Pres. Papa Est. Onorato Ric. Pm in proc. Mancini ed altro
Urbanistica. Acquisizione immobile abusivo e dissequestro
Il giudice che dispone il dissequestro di un immobile abusivo, dopo che il responsabile dell'abuso non ha ottemperato nel termine di legge all'ingiunzione comunale di demolire, e quindi dopo che si è verificato l'effetto ablativo a favore dell'ente comunale, deve disporre la restituzione dell'immobile allo stesso ente comunale e non al privato responsabile, che per avventura sia ancora in possesso del bene. Per individuare l'avente diritto alla restituzione, infatti, non è sufficiente il favor possessionis, occorrendo invece la prova positiva dello jus possidendi, che non compete più al privato inottemperante. Non può quindi essere condiviso quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui il giudice può restituire all'ente comunale l'immobile dissequestrato solo quando l'autorità comunale abbia provveduto alla trascrizione dell'acquisto nei registri immobiliari.
Svolgimento del procedimento
1 - Franco Mancini, quale legale rappresentante della ditta Nanino
Costruzioni, proprietaria e committente dei lavori, e Evaristo
Carrarini, quale direttore dei lavori, venivano indagati in ordine al
reato di cui all'art. 44 lett. b) D.P.R. 380/2001 e reati satelliti,
per aver realizzato lavori edilizi in totale difformità dal progetto
assentito, in particolare trasformando materialmente due locali al
quinto piano del fabbricato e modificandone la destinazione da uso
servizi a uso abitazione (reati accertati in Tivoli il 10.5.2006).
Il manufatto abusivo veniva sottoposto a sequestro probatorio, eseguito
il giorno 10.5.2006.
In data 4.7.2006 l'amministrazione comunale emetteva ordinanza di
demolizione delle opere abusive, regolarmente notificata agli indagati,
i quali chiedevano e ottenevano dal pubblico ministero presso il
tribunale di Tivoli (decreto del 13.7.2006) l'accesso temporaneo
all'immobile sequestrato per poter procedere alla demolizione stessa.
In seguito, il difensore degli stessi indagati chiedeva la revoca del
sequestro, sostenendo che erano venuti meno i presupposti della misura.
Ma il pubblico ministero rigettava la richiesta sul rilievo che la
demolizione era rimasta incompleta, non essendo state eliminate tutte
le opere abusive.
II difensore proponeva opposizione al g.i.p., che però la respingeva
con provvedimento del 24.11.2006.
In data 6.3.2007 il difensore chiedeva ancora il dissequestro
dell'immobile; ma l'istanza veniva respinta dal pubblico ministero, non
solo perché la demolizione era ancora incompleta e fittizia, ma anche
perché nel frattempo la proprietà dell'immobile era passata
all'amministrazione comunale in seguito all'accertata inottemperanza
all'ordine di demolizione.
Su nuova opposizione degli indagati, il g.i.p. questa volta
l'accoglieva, osservando:
a) che la verifica dell'inottemperanza è di competenza esclusiva della pubblica amministrazione;
b) che gli interessati, al fine di ottemperare all'ordine di demolizione, avevano avuto dal pubblico ministero la disponibilità dell'immobile solo per venti giorni;
c) che infine gli stessi interessati avevano espressamente manifestato la volontà di procedere al completamento della demolizione. Per questi motivi, il giudice revocava il sequestro, al solo fine di consentire "gli interventi di ripristino dello status quo ante", ai quali gli interessati procederanno "sotto il controllo e la vigilanza dell'ufficio preposto della pubblica amministrazione e del consulente tecnico nominato dal P.M.".
2 - Avverso quest'ultimo provvedimento, il procuratore della Repubblica
ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 263 e 127 c.p.p.,
Sostiene che prima l'art. 7 della legge 47/1985 e ora l'art. 31 del
D.P.R. 380/2001 prevedono una precisa sequenza procedimentale in base
alla quale, trascorsi novanta giorni dalla notifica dell'ordinanza di
demolizione senza che il destinatario vi abbia ottemperato, l'immobile
abusivo e la relativa area di sedime sono trasferiti di diritto
gratuitamente al patrimonio dell'amministrazione comunale.
L'accertamento dell'inottemperanza, notificato all'interessato -
continua il ricorrente, seguendo un'orientamento giurisprudenziale -
costituisce solo il titolo per l'immissione in possesso e per la
trascrizione nei registri immobiliari, ma non è costitutivo del
trasferimento di proprietà, che è già avvenuto ope legis.
Infine, anche prima di questo trasferimento di proprietà, il vincolo
sul bene non impedisce al proprietario privato di ottemperare
all'ordine di demolizione, giacché egli può chiedere a tal fine la
disponibilità temporanea del bene sequestrato ovvero la restituzione
condizionata a norma dell'art. 85 di sp. att. c.p.p..
Motivi della decisione
3 - Il ricorso ripropone il problema della individuazione del momento
in cui la proprietà dell'immobile abusivo sequestrato è trasferita al
patrimonio dell'ente comunale, a seguito di inottemperanza all'ordine
di demolizione delle opere abusive impartito al contravventore dallo
stesso ente comunale.
Sul tema, un orientamento giurisprudenziale sostiene che l'effetto
ablatorio a favore del patrimonio comunale si verifica ope
legis alla scadenza del termine di novanta giorni imposto
dalla legge al contravventore per ottemperare all'ordine comunale di
demolizione (v. da ultimo Cass. Sez. III, n. 14638 del 16.2.2005, P.G.
in proc. Di Giacomo, rv. 231509; Cass. Sez. III, n. 16283 del
16.3.2005, Greco, rv. 231521). Un contrario orientamento ritiene invece
che l'acquisizione dell'immobile abusivo al patrimonio comunale si
verifica solo al termine del procedimento amministrativo, che si
perfeziona dopo la notifica all'interessato dell'accertamento della
intemperanza e la trascrizione nei registri immobiliari del titolo
della acquisizione (v. da ultimo Cass. Sez. III, n. 42192 del
22.9.2004, Cammalleri, rv. 230076; Cass. Sez. III, n. 44695 del
19.10.2004, Sbalzo, rv. 230092).
Il contrasto è già stato segnalato dall'ufficio del massimario di
questa corte con una relazione del 1996 e con la relazione n. 97 del
2004.
Ritiene però il collegio che il contrasto può dirsi superato o comunque
in via di risoluzione in considerazione delle ultime pronunce di questa
sezione.
4 - Invero, com'è noto, la procedura disciplinata prima dall'art. 7
della legge 28.2.1985 n. 47 e ora dall'art. 31 del D.P.R. 6.6.2001 n.
380 (testo unico in materia edilizia), prevede questa sequenza
amministrativa:
a) l'autorità comunale, accertato l'abuso edilizio, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la demolizione dell'immobile abusivo;
b) se il responsabile non provvede alla demolizione nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, l'immobile è acquisito di diritto gratuitamente al patrimonio comunale;
c) l'autorità comunale accerta formalmente l'inottemperanza all'ordine di demolizione e notifica detto accertamento all'interessato;
d) la notifica dell'accertamento costituisce titolo per l'immissione nel possesso da parte del comune e per la trascrizione nei registri immobiliari.
Orbene, dal tenore letterale di questa disciplina (comma 3 del predetto
art. 31: "se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e
al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni
dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime ... sono acquisiti di
diritto gratuitamente al patrimonio del comune") risulta evidente che
l'effetto ablatorio si verifica ope legis alla
inutile scadenza del termine fissato per ottemperare all'ingiunzione di
demolire, mentre la notifica dell'accertamento formale
dell'inottemperanza si configura solo come titolo necessario per
l'immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari
(comma 4 dello stesso art. 31: "l'accertamento della inottemperanza
alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa
notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel
possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve
essere eseguita gratuitamente").
Del resto, questa interpretazione letterale risponde perfettamente alla
logica degli istituti giuridici che connotano la specifica disciplina.
La scadenza del termine per ottemperare configura il presupposto per
l'applicazione automatica della sanzione amministrativa, che consiste
nel trasferimento coattivo all'ente comunale della proprietà
sull'immobile non demolito. Scopo evidente di questa sanzione è quello
di consentire all'ente pubblico di provvedere d'ufficio alla
demolizione dell'immobile a spese del responsabile dell'abuso, salvo
che si accerti in concreto un prevalente interesse pubblico alla
conservazione dell'immobile stesso (comma 5 dell'art. 31).
Tuttavia, anche dopo il trasferimento all'ente comunale della proprietà
e del relativo jus possidendi, può capitare, e anzi
generalmente capita, che il privato responsabile dell'abuso non voglia
spontaneamente spogliarsi del possesso (jus possessionis),
sicché l'ente comunale che intenda procedere concretamente alla
demolizione, dovrà notificare formalmente all'interessato
l'accertamento della inottemperanza alla ingiunzione, in tal modo
acquisendo il titolo per l'immissione in possesso contro il privato
possessore.
Infine, per quanto invece riguarda i rapporti con i terzi, la predetta
notifica dell'accertamento di inottemperanza consente all'ente comunale
di trascrivere il trasferimento della proprietà nei registri
immobiliari al fine di poter opporre ai sensi dell'art. 2644 cod. civ.
il trasferimento stesso ai terzi che abbiano acquistato diritti
sull'immobile.
Per queste ragioni va condivisa l'opzione ermeneutica adottata dalle
menzionate sentenze Greco e Di Giacomo e da altre conformi pronunce di
questa sezione non massimate.
5 - Inoltre si va consolidando un altro principio giuridico di grande
rilievo nella soggetta materia, secondo il quale il trasferimento
automatico dell'immobile abusivo al patrimonio comunale non costituisce
impedimento giuridico alla possibilità del privato responsabile di
eseguire l'ordine di demolizione impartitogli. Il principio, affermato
da Cass. Sez. III, n. 49397 del 16.11.2004, Sposato rv. 230652, nonché
da Cass. Sez. III, n. 43294 del 29.9.2005, Gambino, rv. 23246, va
assolutamente condiviso in quanto il privato, ancora nel possesso
dell'immobile, benché privato della sua proprietà, potrà ottenere
dall'ente comunale la facoltà di eseguire proprio quella demolizione a
cui è preordinato il trasferimento della proprietà all'ente medesimo.
Solo se e quando l'autorità comunale competente, a norma del citato
quinto comma dell'art. 31, avrà dichiarato l'esistenza di interessi
pubblici prevalenti rispetto a quello del ripristino dell'assetto
urbanistico violato (ma sempre che l'opera abusiva non contrasti con
rilevanti interessi urbanistici o ambientali), la demolizione diventerà
giuridicamente impossibile anche per il privato responsabile
dell'abuso, con ogni necessaria conseguenza in relazione alla
esecuzione dell'ordine di demolizione disposto a suo carico dal giudice
penale.
6 - Evidente corollario dei principi sopra esposti è che il giudice che
dispone il dissequestro di un immobile abusivo, dopo che il
responsabile dell'abuso non ha ottemperato nel termine di legge
all'ingiunzione comunale di demolire, e quindi dopo che si è verificato
l'effetto ablativo a favore dell'ente comunale, deve disporre la
restituzione dell'immobile allo stesso ente comunale e non al privato
responsabile, che per avventura sia ancora in possesso del bene. Per
individuare l'avente diritto alla restituzione, infatti, non è
sufficiente il favor possessionis, occorrendo invece
la prova positiva dello jus possidendi, che non
compete più al privato inottemperante.
Non può quindi essere condiviso quell'orientamento giurisprudenziale
secondo cui il giudice può restituire all'ente comunale l'immobile
dissequestrato solo quando l'autorità comunale abbia provveduto alla
trascrizione dell'acquisto nei registri immobiliari.
In conclusione, nel caso di specie, il giudice, una volta accertato che
il privato responsabile non aveva completamente ottemperato entro il
termine legale di novanta giorni all'ordine di demolizione e riduzione
in pristino dello stato dei luoghi - anche indipendentemente
dall'accertamento dell'inottemperanza notificato dall'autorità comunale
- in mancanza della dichiarazione amministrativa di prevalenti
interessi pubblici alla conservazione delle opere abusive, non aveva
altra scelta che o mantenere il sequestro dell'immobile o restituirlo
all'ente comunale, ormai divenutone proprietario, al fine di completare
la demolizione delle opere abusive (salva la possibilità di dichiarare
l'interesse pubblico alla loro conservazione).
P.Q.M.
la corte suprema di cassazione annulla l'ordinanza impugnata con rinvio
al g.i.p. del tribunale di Tivoli.
Così deciso in Roma il 28.11.2007.