TAR Lombardia (MI), Sez. IV, n. 393, del 6 febbraio 2014
Urbanistica.Nozione di pertinenza

La nozione urbanistica di pertinenza è, per sua natura, collegata non solo all'esigenza di un oggettivo nesso funzionale e strumentale rispetto alla cosa principale ma, soprattutto, al fatto che comunque deve trattarsi di un'opera di dimensioni modeste e ridotte, altrimenti si rovescerebbe lo stesso nesso di pertinenzialità. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 00393/2014 REG.PROV.COLL.

N. 04440/1998 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4440 del 1998, proposto da: 
Mandelli Franco, rappresentato e difeso dagli avv. Daniela Viva e Gianmaria Ratti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Daniela Viva in Milano, via Borgogna, 9;

contro

Comune di Brivio, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Fossati, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Milano, c.so Porta Vittoria 28;

per l'annullamento

del provvedimento n. 5773 del 23 luglio 1998 con cui il Responsabile del procedimento del Comune di Brivio ha negato la domanda di autorizzazione in sanatoria presentata dal ricorrente in data 15.7.1998.

dell’ordinanza n. 72 del 20.10.1998 con cui il Comune di Brivio ha ordinato la demolizione del rustico, oggetto di domanda di sanatoria.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Brivio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2013 il dott. Maurizio Santise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe proposto, il ricorrente ha impugnato i provvedimenti del Comune di Brivio con cui veniva negata la sanatoria dell’abuso edilizio dallo stesso commesso, consistente nella realizzazione di un fabbricato accessorio ad altro residenziale. In particolare, il ricorrente contestava i provvedimenti impugnati, deducendone l’illegittimità e chiedendone l’annullamento, per violazione dell’art. 43 delle NTA del PRG, per eccesso di potere e per violazione dell’art. 7 L. 47/1985.

L’amministrazione si costituiva regolarmente in giudizio, contestando l’avverso ricorso e chiedendone il rigetto.

Alla pubblica udienza dell’11 dicembre 2014, la causa veniva trattenuta in decisione.

Per verificare la legittimità del provvedimento bisogna chiarire la natura pertinenziale o autonoma del manufatto costruito, in quanto ai sensi dell’art. 2, co. 1, L.R. 31/04 non sono suscettibili di sanatoria le opere abusive relative a nuove costruzioni, diversamente dalle strutture pertinenziali degli edifici privi di autonoma funzionalità.

Tanto premesso in punto di fatto, va evidenziato che il ricorrente ha chiesto la sanatoria di un manufatto di rilevanti dimensioni, come emerge dalla documentazione allegata. In particolare, il rustico in argomento ha una superficie dichiarata nella domanda di condono di mq. 36,41 e nella tavola progettuale di mq. 46,20 cui devono aggiungersi mq. 14.49 del portico e un’altezza massima di mt. 2,80 e minima di mt. 2,55. Ne deriva, pertanto, che va condivisa la valutazione dell’amministrazione che ha qualificato l’opera come nuova costruzione e non mera pertinenza dell’edificio residenziale principale.

La nozione urbanistica di pertinenza è, per sua natura, collegata non solo all'esigenza di un oggettivo nesso funzionale e strumentale rispetto alla cosa principale ma, soprattutto, al fatto che comunque deve trattarsi di un'opera di dimensioni modeste e ridotte, altrimenti si rovescerebbe lo stesso nesso di pertinenzialità (cfr., Consiglio di Stato, sez. IV, 26/03/2013, n.1709).

Non sussiste neanche il paventato contrasto con l’art. 35 delle NTA del Prg che consente l’ampliamento degli edifici residenziali, a condizione che le opere abbiano “poca incidenza sotto il profilo ambientale e paesistico”.

Nel caso di specie le rilevanti dimensioni del manufatto, che, peraltro, ne permettono un autonomo utilizzo, non consentono certamente di considerarlo una pertinenza e di ritenere la scarsa incidenza delle opere sotto il profilo ambientale e paesaggistico.

Del resto la circostanza che l’abuso sia stato commesso in zone sottoposte a tutela paesistico-ambientale rende applicabile l’art. 7, co. 5 della L 47/1985 che consente all’amministrazione di procedere alla demolizione d’ufficio, senza la valutazione sulla necessità di conservare il bene abusivo.

Ne deriva, pertanto, che il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 1.500,00 oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Mauro Gatti, Primo Referendario

Maurizio Santise, Referendario, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/02/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)