TAR Liguria, Sez. I, n. 96, del 15 gennaio 2014
Urbanistica.Legittimità reiezione di concessione in sanatoria per mancanza requisiti di abitabilità
Le opere interne abusive, per essere complete, devono risultare tali da permettere l'uso in relazione alla funzione cui sono destinate e quindi contenere tutti gli elementi essenziali alla loro destinazione d'uso. Nel caso di specie non è contestabile che il manufatto in questione non presentasse le caratteristiche necessarie e sufficienti per assolvere alla destinazione d’uso abitativa, difettando di finestre apribili per l’areazione e l’illuminazione naturale diretta, requisiti stabiliti dagli artt. 2 e 5 del D.M. 5.7.1975, emanato in esecuzione dell’art. 218 del R.D. 1265/1934. Le disposizioni di cui al D.M. 5.7.1975 integrano una normativa di rango primario in virtù del rinvio disposto dall’art. 218 del R.D. 1265/1934, e pertanto, diversamente dalle disposizioni integrative e supplementari portate dai regolamenti comunali di igiene (espressione di esigenze locali e comunque non attuative di norme di legge gerarchicamente sovraordinate), sono inderogabili, ex art. 35 comma 20 L. n. 47/1985, anche in sede di rilascio del certificato di abitabilità a seguito del condono. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
N. 00096/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01180/1996 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1180 del 1996, proposto da:
Roveraro Elena, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Piscitelli e Giovanni Folli, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Genova, corso Saffi 7/2;
contro
Comune di Borghetto Santo Spirito, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento di reiezione di istanza di concessione in sanatoria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2013 il dott. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 12.6.1996 la signora Roveraro Elena Maria Antonietta ha impugnato il provvedimento dell’assessore delegato del comune di Borghetto Santo Spirito 16.4.1996, prot. n. 6865, di rigetto dell’istanza di concessione edilizia in sanatoria, ai sensi dell’art. 39 della legge 23.12.1994, n. 724, per un intervento consistente nel cambio della destinazione d’uso da sottotetto agibile a civile abitazione dell’immobile situato in piazza della Libertà n. 5, contraddistinto a catasto al foglio 9 mappale 141, subalterno 13.
L’impugnato diniego si fonda sulla motivazione che, da un sopralluogo esperito in data 9.3.1996, è risultato che l’unità immobiliare non presenta i requisiti di abitabilità (coibentazione, rapporti aeroilluminanti, impianto elettrico, impianto idraulico), sicché non vi sarebbe stato effettivo cambio di destinazione.
A sostegno del gravame ha dedotto sette motivi di ricorso, rubricati come segue.
1. Violazione dell’art. 3 della legge 7.8.1990, n. 241.
2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 31, 35 e 40 della legge 28.2.1985, n. 47 e dell’art. 39 della legge 23.12.1994, n. 724. Carenza di presupposti. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Difetto di motivazione.
3. Violazione degli artt. 31 e 35 della legge 28.2.1985, n. 47 e dell’art. 39 della legge 23.12.1994, n. 724. eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, illogicità e contraddittorietà.
4. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento dei fatti.
5. Violazione degli artt. 31 e 35 della legge 28.2.1985, n. 47. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.
6. violazione degli artt. 7, 8 e 10 della L. 7.8.1990, n. 241 e dell’art. 35, nono comma della legge 28.2.1985, n. 47. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, per difetto di contraddittorio.
7. Relativamente all’applicazione delle sanzioni disposta nel provvedimento. Illegittimità derivata dall’illegittimità del diniego di sanatoria. Violazione e falsa applicazione dell’art. 40 comma primo della legge 28.2.1985, n. 47. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e indeterminatezza del contenuto provvedi mentale.
Benché regolarmente intimato, il comune di Borghetto Santo Spirito non si è costituito in giudizio.
Alla pubblica udienza del 5 dicembre 2013 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.
Riveste priorità logica l’esame dei motivi nn. 5 e 6, con i quali sono denunciati vizi procedimentali (rispettivamente, la mancata acquisizione del parere della commissione edilizia comunale ed il mancato esperimento del previo contraddittorio con l’interessato).
I due motivi sono infondati.
Quanto al quinto motivo, si osserva che, ai sensi dell’art. 33 comma 1 n. 1) della legge urbanistica fondamentale 17.8.1942, n. 1150, spetta al regolamento edilizio stabilire le attribuzioni della commissione edilizia ed indicare gli interventi sottoposti al preventivo parere di tale organo consultivo.
Nel caso di specie, la ricorrente non ha indicato la disposizione del regolamento edilizio che renderebbe obbligatoria l’acquisizione del parere della c.e. in relazione alla domande di concessione in sanatoria, sicché il motivo è inammissibile per genericità.
Del resto, quand’anche il regolamento edilizio del comune di Borghetto Santo Spirito in allora vigente richiedesse il preventivo parere della commissione edilizia in merito alle domande di concessione edilizia, ciò varrebbe soltanto nell’ambito dell’ordinario e fisiologico procedimento di cui all’art. 4 della legge 28.1.1977, n. 10, mentre il caso in questione riguarda lo speciale – e patologico – procedimento di sanatoria straordinaria ai sensi dell’art. 39 della legge 23.12.1994, n. 724, completamente regolato dalla legge e nel quale – oltretutto - il parere della commissione edilizia é privato della sua naturale funzione di consulenza preventiva.
La giurisprudenza ha infatti più volte affermato che stante la ontologica diversità del procedimento di accertamento di conformità e di quello per il rilascio del permesso di costruire, non può ritenersi che le disposizioni sul parere obbligatorio della C.E. dettate per il secondo siano automaticamente estensibili al primo (T.A.R. Campania, VIII, 10.9.2010, n. 17398), ostandovi il divieto di inutile aggravamento del procedimento di cui all’art. 1 comma 2 L. n. 241/1990.
Quanto al sesto motivo, per costante giurisprudenza, prima dell’introduzione dell’art. 10-bis della L. n. 241/1990 ad opera della legge 11.2.2005, n. 15, non sussisteva affatto l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento amministrativo con riguardo ai procedimenti avviati ad istanza di parte (Cons. di St., IV, 30.7.2012, n. 4285), come nel caso del condono edilizio.
Venendo ora ai vizi di carattere sostanziale del provvedimento impugnato, si osserva che, ai sensi dell’art. 31 comma 2 della legge 28.2.1985, n. 47 – richiamato nella motivazione del provvedimento impugnato - ai fini del conseguimento della sanatoria, “si intendono ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura, ovvero, quanto alle opere interne agli edifici già esistenti e a quelle non destinate alla residenza, quando esse siano state completate funzionalmente”.
Ciò posto, si osserva che, per costante giurisprudenza, le opere interne abusive, per essere complete, debbono risultare tali da permettere l'uso in relazione alla funzione cui sono destinate e quindi contenere tutti gli elementi essenziali alla loro destinazione d'uso (cfr. Cons. di St., V, 21.6.2007, n. 3315; id., 8.5.2007, n. 2120; T.A.R. Campania-Napoli, IV, 6.4.2011, n. 1928).
Nel caso di specie, alla luce delle risultanze del sopralluogo in data 9.3.1996 (doc. 2 delle produzioni 9.7.1996), non è contestabile che il manufatto in questione non presentasse le caratteristiche necessarie e sufficienti per assolvere alla destinazione d’uso abitativa, difettando di finestre apribili per l’areazione e l’illuminazione naturale diretta, requisiti stabiliti dagli artt. 2 e 5 del D.M. 5.7.1975, emanato in esecuzione dell’art. 218 del R.D. 27.7.1934, n. 1265 (testo unico delle leggi sanitarie).
Donde la fondatezza del rilievo che fa riferimento, ex art. 31 comma 2 della legge n. 47/1985, al mancato completamento funzionale delle opere alla data del 31.12.1993.
Del resto, le disposizioni di cui al D.M. 5.7.1975 integrano una normativa di rango primario in virtù del rinvio disposto dall’art. 218 del R.D. 27.7.1934, n. 1265, e pertanto, diversamente dalle disposizioni integrative e supplementari portate dai regolamenti comunali di igiene (espressione di esigenze locali e comunque non attuative di norme di legge gerarchicamente sovraordinate), sono inderogabili – ex art. 35 comma 20 L. n. 47/1985 - anche in sede di rilascio del certificato di abitabilità a seguito del condono (cfr. Cons. di St., IV, 3.5.2011, n. 2620).
Sicché, qualora il comune avesse concesso la sanatoria straordinaria, avrebbe comunque dovuto successivamente negare l’abitabilità del manufatto.
Non essendosi il comune costituito in giudizio, non vi è luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
Rigetta il ricorso.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Pupilella, Presidente
Luca Morbelli, Consigliere
Angelo Vitali, Consigliere, Estensore
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)