TAR Lazio (RM) Sez. II-quater n. 11803 del 11 giugno 2024
Urbanistica.Diritto di accesso in materia edilizia
Ai fini dell’esercizio del diritto di accesso in materia edilizia e della configurabilità dell’interesse diretto, concreto ed attuale richiesto dall’art. 22 della legge n. 241 del 1990 per legittimare l’istanza di accesso agli atti (distinto dall’interesse richiesto per l’impugnazione dei titoli edilizi ai fini del relativo annullamento), è sufficiente il requisito della vicinitas, che sussiste in capo al confinante ma anche al frontista e a coloro che si trovano in una situazione di stabile collegamento con la zona in cui si trova l’edificio, che sono direttamente tutelati dai limiti imposti all’esercizio dello ius aedificandi, e che rivestono, pertanto, una posizione differenziata rispetto agli altri appartenenti alla collettività, in ordine al rispetto di tali limiti. Si tratta di situazioni tali da radicare una posizione di interesse differenziato rispetto a quella posseduta dal quisque de populo, non circoscritte, ai fini in questione, all’immobile direttamente confinante o in rapporto di stretta contiguità, ma anche a quello posto nelle vicinanze del manufatto oggetto del permesso di costruire, per le modifiche all’assetto edilizio e urbanistico della zona di riferimento: la vicinitas è concetto evidentemente elastico, riferibile al fatto che l’interessato viva abitualmente in prossimità del sito prescelto per la realizzazione dell’intervento edilizio o abbia uno stabile e significativo collegamento con esso, da valutare sulla scorta della situazione concreta e caso per caso. Sicché, in dette ipotesi, l’interesse ad accertare il rispetto delle previsioni urbanistiche non risulta meramente emulativo né preordinato ad un controllo generalizzato dell’azione amministrativa, non rilevandosi chiari indici di pretestuosità della richiesta di accesso.
Pubblicato il 11/06/2024
N. 11803/2024 REG.PROV.COLL.
N. 02969/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2969 del 2024, proposto da
Enrico Parlato, rappresentato e difeso dall'avvocato Pierfrancesco Della Porta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Tessennano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Annibali e Marco Orlando, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Maria Crocetti, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
e/o la declaratoria di illegittimità del silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso agli atti, inviata in data 15.1.2024 e per il conseguente accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente ad avere pieno accesso alla documentazione richiesta con l'istanza di cui sopra;
per la conseguente condanna dell'amministrazione resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, all'esibizione, ex articolo 116 CPA, di tutta la documentazione oggetto dell'istanza in data 15.1.2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Tessennano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2024 il dott. Luigi Edoardo Fiorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con istanza del 15 gennaio 2024, Enrico Parlato ha chiesto al Comune di Tessennano, ai sensi degli artt. 22 e ss., l. n. 241/1990, di estrarre copia della seguente documentazione: “1. Permesso di costruire n. 22/2023, corredato di tutti gli allegati tecnici, planimetrici, fotografici ed amministrativi; 2. Vincoli e relativi provvedimenti inerenti il permesso di costruire n. 22/2023; 3. Domanda di permesso di costruire inerente il permesso di costruire n. 22/2023, corredata di tutti gli allegati tecnici, planimetrici, fotografici ed amministrativi”.
1.1. Il Comune non ha riscontrato la suddetta istanza e per tale ragione la ricorrente ha presentato il presente ricorso ai sensi dell’art. 116 c.p.a., chiedendo al Collegio di accertare l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza di accesso e per l’effetto condannare la stessa alla ostensione della documentazione richiesta.
2. Il Comune di Tessennano si è costituito in giudizio il 19 aprile 2024 chiedendo la di dichiarare il ricorso inammissibile, ovvero di rigettarlo nel merito.
2.1. Nello specifico, con la memoria del 24 aprile 2024, il Comune resistente ha eccepito che non sussisterebbe il necessario requisito della vicinitas, tenuto conto che “Il ricorrente non è confinante, né frontista e né tantomeno si trova in una situazione di stabile collegamento con il terreno in relazione al quale è formulata l’istanza di accesso”, in quanto “tra l’immobile di proprietà del ricorrente, sito alla Via Goito n. 6 (foglio 5, n. 163, sub 3), ed il terreno interessato dall’istanza di accesso agli atti, di proprietà della Sig.ra Maria Crocetti e ubicato in Tessennano identificato a NCT foglio 6 p.lle 522-530-525- 528-535, insiste una intera porzione del territorio Comunale che misura 218,55 m in linea d’aria”.
3. Con memoria di replica del 3 maggio 2024, il ricorrente ha contestato le difese avversarie.
4. All’udienza del 14 maggio 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Preliminarmente, va dichiarata l’inammissibilità dei depositi di documenti effettuati dal ricorrente nelle date del 3 maggio 2024 (con la memoria di replica) e del 6 maggio 2024, nonché dal Comune resistente in data 13 maggio 2024, per violazione dei termini risultanti dal combinato disposto dell’art. 73 e dell’art. 87 c.p.a.
6. Ciò posto, la domanda del ricorrente può essere accolta per le ragioni di seguito illustrate.
7. Va rammentato, a questo riguardo, che, ai fini dell’esercizio del diritto di accesso in materia edilizia e della configurabilità dell’interesse diretto, concreto ed attuale richiesto dall’art. 22 della legge n. 241 del 1990 per legittimare l’istanza di accesso agli atti (distinto dall’interesse richiesto per l’impugnazione dei titoli edilizi ai fini del relativo annullamento), è sufficiente il requisito della vicinitas, che sussiste in capo al confinante ma anche al frontista e a coloro che si trovano in una situazione di stabile collegamento con la zona in cui si trova l’edificio (TAR Lazio, sez. II quater, 15 aprile 2015, n. 5613 e 6 febbraio 2017, n. 2025), che sono direttamente tutelati dai limiti imposti all’esercizio dello ius aedificandi, e che rivestono, pertanto, una posizione differenziata rispetto agli altri appartenenti alla collettività, in ordine al rispetto di tali limiti.
7.1. Si tratta di situazioni tali da radicare una posizione di interesse differenziato rispetto a quella posseduta dal quisque de populo, non circoscritte, ai fini in questione, all’immobile direttamente confinante o in rapporto di stretta contiguità, ma anche a quello posto nelle vicinanze del manufatto oggetto del permesso di costruire, per le modifiche all’assetto edilizio e urbanistico della zona di riferimento: la vicinitas è concetto evidentemente elastico, riferibile al fatto che l’interessato viva abitualmente in prossimità del sito prescelto per la realizzazione dell’intervento edilizio o abbia uno stabile e significativo collegamento con esso, da valutare sulla scorta della situazione concreta e caso per caso. Sicché, in dette ipotesi, l’interesse ad accertare il rispetto delle previsioni urbanistiche non risulta meramente emulativo né preordinato ad un controllo generalizzato dell’azione amministrativa, non rilevandosi chiari indici di pretestuosità della richiesta di accesso (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 14 agosto 2023, n. 1077); “indici che peraltro sono difficilmente apprezzabili nella presente sede, nella quale si controverte del riconoscimento, meramente strumentale e conoscitivo, del solo diritto di accesso agli atti, impregiudicate restando - ovviamente - le questioni di merito sottostanti” (cfr. la già richiamata T.A.R. Lazio, Roma, 2025/2017), dovendo ribadirsi che l’accesso è funzionale a primarie esigenze di trasparenza amministrativa, attenendo “ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione” (art. 29, comma 2-bis della legge n. 241/1990).
7.2. Va inoltre aggiunto che, secondo l’indirizzo prevalente della giurisprudenza in tema di accesso ai documenti amministrativi, il richiedente l’accesso agli atti non è tenuto a dimostrare la lesione di una posizione giuridica, ma la potenziale utilità che può trarre dalla conoscenza dei documenti di cui si chiede l’esibizione. Inoltre, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della l. n. 241 del 1990, non è solo funzionale alla tutela giurisdizionale, ma consente anche ai privati di orientare i comportamenti sul piano sostanziale per curare o difendere i propri interessi giuridici, pertanto può essere esercitato in connessione con un interesse giuridicamente rilevante, anche nelle ipotesi in cui non si sia proceduto ad azionare un giudizio nel corso del quale potranno essere utilizzati gli atti acquisiti, proprio al fine di valutare l’opportunità di una sua instaurazione (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. I quater, 5 aprile 2024, n. 6654).
8. Ebbene, tenuto conto delle caratteristiche del contesto di riferimento (rispetto alla quale non è stata contestata l’esistenza del regime vincolistico descritto in ricorso), e dell’incidenza che l’edificazione di cui al permesso in esame può esplicare sulla zona in esame, anche in punto di visuale del paesaggio circostante (per come lo stesso può ricostruirsi sulla base dell’unico materiale fotografico tempestivamente prodotto dal Comune resistente in data 23 aprile 2024), il mero dato della distanza di circa 200 metri che separerebbe l’abitazione del ricorrente da quella oggetto del permesso di costruire, non vale – in difetto di più specifiche deduzioni difensive – né a escludere la ricorrenza della vicinitas nei termini sopra chiariti, né a far venir meno, in capo al ricorrente, la “potenziale utilità”, nella prospettiva del carattere meramente strumentale e conoscitivo del diritto di accesso agli atti, di cui si discorre nella condivisibile giurisprudenza sopra richiamata.
9. Conclusivamente, per le ragioni sopra spiegate, il ricorso deve essere accolto e deve essere affermato il dovere dell’amministrazione resistente di consentire a parte ricorrente di esaminare – senza indugio e comunque entro 30 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notifica della presente decisione – i documenti richiesti con l’istanza del 15 gennaio 2024, trascritta in parte qua al paragrafo 1 della presente sentenza.
10. Le spese processuali possono essere compensate, in ragione della particolarità e della complessità delle questioni oggetto del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto condanna il Comune resistente ad esibire alla parte ricorrente la documentazione richiesta, consentendo l’estrazione di copia, previo pagamento degli eventuali diritti di segreteria, entro 30 giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte, della presente sentenza.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2024 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Virginia Giorgini, Referendario
Luigi Edoardo Fiorani, Referendario, Estensore