TAR Friuli VG sent. 136 del 23 febbraio 2006
Ambiente in genere. Autorizzazione integrata ambientale
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA,
Ric. 483/2006 R.G.R.
Sent. n. 136/07 Reg. Sent.
costituito da:
Vincenzo Borea - Presidente
Oria Settesoldi - Consigliere, relatore
Vincenzo Farina - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 483/2006 di Gesteco S.p.A. con sede in Grions Del Torre –Povoletto (UD) via Pramollo n.6 in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Lino Paravano, rappresentata e difesa dall’avv. Vincenzo Pellegrini del Foro di Treviso e dall’avv. Giuseppe Sbisà del Foro di Trieste, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Trieste, via S. Francesco n.11
c o n t r o
la Provincia di Udine, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo Raffa e Andrea Raccaro con elezione di domicilio presso la segreteria del T.A.R.
e nei confronti
della Regione Friuli Venezia Giulia , in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
nonchè
del Comune di Cividale, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
p e r
l’annullamento della deliberazione della Giunta Provinciale di Udine n.93 del 10 marzo 2006, nella parte in cui – al punto 12) di pag. 18 – dispone che “ il presente provvedimento non costituisce autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.lgs n. 59 del 18.02.2005 e succ. mod.e int. “ già richiesto con ricorso straordinario al presidente della repubblica
Visto il ricorso, ritualmente notificato e depositato presso la Segreteria;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione provinciale;
Viste le memorie prodotte dalle parti tutte;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 7 febbraio 2007 - relatore il Consigliere Oria Settesoldi - i difensori delle parti presenti;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso, originariamente proposto al Capo dello Stato e trasposto in sede giurisdizionale a seguito di atto di opposizione ex art. 10 del D.P.R. 1199/1971 presentato dalla Provincia di Udine, la società ricorrente ha impugnato la clausola in epigrafe deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi:
1)Violazione del D.lgs. n. 36/2003, Violazione della l.r. 25/2005. Violazione della l.r n. 30/1987 e del DPGR n. 01/1998/pres. Violazione della l.r n. 7/2000. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di presupposti, per carenza di motivazione e per contraddittorietà fra atti dell’istruttoria; nell’assunto che la clausola impugnata escluderebbe immotivatamente che l’autorizzazione de quo possa ritenersi sostitutiva dell’autorizzazione integrata ambientale nonostante la asserita sussistenza di tutti i presupposti prescritti dall’art. 20 della l.r. n. 25/2005 perché il procedimento è stato svolto ai sensi dell’art. 5 del DPGR n. 01/1998 e art. 23 comma 1 bis della l.r. n. 30/1987 e la Regione, in persona della competente Direzione Regionale Ambiente, è sempre stata convocata regolarmente alla conferenza tecnica, ancorché non vi abbia poi presenziato.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione Provinciale intimata controdeducendo per il rigetto del ricorso.
DIRITTO
Con l’unico articolato motivo di ricorso parte ricorrente contesta la precisazione contenuta al punto 12 del dispositivo della deliberazione impugnata secondo cui tale provvedimento non costituisce autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.lgs. n. 59 del 18.2.2005. Sostanzialmente si argomenta che una volta che l’amministrazione provinciale abbia invitato a partecipare alla conferenza tecnica la struttura regionale competente in materia di autorizzazione integrata ambientale, automaticamente il progetto approvato a maggioranza dalla conferenza tecnica e quindi dalla delibera della giunta provinciale costituisce anche autorizzazione integrata ambientale ex art. 20 l.r. 25/2005; questo avverrebbe anche se l’amministrazione regionale competente (considerata come uno qualsiasi dei componenti della conferenza tecnica) – pur invitata – sia rimasta assente dalla partecipazione alla conferenza, ritenendosi superata ogni questione in merito dall’approvazione (anche a maggioranza) del progetto da parte dell’organo tecnico nel suo complesso.
Osserva al riguardo il Collegio che la conferenza tecnica in questione è qualificata dall'art. 6, comma 1, D.P.G.R. 2/1/1998 n.01/Pres. quale ente "con funzioni di consulenza per 1'approvazione di impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti e loro varianti sostanziali" e tale organo è composto (comma 2) oltre che dall' assessore provinciale all'ambiente (lett.a) e da alcuni soggetti titolari di una struttura pubblica con competenza ambientale (lett. da b-d), principalmente da esperti (in numero di 8) in materia ambientale che partecipano a titolo personale e che sono individuati su proposta di vari ordini professionali, dalle associazioni di protezione ambientale, dalle associazioni di categoria imprenditoriali e dalle aziende socio sanitarie (lett. da e-h).
Pertanto, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente (pag.5 ricorso straordinario), a tale conferenza tecnica non partecipano "...gli Enti indicati dall'art. 5 (D. P. G. R. n. 01/1998/Pres.) ...tra i quali rientra anche la Direzione Provinciale dell'ambiente... struttura regionale competente in materia di autorizzazione integrata ambientale...", dato che tale norma regolamentare individua solo gli enti cui la Provincia deve trasmettere, contestualmente all'avvio del procedimento, il progetto presentato e di cui si chiede l'approvazione ed il rilascio dell'autorizzazione. Tra questi organi oggetto della comunicazione, rientra la Direzione regionale dell'ambiente indicata genericamente dalla norma regolamentare come ente regionale di riferimento. Ma tale generico riferimento a tale struttura regionale, che si articola in numerosi servizi, non integra il presupposto di cui all'art. 20 L.R. 25/2005, che prevede che per i procedimenti autorizzatori in corso gli stessi "...costituiscono autorizzazione integrata ambientale... a condizione che alla Conferenza Tecnica di cui all'articolo 6 del decreto medesimo (D. P. G. R. n. 01/1998/Pres.), partecipi la struttura regionale competente in materia di autorizzazione integrata ambientale..”; struttura competente che nel caso oggetto del presente giudizio deve individuarsi nel “Servizio tutela da inquinamento atmosferico acustico e ambientale", struttura autonoma con a capo un funzionario con la qualifica di direttore.
Tale soggetto preposto a capo del Servizio tutela da inquinamento atmosferico acustico e ambientale non è quindi tra i soggetti componenti della conferenza tecnica di cui all'art. 6 D.P.G.R. 211/1998 n.01/Pres .
Sopraggiunta la normativa di cui all'art. 20 L.R. 18/8/2005 n.25, che prevede per i procedimenti in corso la possibilità che il provvedimento autorizzatorio emesso possa costituire anche autorizzazione integrata ambientale, è evidente che, qualora la Provincia inviti alla conferenza tecnica di cui all'art. 6 D.P.G.R. n.0111998 Pres. anche il Servizio tutela da inquinamento atmosferico acustico e ambientale, diventa possibile che, ove si verifichi il presupposto previsto dall'art. 20 L.R. 25/2005 e cioè la partecipazione del rappresentante di tale Servizio regionale, l’atto autorizzatorio emesso costituisca anche autorizzazione integrata ambientale, ove naturalmente esistano anche gli ulteriori requisiti richiesti dalla norma.
La norma dell'art. 20 L.R. 25/2005 prevede chiaramente che per il riconoscimento all' emanando provvedimento autorizzatorio del "valore" di autorizzazione integrata ambientale, è richiesta la condizione necessaria della partecipazione del rappresentante della struttura regionale competente alla conferenza tecnica, prevedendosi espressamente che ciò avvenga “a condizione che alla Conferenza Tecnica di cui all'articolo 6 del decreto medesimo, partecipi la struttura regionale competente in materia di autorizzazione integrata ambientale”
Dal tenore letterale della norma si evince, quindi, che è richiesta la partecipazione – e quindi la presenza effettiva – con esclusione di qualsiasi equipollente, poiché l’art. 20 – norma speciale disciplinante la fattispecie - non si è limitato a prevedere che la composizione della conferenza tecnica di cui all'art. 6 D.P.G.R. 2/1/1998 n.01/Pres venisse integrata con la presenza della struttura regionale competente, ma ne ha espressamente richiesto la partecipazione.
Non è quindi possibile assimilare la partecipazione alla conferenza tecnica della struttura regionale competente richiesta dalla norma in esame, alla acquisizione di un parere obbligatorio di un organo, la cui mancata formulazione o l'assenza del rappresentante dello stesso alle sedute della conferenza tecnica può essere superata dalla delibera collegialmente approvata dall'organo tecnico.
L'infondatezza dell'interpretazione sostenuta dal ricorrente emerge inoltre anche sotto un altro profilo, ove si pensi che la norma dell'art. 20 L.R. 25/2005 è norma speciale di grado primario emanata successivamente alla normativa di settore e quindi perfettamente in grado di derogare, non solo alle norme legislative regolatrici del procedimento in questione richiamate in ricorso dal ricorrente, ma soprattutto alle norme di grado regolamentare del D.P.G.R. 2/1/1998 n.01/Pres, che prevedono da parte della conferenza tecnica l'approvazione del progetto secondo un principio mggioritario proprio di un organo collegiale e che consentono di eludere l'espressione della volontà di una struttura (come nel caso di specie il Servizio regionale tutela da inquinamento atmosferico acustico e ambientale) ove questa ritenga di non partecipare alla deliberazione della conferenza tecnica.
La decisione della struttura regionale competente di non partecipare alla conferenza tecnica di approvazione del progetto ha pertanto automaticamente determinato la disposizione giuntale poi impugnata dal ricorrente, senza che la Provincia di Udine potesse prendere una diversa soluzione non avendo alcun potere di valutazione discrezionale in ordine alla mera presa d’atto dell’esistenza o inesistenza dei presupposti di legge per la valenza di autorizzazione integrata ambientale.
Il come sopra ricordato carattere di normativa speciale dell’art. 20 più volte citato esclude di per sé ogni possibile rilevanza dell’ulteriore normativa richiamata in ricorso quale gli art.22 e ss. della L.R. 20/3/2000 n. 7, che, tra l’altro, si riferiscono all'ipotesi di conferenza di servizi quando "... sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo...", mentre la conferenza tecnica di cui all'art. 6 D.P.G.R. 2/1/1998 n.01/Pres, è un organo permanente (i componenti nominati dalla Provincia restano in carica quattro anni ai sensi del comma 7) "con funzioni di consulenza per l'approvazione di impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti e loro varianti sostanziali" non assimilabile ad una conferenza di servizi, in cui i singoli partecipanti sono rappresentanti delle rispettive amministrazioni. Anche per questa ragione non può applicarsi l' art. 22/ter L.R. 7/2000 secondo il cui comma 9^ “Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata e non abbia notificato all'amministrazione procedente, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della determinazione di conclusione del procedimento, il proprio motivato dissenso a norma dell'articolo 22-quater, comma 1, ovvero, nello stesso termine, non abbia impugnato la determinazione conclusiva della conferenza di servizi.”
L’impossibilità di aderire a tale tesi è vieppiù dimostrata dalla successiva norma dell'art. 24 L.R. 7/2000 (rubricata "Acquisizione di pareri e valutazioni tecniche") secondo cui (comma 1) "ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo... questo deve emettere il proprio parere entro il termine prefissato da disposizioni di legge o di regolamento, o in mancanza, non oltre novanta giorni dal ricevimento della richiesta" e (comma 2) "...in caso di decorrenza del termine di cui al comma 1, senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere”, dato che, ai sensi del quarto comma, “Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale ed urbanistica e della salute dei cittadini”.
Per tutte le considerazioni che precedono il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti, tranne per il contributo unificato che resta a carico della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo rigetta.
Spese compensate. Il contributo unificato resta a carico della ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste, in Camera di Consiglio, il 7 febbraio 2007.
f.to Vincenzo Borea - Presidente
f.to Oria Settesoldi - Estensore
Depositata nella segreteria del Tribunale
il 23 febbraio 2007
f.to Erica Bonanni.