatore, tali da far riconoscere in essi l’avvio di una vera e propria lottizzazione abusiva.

3) - Per tali motivi l’appello in epigrafe appare infondato e, per l’effetto, deve essere respinto.

Le spese del grado possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, respinge l’appello in epigrafe.

Spese del grado compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma il 1° aprile 2003 dal Collegio costituito dai Sigg.ri:

AGOSTINO  ELEFANTE - Presidente

RAFFAELE CARBONI  -  Consigliere

PAOLO BUONVINO - Consigliere est.

GOFFREDO ZACCARDI -Consigliere

MARZIO BRANCA - Consigliere