Consiglio
di Stato Sez. V sent. 3974 del 3 luglio 2003
Urbanistica. Concessione in sanatoria
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione
ha
pronunciato la seguente
decisione
sul
ricorso in appello n. 6395/1997
proposto dal Comune di Catanzaro, in
persona del Sindaco pro tempore,
rappresentato e difeso dagli Avv.ti
Francesco Lombardi Comite e Valerio Zimatore ed elettivamente domiciliato presso
il primo in Roma, Via M Prestinari n.13;
CONTRO
la
Silyon s.r.l., non costituita;
per
l’annullamento
della
sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria - Catanzaro -
n.763/96 in data 7.10.1996;
Visto
l’atto di appello con i relativi allegati;
Visti
gli atti tutti della causa;
Alla
pubblica udienza dell’1 aprile 2003, relatore il consigliere Carlo Deodato,
uditi gli avvocati Lombardi e Zimatore;
Ritenuto
in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con
la sentenza appellata veniva annullato, in accoglimento del ricorso presentato
dalla Silyon s.r.l. dinanzi al T.A.R. della Calabria, il provvedimento del
Commissario Prefettizio presso il Comune di Catanzaro in data 21.12.1993 con cui
veniva respinta la domanda di concessione in sanatoria di un edificio di quattro
piani, presentata dalla società ricorrente in data 14.1.1987.
Avverso
tale decisione proponeva rituale appello il Comune di Catanzaro, criticando la
correttezza del giudizio di illegittimità pronunciato dal T.A.R. ed invocandone
l’annullamento.
Non
si costituiva la società appellata.
Alla
pubblica udienza dell’1 aprile 2003 il ricorso veniva trattenuto in decisione.
DIRITTO
1.-
Come già rilevato in fatto, il T.A.R. della Calabria ha annullato il
provvedimento con cui il Commissario Prefettizio presso il Comune di Catanzaro
ha negato alla Silyon s.r.l. la sanatoria di un edificio di quattro piani,
giudicandolo illegittimo, perché riferito a tutta la costruzione, anziché ai
soli ultimi due piani (effettivamente ultimati dopo il termine
dell’1.10.1983), ed in quanto adottato in difetto del prescritto parare della
Commissione edilizia, e disponendone l’annullamento, in accoglimento dei
motivi terzo e quarto del gravame.
Il
Comune appellante contesta la correttezza del giudizio reso dal Tribunale
calabrese, rilevando, in particolare, che l’unitarietà della costruzione
impediva di distinguere la porzione tempestivamente ultimata da quella compiuta
oltre il termine perentorio stabilito per la sanatoria e che la riscontrata
impossibilità di concedere quest’ultima rendeva inutile l’acquisizione del
parere della Commissione edilizia.
L’appello
è fondato.
2.-
In ordine alla prima questione, relativa all’ammissibilità (riconosciuta dal
T.A.R.) di una sanatoria parziale (relativa, cioè, alla sola porzione del
fabbricato costruita entro l’1.10.1983), è sufficiente rilevare che, secondo
un costante orientamento giurisprudenziale (cfr. ex
multis C.S., Sez.V, 3 marzo 2001, n.1229; Cass. Pen., Sez. III, 7 luglio
1999, n.8584) dal quale non si ravvisano ragione per dissentire, l’opera
edilizia abusiva va identificata, ai fini della concessione in sanatoria, con
riferimento all’unitarietà dell’edificio realizzato, ove sia stato
realizzato dal costruttore in esecuzione di un disegno unitario, restando
irrilevante, ai fini che qui rilevano, il suo preteso frazionamento in distinte
porzioni (Cass. Pen, Sez. III, 7 ottobre 1998, n.10500), a meno che non risulti
concretamente giustificato dall’effettiva autonomia della consistenza di
ciascuna.
In
applicazione di tali principi di diritto, correttamente fondati sul rilievo
dell’inscindibilità dell’opera edilizia caratterizzata da una struttura
unitaria, deve, quindi, escludersi che nella fattispecie in esame, non potendosi
dubitare dell’unitarietà e della non frazionabilità di un edificio di
quattro piani destinato a civile abitazione, potesse procedersi, come
erroneamente ritenuto dai primi giudici, ad una sanatoria parziale, per le sole
porzioni compiute in tempo utile.
Si
rivela, quindi, insussistente il primo vizio riscontrato dal T.A.R. ed assunto a
sostegno del giudizio di illegittimità del diniego controverso.
3.-
Quanto, poi, alla questione della necessità del parere della Commissione
Edilizia e delle conseguenze invalidanti della relativa omissione, risulta
agevole rilevare che l’obbligatorietà dell’acquisizione dell’avviso del
predetto organo consultivo, peraltro controversa (cfr. C.S., Sez. IV, 16 ottobre
1998, n.1306, che la ritiene facoltativa), è stata, comunque, affermata in
considerazione della sua essenziale ed esclusiva strumentalità (ai fini della
corretta definizione del procedimento) alla verifica tecnica della conformità
della domanda e delle opere alle quali si riferisce alla normativa edilizia ed
urbanistica di riferimento (C.S., Sez. VI, 29 gennaio 2002, n.489).
Anche
ammettendo, quindi, la necessità dell’acquisizione del parere della
Commissione Edilizia ai fini del rilascio della concessione edilizia, si deve,
peraltro, negare il carattere obbligatorio di tale fase procedimentale nei casi,
quale quello in esame, nel quali la valutazione nel merito della domanda di
condono è preclusa dal preliminare accertamento dell’ultimazione dell’opera
abusiva oltre il termine perentorio stabilito dall’art.31 legge 28 febbraio
1985 n.47 (C.S., Sez. II, 24 gennaio 2001, n.967/94).
Se
si ha, invero, riguardo alla specifica funzione assolta dalla valutazione
tecnica della Commissione Edilizia, essenzialmente pertinente alla verifica
della conformità del manufatto abusivo alla disciplina urbanistica ed edilizia,
si deve coerentemente riconoscere l’inutilità di tale apprezzamento quando la
domanda di sanatoria dev’essere disattesa per l’assorbente rilievo
dell’omesso rispetto del termine perentorio stabilito dalla legge per il
conseguimento del beneficio in questione e, quindi, per il riscontro di una
ragione ostativa all’accertamento, nel merito dell’istanza, dei presupposti
per il rilascio del titolo (nel chè si risolve il parere reso dall’organo
consultivo tecnico del Comune).
4.-
La riscontrata insussistenza di entrambi i vizi riscontrati dal T.A.R. nel
diniego gravato dalla Silyon comporta, in definitiva, l’accoglimento
dell’appello e, in riforma della decisione impugnata, la reiezione del ricorso
proposto in primo grado.
Sussistono,
infine, giusti motivi per compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione
Quinta, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, in riforma della
decisione appellata, respinge il ricorso in primo grado;
dichiara
compensate le spese processuali di entrambi i gradi;
ordina
che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così
deciso in Roma nella camera di consiglio dell’1 aprile 2003
, con l'intervento dei signori:
Agostino
Elefante
- Presidente
Raffaele
Carboni
- Consigliere
Paolo
Buonvino
-
Consigliere
Goffredo
Zaccardi
- Consigliere
Carlo Deodato - Consigliere Estensore