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T.A.R. VENETO, Sez. III sent. 612 del 17 marzo 2006,

Classificazione industrie insalubri

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Ric. n. 511/2002 Sent.n.612/06
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Avviso di Deposito
del
a norma dell’art. 55
della L. 27 aprile
1982 n. 186
Il Direttore di Sezione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, costituito da:
Claudio Rovis Presidente f.f.
Angelo Gabbricci Consigliere
Riccardo Savoia Consigliere, relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 1511/2002 proposto da DIBONA GUIDO TORNITORE SNC, rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo Pellegrini, con domicilio presso lo studio dell’avv. Emanuela Rizzi, in Venezia, Dorsoduro 3440;
CONTRO
il Comune di Cortina D’Ampezzo, in persona del Sindaco pro tempore;
USSL n.1 di Belluno, in persona del legale rappresentante p.t., entrambi non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del decreto del Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di Cortina D’Ampezzo di classificazione della attività della ricorrente come industria insalubre di I classe e della presupposta proposta di classificazione 9.5.2000 del Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e sanità Pubblica dell’ULSS di Belluno.
visti gli atti tutti della causa;
viste le memorie depositate dalle parti;
uditi all’udienzadel 9 giugno 2005 (relatore il Consigliere Savoia), i procuratori delle parti come da verbale d’udienza;
richiamato quanto esposto dalle parti nel ricorso e nei loro scritti difensivi;
considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe veniva impugnato il decreto con cui la attività del ricorrente era classificata come industria insalubre di I classe, adottato su proposta conforme dell’ULSS di Belluno.
2. L’attività che il ricorrente assume essere principalmente di falegnameria e occasionale verniciatura dei prodotti, come risulterebbe dalle fatture dimostrative dell’esigua quantità di venirci acquistate su base annuale e in rapporto al legname lavorato, era stata in effetti qualificata come insalubre di II classe con atto comunale del 1990, trattandosi appunto di laboratorio di falegnameria.
3. Invece l’atto impugnato diversamente qualifica l’attività come industria ove si attua “verniciatura a fuoco e con vernici a solvente organico”, integrandosi così la voce 25 della parte I tab.C industrie insalubri di I classe, di cui al DM Sanità 5 settembre 1994.
4. Vengono dedotti:
- violazione di tale ultima norma, posto che la tabella C riporta le attività industriali, ma quella esercitata dalla ricorrente sarebbe di falegnameria, e non di verniciatura a fuoco, poiché sono le tabelle A e B che rispettivamente riportano la dicitura” sostanze chimiche e fasi interessate dell’attività industriale” e “prodotti materiali e fasi interessate..;
- difetto dei presupposti, e di motivazione, anche in relazione alla precedente classificazione, e d’istruttoria, per mancato accertamento in concreto dell’attività svolta.
5. All’odierna udienza di discussione la causa è passata in decisione.
6. Il ricorso deve essere accolto.
La Sezione ha da tempo affermato il principio secondo cui “la classificazione assolve alla semplice funzione di segnalare le potenziali fonti di rischio , fermo restando il dovere dell’Autorità amministrativa di accertare direttamente in sede locale l’esistenza in concreto di siffatta potenzialità; pertanto l’astratta individuazione di un’attività produttiva come insalubre non preclude l’effettuazione di verifiche in sede locale circa l’effettiva nocività delle strutture”( 3.12.2003, n.6004).
Pertanto nel caso in esame il Comune avrebbe dovuto tener conto della precedente classificazione e verificare in concreto la tipologia di attività svolta e quali fossero le eventuali modifiche apportate alla lavorazione dell’industria, posto che la classificazione non deriva dai materiali impiegati ma dall’attività svolta ex tabella C del DM Sanità del 1994, sicchè è fondata la doglianza relativa al difetto di istruttoria e di motivazione.
Il gravame deve dunque essere accolto e per l’effetto annullato il decreto di classificazione impugnato.
Le spese possono essere compensate, in ragione del fatto che il comune ha adottato il provvedimento impugnato sul presupposto parere dell’ULSS di Belluno .
PQM
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione terza, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 9 giugno 2005.
Il Presidente f.f. L’Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il… … … … … n…. … …
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Terza Sezione