Cass. Sez. III n. 22440 del 28 maggio 2009 (Cc 16 apr. 2009)
Pres. Altieri Est. Squassoni Ric. PM in proc. Morichetti
Urbanistica. Acquisizione immobile abusivo
L’automaticità dello effetto ablativo non si verifica quando l’inottemperanza è involontaria, è intervenuta una proroga da parte della Pubblica Amministrazione per completare la demolizione, le aree appartengano ad un proprietario estraneo alla commissione dello illecito urbanistico.
Pres. Altieri Est. Squassoni Ric. PM in proc. Morichetti
Urbanistica. Acquisizione immobile abusivo
L’automaticità dello effetto ablativo non si verifica quando l’inottemperanza è involontaria, è intervenuta una proroga da parte della Pubblica Amministrazione per completare la demolizione, le aree appartengano ad un proprietario estraneo alla commissione dello illecito urbanistico.
UDIENZA 16.04.2009
SENTENZA N. 00597/09
REG. GENERALE n.000663/09
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Signori
Dott. Enrico ALTIERI Presidente
Dott. Claudia SQUASSONI Consigliere
Dott. Silvio AMORESANO Consigliere
Dott. Maria Silvia SENSINI Consigliere
Dott. Giovanni AMOROSO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO
TRIBUNALE di ROMA
nei confronti di:
1) MORICHETTI LUCIA N. IL 19/07/1946
avverso ORDINANZA del 05/12/2008
GIP TRIBUNALE di TIVOLI
sentita la relazione fatta dal Consigliere SQUASSONI CLAUDIA
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Di Ropolo Angelo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza 5 dicembre 2008, il Tribunale di Tivoli ha disposto il dissequestro di un manufatto, che l\'organo della accusa ritiene abusivo, ordinando la restituzione all\'avente diritto individuato nella proprietaria Morichetti Lucia. Per giungere a tale conclusione, i Giudici hanno osservato che la procedura per l\'acquisizione del bene al patrimonio pubblico, conseguente alla inottemperanza dell\'ordine di demolizione, non si era perfezionata in quanto mancava la notifica alla interessata dello accertamento della inottemperanza.
Per l\'annullamento del provvedimento, il Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso per Cassazione deducendo violazione di legge e sostenendo che l\'avente diritto alla restituzione del bene fosse l\'Amministrazione comunale.
La deduzione del Ricorrente è meritevole di accoglimento nel limite in prosieguo precisato.
L\'art.31 TU 380/2001 (che riproduce il testo normativo dell\'abrogato art.7 L.47/1985) prevede una sequela procedimentale così articolata:
- l\'autorità comunale, accertato l\'abuso, ingiunge al proprietario ed al contravventore la demolizione del manufatto;
- il mancato abbattimento nel termine di giorni novanta dall\'ingiunzione determina di diritto l\'acquisizione del bene al patrimonio comunale;
- l\'accertamento della inottemperanza, formalmente notificata allo interessato, costituisce titolo per la immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari.
In tale contesto normativo, il Ricorrente propone all\'esame della Corte la questione di diritto concernente il momento nel quale - in esito alla inottemperanza alla ingiunzione da parte dell\'ente Comunale di demolizione di un manufatto abusivo - il bene passa nel patrimonio pubblico.
Sul tema si riscontra una divergenza di opinioni anche in sede di legittimità.
Alcune sentenze hanno ritenuto puntuale la conclusione del provvedimento impugnato rilevando che la acquisizione si verifica solo al termine del procedimento amministrativo che si perfeziona con la notifica all\'interessato dello accertamento della inottemperanza e con la trascrizione dei registri immobiliari.
Il Collegio condivide la diversa tesi, che trova conforto nel chiaro testo normativo (che puntualizza come allo inutile decorso del termine consegue "di diritto" l\'effetto ablatorio) e ritiene che l\'atto amministrativo di accertamento della inottemperanza assuma natura dichiarativa nel senso che rileva un effetto già prodotto ipso jure (ex plurimis : Cassazione sezione terza sentenze 4962/2008, 43031/2008, 1222/2004, 33297/2003) .
La scadenza del termine per ottemperare determina in modo automatico il trasferimento al patrimonio comunale del manufatto che sarà demolito o conservato in caso di accertati e prevalenti interessi pubblici al suo mantenimento (art.31 c.5 TU 380/2001).
La notifica dello accertamento della inottemperanza è un adempimento estrinseco rispetto alla fattispecie ablatoria ed ha due funzioni. L\'una, consiste nello essere il necessario titolo per la concreta immissione nel possesso da parte dello ente comunale qualora l\'interessato non intenda spontaneamente spogliarsi del bene ; l\'altra, si rinviene nel permettere al Comune di trascrivere nei registri immobiliari il trasferimento della proprietà (per gli effetti dell\'art.2644 cc).
L\'orientamento giurisprudenziale che la Corte recepisce, merita, tuttavia, una precisazione.
L\'automaticità dello effetto ablativo non si verifica quando l\'inottemperanza è involontaria, è intervenuta una proroga da parte della Pubblica Amministrazione per completare la demolizione, le aree appartengano ad un proprietario estraneo alla commissione dell\'illecito urbanistico.
Poiché, dai selezionati atti in visione della Corte, non risulta se gli eventi su menzionati si siano verificati nel caso concreto, la ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Tivoli che eseguirà il relativo controllo.
PQM
La Corte annulla la ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Tivoli.
Roma 16 aprile 2009.
Deposito in Cancelleria il 28 maggio 2009.
SENTENZA N. 00597/09
REG. GENERALE n.000663/09
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Signori
Dott. Enrico ALTIERI Presidente
Dott. Claudia SQUASSONI Consigliere
Dott. Silvio AMORESANO Consigliere
Dott. Maria Silvia SENSINI Consigliere
Dott. Giovanni AMOROSO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO
TRIBUNALE di ROMA
nei confronti di:
1) MORICHETTI LUCIA N. IL 19/07/1946
avverso ORDINANZA del 05/12/2008
GIP TRIBUNALE di TIVOLI
sentita la relazione fatta dal Consigliere SQUASSONI CLAUDIA
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Di Ropolo Angelo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza 5 dicembre 2008, il Tribunale di Tivoli ha disposto il dissequestro di un manufatto, che l\'organo della accusa ritiene abusivo, ordinando la restituzione all\'avente diritto individuato nella proprietaria Morichetti Lucia. Per giungere a tale conclusione, i Giudici hanno osservato che la procedura per l\'acquisizione del bene al patrimonio pubblico, conseguente alla inottemperanza dell\'ordine di demolizione, non si era perfezionata in quanto mancava la notifica alla interessata dello accertamento della inottemperanza.
Per l\'annullamento del provvedimento, il Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso per Cassazione deducendo violazione di legge e sostenendo che l\'avente diritto alla restituzione del bene fosse l\'Amministrazione comunale.
La deduzione del Ricorrente è meritevole di accoglimento nel limite in prosieguo precisato.
L\'art.31 TU 380/2001 (che riproduce il testo normativo dell\'abrogato art.7 L.47/1985) prevede una sequela procedimentale così articolata:
- l\'autorità comunale, accertato l\'abuso, ingiunge al proprietario ed al contravventore la demolizione del manufatto;
- il mancato abbattimento nel termine di giorni novanta dall\'ingiunzione determina di diritto l\'acquisizione del bene al patrimonio comunale;
- l\'accertamento della inottemperanza, formalmente notificata allo interessato, costituisce titolo per la immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari.
In tale contesto normativo, il Ricorrente propone all\'esame della Corte la questione di diritto concernente il momento nel quale - in esito alla inottemperanza alla ingiunzione da parte dell\'ente Comunale di demolizione di un manufatto abusivo - il bene passa nel patrimonio pubblico.
Sul tema si riscontra una divergenza di opinioni anche in sede di legittimità.
Alcune sentenze hanno ritenuto puntuale la conclusione del provvedimento impugnato rilevando che la acquisizione si verifica solo al termine del procedimento amministrativo che si perfeziona con la notifica all\'interessato dello accertamento della inottemperanza e con la trascrizione dei registri immobiliari.
Il Collegio condivide la diversa tesi, che trova conforto nel chiaro testo normativo (che puntualizza come allo inutile decorso del termine consegue "di diritto" l\'effetto ablatorio) e ritiene che l\'atto amministrativo di accertamento della inottemperanza assuma natura dichiarativa nel senso che rileva un effetto già prodotto ipso jure (ex plurimis : Cassazione sezione terza sentenze 4962/2008, 43031/2008, 1222/2004, 33297/2003) .
La scadenza del termine per ottemperare determina in modo automatico il trasferimento al patrimonio comunale del manufatto che sarà demolito o conservato in caso di accertati e prevalenti interessi pubblici al suo mantenimento (art.31 c.5 TU 380/2001).
La notifica dello accertamento della inottemperanza è un adempimento estrinseco rispetto alla fattispecie ablatoria ed ha due funzioni. L\'una, consiste nello essere il necessario titolo per la concreta immissione nel possesso da parte dello ente comunale qualora l\'interessato non intenda spontaneamente spogliarsi del bene ; l\'altra, si rinviene nel permettere al Comune di trascrivere nei registri immobiliari il trasferimento della proprietà (per gli effetti dell\'art.2644 cc).
L\'orientamento giurisprudenziale che la Corte recepisce, merita, tuttavia, una precisazione.
L\'automaticità dello effetto ablativo non si verifica quando l\'inottemperanza è involontaria, è intervenuta una proroga da parte della Pubblica Amministrazione per completare la demolizione, le aree appartengano ad un proprietario estraneo alla commissione dell\'illecito urbanistico.
Poiché, dai selezionati atti in visione della Corte, non risulta se gli eventi su menzionati si siano verificati nel caso concreto, la ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Tivoli che eseguirà il relativo controllo.
PQM
La Corte annulla la ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Tivoli.
Roma 16 aprile 2009.
Deposito in Cancelleria il 28 maggio 2009.