TAR Campania (NA) Sez. VII n. 207 del 12 gennaio 2021
Urbanistica.Quantificazione del contributo di costruzione

La controversia sulla quantificazione del contributo di costruzione involge l'apprezzamento del diritto soggettivo alla determinazione dell'obbligazione contributiva. Attività questa, non autoritativa, vincolata, da eseguirsi secondo criteri predeterminati o tabelle parametriche in ragione della natura paratributaria del contributo, con la conseguenza che trova campo elettivo d'applicazione, specie con riguardo alle norme che prevedono l'esonero e la riduzione del pagamento del contributo, il criterio interpretativo delle norme c.d. "a fattispecie esclusiva", proprio delle disposizioni tributarie. Ossia l'interprete, oltre a doversi attenere alla littera legis deve individuare il criterio in base al quale è stato disposto il beneficio che deroga all'ordinario regime paratributario, al fine di non estenderne l'applicazione oltre i casi espressamente preveduti

Pubblicato il 12/01/2021

N. 00207/2021 REG.PROV.COLL.

N. 02871/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2871 del 2015, proposto da
Mario Verde, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Mascolo, con domicilio digitale presso la PEC risultante dai registri di Giustizia, e con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Napoli, via V. Colonna, n. 9;

contro

Comune di Vico Equense, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Emilia Dubbioso, con domicilio digitale presso la PEC risultante dai registri di Giustizia, e domicilio fisico eletto presso la Segreteria Generale del TAR Campania-sede di Napoli;

per l'annullamento

- dell'ordinanza n. 56 del 10.3.2015 del Settore Antiabusivismo del Comune di Vico Equense, limitatamente alla parte in cui, nel reiterare l’ordine di ripristino di cui all’ordinanza n. 486/2008, ha disposto anche “il pagamento degli oneri concessori, ai sensi dell’art. 33 del DPR 380/2001, nella misura di 81.672,66 euro per contributo di costruzione”, e alla parte in cui ha irrogato la sanzione di euro 5.164,00;

- di tutti gli atti preordinati, connessi antecedenti e conseguenti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vico Equense;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2021 il dott. Michele Buonauro in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, in legge n. 176 del 2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Il ricorrente, in qualità di proprietario dell’immobile sito nel Comune di Vico Equense, al corso Filangieri n. 125 (Cinema – teatro Aequa), è stato autorizzato, con permesso di costruire n. 35 del 2003, ad effettuare interventi di riqualificazione e ripristino funzionale, unitamente alla realizzazione di un parcheggio interrato di natura pertinenziale. Il titolo edilizio è stato successivamente volturato in favore della società Gemar s.p.a, incaricata di eseguirne i lavori.

1.1. A fronte del rilievo della realizzazione di opere difformi dal progetto originario, peraltro non conformi alle norme edilizie in quanto integranti un’ipotesi di ristrutturazione pesante, l’amministrazione comunale ha ordinato, in espressa applicazione dell’art. 33 DPR 380/2001, il ripristino fedele della costruzione originaria, irrogando una sanzione per le opere difformi, ed ha contestualmente richiesto per la prima volta il pagamento del contributo di costruzione, quantificato in 81.672,66 euro.

1.2. Avverso l’atto così adottato, limitatamente alla richiesta del contributo e all’applicazione della sanzione pecuniaria ex art. 33 DPR 380/2001, insorge con il presente ricorso, articolando censure di violazione e falsa applicazione degli artt. 16, 17 e 33 del d.P.R. n. 380 del 2001, nonché degli artt. 74 e 75 del P.r.g. del Comune di Vico Equense, nonché per violazione degli obblighi nascenti dalla convenzione stipulata fra le parti e per difetto dei presupposti. Evoca inoltre la violazione del principio di affidamento, tenuto anche conto che nei pregressi atti autorizzatori il contributo non è stato mai stato richiesto, con violazione dei principi posti a presidio dell’esercizio del potere di autotutela.

In ogni caso contesta la genericità e la carenza di motivazione in ordine ai criteri seguiti per quantificare il contributo di costruzione, nonché le argomentazioni spese dall’amministrazione in merito alla natura degli interventi di ristrutturazione pesante.

1.3. L’amministrazione comunale si è costituita in giudizio, eccependo l’inammissibilità di alcuni motivi di ricorso e concludendo per la legittimità del provvedimento gravato.

1.4. A seguito del rinvio dell’udienza pubblica del 18 marzo 2020 – imposta dal legislatore per la situazione di emergenza sanitaria, in vista dell’udienza del 20 maggio 2020 l’amministrazione comunale ha depositato una nota esplicativa dei criteri utilizzati per effettuare il calcolo del contributo di costruzione. Il ricorrente, nel chiedere rinvio per controdedurre, ha contestato il contenuto dei documenti riversati dal Comune di Vico Equense, ribadendo le censure già sviluppate nel ricorso introduttivo.

All’udienza dell’8 gennaio 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

2. Il ricorso è fondato nei seguenti termini.

2.1. In via preliminare occorre chiarire che la contestazione relativa all’irrogazione della sanzione non ha avuto alcuno sviluppo nel corpo del ricorso, ed anzi il Comune di Vico Equense ha incontestatamente affermato e documentato (cfr. deposito in atti del 5.2.2020) l’avvenuto pagamento appunto della sanzione ad opera della GEMAR srl in data 19.6.2019, onde l’impugnazione sul punto si rivela del tutto inammissibile. Parimenti inammissibile per genericità e carenza di interesse è la contestazione (evidentemente ipotetica) dell’ammissibilità o meno degli interventi di ristrutturazione pesante nell’area interessata.

2.2. In merito alla richiesta del contributo di costruzione, è utile premettere che lo stesso trova causa nell’utilità che il proprietario ritrae appunto dall’edificazione assentita. Trattandosi di principio di portata generale, la deroga alla onerosità del titolo edilizio non può che ricorrere nelle “…sole ipotesi tassativamente previste dalla legge… da intendersi di stretta interpretazione” (cfr., Cons. Stato, Sez. V, 7 maggio 2013, n. 2467; T.A.R. Emilia – Romagna –BO- sez. I, 12/10/2016 n. 846).

In base al prevalente orientamento della giurisprudenza amministrativa “…la controversia sulla quantificazione del contributo di costruzione involge l'apprezzamento del diritto soggettivo alla determinazione dell'obbligazione contributiva. Attività questa, non autoritativa, vincolata, da eseguirsi secondo criteri predeterminati o tabelle parametriche in ragione della natura paratributaria del contributo…” (v. T.A.R. Emilia – Romagna –BO- n. 846 del 2016 cit.; T.A.R. Lombardia –BS- 24/8/2012 n. 1467; Cons. Stato, sez. V, 14 dicembre 1994 n. 1471), con la conseguenza che “trova campo elettivo d'applicazione, specie con riguardo alle norme che prevedono l'esonero e la riduzione del pagamento del contributo, il criterio interpretativo delle norme c.d. "a fattispecie esclusiva", proprio delle disposizioni tributarie. Ossia l'interprete, oltre a doversi attenere alla littera legis deve individuare il criterio in base al quale è stato disposto il beneficio che deroga all'ordinario regime paratributario, al fine di non estenderne l'applicazione oltre i casi espressamente preveduti” (T.A.R. Liguria, Sez. I, 30/9/2014, n. 1401).

3. Fatte queste premesse, il ricorso va accolto, sulla scorta delle considerazioni già fatte proprie da questo Tribunale, in cui, con specifico riferimento al costo di costruzione, è stato statuito che:

- “l’art. 16 del D.P.R. n. 380/2001 stabilisce, al primo comma, che il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione, nonché al costo di costruzione. Presupposto per la debenza del costo di costruzione è che l’intervento rientri nell’ambito di quelli per i quali l’art. 10 del medesimo del D.P.R. n. 380/2001 prevede il titolo abilitativo del permesso di costruire. In tal senso deve essere interpretato anche il comma 10, dell’art. 16 del D.P.R. n. 380/2001, secondo il quale “nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione è determinato in relazione al costo degli interventi stessi, così come individuati dal comune in base ai progetti presentati per ottenere il permesso di costruire. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), i Comuni hanno comunque la facoltà di deliberare che i costi di costruzione ad essi relativi siano inferiori ai valori determinati per le nuove costruzioni”.

Questo comma rileva l’esistenza di interventi di ristrutturazione edilizia soggetti al pagamento dell’onere, ma deve essere interpretato nel senso che, in caso di interventi di ristrutturazione, il costo di costruzione è dovuto solo qualora le opere medesime richiedano il titolo abilitativo del permesso di costruire in conformità a quanto previsto dall’art. 10, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 380/2001, ovverosia per quelle opere di ristrutturazione che “che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”; mentre il costo di costruzione non deve essere corrisposto per gli interventi di ristrutturazione realizzabili con d.i.a..

Significativi dell’esattezza di tale interpretazione si rivelano il comma 5 dell’art. 22 del D.P.R. n. 380/2001, che assoggetta al pagamento del costo di costruzione gli interventi effettuati con d.i.a. solo nel caso in cui questa sia sostitutiva del permesso di costruire nelle ipotesi previste nel comma 3, tra le quali si trova l’ipotesi degli interventi di ristrutturazione assoggettati al regime del permesso di costruire ai sensi del già indicato art. 10, comma 1, lettera c), D.P.R. n. 380/2001. Inoltre, la giurisprudenza ha precisato che per le opere di ristrutturazione edilizia (soggette al regime del permesso di costruire), il pagamento degli concessori è dovuto solo nel caso in cui l'intervento abbia determinato un aumento del carico urbanistico (Cons. Stato Sez. IV, 29-10-2015, n. 4950; Cons. di Stato, Sez. IV, 29 aprile 2004, n. 2611). [.. omissis ..]. Gli oneri concessori richiesti non risultavano, pertanto dovuti, per due ragioni, ciascuna delle quali autonomamente sufficiente; ovverosia perché le opere poste in essere non rientrano nel regime abilitativo del permesso di costruire e in quanto le stesse non hanno comportato l’aumento del carico urbanistico” (da ultimo TAR Campania Napoli, Sez. VIII, 28.04.2020 n. 1541).

3.1. Speculari considerazioni valgono con riferimento alla debenza degli oneri di urbanizzazione, dal momento che “è consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui il pagamento degli oneri di urbanizzazione è dovuto solo nel caso in cui l'intervento abbia determinato un aumento del carico urbanistico (TAR Piemonte, sez. I, 26.11.2003 n. 1675 e, da ultimo, TAR Piemonte, sez. II, 16.09.2013 n. 1009; Cons. Stato, sez. IV, 29.04.2004, n. 2611)” (TAR Lombardia Milano, Sez. II, 3.10.2018 n. 2198).

4. Nel caso in esame, è incontestato che, a seguito del tortuoso percorso relativo agli interventi edilizi sull’immobile in questione, alla fine il proprietario, mediante una demo-ricostruzione fedele, si è conformato all’ordine di riduzione in pristino della struttura pregressa, con conseguente elisione di ogni carico urbanistico aggiuntivo. È pur vero che l’intervento di ristrutturazione non sarebbe stato consentito dagli strumenti urbanistici del territorio (onde correttamente l’amministrazione comunale ha proceduto ad irrogare la relativa sanzione), ma, sul piano sostanziale, la modalità di recupero del manufatto pre-esistente (mediante ristrutturazione ovvero mediante recupero conservativo), non condiziona la debenza o meno degli oneri di costruzione, i quali sono comunque collegati a tutti quegli interventi suscettibili di determinare una diversa destinazione ovvero una trasformazione strutturale che comportino una incidenza qualitativa o quantitativa sul carico urbanistico.

4.1. Pertanto la richiesta degli oneri concessori non risulta pertinente rispetto all’intervento realizzato dal ricorrente e la relativa pretesa avanzata dall’amministrazione comunale si rivela priva di fondamento.

5. La peculiarità e la complessità della vicenda giustificano la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in parte motiva e, per l’effetto, annulla in parte qua l’impugnata ordinanza n. 56/2015, in quanto non dovuto il contributo di costruzione richiesto dal Comune resistente. Spese compensate e contributo unificato a carico dell’amministrazione resistente, come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2021, tenutasi mediante collegamento simultaneo da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, in legge n. 176 del 2020, con l'intervento dei magistrati:

Michelangelo Maria Liguori, Presidente

Michele Buonauro, Consigliere, Estensore

Valeria Ianniello, Primo Referendario