TAR Campania (NA) Sez. VIII n. 2520 del 18 aprile 2018
Urbanistica.Permesso di costruire per opere di scavo e movimento terra
Ai fini della necessità o meno del permesso di costruire relativamente a lavori di sbancamento del terreno, occorre distinguere tra gli scavi finalizzati ad utilizzo edilizio e le consimili attività non connesse all'edificazione. Soltanto nella prima ipotesi essi sono da ritenersi compresi nell'intervento complessivo e non richiedono uno specifico titolo autorizzativo, mentre i lavori di sbancamento in assenza di opere in muratura necessitano del permesso di costruire ove modifichino in modo durevole l'ambiente circostante. In particolare, quindi, l'esecuzione di questo tipo di lavori richiede il titolo abilitativo, anche in mancanza di finalità edilizie degli scavi o dei movimenti di terra, allorquando la notevole entità dell'intervento sul territorio sia tale da connotarlo come di rilevanza urbanistica
Pubblicato il 18/04/2018
N. 02520/2018 REG.PROV.COLL.
N. 02724/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2724 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Elena Porfidia, rappresentato e difeso dagli avvocati Pasquale Mastellone e Domenico Porfidia, domiciliato presso l’indirizzo PEC dei difensori risultante dal Reginde, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Mario Saltalamacchia in Napoli, corso Umberto I n. 7;
contro
Comune di Caserta, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Lidia Gallo, domiciliato presso l’indirizzo PEC dei difensori risultante dal Reginde, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Francesco Casertano in Napoli, via Coletta;
per l'annullamento
- per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) dell'ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi a firma del Dirigente dell' Ufficio Antiabusivismo Edilizio del Comune di Caserta (rif.fasc.26/2017- Ord. N.08.2017), del 06.04.2017, non notificata alla ricorrente, con la quale si ordina la demolizione di opere asseritamente abusive ed il ripristino dello stato dei luoghi; b) di tutti gli atti preordinati connessi e collegati, comunque lesivi della posizione della ricorrente ed in particolare del verbale di accertamento redatto dalla Polizia Municipale di Caserta in data 03.04.2017.
- per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 22/9/2017:
a) dell'ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi a firma del Dirigente dell'Ufficio Antiabusivismo Edilizio del Comune di Caserta (rif. Fasc. 26/2017 – Ord. N. 08bis/2017), con la quale nuovamente si ordina la demolizione di opere asseritamente abusive ed il ripristino dello stato dei luoghi; b) di tutti gli atti preordinati connessi e collegati, comunque lesivi della posizione della ricorrente ed in particolare del verbale di accertamento redatto dalla Polizia Municipale di Caserta in data 03.04.2017.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Caserta;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 marzo 2018 il dott. Fabrizio D'Alessandri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Comune di Caserta, a seguito di sopralluogo della Polizia Municipale in data 3 aprile 2017, ha rilevato l’esecuzione di opere abusive su un fondo di proprietà della ricorrente sito in Caserta, P.co Maria Cristina Ercole e , in particolare, ha accertato che “l’intervento intrapreso al momento riguarda il riporto di uno strato di terreno vegetale su di una sorta di rampa costituita sempre da terreno la quale mette in comunicazione i due livelli di proprietà, visto che ci si trova in zona collinare di Caserta, quello a monte adibito a giardino attrezzato, quello a valle è costituito da un prato con alberi di ulivo, altresì si è rilevato sempre in detta area nella porzione a valle un inizio di sbancamento nella parete nord mt 4,00 circa di largh. X mt. 0,50 di profondità x mt 4,00 di h, il tutto in prossimità del confine est. Detti lavori sono stati eseguiti con un piccolo mezzo meccanico
(escavatore). Altre opere, ed all’atto i lavori non sono in corso, riguardano il lato estremo della proprietà, precisamente lungo il confine sud-ovest dove di rileva lo smantellamento di parte della pavimentazione di una rampa di accesso ad una struttura precaria in corrispondenza della fossa biologica ubicata nel cancello di accesso”.
Il medesimo Comune ha adottato l'ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 8 del 6.4.2017.
Parte ricorrente ha impugnato l'ordinanza di demolizione, unitamente a tutti gli atti preordinati connessi e collegati, comunque lesivi della posizione della ricorrente, ed in particolare il verbale di accertamento redatto dalla Polizia Municipale di Caserta in data 3.4.2017.
Tra i motivi di ricorso ha indicato l’erroneità dei riferimenti degli estremi di identificazione del terreno sul quale era situato l’intervento abusivo, in sostanza lamentando un errore nell’identificazione del cespite.
Si è costituito in giudizio il Comune intimato, resistendo al ricorso.
Il medesimo comune ha adottato l’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 8bis del 3.7.2017 prot. 69198, che facendo riferimento al medesimo verbale del 3.4.3017 ha preso a riferimento le stesse opere abusive, stavolta indicando che l’immobile in questione si trova in “Caserta, alla via Quercione Briano di Caserta, identificata in catasto al foglio 3 particella n. 5123 e ricadente in zona vincolata di cui al Decreto Ministeriale Veltroni, P.T.P., zona R.U.A.”
Parte ricorrente ha impugnato anche quest'ultimo provvedimento con ricorso per motivi aggiunti, formulando articolate censure e chiedendone l'annullamento.
DIRITTO
1) In via preliminare il Collegio ritiene di non dover disporre la riunione del procedimento in esame con quello iscritto a ruolo R.G. 5070/2016 di questo stesso Tar, come ventilato da parte ricorrente nel ricorso per motivi aggiunti.
Il ricorso di cui al R.G. 5070/2016 inerisce, infatti, all'impugnativa dell’ordinanza dirigenziale di demolizione n. 17 del 2016 che ha oggetto opere del tutto differenti, mancando pertanto una reale ragione di connessione al fine di disporre la riunione dei due procedimenti. Si osserva in proposito come neanche parte ricorrente abbia indicato specificamente le ragioni di una eventuale riunione.
2) Sempre in via preliminare il collegio rileva l'inammissibilità della costituzione del Comune intimato.
La difesa del medesimo Comune ha depositato in giudizio una delega ricevuta dal Sindaco a rappresentare e difendere l’Ente comunale evidentemente relativa a un differente contenzioso, pendente dinanzi al Consiglio di Stato, e, pertanto, il Collegio non può che rilevare l'assenza di un valida procura alle liti.
3) Il ricorso introduttivo si rivela fondato, quello per motivi aggiunti infondato.
4) Quanto al ricorso introduttivo, il Collegio rileva come successivamente alla proposizione del ricorso il medesimo Comune abbia adottato una nuova ordinanza di demolizione sulla base del medesimo verbale di accertamento per le stesse opere abusive, indicando dei nuovi estremi di ubicazione dell'immobile oggetto degli interventi ritenuti senza titolo e con l'indicazione che la zona interessata è sottoposta a vincolo.
Il Collegio rileva come il secondo ordine di demolizione è evidentemente volto a prendere il posto del primo correggendo gli estremi di individuazione dell'immobile, la cui erroneità era, peraltro, già stata fatta oggetto di censura nel ricorso introduttivo di questo giudizio.
Con la seconda ordinanza di demolizione, tuttavia, l’Amministrazione comunale non ha provveduto ad annullare in via di autotutela la prima ordinanza di riduzione in pristino, per cui il Collegio non può pronunciarsi per la sopravvenuta carenza di interesse; deve bensì rilevare la fondatezza del ricorso introduttivo formulato avverso l'ordine di demolizione n. 8 del 6.4.2017, sotto il profilo dell'erronea individuazione del compendio oggetto di ripristino.
Il ricorso introduttivo deve, pertanto, essere accolto.
5) Il ricorso per motivi aggiunti si rivela infondato.
Parte ricorrente ha indicato di avere ricevuto nel 2014 dal medesimo comune l'ordinanza sindacale n. 34/2014, recante la diffida a eseguire “tutti i lavori ed adempimenti atti e necessari, per quanto di competenza, per la messa in sicurezza delle siepi ed una più idonea regimentazione degli scoli delle acque provenienti dalla sua proprietà a salvaguardia della pubblica e privata proprietà”, con l’espressa finale indicazione che “la realizzazione di altre opere, rispetto a quelle strettamente necessarie all’eliminazione del pericolo, è subordinata a specifica richiesta e successiva autorizzazione o concessione secondo le normali procedure di legge”.
Parte ricorrente ha indicato di avere dato esecuzione alla suindicata ordinanza n. 34/2014 e lamenta che le opere oggetto dell’ordinanza di demolizione impugnata in questo giudizio sarebbero le stesse interessate dalla suindicata ordinanza - diffida del 2014, in relazione alle quali peraltro lo stesso comune avrebbe ammesso la possibilità di realizzazione senza permesso di costruire.
La censura è infondata.
Le opere rilevate nell'accertamento che ha dato origine alla ordinanza di demolizione non sono identificabili, per la loro natura ed entità, con quelle delle quali l'ordinanza del 2014 aveva richiesto l'effettuazione di urgenza.
In ogni caso l'ordinanza-ingiunzione del 2014 non ha in alcun modo indicato, né avrebbe potuto indicare, la possibilità di realizzare opere in assenza di permesso di costruire, anzi ha espressamente specificato, salvi gli interventi minimi di urgenza, la necessità del permesso di costruire per ogni opera soggetta a questo titolo abilitativo edilizio.
Le opere di scavo e movimento terra di una certa rilevanza, necessitano, infatti, di permesso di costruire, ciò tanto più in quanto la zona in questione era soggetta a vincolo, secondo quanto indicato nella stessa ordinanza impugnata e non contestato dalla parte ricorrente.
Quest’ultimo tipo di interventi, qualora non strettamente connesso all'attività edilizia, necessita di permesso di costruire nel caso in cui venga modificato in modo autonomo e rilevante l'ambiente.
In particolare, ai fini della necessità o meno del permesso di costruire relativamente a lavori di sbancamento del terreno, occorre distinguere tra gli scavi finalizzati ad utilizzo edilizio e le consimili attività non connesse all'edificazione (T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 01/06/2010, n. 11362; T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 13-05-2008, n. 4263).
Soltanto nella prima ipotesi essi sono da ritenersi compresi nell'intervento complessivo e non richiedono uno specifico titolo autorizzativo, mentre i lavori di sbancamento in assenza di opere in muratura necessitano del permesso di costruire (T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 14 dicembre 2005, n. 4057) ove modifichino in modo durevole l'ambiente circostante (T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV Sent., 13 maggio 2008, n. 4261; T.A.R. Campania, Napoli, 20 ottobre 2003, n. 12922; T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 14 dicembre 2005, n. 4057).
In particolare, quindi, l'esecuzione di questo tipo di lavori richiede il titolo abilitativo, anche in mancanza di finalità edilizie degli scavi o dei movimenti di terra, allorquando la notevole entità dell'intervento sul territorio sia tale da connotarlo come di rilevanza urbanistica (T.A.R. Sicilia Palermo, sez. III, 25 maggio 2005, n. 883, Consiglio Stato, sez. V, 21 dicembre 1989, n. 877).
Anche secondo la giurisprudenza penale questa tipologia di lavori necessita del permesso di costruire quando la notevole entità dell'intervento sul territorio sia tale da connotarli come di rilevanza urbanistica (Cassazione penale, sez. III, 5 giugno 2001, n. 30833), ovverosia allorché la morfologia del territorio venga alterata in conseguenza di rilevanti opere di scavo, sbancamenti, livellamenti finalizzati ad usi diversi da quelli agricoli, compresi quelli turistici o sportivi (Cassazione penale, sez. III, 30 settembre 2002, n. 38055).
6) Risulta infondata anche la censura incentrata sull’asserita circostanza che le opere per le quali è stata ingiunta la demolizione rientrassero in parte nell’ambito dell’attività di edilizia libera ex art. 6 del D.P.R. n. 380/2001 o, al limite, fossero interventi di manutenzione ordinaria di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera a), ovvero come e-ter), del medesimo D.P.R..
Le opere descritte nel verbale di accertamento assumono, infatti, una rilevanza che esula da quelli consentiti in regime di attività edilizia libera.
Né può tenersi conto della circostanza indicata da parte ricorrente, peraltro in maniera generica, che in ogni caso alcune delle opere rientravano nel regime dell’edilizia libera o degli interventi di manutenzione ordinaria.
Si deve, infatti, tener conto del principio secondo cui nel vagliare un intervento edilizio consistente in una pluralità di opere, come qui accaduto, deve comunque operarsi una valutazione globale delle stesse, atteso che "la considerazione atomistica dei singoli interventi non consente di comprendere l'effettiva portata dell'operazione" (cfr. in tali sensi, T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 03 dicembre 2010 , n. 26787; T.A.R Campania, Napoli, sezione VI, 16 aprile 2010, n. 1993; 25 febbraio 2010, n. 1155; 9 novembre 2009, n. 7053; T.A.R. Lombardia, Milano, sezione II, 11 marzo 2010, n. 584).
7) Infondata è la censura di difetto di motivazione per l’assenza di riferimento alle specifiche norme del D.p.r. n. 380/2001 violate e per la grossolana identificazione delle opere presuntivamente abusive e del titolo abilitativo che sarebbe stato necessario richiedere.
Il provvedimento di demolizione risulta, infatti, sufficientemente motivato, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 della legge n. 241/90, riportando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione e, in particolare, indicando le opere abusive e l’assenza del titolo abilitativo edilizio e, tra l’altro, richiamando l’art. 31 del D.p.r. n. 380/2001. La descrizione delle opere abusive appare sufficiente, tanto più che dal complesso del ricorso appare evidente che parte ricorrente abbia ben identificato gli interventi a cui la medesima ordinanza si riferisce. Gli elementi indicati nell’ordinanza appaiono quindi sufficienti a integrare una corretta motivazione, risultando irrilevante, anche a fronte della natura vincolata dell’atto gravato, l’assenza di ogni altro elemento, quale l’indicazione che il titolo abilitativo mancante è il permesso di costruire. Ciò tanto più che, trattandosi di zona vincolata, anche l’assenza di un titolo abilitativo di natura diversa consente la demolizione.
Parte ricorrente ha, altresì, lamentato il profilo della falsità del contenuto del verbale di accertamento nella parte in cui ha indicato “inizio sbancamento” in prossimità del confine est del terreno, anche tenendo conto che il preteso sbancamento sarebbe stato posto al preteso scopo di realizzare una rampa di collegamento tra i due livelli di terreno già esistente “da tempo immemorabile”.
Al riguardo il Collegio rileva la natura di atto pubblico del verbale in questione e, conseguentemente, la sua rilevanza di atto fidefacente sino a querela di falso.
Inoltre, parte ricorrente non ha dato alcun elemento concreto dal quale desumere la falsità della descrizione dello stato dei luoghi indicata nel verbale di accertamento, né in ordine alla preesistenza dello stato dei luoghi e a partire da quale periodo; né, infine, ha fornito alcun elemento dimostrativo concreto a sostengo della tesi che i lavori indicati non debbano rientrare tra quelli assoggettati al permesso di costruire a causa della loro vetustà.
8) Del tutto privi di rilevanza sono, infine, i lamentati profili inerenti all'esistenza di altri contenziosi e di un supposto accanimento della pubblica amministrazione nei suoi confronti. Tali profili non incontrano nessun riscontro positivo in sede di giudizio e, comunque, rimangono del tutto irrilevanti ai fini dell'oggetto della controversia in questione, caratterizzata dalla natura vincolata dei provvedimenti da adottare.
8) Per le suesposte ragioni il ricorso introduttivo deve essere accolto, mentre il ricorso per motivi aggiunti rigettato.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
In considerazione della complessiva soccombenza reciproca tra le parti, in quanto a fronte del rigetto del ricorso per motivi aggiunti, il ricorso introduttivo è stato accolto, e dell’assenza della valida costituzione del Comune di Caserta, il Collegio ritiene sussistano gravi ed eccezionali ragioni per non disporre sulla refusione delle spese di giudizio a favore della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e su quello per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
- dichiara inammissibile la costituzione in giudizio del Comune di Caserta;
- accoglie il ricorso introduttivo e, per l’effetto, annulla l'ordinanza del 06.04.2017;
- rigetta il ricorso per motivi aggiunti;
- nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2018 con l'intervento dei magistrati:
Italo Caso, Presidente
Michelangelo Maria Liguori, Consigliere
Fabrizio D'Alessandri, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabrizio D'Alessandri Italo Caso