TAR CAmpania (SA) Sez. I sent. 292 del 13 marzo 2008
Urbanistica. Adozione PRG e motivazione

In tema di adozione del P.R.G. o di variante generale dello stesso le scelte dell’Amministrazione, essendo ampiamente discrezionali, non necessitano di apposita motivazione oltre quella evincibile dai criteri di ordine tecnico-discrezionale seguiti nell’impostazione della pianificazione, essendo sufficiente ad integrare la motivazione il riferimento ai detti criteri, salve le ipotesi di errori di fatto o d’illogicità manifesta o di superamento degli standards urbanistici minimi ovvero, ancora, nei casi in cui siano sorte qualificate aspettative sulla base delle preesistenti previsioni derivanti da accordi di lottizzazione, da giudicati di annullamento di dinieghi di concessioni edilizie e da situazioni di analoga qualificazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA – 1° SEZIONE DI SALERNO -

composto dai Magistrati:

1) Dr.-

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul da Ascolese Angelo Salvatore, rappresentato, il Consigliere dott. Ferdinando Minichini; sentito l’avv.to Marcello Fortunato per il ricorrente.

FATTO

Con ricorso notificato il 9 ottobre 2004, depositato il 13 successivo, il signor Ascolese Angelo Salvatore, proprietario di un’area in contrada Cancello di Pacecco del Comune di San Gennaro Vesuviano, ha impugnato la deliberazione indicata in epigrafe, con la quale sono state respinte le sue osservazioni formulate a riguardo del P.R.G adottato con la deliberazione n. 29/2004.

Vengono dedotti i seguenti motivi di gravame:

1 e 2) degli artt. 8, 9 e 10 della legge 17/8/1942 n. 1150 in relazione all’art. 3 della legge 7/8/1990 n. 241 ed eccesso di potere, assumendosi che il provvedimento impugnato è carente di motivazione e d’istruttoria;

3 e 4) violazione degli artt. 7, 8 e 30 e seguenti della legge 17/8/1942 n. 1150 anche in relazione all’art. 2 del D.M. 2/4/1968 n. 1444, del titolo II della legge regionale 20/3/1982 n. 14 ed eccesso di potere, sostenendosi che il Comune ha variato la destinazione da “D2” a “E” della zona in cui è ubicata l’area di proprietà del ricorrente senza tener conto che questa non ha vocazione agricola; ed affermandosi che non si è tenuto conto del fabbisogno finanziario per l’attuazione delle opere pianificate;

5) violazione degli artt. 7 e 40 della legge 17/8/1942 n. 1150 in relazione anche all’art. 44 del regolamento comunale per il funzionamento del C.C., del giusto procedimento ed eccesso di potere, in quanto le osservazioni al P.R.G. non sarebbero state singolarmente esaminate e votate.

Non si è costituito in giudizio il Comune intimato.
Il ricorso, nell’odierna udienza, è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO

Il Comune di San Gennaro Vesuviano, con la deliberazione n. 29 del 19/3/2004 della Commissione Straordinaria nominata ai sensi dell’art. 144 del D.Lgs. n. 267/2000, ha adottato la variante generale al P.R.G. approvato nel 1988.

Con il ricorso in esame il signor Ascolese Angelo Salvatore, proprietario di un terreno in un’area la cui destinazione con il rinnovato P.R.G. è variata da zona D/2 artigianale industriale a zona E agricola, ha impugnato la deliberazione n. 69 del 11/6/2004 con la quale sono state rigettate le sue osservazioni a riguardo del rinnovato P.R.G., nonché, ove occorra, quest’ultimo in parte qua.

Con i primi due motivi di gravame, il ricorrente deduce la carenza di motivazione per mancata specifica esplicitazione delle ragioni poste a fondamento del rigetto delle sue osservazioni e per mancata valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati coinvolti.

Le censure sono infondate.

Invero, le ragioni del rigetto delle osservazioni formulate dal ricorrente sono desumili dalla relazione di accompagnamento che fa corpo con i singoli atti di accoglimento o rigetto delle osservazioni e che è integrante della deliberazione impugnata. Dalla detta relazione sono chiarite le ragioni sottese al variato assetto urbanistico con specifico riguardo alle singole zonizzazioni d’interesse e nella stessa è posto in luce che le ragioni medesime ostano all’accoglimento delle osservazioni tendenti alla conservazione dell’assetto preesistente.

E la motivazione esplicitata nei sensi appena richiamati è sufficiente nella materia de qua.

Deve osservarsi infatti che la costante giurisprudenza, condivisa da questo Tribunale, ha precisato che in tema di adozione del P.R.G. o di variante generale dello stesso le scelte dell’Amministrazione, essendo ampiamente discrezionali, non necessitano di apposita motivazione oltre quella evincibile dai criteri di ordine tecnico-discrezionale seguiti nell’impostazione della pianificazione, essendo sufficiente ad integrare la motivazione il riferimento ai detti criteri, salve le ipotesi di errori di fatto o d’illogicità manifesta o di superamento degli standards urbanistici minimi ovvero, ancora, nei casi in cui siano sorte qualificate aspettative sulla base delle preesistenti previsioni derivanti da accordi di lottizzazione, da giudicati di annullamento di dinieghi di concessioni edilizie e da situazioni di analoga qualificazione. (Cfr. Cons. di Stato A.P. n. 24/1999; id. Sez. IV 25/11/2003 n. 7771 ; id. 13/4/2005 n. 1743 ; id. 6/3/2006 n. 1119; id. 26/4/2006 n. 2301; id. T.A.R. Campania – SA – Sez. II – 7/11/2006 n. 1967)

Col terzo e quarto motivo di gravame si assume che l’area per cui si controverte avrebbe idoneità ad insediamenti produttivi e non vocazione agricola; e si sostiene che non si è tenuto conto del fabbisogno dei mezzi finanziari per l’attuazione delle opere pianificate.

Il terzo motivo, poiché non è supportato da alcuna concreta ragione o allegazione, è generico e, pertanto, inammissibile; ed il quarto è infondato in fatto, posto che in calce deliberazione di adozione del piano si dà atto della copertura finanziaria.

Entrambi i motivi poi, riferendosi ad una lesività che deriva direttamente dal P.R.G. e non dalla deliberazione di rigetto delle osservazioni, sono anche intempestivi perché dedotti oltre 60 giorni quantomeno dall’inoltro delle osservazioni, per cui il ricorso in parte qua non sfuggirebbe all’inammissibilità per intempestività.

Col quinto motivo di gravame si deduce che le osservazioni sul rinnovato P.R.G. non sono state esaminate e votate singolarmente.

Anche tale censura è infondata, tenuto conto di quanto innanzi si è precisato a riguardo della motivazione e del contenuto della deliberazione relativa all’esame delle osservazioni dalla quale risulta che queste sono state singolarmente accolte o respinte.

In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso è in parte infondato ed in parte è inammissibile per genericità. 

In mancanza di costituzione in giudizio del Comune intimato nulla deve disporsi per le spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – 1° Sezione di Salerno – definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, proposto da Ascolese Angelo Salvatore, in parte lo respinge ed in parte lo dichiara inammissibile.

Nulla per le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del  19 aprile 2007.

      Filippo Portoghese                                            - Presidente-

      Ferdinando Minichini