TAR Toscana Sez. III n.226 del 10 febbraio 2016
Urbanistica.Riparto di giurisdizione in materia di irrogazione e riscossione delle sanzioni pecuniarie in materia edilizia

Con riguardo al riparto di giurisdizione in materia di irrogazione e riscossione delle sanzioni pecuniarie in materia edilizia e delle altre somme dovute in caso di abusi, il criterio guida è contenuto nell’articolo 3 del regio decreto n. 639/10, in cui si prevede l’impugnabilità dell’ingiunzione adottata ai sensi dell’art. 2 del medesimo testo normativo con opposizione da proporre dinanzi al giudice ordinario, e ciò sia nell’attuale formulazione, successiva alle modifiche introdotte dall’art. 34, comma 40, d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, sia in quella antecedente

N. 00226/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00546/2015 REG.RIC.

N. 00451/2014 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 546 del 2015, proposto da:
Gabrio Balestri e Mauro Balestri rappresentati e difesi dagli avv. Ilaria Torracchi e Franco Bruno Campagni, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Firenze, via G. Modena, 21;

contro

Comune di Prato, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avv. Stefania Logli, Elena Bartalesi e Paola Tognini, con domicilio eletto presso Monica Dominici in Firenze, via XXIV Maggio, 14;

 

sul ricorso numero di registro generale 451 del 2014, proposto da:
Gabrio Balestri, rappresentato e difeso dall'avv. Franco Bruno Campagni, domiciliatario in Firenze, via G. Modena, 21;

contro

Comune di Prato, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avv. Paola Tognini, Elena Bartalesi e Stefania Logli, con domicilio eletto presso Monica Dominici in Firenze, via XXIV maggio, 14;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 546 del 2015:

a) delle diffide del dirigente comunale 26 novembre 2014 (p.g. n. 162756) al "pagamento del contributo (oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e costo di costruzione) ed irrogazione di sanzione del 40% per omesso pagamento", notificate il 13 gennaio 2015;

b) della richiesta del dirigente comunale 4 dicembre 2013 di pagamento del contributo sub a), trasmessa a mezzo ordinanza 17 dicembre 2013 (ORD OE n. 3725/2013); con allegato calcolo 2 dicembre 2012;

c) della determina 20 aprile 2004 n. 1185, di contenuto incognito, non notificata, recante la disciplina del calcolo;

d) del verbale della Polizia Edilizia 31 marzo 2005, n. 56, di contenuto incognito, non notificato, richiamato sub b);e) atti preliminari, presupposti e/o conseguenti, ancorché incogniti;

nonché per l’accertamento e la declaratoria

dell’esenzione dal pagamento della quota di contributo commisurata al "costo di costruzione", in ragione della destinazione "artigianale" del fabbricato de quo;

e per la declaratoria

dell’entità dell'importo per "oneri di urbanizzazione" pari a € 2.062,04 e/o nella diversa misura a istruttoria espletata;

nonché per la condanna

dell’amministrazione comunale intimata:

a) alla restituzione delle somme indebitamente percepite nelle more del giudizio, con gli interessi legali ex art. 1284, cod. civ., fino al rimborso di cui alla emendata sentenza;

b) alla refusione delle spese e competenze di giudizio;

quanto al ricorso n. 451 del 2014:

con il ricorso introduttivo del giudizio:

per l’annullamento:

a) dell'ordinanza del Dirigente del Servizio Istanze Edilizie U.O. Abusi Edilizi, del Comune di Prato 04.12.2013 (ORD OE 3725/2013) di "irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria e contestuale richiesta di contributo di cui all'art. 119 l.r. 1/05 per opere eseguite in assenza di permesso a costruire e non ripristinabili (art. 132, comma 9 e art. 134 commi 2 e 5 l.r. 1/05), sostitutiva dell'ingiunzione di demolizione PG 15073/2008 emessa ai sensi degli artt. 132 comma 9 e art. 134 comma 1 della l.r. 1/05", con allegato calcolo della sanzione ex art. 134, secondo comma, della l.r. n. 1/05, notificata il 17.12.2013;

b) della determina del Servizio Istanze Edilizie del Comune di Prato 20.04.2004 n. 1185, di contenuto incognito, non notificata, recante la disciplina del calcolo della sanzione, richiamata nel provvedimento sub a);

c) del calcolo del contributo ex art. 119 l.r. n. 1/05 eseguito il 02.12.2012, allegato al provvedimento sub. a);

d) del verbale della Vigilanza edilizia 31.03.2005 VE - 56/2005, non notificato, di contenuto incognito, richiamato nei provvedimenti sub a) e sub c);

e) di tutti gli atti e/o provvedimenti preliminari, presupposti, e/o conseguenti, ancorché incogniti; nonché per la declaratoria

dell'esatta entità dell'importo dovuto dal Sig. Gabrio Balestri a titolo di sanzione urbanistico - edilizia in misura pari a Euro 48.987,84 ovvero in quella diversa somma che dovesse risultare in corso di causa, anche attraverso apposita C.T.U., che si chiede sin d'ora di ammettere;

e per la conseguente condanna

dell'amministrazione comunale di Prato alla restituzione al ricorrente delle somme indebitamente percepite o percipiende nelle more del giudizio, maggiorate degli interessi legali e della rivalutazione monetaria ex art. 1224, comma 2, cod, civ., dal pagamento fino al rimborso di cui all'emananda sentenza;

con i motivi aggiunti depositati presso questo Tribunale il 31 marzo 2014:

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia:

a) dell'ingiunzione del dirigente del servizio edilizia 26 novembre 2014 (p.g. n. 162762) per "recupero somme da sanzione amministrativa pecuniaria 4 dicembre 2013 (ord. OE. n. 3725)" di £ 77.703,00, con interessi dal 17 febbraio 2014 per £ 600,34, notificata il 13 gennaio 2015;

b) degli atti preliminari, presupposti e/ conseguenti, ancorché incogniti;

e per la condanna del Comune

alla restituzione delle somme indebitamente percepite o percipiende nelle more del giudizio, con gli interessi legali, ex art. 1284 cod. civ.

 

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Prato;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2016 la dott.ssa Rosalia Messina e uditi per le parti i difensori avvocati F. B. Campagni ed E. Bartalesi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

I ricorsi in epigrafe vengono riuniti per essere decisi con unica sentenza, attesa l’evidente connessione di essi.

Ricorso n. 451/2014

Le circostanze di fatto, come emergono dagli atti di causa, possono riassumersi come segue.

Il signor Gabrio Balestri è proprietario di una costruzione adibita a deposito (magazzino) in territorio di Prato, via del Gorello, realizzata senza titolo edilizio in adiacenza all’immobile già di proprietà della signora Adriana Corradini (nonna paterna, deceduta nel 2006), con il quale comunica mediante porte interne (come risulta dalla documentazione in atti). Committente, esecutore e utilizzatore del manufatto è il signor Mauro Balestri, padre di Gabrio, il quale si serve del magazzino come deposito di tessuti, ai fini dell’attività commerciale che esercita.

L’abuso è stato accertato durante un sopralluogo della Polizia municipale (verbale del 31 marzo 2005) cui seguiva, in data 31 maggio 2005, il sequestro preventivo dell’immobile, come risulta dalla relativo verbale della Polizia municipale. I lavori risultavano ancora in corso (ovvero al grezzo e senza impiantistica) e consistevano nella realizzazione di un edificio monopiano fuori terra con struttura in cemento armato, pareti in poroton e copertura a una falda in travi di legno e tegole. Il verbale riferisce che i rilievi aerofotogrammetrici hanno consentito di accertare che alla data del 27 ottobre 1998 l’immobile abusivo non esisteva, mentre invece il 6 novembre 2003 al posto dell’attuale edificio si nota una copertura.

Con ordinanza del 19 aprile 2005 il Comune di Prato ordinava la sospensione dei lavori, avvertendo altresì gli interessati: a) che il medesimo atto valeva anche come comunicazione di inizio del procedimento amministrativo sanzionatorio dell’attività abusiva; b) che essi avrebbero potuto partecipare al procedimento stesso mediante presentazione di documenti e memorie; c) che avrebbero potuto presentare l’istanza di accertamento di conformità in sanatoria ai sensi dell’art. 140 l.r. n. 1/2005.

In data 27 settembre 2006 il signor Mauro Balestri richiedeva il permesso di costruire in sanatoria.

Dalla relazione tecnica allegata all’istanza emerge che l’immobile ricade in zona qualificata nel Regolamento Urbanistico come subsistema V7, ovvero “capisaldi della pianura coltivata” e che l’area e gli edifici circostanti non sono soggetti a vincoli. Il tecnico dichiara che il manufatto abusivo ha ampliato due annessi che sarebbero presenti in una cartografia del 1979 mediante una muratura in laterizio protetta da pannelli sandwich in alluminio.

Dalla descrizione contenuta nel certificato di idoneità statica prodotto su richiesta di integrazione del Comune di Prato risulta che la struttura portante dell’edificio è quella tipica dell’epoca di costruzione, che il tecnico colloca negli anni ’50 – ’60.

Con nota del 19 giugno 2007 il Comune di Prato comunicava al richiedente i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, ovvero: a) le nuove costruzioni non sono consentite dagli articoli 23 e 74 del Regolamento urbanistico; b) nemmeno l’ampliamento degli edifici sottoposti al risanamento conservativo sarebbe possibile, in quanto vietato dal comma secondo del medesimo articolo 74.

Il signor Balestri, con missiva pervenuta al protocollo del Comune di Prato il 24 luglio 2007, ha chiesto l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 134, comma secondo, della legge regionale Toscana numero 1 del 2005, atteso che la demolizione avrebbe pregiudicato l’equilibrio statico e la resistenza sismica dell’edificio adiacente.

Con il provvedimento dirigenziale del 4 ottobre 2007 la sanatoria richiesta veniva denegata con le motivazioni già preannunciate con la nota, già menzionata, del 19 luglio 2007.

Con provvedimento del 10 novembre 2008 veniva ingiunta al signor Balestri la demolizione delle opere. Il ricorso n. 238/2009, proposto avverso detta ingiunzione, è stato dichiarato perento con decreto del Presidente della III Sezione di questo TAR numero 714 del 28 ottobre 2014.

Con missiva pervenuta al Comune di Prato il 12 agosto 2013 signor Gabrio Balestri comunicava di essere il proprietario dell’immobile e dell’opera abusiva, quale nudo proprietario dal 24 maggio 1994 e quale pieno proprietario a seguito del decesso della signora Adriana Corradini, sua nonna, avvenuto nel 2006; chiedeva quindi ancora una volta l’applicazione della sola sanzione pecuniaria, richiamando le considerazioni contenute nella relazione di collaudo strutturale dell’opera, già in possesso dell’amministrazione, ribadendo che la demolizione dell’opera arrecherebbe pregiudizio al mantenimento della stabilità statica dell’immobile non abusivo.

Con l’impugnata ordinanza dirigenziale del 4 dicembre 2013 veniva irrogata ai signori Gabrio e Mauro Balestri, obbligati in solido, in sostituzione dell’ingiunzione di demolizione, una sanzione pecuniaria per l’esecuzione di opere di ristrutturazione con ampliamento in assenza di permesso di costruire. L’aumento di valore venale dell’immobile è stato valutato, sulla base di una stima effettuata con procedimento sintetico – comparativo, all’esito di indagini di mercato e tenuto conto dei valori indicati dall’Osservatorio del mercato immobiliare con riferimento al primo semestre dell’anno 2013 per la micro zona catastale n. 5, in € 38.851,62. In considerazione dell’applicazione della sanzione nella misura pari al doppio di detto valore, nonché delle somme da pagarsi a titolo di oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e di costo di costruzione, come analiticamente indicato nel provvedimento sanzionatorio di cui trattasi, gli interessati sono tenuti a corrispondere al Comune di Prato la somma complessiva di euro 77.703,00.

Insorge il signor Gabrio Balestri, impugnando, con il ricorso introduttivo del giudizio, la su menzionata ordinanza dirigenziale, la determinazione non conosciuta del Servizio Istanze edilizie del 20 aprile 2004, sconosciuta, recante la disciplina del calcolo della sanzione, il calcolo del contributo ai sensi dell’articolo 119 della legge regionale Toscana numero 1 del 2005, allegato all’ordinanza sanzionatoria, nonché il verbale, pure non conosciuto, della Polizia municipale del 31 marzo 2005. Parte ricorrente chiede anche la declaratoria dell’esatta entità dell’importo dovuto a titolo di sanzione per l’abuso di cui trattasi, che in ricorso viene indicata in misura pari a € 48.987,84; chiede anche la condanna del Comune di Prato alla restituzione delle somme che ritiene indebitamente percepite, con interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi del comma secondo dell’articolo 1224 del codice civile, dal pagamento fino al rimborso. In via istruttoria chiede, ove necessario, che sia disposta la consulenza tecnica finalizzata a determinare l’effettivo importo dovuto a titolo di sanzione amministrativa; chiede anche l’ammissione di prova testimoniale scritta.

Parte ricorrente ha depositato una perizia giurata relativa alla classificazione, destinazione e stima del fabbricato, in cui si contesta la destinazione attribuita allo stesso, che non sarebbe ad abitazione, bensì a magazzino.

Il Comune di Prato si è costituito in resistenza.

Con il ricorso introduttivo del giudizio n. 451/2014 viene innanzitutto contestata la legittimità del procedimento sotto il profilo della mancata partecipazione, prevista dagli articoli 7 e seguenti della legge numero 241del 1990, alla fase di quantificazione della sanzione, che, secondo il ricorrente, si sarebbe dovuta effettuare tenendo conto delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche del manufatto (magazzino); tali caratteristiche, sostiene il ricorrente, si sarebbero potute rappresentare in sede partecipativa (primo motivo di ricorso).

Viene anche contestata, con il secondo motivo di ricorso, la quantificazione dell’importo dovuto, effettuata con il criterio di stima del valore venale di mercato dell’immobile con il metodo sintetico - comparativo, anziché analitico – ricostruttivo. In ogni caso, nemmeno il metodo comparativo sarebbe stato applicato correttamente, in quanto i valori unitari espressi dall’OMI nel primo semestre dell’anno 2013 nella micro zona catastale n. 5 sono quelli riferiti alla tipologia “residenziale – abitazioni civili – economico”, laddove invece si tratterebbe di un magazzino, come tale utilizzato dalla ditta Balestri Mauro e come dimostrerebbero le caratteristiche dell’immobile, di natura chiaramente accessoria rispetto all’edificio adibito ad abitazione. Parte ricorrente quantifica quindi il più probabile valore di mercato dell’immobile in € 24.493,92 (applicando quindi il valore di € 660 per ogni metro quadrato). Al valore unitario medio andrebbe poi applicato un coefficiente correttivo dello 0,80, corrispondente a una riduzione del 20%, e ciò tenuto conto dell’effettivo stato di finitura del fabbricato; i valori OMI sono infatti riferiti al normale stato di conservazione, caratteristica che il manufatto in questione non possiederebbe. La sanzione quindi dovrebbe essere pari al doppio di tale valore, ovvero € 48.987,84.

Con il terzo motivo di ricorso parte ricorrente richiama la direttiva comunitaria n. 2006/112/CE, nonché la legge comunitaria n. 88/2009, sostenendo che i criteri fissati dall’OMI possono ormai valere come meri indizi, da raffrontare comunque con vendite effettuate su immobili similari e con altri coefficienti di merito (cita in proposito orientamenti della giurisprudenza tributaria).

Inoltre, il provvedimento di irrogazione della sanzione non sarebbe sufficientemente motivato proprio con riferimento alla quantificazione (quarto motivo di ricorso).

La questione principale sulla quale il Collegio ritiene di doversi soffermare in via prioritaria concerne la natura e la funzione della costruzione abusiva oggetto della controversia (di magazzino adibito a deposito per l’esercizio di attività economica, secondo il ricorrente; abitativa, in quanto ampliamento dell’abitazione, secondo parte resistente).

Il Comune di Prato sostiene che diversi elementi possono essere addotti a sostegno dell’utilizzazione abitativa del fabbricato:

a) nella domanda di sanatoria del 27 settembre 2006 il richiedente ha indicato, barrando l’apposita casella, non già la destinazione per uso industriale - artigianale, bensì la destinazione servizio;

b) nella denuncia presentata al Genio civile, allegata alla certificazione di idoneità sismica, è stata indicata come destinazione d’uso quella di civile abitazione, mediante sbarramento della relativa casella, con l’aggiunta a penna della dicitura “annesso”;

c) dalla documentazione fotografica e planimetrica (in atti) il fabbricato risulta collegato all’edificio adibito a civile abitazione adiacente per mezzo di tre aperture;

d) con il ricorso del 2008 il volume è stato definito più volte come ampliamento della casa .

Orbene, come esattamente rilevato dall’amministrazione, il quadro fattuale di cui tenere conto ai fini della valutazione della legittimità dei provvedimenti impugnati è quello riferibile al momento dell’adozione di detti provvedimenti.

Dalle stesse indicazioni effettuate dall’interessato, signor Mauro Balestri, nelle pratiche afferenti di immobile, l’iniziale destinazione di questo era abitativa.

Ciò che risulta dalla perizia giurata depositata il 31 marzo 2015 attesta in realtà due cose:

– innanzitutto, che al momento della redazione della perizia (febbraio 2014) l’immobile aveva assunto una certa fisionomia e una certa utilizzazione;

– in secondo luogo che, rispetto allo stato dei luoghi documentato dal verbale della Polizia municipale, sono state effettuate ulteriori modificazioni, non consentite, atteso lo stato di sequestro preventivo dell’immobile; sicché attualmente si tratta di un edificio non più collegato con quello destinato a civile abitazione e pertanto del tutto autonomo dallo stesso, anzi posto al servizio dell’attività del signor Mauro Balestri che si svolge in un altro luogo. Per altro, la variazione catastale in termini di divisione - ampliamento risale al 3 settembre 2015, come pure il contratto di comodato stipulato fra il signor Gabrio Balestri, proprietario del bene, e il padre Mauro. Anche ulteriori documenti probatori (denuncia IMU e denuncia TIA) comprovano un’utilizzazione produttiva attuale, senza che ciò però possa significare che all’epoca di adozione dei provvedimenti impugnati l’immobile fosse utilizzato nel medesimo modo in cui viene utilizzato adesso.

Ciò chiarito dal punto di vista della sostanziale legittimità dei provvedimenti impugnati, possono essere analiticamente esaminate le censure dedotte.

È infondato il primo motivo di ricorso, poiché la quantificazione della sanzione pecuniaria costituisce, come si è esposto nel paragrafo 1, l’esito di un subprocedimento avviato a seguito di istanza dell’interessato, il quale avrebbe dovuto affermare e allegare tutto ciò che riteneva necessario per comprovare le circostanze ritenute significative.

Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso, volto a contestare, come si è detto, i criteri e le modalità utilizzate dal Comune di Prato nel calcolo delle somme dovute. Poiché il valore venale degli immobili, com’è noto, può essere calcolato secondo diversi criteri, tutti ugualmente validi dal punto di vista tecnico - scientifico, una censura che si appunti sull’utilizzazione di un certo criterio dovrebbe poi spiegare gli effetti distorsivi o comunque i risultati irrazionali o ingiusti di detta utilizzazione; ciò anche in considerazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di valutazioni connotate da discrezionalità tecnica, quale quella oggetto di controversia. Secondo tali principi il giudice amministrativo può sindacare dette valutazioni solo laddove esse risultino tecnicamente inattendibili o affette da evidenti illogicità (cfr. Consiglio di Stato, VI, 21 marzo 2011, n. 1699). In tali casi in sede giurisdizionale non si deve stabilire se quella cui è giunta l'amministrazione fosse l'unica soluzione possibile, stante il carattere elastico e opinabile dei parametri utilizzati (sicché non esiste un unico risultato esatto), bensì l’intrinseca attendibilità tecnica di quella soluzione.

Per quanto poi attiene alla misura della sanzione, si è già detto che al momento dell’adozione dei provvedimenti impugnati il fabbricato risultava, nella stessa documentazione proveniente dalla parte ricorrente, come fabbricato adibito a civile abitazione, costituendo esso ampliamento di un altro edificio, sicuramente adibito a civile abitazione, al quale esso era addossato e con il quale era strutturalmente collegato.

Per altro, come osservato in sede difensiva dall’amministrazione, è stata proprio la considerazione del manufatto in termini pertinenziali, nonostante le sue rilevanti dimensioni, che ha consentito la qualificazione di esso ai sensi dell’articolo 132, comma nono, della legge regionale numero 1 del 2005; sulla base di tale qualificazione, il Comune ha applicato la disciplina sanzionatoria prevista dall’articolo 134 della medesima legge, in luogo di quella demolitoria. Ove invece si fosse trattato di un edificio autonomo destinato all’utilizzazione come magazzino, la sola via percorribile sarebbe stata quella della demolizione.

Per quanto riguarda il terzo motivo di ricorso, con il quale si contesta l’applicazione dei valori OMI, si tratta di una contestazione generica, non supportata da elementi dai quali risulti che i valori di mercato, nella zona interessata, sono più bassi rispetto ai dati forniti dall’OMI; la censura va dunque respinta.

Neppure può condividersi il quarto motivo del ricorso in esame, con il quale si deduce difetto di motivazione in ordine alla quantificazione della sanzione.

È agevole rilevare, in contrario, che il provvedimento impugnato è accompagnato da un prospetto analitico dei criteri adoperati dall’amministrazione per la determinazione del dovuto.

Il ricorso in esame va, in conclusione, respinto in quanto infondato.

Motivi aggiunti al ricorso n. 451/2014

Con motivi aggiunti depositati il 31 marzo 2015 viene impugnata dai signori Balestri (padre e figlio) l’ingiunzione dirigenziale del 26 novembre 2014, con la quale, ai sensi dell’art. 2 r.d. n. 639/1910, viene avviato il procedimento volto alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione pecuniaria.

In vista della trattazione della domanda cautelare proposta in seno a detti motivi aggiunti, il Comune resistente ha depositato una memoria in cui ha svolto puntualizzazioni in fatto e controdeduzioni in rito e in merito, sia con riguardo al ricorso introduttivo del giudizio, sia, soprattutto, con riguardo ai motivi aggiunti.

Con ordinanza n. 3162 del 2015 l’istanza cautelare è stata accolta limitatamente alla misura eccedente la somma di € 48.987,84, ovvero la somma che secondo gli stessi ricorrenti sarebbe adeguata; la predetta misura cautelare è stata subordinata alla prestazione di una cauzione mediante fideiussione pari alla differenza tra la somma richiesta dal Comune di Prato (€ 77.703,00) e la somma predetta.

Le prime quattro censure dedotte con i motivi aggiunti in esame sono volte a contestare la legittimità dell’ingiunzione emessa ai sensi dell’articolo 2 del regio decreto numero 639 del 1910, provvedimento con il quale il Comune di Prato si propone di recuperare coattivamente le somme che ritiene essergli dovute a titolo di sanzione pecuniaria per l’abuso edilizio da cui ha origine la controversia.

Si tratta di contestazioni attinenti appunto al procedimento di riscossione, le quali possono sinteticamente così indicarsi:

1) omissione della diffida prevista dall’articolo 21-ter della legge numero 241 del 1990;

2) violazione dell’articolo 27 del Regolamento generale delle entrate e dell’articolo 30 del medesimo Regolamento, concernenti, rispettivamente, la necessità della contestazione in forma scritta con indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario per individuare esattamente il debito, nonché il rispetto del termine dilatorio assegnato per l’adempimento con l’atto di contestazione;

3) violazione dei principi generali, anche comunitari, riguardanti il contraddittorio;

4) incompetenza del Dirigente del Servizio Edilizia in materia di riscossione delle sanzioni pecuniarie (articoli 2 del regio decreto numero 639 del 1910,107, comma terzo, lettera g), 178, 179 e 180 del decreto legislativo numero 267 del 2000).

Si tratta quindi di censure volte a rilevare la violazione di norme procedimentali in materia di riscossione.

In proposito, l’amministrazione ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto con le predette doglianze non si contesta la fondatezza della pretesa creditoria sottostante, bensì soltanto, come già detto, gli aspetti formali del procedimento di riscossione coattiva.

Orbene, con riguardo al riparto di giurisdizione in materia di irrogazione e riscossione delle sanzioni pecuniarie in materia edilizia e delle altre somme dovute in caso di abusi, il criterio guida è contenuto nell’articolo 3 del regio decreto n. 639/2010, in cui si prevede l’impugnabilità dell’ingiunzione adottata ai sensi dell’art. 2 del medesimo testo normativo con opposizione da proporre dinanzi al giudice ordinario, e ciò sia nell’attuale formulazione, successiva alle modifiche introdotte dall’art. 34, comma 40, d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, sia in quella antecedente (cfr.: TAR Toscana, III, n. 1332/2015).

Pertanto, le prime quattro censure dei motivi aggiunti sono da ritenere, in accoglimento dell’eccezione sollevata da parte resistente, inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Analogo discorso va fatto, come eccepito ancora dal Comune di Prato, in relazione a quella parte del quinto dei motivi aggiunti con la quale i ricorrenti fanno valere la natura non definitiva del credito azionato dall’amministrazione, rilevando che, attesa la pendenza del giudizio instaurato dinanzi a questo Tribunale, non si sarebbero potute avviare le procedure esecutive.

Risultano invece infondate le doglianze fatte valere con la seconda parte del quinto e con il sesto dei motivi aggiunti, con i quali i ricorrenti ripropongono le censure già formulate nell’atto introduttivo del giudizio, le quali sono già state esaminate e valutate come infondate nel paragrafo precedente.

In conclusione, anche i motivi aggiunti in esame devono essere respinti.

Le domande riguardanti aspetti formali della procedura di riscossione potranno essere fatte valere dinanzi al competente giudice ordinario, ai sensi dell’articolo 11 c.p.a. nel rispetto del termine stabilito nel secondo comma di detta norma.

Ricorso n. 546/2015

Con il ricorso numero 546 del 2015 i signori Gabrio e Mauro Balestri impugnano:

– le diffide dirigenziali del 26 novembre 2014, aventi per oggetto il pagamento del contributo (oneri di urbanizzazione primaria, secondarie costo di costruzione) e l’irrogazione di una sanzione del 40% per omesso pagamento;

– la richiesta dirigenziale del 4 dicembre 2013 e la determinazione del 20 aprile 2004, nonché, ancora una volta, il verbale della Polizia municipale del 31 marzo 2005.

Essi chiedono l’accertamento e la declaratoria dell’esenzione dal pagamento della quota di contributo commisurato al costo di costruzione, in ragione della pretesa destinazione artigianale del fabbricato. Chiedono, inoltre, la declaratoria dell’entità dell’importo per oneri di urbanizzazione pari a € 2062,04, nonché la condanna dell’amministrazione a restituire le somme che essi ritengono indebitamente percepite, con interessi legali ai sensi dell’articolo 1284 del codice civile fino al rimborso.

Dall’infondatezza del ricorso e dei motivi aggiunti precedentemente esaminati, in particolare dall’esclusione della natura non abitativa (artigianale) dell’immobile di cui trattasi, discende l’infondatezza anche delle pretese fatte valere con il ricorso in esame.

Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sui ricorsi e sui motivi aggiunti in epigrafe, li respinge.

Pone le spese di lite a carico dei ricorrenti in solido, liquidandole, in favore del Comune di Prato, in complessivi € 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2016 con l'intervento dei magistrati:

 

Rosaria Trizzino, Presidente

Rosalia Messina, Consigliere, Estensore

Raffaello Gisondi, Consigliere

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/02/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)