TAR Sicilia (PA) Sez. II n. 532 del 23 febbraio 2016
Urbanistica.Demolizione ed irrilevanza del decorso del tempo

In tema di abusi edilizi ed urbanistici si è in presenza di illeciti di carattere permanente, caratterizzati dall’obbligo, perdurante nel tempo, di ripristinare secundum jus lo stato dei luoghi, con l’ulteriore conseguenza che se l’Autorità emana un provvedimento repressivo di demolizione non emana un atto «a distanza di tempo» dall’abuso, ma reprime una situazione antigiuridica ancora sussistente

 

N. 00532/2016 REG.PROV.COLL.

N. 02049/2007 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2049 del 2007, proposto da Salvatore Porcello e Pietra Gebisino, rappresentati e difesi dall'avv. Anna Maria Mineo, domiciliati ex lege presso la Segreteria del T.A.R. Sicilia in Palermo, via Butera, 6;

contro

- il Comune di Casteldaccia, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- dell’ordinanza di demolizione n. 5 del 4 giugno 2007.-

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione di nuovo procuratore della parte ricorrente;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore il dott. Giuseppe La Greca;

Udito nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2016 il procuratore di parte ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO e DIRITTO

Oggetto della domanda di annullamento è il provvedimento con il quale il Comune di Casteldaccia, a seguito di rapporto del Corpo Forestale della Regione Siciliana, ha ingiunto la demolizione dell'immobile abusivamente realizzato dai ricorrenti in zona destinata a verde agricolo, identificato al foglio n. 12, particella n. 185 del N.C.T. di Casteldaccia.

Il ricorso si articola in tre motivi di doglianza con i quali si deducono i vizi di omessa comunicazione di avvio del procedimento, difetto di motivazione, eccesso di potere per mancata considerazione dell'affidamento ingenerato dall'Amministrazione, genericità della statuizione inerente all'acquisizione del bene.

Il Comune di Casteldaccia, sebbene raggiunto dalla notificazione del ricorso, non si è costituito in giudizio.

All'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2016, presente il procuratore di parte ricorrente che si è riportato alle già rassegnate domande e conclusioni, il ricorso, su richiesta dello stesso, è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso, poiché infondato, deve essere rigettato.

Con il primo motivo parte ricorrente deduce l'omessa comunicazione di avvio del procedimento da parte dell'amministrazione comunale intimata.

La doglianza non è meritevole di pregio.

Costituisce ius receptum l'affermazione, condivisa dal Collegio, secondo cui non sussiste obbligo per l’amministrazione di provvedere alla comunicazione prevista dall’art. 7. l. 241 del 1990 in materia di irrogazione di sanzioni per abusi edilizi, poiché il procedimento sanzionatorio non prevede la possibilità di valutazioni discrezionali ma si risolve in un mero accertamento tecnico sull’esistenza delle opere abusivamente realizzate (cfr., tra le tante, da ultimo, C.G.A., SS.RR., n. 47 del 2016). Nel caso di specie, peraltro, parte ricorrente non ha offerto elementi significativi in ragione dei quali poter ritenere che ove la pretesa partecipativa si fosse realizzata il provvedimento avrebbe potuto avere un diverso contenuto dispositivo.

Con il secondo motivo parte ricorrente deduce la violazione del principio del legittimo affidamento asseritamente ingenerato dall'amministrazione sul rilievo che l'immobile, al momento dell'adozione del provvedimento, risultava (in tesi) costruito da oltre vent'anni, oltreché destinato a civile abitazione e sottoposto agli adempimenti fiscali e catastali previsti dalla legge.

Il motivo è infondato.

Ritiene il Collegio di dover aderire, in continuità con la giurisprudenza della Sezione, alla tesi secondo cui «non può aver rilievo la circostanza che le opere in questione sono state realizzate da parecchi anni, in quanto [...] il mero decorso del tempo non è di per sé idoneo ad ingenerare un legittimo affidamento del privato. Il potere di irrogare sanzioni in materia urbanistica ed edilizia, infatti, può essere esercitato in ogni tempo, atteso che la legge non lo sottopone a termini di prescrizione o di decadenza, riguardando una situazione di illiceità permanente, ossia una situazione di fatto attualmente contra jus (cfr., tra le diverse C.G.A., SS.RR. n. 1225 del 2015 e giurisprudenza amministrativa ivi richiamata). Né i provvedimenti attraverso i quali l’autorità preposta alla tutela del territorio provvede alla repressione degli illeciti amministrativi in materia edilizia ed urbanistica richiedono alcuna particolare motivazione volta ad evidenziare le specifiche ragioni di pubblico interesse che impongano di dar corso al ripristino dello stato dei luoghi ed a comparare tale interesse pubblico con il sacrificio imposto al privato, in quanto la repressione degli abusi edilizi si connota come un preciso obbligo dell'Amministrazione, la quale non gode di alcuna discrezionalità al riguardo (cfr. C.G.A., Sezioni riunite, 29 novembre 2011, n. 1701; 29 gennaio 2013, n. 1039/12).

Nel caso di specie, l'aver parte ricorrente destinato l'immobile, manifestamente abusivo, a civile abitazione ed averlo anche ritenuto sottoposto agli obblighi fiscali, non può spiegare effetti sulla legittimità dell'operato dell'Amministrazione, tenuta a reprimere una condotta che rimane contra legem.

D'altronde, in tema di abusi edilizi ed urbanistici si è in presenza di illeciti di carattere permanente, caratterizzati dall’obbligo, perdurante nel tempo, di ripristinare secundum jus lo stato dei luoghi, con l’ulteriore conseguenza che se l’Autorità emana un provvedimento repressivo di demolizione non emana un atto «a distanza di tempo» dall’abuso, ma reprime una situazione antigiuridica ancora sussistente (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 aprile 2010, n. 2160) e non esercita alcuna discrezionalità (cfr. C.G.A., Sezioni riunite, 26 maggio 2015, n. 608/14).

Da ultimo, la censura involgente la statuizione del provvedimento inerente alla futura acquisizione dell'immobile è del tutto generica e comunque infondata considerato che l'amministrazione si è limitata a richiamare la fonte attributiva del potere di acquisizione gratuita, subordinando la stessa alla notificazione dell'accertamento inottemperanza all'ingiunzione demolitoria.

Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato.

Non è luogo a statuizione sulle spese stante la mancata costituzione in giudizio del Comune di Casteldaccia.

Va disposta la trasmissione della presente sentenza al Segretario generale del Comune di Casteldaccia per gli adempimenti di competenza dell’autorità urbanistica.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione seconda, rigetta il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Dispone, a cura della segreteria, la trasmissione di copia della presente sentenza al Segretario generale del Comune di Casteldaccia (Pa).

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2016 con l'intervento dei magistrati:

 

Cosimo Di Paola, Presidente

Anna Pignataro, Primo Referendario

Giuseppe La Greca, Primo Referendario, Estensore

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/02/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)