Una sentenza da non pubblicizzare
(Commento alla sentenza n° 101/2013 della Corte Costituzionale, depositata il 29 maggio 2013)
di Massimo GRISANTI
L’esito del ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri avverso la legge regionale della Toscana n° 4/2012 era stato precocemente intuito con l’intervento pubblicato su Lexambiente alla pagina: http://lexambiente.it/urbanistica/184-dottrina184/7891-urbanistica-governo-del-territorio.html.
E’ sconcertante il fatto che molte riviste on-line di diritto e di edilizia (ne ometto i nomi per pura cortesia) non abbiano assolutamente dato notizia della sentenza in commento, pur pubblicando, magari, la successiva n° 103/2013 relativa agli standards acustici passivi degli edifici. Come mai ?
A mio avviso gli esperti del diritto e le pubbliche amministrazioni hanno ben compreso la portata devastante del contenuto della sentenza, se viene fatta adeguatamente comprendere agli “utilizzatori finali” del prodotto edile-amministrativo ovverosia i Cittadini che sono proprietari degli immobili o che si apprestano ad acquistarli.
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La Corte costituzionale ha ribadito e sancito che l’accertamento di conformità ex art. 36 del D.P.R. n° 380/2001 (cosiddetta sanatoria a regime):
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riguarda unicamente abusi formali, ovverosia quelli che sia al momento della realizzazione sine titulo, sia al momento della richiesta di sanatoria, erano e sono conformi alla normativa vigente;
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che nell’ambito della normativa vigente, sia ora che allora, DEVE essere ricompreso il rispetto della norme tecniche antisismiche;
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l’opera abusiva deve poter essere sanata così come si presenta, senza ricorrere ad alcun progetto di adeguamento.
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Le implicazioni della sentenza.
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Non possono conseguire il permesso a sanatoria le costruzioni, o loro parti, che, costruite senza titolo in zona diventata sismica solo successivamente alla loro realizzazione, non risultano conformi alle norme tecniche antisismiche vigenti al momento della richiesta di sanatoria (oggi). In pratica, le numerose costruzioni realizzate in assenza di licenza o concessione edilizia, oppure anche in difformità da esse (più larghe, più alte, ecc.), non potendo essere sanate non possono nemmeno formare oggetto di contratti di compravendita. Tale patrimonio immobiliare è invendibile di diritto.
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Gli edifici, o loro parti, abusivamente realizzati, che a partire dall’entrata in vigore del D.P.R. 22 aprile 1994, n° 425 sono stati oggetto di concessione edilizia (ex art. 13 L. n° 47/1985) o permesso a sanatoria (ex art. 36 D.P.R. n° 380/2001) non possono conseguire il certificato di agibilità se l’immobile non rispetta la normativa sismica vigente al momento del rilascio del provvedimento amministrativo a sanatoria. In tal caso, a mio sommesso avviso, la sanatoria è nulla perché ha per oggetto un immobile illecito e potenzialmente pericoloso per la pubblica incolumità (valore primario, costituzionalmente protetto). Qualora per detti edifici, o loro parti, un libero professionista ha rilasciato un’attestazione di agibilità si configura il delitto di falso ideologico e tale attestazione è manifestamente invalida e non produttiva di effetti: alcun silenzio assenso può essersi formato sull’istanza di rilascio del certificato di agibilità.
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Il mancato rispetto della normativa tecnica antisismica degli immobili, o loro parti, abusivamente costruiti (ancorché sanati) costituisce, senza alcun dubbio, un valido motivo di recesso da impegni precontrattuali e finanche di richiesta di nullità del contratto di compravendita per aliud pro alio.
Sono quindi evidenti i riflessi della sentenza n° 101/2013 sulla sicurezza delle costruzioni, sulla pubblica incolumità, sulla commercializzazione dei beni e la loro utilizzazione (si pensi anche a contratti di locazione aventi per oggetto immobili insicuri).
E’ quindi del tutto evidente che le Pubbliche Amministrazioni – e i siti di diritto e di edilizia strettamente ad essi collegati (per i più disparati motivi) – celino ab imis l’esistenza della sentenza. Sia mai che qualcuno si svegli e possa richiedere loro di rifondere i danni provocati invocando la responsabilità aquiliana (art. 2043 c.c.)!
Perché una cosa è certa … i controlli, preventivi o a posteriori, del rispetto della normativa sismica sono di loro esclusiva competenza ed i danni derivanti da omissioni – se siamo davvero in un paese civile e democratico – devono essere da loro refusi.
In conclusione, la sentenza n° 101/2013 della Corte Costituzionale ci dice – tra le righe – tre profonde verità:
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che la Pubblica Amministrazione è generalmente e manifestamente composta da soggetti incompetenti (e perciò anche dannosi, per sé e per gli altri);
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che la maggior parte dei problemi italiani sono nati dal conferimento dei poteri legislativi alle Regioni (sono questi i veri enti inutili da abolire, se mai arriveremo a vederne abolire qualcuno), le quali, nelle materie a competenza concorrente, hanno sempre voluto conquistare – indebitamente – maggiori spazi, senza rendersi conto che le esigenze di uniformità di tutela dei valori costituzionali non possono che essere assicurate dallo Stato, anche per i riflessi che esse hanno sull’ordinamento civile;
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che occorre certamente un condono edilizio, ma non per le opere realizzate senza titolo (senza il foglio di carta), bensì per quelle autorizzate dai Comuni. E qui ho detto tutto.
Verrà un giorno in cui i dipendenti-tecnici delle Pubbliche Amministrazioni (comuni, uffici regionali del genio civile) avranno uno scatto d’orgoglio e, rifiutandosi di obbedire a cieche imposizioni, inizieranno ad applicare la legge ?
I Comuni sappiano che, specie all’indomani della sentenza in commento (ma, ripeto, anche prima) NON possono più lasciare titoli abilitativi a sanatoria senza che sia accertato, nel concreto (e non a chiacchiere), servendosi del doveroso parere scritto dei funzionari dell’ufficio regionale del genio civile, il rispetto della normativa tecnica antisismica. Se lo fanno non solo è palese il reato di abuso d’ufficio, ma si potrebbe addirittura arrivare a configurare l’attentato alla pubblica incolumità. E poi, una volta saputo (anche mediante accertamento) che l’immobile insicuro è abitato, si impone loro di adottare l’ordinanza di sgombero.
L’avrà capito il neo Ministro delle Infrastrutture che non è il caso di profondere energie per cementificare ulteriormente il nostro territorio, ma che occorre un enorme investimento di denari pubblici per consentire l’adeguamento del patrimonio edilizio esistente e rimediare ai MANIFESTI errori di INCOMPETENZA (a tacer d’altro) dei funzionari delle Pubbliche Amministrazioni, da noi pagati per morire in caso di terremoto ? Certo che siamo proprio masochisti !
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Scritto il 03/06/2013