Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente  

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"Ecopiazzole"
di Luca RAMACCI
pubblicato nella rubrica Ecolex de La Nuova Ecologia luglio-agosto 2007
La raccolta dei rifiuti urbani è da sempre fonte di problemi per i comuni non solo nei casi di vera e propria emergenza ma anche nell’ordinaria amministrazione.
Vanno ovviamente distinte le amministrazioni comunali virtuose, che cercano di adeguarsi in tutti modi alla legge, cercando di limitare l’impatto sull’ambiente da quelle per le quali la gestione dei rifiuti diventa un affare su cui lucrare, come avviene con la finta raccolta differenziata, fatta predisponendo i contenitori ed i mezzi e smaltendo poi alla rinfusa i rifiuti in discarica.
Da qualche tempo, però, anche le amministrazioni più attente al problema dei rifiuti urbani rischiano un procedimento penale quando realizzano le cosiddette ecopiazzole, cioè quelle aree attrezzate che consentono ai cittadini di collocare i rifiuti in contenitori appositi oppure ricevono i rifiuti, anche voluminosi, quando la predisposizione di uno specifico circuito di raccolta risulterebbe svantaggioso non solo economicamente ma anche per la circolazione stradale ed il decoro urbano.
In pratica queste aree sono equivalenti ai “cassonetti”e, se normalmente controllate e gestite, consentono di razionalizzare la raccolta dei rifiuti con ottimi risultati.
Complice però il contenuto di due note del Ministero dell’ambiente, che nel 1998 e nel 1999 ha manifestato un rigore non riscontrabile in altri atti (specie se riferiti a questioni che interessano determinati settori produttivi) ed una serie di sentenze della Corte di cassazione basate sul tenore letterale delle disposizioni che regolano la materia, le ecopiazzole rappresentano ora più un pericolo che un vantaggio per gli amministratori pubblici.
Rischia infatti una condanna del giudice penale chi predispone queste aree attrezzate senza essere in possesso della autorizzazione prevista per le attività di gestione dei rifiuti.
Questo perché la giurisprudenza ritiene che nelle ecopiazzole si effettua attività di smaltimento (nel senso tecnico del termine) “…consistente nel deposito preliminare in vista di altre operazioni di smaltimento definitive o di attività di recupero” .
Le sentenze della Cassazione, anche se giuridicamente ineccepibili, sono state più volte criticate dai commentatori più attenti con argomentazioni molto convincenti e suggerendo alcune distinzioni tra le semplici ecopiazzole e le aree dove invece i rifiuti vengono effettivamente gestiti ma questa interpretazione rigorosa è stata sempre confermata, rendendo paradossalmente sanzionabile chi cerca soltanto di procedere ad una più razionale gestione della nostra spazzatura.

Luca RAMACCI