TAR Liguria, Sez. II, n. 459 del 25 febbraio 2026
Urbanistica. Consolidamento della S.C.I.A. edilizia e termini per la tutela del terzo
In materia edilizia, il potere dell’Amministrazione di intervenire su una S.C.I.A. si consuma decorso il termine ordinario di trenta giorni per il controllo e quello ulteriore di dodici mesi per l’autotutela "anomala" ex artt. 19 e 21-nonies L. n. 241/1990. Tale termine per l'autotutela riveste natura decadenziale anche per il terzo controinteressato: costui, per impedire il consolidamento del titolo e la consumazione del potere pubblico, ha l’onere di esperire l'azione giurisdizionale (azione contra silentium o impugnazione del provvedimento di diniego) entro lo spirare del medesimo termine, non essendo a tal fine sufficiente l’invio di diffide o atti stragiudiziali. Il superamento di tali limiti temporali è consentito solo in caso di vizi "radicali" — come l’utilizzo della S.C.I.A. per interventi soggetti a permesso di costruire — o qualora il titolo sia stato ottenuto sulla base di false rappresentazioni dei fatti ai sensi dell’art. 21-nonies, comma 2-bis, L. n. 241/1990. In assenza di tali presupposti, il mutamento di destinazione d'uso con opere (nella specie da cantina a ristorante) deve ritenersi definitivamente consolidato una volta decorsi i termini di legge per l'esercizio dei poteri inibitori
N. 00459/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00043/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 43 del 2026, proposto da
Francesco Di Martino, Luisa Leonardini, Andrea Luciani, Cristina Pisani, Daniela Resasco e Stefania Celebes Resasco, rappresentati e difesi dagli avvocati Riccardo Maoli ed Emanuele Bertolin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Vernazza, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Mazzoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Giovanni Zanutto, rappresentato e difeso dall’avvocato Barbara Mazzullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Impresa individuale Matbek di Beretta Matteo, rappresentata e difesa dall’avvocato Marcello Mendogni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
del provvedimento prot. n. 11126 del 12.11.2025, con cui il Comune ha disposto l’archiviazione del procedimento avviato a seguito dell’atto di significazione e diffida dei ricorrenti in data 10.5.2025, avente ad oggetto la S.C.I.A. edilizia del 9.5.2024 per la variazione della destinazione d’uso con opere dell’unità immobiliare sita in vicolo Carugetto n. 5;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Vernazza, di Giovanni Zanutto e dell’impresa individuale Matbek di Beretta Matteo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026, la dott.ssa Liliana Felleti e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 2 gennaio 2026 e depositato il 12 gennaio 2026 i signori Francesco Di Martino, Luisa Leonardini, Andrea Luciani, Cristina Pisani, Daniela Resasco e Stefania Celebes Resasco hanno impugnato il provvedimento comunale prot. n. 11126 del 12 novembre 2025, recante l’archiviazione del procedimento avviato a seguito del loro atto di significazione e diffida in data 10 maggio 2025, con cui hanno contestato la legittimità dell’intervento edilizio di cui alla S.C.I.A. presentata il 9 maggio 2024 per l’unità immobiliare sita in vicolo Carugetto n. 5.
I ricorrenti hanno articolato i seguenti motivi:
I) Violazione degli artt. 2, 3, 19 e 21-nonies della legge n. 241/1990. Violazione dell’art. 2, comma 4, del d.lgs. n. 222/2016. Violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 22, 23-ter e 125 del d.p.r. n. 380/2001. Violazione dell’art. 15 del piano di bacino dell’Ambito 19 Cinque Terre. Violazione dell’art. 64 del regolamento edilizio del Comune di Vernazza. Violazione degli artt. 1 e ss. del piano degli esercizi commerciali del Comune di Vernazza. Violazione dell’art. 8 della legge n. 447/1995. Violazione degli artt. 1 e ss. del d.p.c.m. 5.12.1997. Violazione dell’art. 8 del d.lgs. n. 192/2005. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza dei presupposti e travisamento dei fatti. L’Amministrazione civica avrebbe fallacemente ritenuto che, al momento della trasmissione dell’esposto-diffida del 10 maggio 2025, la posizione del proprietario segnalante si fosse già consolidata: in realtà, il termine di dodici mesi per l’esercizio dell’autotutela “impropria” di cui all’art. 19, comma 4, della legge n. 241/1990 non decorrerebbe dal deposito della S.C.I.A., bensì dalla scadenza del termine per l’adozione dei provvedimenti ex art. 19, comma 3, ossia, in materia edilizia, dal trentesimo giorno successivo alla segnalazione. Oltretutto, nel caso di specie l’annullamento in autotutela del titolo abilitativo non soggiacerebbe a limiti temporali, avendo il segnalante indotto in errore l’ente pubblico con una falsa rappresentazione dello stato dei luoghi negli elaborati progettuali, sia perché non avrebbe riprodotto il terrapieno esistente lungo il fronte opposto a via Carugetto, sia in quanto avrebbe raffigurato un secondo accesso alla corte esterna, il quale non sarebbe utilizzabile a causa della presenza di un cancello. In ogni caso, la segnalazione certificata non sarebbe mai divenuta efficace, giacché: il cambio di destinazione d’uso da cantina a locale per somministrazione di alimenti e bevande si porrebbe in contrasto con la disciplina idraulica e con il piano comunale per gli esercizi pubblici; non conterrebbe in allegato il nulla-osta preventivo della Asl; presenterebbe carenze ed errori nelle tavole e nelle parti del modulo relative all’inquinamento acustico, alla conformità igienico-sanitaria ed ai consumi energetici.
II) Violazione degli artt. 2, 3, 19 e 21-nonies della legge n. 241/1990. Violazione dell’art. 2, comma 4, del d.lgs. n. 222/2016. Violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 22, 23-ter e 125 del d.p.r. n. 380/2001. Violazione dell’art. 15 del piano di bacino dell’Ambito 19 Cinque Terre. Violazione dell’art. 64 del regolamento edilizio del Comune di Vernazza. Violazione degli artt. 1 e ss. del piano degli esercizi commerciali del Comune di Vernazza. Violazione dell’art. 8 della legge n. 447/1995. Violazione degli artt. 1 e ss. del d.p.c.m. 5.12.1997. Violazione dell’art. 8 del d.lgs. n. 192/2005. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza dei presupposti e travisamento dei fatti. Il Comune avrebbe erroneamente considerato tardiva la diffida degli esponenti, perché essi avrebbero avuto conoscenza del titolo edilizio e dell’entità dell’intervento soltanto con la consegna dell’inerente documentazione, avvenuta l’11 aprile 2025. Per contro, l’Amministrazione municipale avrebbe tenuto un contegno marcatamente dilatorio e l’intero procedimento sarebbe illegittimo, poiché l’ente avrebbe ignorato la richiesta di partecipazione avanzata dalla signora Daniela Resasco il 1° febbraio 2023, formulando un’opposizione preventiva alla trasformazione del locale in ristorante.
III) Violazione degli artt. 2, 3, 19 e 21-nonies della legge n. 241/1990. Violazione dell’art. 2, comma 4, del d.lgs. n. 222/2016. Violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 22, 23-ter e 125 del d.p.r. n. 380/2001. Violazione dell’art. 15 del piano di bacino dell’Ambito 19 Cinque Terre. Violazione dell’art. 64 del regolamento edilizio del Comune di Vernazza. Violazione dell’art. 24 delle N.T.A. del P.R.G. di Vernazza. Violazione degli artt. 1 e ss. del piano degli esercizi commerciali del Comune di Vernazza. Violazione dell’art. 8 della legge n. 447/1995. Violazione degli artt. 1 e ss. della L.R. n. 1/2007. Violazione degli artt. 1 e ss. del d.p.c.m. 5.12.1997. Violazione dell’art. 8 del d.lgs. n. 192/2005. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza dei presupposti e travisamento dei fatti. Come evidenziato nell’esposto del 10 maggio 2025 e nell’integrazione del 16 maggio 2025, la S.C.I.A. presenterebbe una serie di profili di illegittimità tali da rendere doveroso l’esercizio dei poteri inibitori e repressivi in autotutela da parte del Comune, giacché:
- l’intervento non potrebbe essere realizzato sulla base di una segnalazione certificata, perché prevede la creazione di una cucina, due bagni ed uno spogliatoio, nonché la variazione da magazzino a ristorante: pertanto, risulterebbe necessario un permesso di costruire, in ragione del passaggio ad una diversa categoria urbanistica, o, quantomeno, una S.C.I.A. alternativa al permesso di costruire, trattandosi in tesi di una ristrutturazione;
- ricadendo l’immobile in fascia “A” del piano di bacino, il mutamento di destinazione d’uso sarebbe vietato ai sensi dell’art. 15, comma 2, delle relative norme tecniche, poiché comporterebbe un considerevole incremento del carico insediativo, stimandosi la presenza fissa di personale all’interno del locale commerciale (almeno 5 unità) e la permanenza prolungata di numerosi clienti (fino a 52 avventori tra sala interna e corte), con inevitabile aumento del transito pedonale lungo vico Carugetto;
- il locale produrrebbe un impatto di saturazione della via, già di per sé stretta, perché la presenza dei clienti impedirebbe o renderebbe estremamente difficoltoso il passaggio e l’accesso ai caseggiati, non potendo oltretutto escludersi che la ristorazione avvenga anche mediante un’attività take away, con conseguente formazione di file di persone in attesa nel vicolo;
- l’immobile difetterebbe dei necessari requisiti igienico-sanitari, in quanto nelle planimetrie allegate alla S.C.I.A. non sarebbero indicati i fori di aerazione / uscita degli scarichi, né sarebbe stato richiesto il nulla-osta preventivo dell’Asl;
- il piano comunale per gli esercizi pubblici consentirebbe l’apertura di esercizi commerciali solo nelle arterie principali del centro storico, escludendo le strade secondarie quale vicolo Carugetto; parimenti, l’art. 24 delle N.T.A. del piano regolatore non permetterebbe nella zona “A” le attività inducenti un carico urbanistico incompatibile con la funzione residenziale prevalente;
- negli elaborati grafici la situazione della corte esterna sarebbe stata raffigurata con un secondo accesso da vicolo Carugetto, il quale, però, non sarebbe fruibile in quanto chiuso dal cancello posto a protezione di un’area privata in comproprietà con altri soggetti, sicché non potrebbe assumere rilevanza ai fini della verifica delle uscite di sicurezza.
IV) Violazione degli artt. 2, 3, 19 e 21-nonies della legge n. 241/1990. Violazione dell’art. 2, comma 4, del d.lgs. n. 222/2016. Violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 22, 23-ter e 125 del d.p.r. n. 380/2001. Violazione dell’art. 15 del piano di bacino dell’Ambito 19 Cinque Terre. Violazione dell’art. 64 del regolamento edilizio del Comune di Vernazza. Violazione degli artt. 1 e ss. del piano degli esercizi commerciali del Comune di Vernazza. Violazione dell’art. 8 della legge n. 447/1995. Violazione degli artt. 1 e ss. del d.p.c.m. 5.12.1997. Violazione dell’art. 8 del d.lgs. n. 192/2005. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza dei presupposti e travisamento dei fatti. L’intervento edilizio avrebbe dovuto essere inibito anche per le seguenti ulteriori ragioni:
- nel progetto non risulterebbe indicato che il locale confina con un terrapieno sul fronte opposto all’ingresso da vico Carugetto e, parallelamente, non sarebbe contemplato l’isolamento dall’umidità del suolo mediante intercapedini o soluzioni alternative, in violazione dell’art. 64 del regolamento edilizio comunale;
- l’affermazione di inapplicabilità della normativa sulla tutela dall’inquinamento acustico, contenuta al punto 7 della relazione tecnica allegata alla S.C.I.A., si rivelerebbe erronea, perché la trasformazione della cantina in esercizio di ristorazione originerà sorgenti di rumore prima inesistenti;
- l’obbligo di deposito della relazione in materia di risparmio energetico sarebbe stato scorrettamente escluso nel punto 6 della relazione tecnica, essendo previsto l’inserimento di nuovi impianti.
Il Comune di Vernazza si è costituito in resistenza, eccependo in via pregiudiziale l’insussistenza dei presupposti dell’impugnativa collettiva e la carenza di legittimazione e di interesse dei deducenti, nonché la tardività del ricorso, in quanto avente ad oggetto un provvedimento amministrativo intervenuto quando la posizione dei segnalanti si era definitivamente consolidata; nel merito, ha opposto l’infondatezza delle argomentazioni attoree.
Si sono costituiti anche i controinteressati Giovanni Zanutto e impresa individuale Matbek di Beretta Matteo, nelle loro rispettive qualità di precedente proprietario segnalante e di attuale titolare del diritto dominicale sull’immobile, subentrato nell’intestazione della S.C.I.A., i quali hanno sollevato le medesime eccezioni di rito della resistente e difeso nel merito la piena legittimità dell’intervento edilizio.
Le parti hanno depositato memorie conclusionali e repliche ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a.
Alla pubblica udienza del 25 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento con cui il Comune di Vernazza ha dichiarato insussistenti i presupposti per l’esercizio in autotutela dei poteri inibitori della S.C.I.A. presentata il 9 maggio 2024 dal signor Giovanni Zanutto, avente ad oggetto il mutamento di destinazione d’uso c.d. strutturale, ossia con opere edilizie, dell’unità immobiliare ubicata al piano terra dell’edificio sito in vicolo Carugetto n. 5, passando da cantina a locale per somministrazione di alimenti e bevande. Essi sono proprietari di appartamenti nel centro storico, in vico Carugetto o nelle immediate vicinanze, e lamentano la lesione della loro posizione giuridica soggettiva, dolendosi che l’intervento oggetto di segnalazione ridurrebbe la loro qualità della vita (per impatto sulla transitabilità della via, rumore, perdita di privacy) e deprezzerebbe le loro proprietà immobiliari.
In particolare, gli esponenti sostengono, nel primo mezzo di ricorso, che la S.C.I.A. non sarebbe mai divenuta efficace e deducono, poi, una serie di profili di illegittimità dell’attività edilizia oggetto di segnalazione.
2. In base al consolidato principio della ragione più liquida, il Collegio ritiene di prescindere dal vaglio delle eccezioni pregiudiziali relative al difetto dei requisiti del ricorso cumulativo, della legittimazione e dell’interesse ad agire, attese, da un lato, la fondatezza del rilievo processuale di inammissibilità dell’impugnativa, in quanto il provvedimento comunale gravato è stato assunto quando la S.C.I.A. si era definitivamente consolidata, e, dall’altro lato, l’inaccoglibilità della censura di inefficacia della S.C.I.A.
3. Principiando dallo scrutinio dell’eccezione di tardività del gravame, con riferimento ai c.d. vizi “non radicali” della S.C.I.A., ossia non tali da renderla radicalmente inefficace, occorre premettere che, a fronte di una segnalazione certificata di inizio attività, l’art. 19, comma 3, della legge n. 241/1990 attribuisce all’amministrazione un triplice ordine di poteri – inibitori, repressivi e conformativi – esercitabili entro il termine ordinario di sessanta giorni, ridotto a trenta giorni in materia edilizia, ai sensi del comma 6-bis.
Il comma 4 dispone che, decorso tale termine, l’amministrazione adotta comunque i provvedimenti di cui al comma 3 “in presenza delle condizioni previste dall’articolo 21-nonies”, che disciplina l’annullamento d’ufficio in autotutela degli atti illegittimi. La fattispecie di autotutela di cui al comma 4 dell’art. 19 viene definita “anomala” o “atipica”, perché si differenzia dal modello generale delineato dall’art. 21-nonies: infatti, oltre a non incidere su un precedente provvedimento amministrativo, l’amministrazione ha l’obbligo di rispondere all’eventuale istanza con cui il privato ne solleciti l’esercizio, sicché la discrezionalità si traduce nell’accertamento in concreto dei relativi presupposti (cfr., ex multis, Cons. St., sez. IV, 15 gennaio 2025, n. 292; Cons. St., sez. IV, 2 maggio 2024, nn. 3989-3990; Cons. St., sez. II, 11 ottobre 2023, n. 8861; Cons. St., sez. II, 7 marzo 2023, n. 2371; Cons. St., sez. IV, 11 marzo 2022, n. 1737).
Ai sensi dell’art. 2, comma 4, del d.lgs. n. 222/2016, in presenza di una segnalazione certificata di inizio attività il dies a quo del lasso temporale per l’emanazione dell’atto di ritiro ex art. 21-nonies, comma 1, della legge n. 241/1990 (già fissato in diciotto mesi, poi in dodici mesi e da ultimo in un semestre) coincide con la data di scadenza del termine (di sessanta o, in materia edilizia, di trenta giorni) per l’esercizio del potere ordinario di controllo da parte dell’ente competente (in argomento v., ex aliis, Cons. St., sez. IV, 15 gennaio 2025, n. 292, cit.; Cons. St., sez. VI, 9 settembre 2021, n. 6240).
3.1. Ciò posto, per quanto riguarda specificamente la tutela del terzo in relazione alla S.C.I.A., il comma 6-ter dell’art. 19 della legge n. 241/1990 stabilisce che la segnalazione certificata di inizio attività non costituisce un provvedimento tacito direttamente impugnabile e che gli interessati possono sollecitare l’esercizio delle verifiche spettanti all’amministrazione, esperendo in caso di inerzia l’azione contra silentium di cui all’art. 31 c.p.a.
Secondo consolidato indirizzo pretorio, con il decorso dei due termini (id est quello per la verifica ordinaria e quello per l’autotutela) il potere amministrativo si consuma e la situazione soggettiva del segnalante si consolida definitivamente nei confronti dell’amministrazione e, quindi, anche del terzo controinteressato, il quale è titolare di un interesse legittimo pretensivo all’esercizio del controllo amministrativo: sicché, venuta meno la possibilità di dialogo con il corrispondente potere pubblico, ormai esauritosi, anche l’interesse del terzo si estingue e la sua pretesa non può più essere azionata (in tal senso cfr., ex plurimis, Corte Cost., 13 marzo 2019, n. 45; Cons. St., sez. III, 9 marzo 2026, n. 1844; Cons. St., sez. V, 15 febbraio 2024, n. 1515; Cons. St., sez. IV, 11 marzo 2022, n. 1737, cit.; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 23 settembre 2025, n. 2975; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 18 giugno 2024, n. 1875).
Come chiarito dalla giurisprudenza, il termine per l’autotutela sulla S.C.I.A. possiede una duplice natura: sul piano oggettivo consuma il potere dell’amministrazione di intervenire d’ufficio per inibire la segnalazione certificata di inizio attività; sul piano processuale opera come termine di decadenza dell’azione del terzo per far valere l’interesse legittimo pretensivo all’esercizio delle verifiche amministrative sulla S.C.I.A. In sostanza, non è sufficiente che il controinteressato tenti di compulsare l’amministrazione con un’istanza sollecitatoria o con un atto stragiudiziale, ma, per arrestare il decorso dei termini ed impedire il consolidamento della S.C.I.A., egli deve esercitare in tempo utile, mediante l’azione giurisdizionale, il proprio interesse pretensivo ad ottenere la caducazione del titolo da parte dell’ente pubblico: pertanto, ha l’onere di esperire il ricorso avverso il silenzio nei termini di cui agli artt. 2, comma 4, del d.lgs. n. 222/2016 e 21-nonies, comma 1, della legge n. 241/1990; oppure, qualora entro il predetto spatium temporis sia intervenuto un provvedimento negativo, deve impugnarlo con l’azione di annullamento nel termine di cui all’art. 29 c.p.a. Se il terzo attiva tempestivamente la via giudiziaria, la situazione “si cristallizza” ed impedisce il consolidarsi della S.C.I.A., sicché, in caso di sentenza di accoglimento del ricorso, non rileva che la segnalazione certificata venga elisa dalla P.A. dopo la scadenza del termine per l’autotutela, perché in tal caso il potere deriva direttamente dall’effetto conformativo del dictum giudiziale; diversamente, qualora i termini di legge per intervenire sulla S.C.I.A. decorrano inutilmente, l’interesse legittimo non può più essere fatto valere (sul punto v. Cons. St., sez. II, 23 giugno 2025, n. 5423; Cons. St., sez. VII, 24 luglio 2024, n. 6689; Cons. St., sez. V, 15 febbraio 2024, n. 1515, cit.; Cons. St., sez. IV, 15 luglio 2021, n. 5339; Cons. St., sez. VI, 11 agosto 2020, n. 5006).
Dunque, calando le tracciate coordinate ermeneutiche nel caso in esame, si rileva che, avendo il signor Zanutto presentato la S.C.I.A. in data 9 maggio 2024 (doc. 8 ricorrenti), l’Amministrazione civica poteva esercitare i poteri inibitori ordinari nei trenta giorni seguenti, ossia entro l’8 giugno 2024, ed intervenire in autotutela nei successivi dodici mesi, vale a dire entro l’8 giugno 2025; parallelamente, per bloccare il consolidamento del titolo edilizio, i controinteressati avevano l’onere di agire in giudizio contra silentium nel medesimo termine decadenziale dell’8 giugno 2025. Sennonché gli odierni ricorrenti si sono limitati ad inviare al Comune un atto di significazione e diffida il 10 maggio 2025 (doc. 9 ricorrenti) ed un esposto integrativo il 16 maggio 2025 (doc. 10 ricorrenti), mentre hanno adito le vie legali solo il 2 gennaio 2026, gravando il provvedimento comunale di ripulsa del 12 novembre 2025, il quale, però, è stato emesso tardivamente, allorquando il termine dell’8 giugno 2025 era ormai ampiamente spirato.
Peraltro, le riferite conclusioni non mutano assumendo a riferimento la diversa data di deposito della S.C.I.A. riportata nell’atto notarile di compravendita dell’immobile, cioè il 13 maggio 2024 (doc. 30 ricorrenti), che comporta un minimo e, nella specie, irrilevante spostamento in avanti dei termini per l’esercizio dei poteri comunali sulla S.C.I.A. e della correlata azione dei controinteressati.
3.2. Non ricorrono i presupposti dell’art. 21-nonies, comma 2-bis, della legge n. 241/1990, che consente all’amministrazione di caducare i titoli conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti anche oltre i termini stabiliti per l’intervento in autotutela.
Invero, contrariamente all’assunto ricorsuale, il terrapieno confinante con il locale sul lato opposto di vicolo Carugetto risulta chiaramente raffigurato in tutte le tavole allegate alla S.C.I.A., nelle quali è espressamente indicata la presenza di tale elemento (v. doc. 19 ricorrenti).
Per quanto riguarda l’accesso all’unità immobiliare, sia dalla relazione tecnica del 29 aprile 2024 sia dagli elaborati grafici emerge che l’ingresso avviene da vico Carugetto n. 5 (nella relazione il geom. Sassarini ha precisato che, per eliminare le barriere architettoniche costituite da due scalini discendenti rispetto al piano stradale, la pavimentazione interna sarà rialzata di 30 cm.: v. doc. 9 resistente). Con particolare riferimento alla corte esterna, nelle tavole sono disegnati l’accesso principale alla stessa dall’interno del locale e l’accesso di servizio da un corridoio esterno laterale, in comproprietà fra i condomini, mentre non sono rappresentati gli ingressi e le uscite da tale corsello.
I ricorrenti hanno documentato che al suddetto corridoio condominiale si accede da via Carugetto n. 1 per il tramite di un cancello in proprietà comune, il quale, in mancanza di consenso dei comproprietari, non potrà essere utilizzato dagli avventori del locale (v. perizia arch. Brusoni del 15.12.2025, sub doc. 23 ricorrenti). Sennonché, come evidenziato dalla resistente, siffatta circostanza è insignificante ai fini della segnalazione certificata, perché l’attività edilizia riguarda unicamente l’unità in proprietà esclusiva e non anche le parti comuni (v. pag. 7 della S.C.I.A.): donde l’insussistenza dell’obbligo del segnalante di raffigurare il cancello di accesso al corsello in comproprietà, estraneo all’intervento edificatorio. In effetti, a ben vedere, la mancanza di un’uscita di sicurezza dal cortile potrebbe eventualmente assumere rilievo in sede di acquisizione del titolo commerciale per l’avvio dell’attività di ristorazione, ma è del tutto anodina in riferimento alle opere edilizie oggetto della S.C.I.A.
3.3. Per completezza, si rammenta che, in presenza di un’attività edilizia che si assume illegittima posta in essere in forza di una S.C.I.A. consolidatasi, ai terzi danneggiati rimangono comunque la facoltà di agire in sede risarcitoria avverso l’amministrazione, per mancato tempestivo esercizio del potere di controllo, e la possibilità di azionare la tutela civilistica del risarcimento del danno nei confronti di coloro che hanno presentato la segnalazione certificata e realizzato l’opera (cfr. Cons. St., sez. IV, 15 luglio 2021, n. 5339, cit.).
4. Passando all’esame della tesi attorea sull’inefficacia del titolo edilizio, non si ravvisano i presupposti delineati dalla giurisprudenza per configurare la S.C.I.A. come ab origine improduttiva di effetti per vizi “radicali”, con conseguente esclusione dei termini decadenziali per le verifiche dell’amministrazione e per l’azione del terzo (cfr. Cons. St., sez. IV, 16 marzo 2026, n. 2161; Cons. St., sez. III, 19 febbraio 2026, n. 1331; Cons. St., sez. IV, 15 gennaio 2025, n. 292; Cons. St., sez. IV, 13 gennaio 2025, n. 181), giacché la segnalazione certificata non è stata impiegata al di fuori del proprio ambito applicativo.
Infatti, l’intervento in contestazione non risulta soggetto al permesso di costruire, né alla S.C.I.A. alternativa al permesso di costruire.
Ciò in quanto l’attività edilizia avversata è costituita dalla variazione della destinazione d’uso da cantina a locale commerciale, accompagnata dall’esecuzione di modeste opere interne e mantenendo immutati superficie e volume dell’unità immobiliare. Segnatamente, i lavori consistono nell’installazione di una cucina e di un secondo servizio igienico (essendo già presente il primo bagno), nel rialzo della pavimentazione per adeguarla al livello del piano strada, nel rivestimento delle pareti e del soffitto con pannelli fonoassorbenti, nella messa a norma degli impianti elettrico ed idraulico e nell’inserimento dell’aria condizionata (v. relazione tecnica geom. Sassarini del 29.4.2024).
Si tratta, quindi, di un intervento di restauro e risanamento conservativo ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. c), del d.p.r. n. 380/2001, con cambio di destinazione d’uso, il quale, già alla data di presentazione del titolo di cui è causa, era realizzabile mediante segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell’art. 22, comma 1, del d.p.r. n. 380/2001 (cfr. T.A.R. Toscana, sez. III, 28 luglio 2017, n. 1009; si veda adesso l’art. 23-ter, comma 1-quinquies, lett. b, del d.p.r. n. 380/2001, che ha esteso le fattispecie di mutamento di destinazione con opere rientranti nel regime della segnalazione certificata).
Tale interpretazione risulta viepiù corroborata dall’art. 21-bis, comma 1, lett. d), della L.R. n. 16/2008, il quale contempla la S.C.I.A. per “il restauro e il risanamento conservativo…non comportanti modifiche all’esterno dell’edificio, fatta salva l’eliminazione delle superfetazioni ed il ripristino dei caratteri architettonici originari e non comportanti modifiche della destinazione d’uso dell’intera costruzione”, così consentendo, a contrario, il cambio di destinazione di una singola unità immobiliare (in argomento cfr. T.A.R. Liguria, sez. I, 17 luglio 2018, n. 632, che ha statuito l’applicabilità della S.C.I.A. per un intervento edilizio consistente nella realizzazione di una cucina, di un locale arredato e di un bagno, comportante la variazione della destinazione d’uso da commerciale a residenziale).
In secondo luogo, l’attività edilizia oggetto di segnalazione non risulta preclusa in astratto e a priori dalle norme pianificatorie, le quali non pongono un divieto assoluto al cambio di destinazione d’uso nel centro storico vernazzese, ma stabiliscono condizioni e limiti da verificare in concreto caso per caso.
Ancora, la segnalazione certificata non era condizionata alla preventiva acquisizione del nulla-osta della Asl, in quanto il parere igienico-sanitario circa l’idoneità del locale dev’essere ottenuto ai fini del conseguimento del diverso titolo abilitativo legittimante la programmata (ma non ancora intrapresa) attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Infine, contrariamente alla tesi patrocinata dai ricorrenti, le asserite lacune degli elaborati tecnici non sono tali da integrare vizi “radicali” della S.C.I.A. e, in ogni caso, non sussistono, giacché: non è prevista la messa in opera di una canna fumaria, bensì di una cappa di aspirazione e condensazione con scarico nella pubblica fognatura (v. relazione tecnica geom. Sassarini del 29.4.2024 e relazione del Comune di Vernazza in data 3.2.2026, sub doc. 29 resistente); i requisiti igienico-sanitari dovranno essere dimostrati in sede di rilascio dell’autorizzazione all’esercizio del locale di ristorazione, così come in tale momento dovrà essere prodotta la relazione fonometrica attestante il rispetto dei limiti delle emissioni acustiche; ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 192/2005, la relazione tecnica sul contenimento del consumo di energia è necessaria solo per nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti e riqualificazioni energetiche, ossia fattispecie differenti da quella di cui si tratta.
Pertanto, ricadendo l’intervento nel regime giuridico della S.C.I.A., il titolo edilizio si è consolidato con lo spirare dei termini per l’esercizio dei poteri amministrativi di controllo ordinario e di autotutela, indipendentemente dalla sussistenza o meno dei vizi “non radicali” denunciati dai ricorrenti.
5. In relazione a quanto precede, il ricorso dev’essere dichiarato parzialmente inammissibile, mentre, per il resto, si appalesa infondato e va, quindi, rigettato.
6. In considerazione della particolarità della controversia, le spese di lite possono essere compensate tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara parzialmente inammissibile, ai sensi di cui in motivazione, e per il resto lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
Luca Morbelli, Presidente
Angelo Vitali, Consigliere
Liliana Felleti, Primo Referendario, Estensore


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