Corte dei Conti- Sezione giurisdizionale per la Regione Campania n. 408 del 22 novembre 2017
Urbanistica.Immobili abusivi e danno erariale
Responsabilità per danno erariale di sindaco, dirigenti dell'ufficio tecnico e finanziario e del segretario comunale per omessa riscossione di canoni di occupazione e dei tributi relativi a immobili abusivi acquisiti al patrimonio comunale (segnalazione Avv. M. Balletta)
Sentenza n. 408/2017
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
La Corte dei conti
Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania
composta dai Magistrati:
prof. Michael SCIASCIA - Presidente
dott.ssa Rossella CASSANETI - Consigliere
dott.ssa Giulia DE FRANCISCIS - Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 67013 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale nei confronti di
PENTANGELO Antonio, nato a Lettere (NA) il 19/02/1965,
FONTANA Sabato, nato a Lettere (NA) il 22/06/1952,
FATTORUSO Catello, nato a Lettere (NA) il 26/06/1961,
rappresentati e difesi dall’avv. prof. Erik Furno (pec:
GIORDANO Sebastiano, nato a Lettere (NA) il 20/09/1968, rappresentato e difeso dall’avv. Catello Miranda (pec:
RICCI Giorgio, nato a Salerno l’11/07/1963, ivi residente in Via Velia, n. 96.
Visto l’atto di citazione.
Chiamata la causa nella pubblica udienza del 21 luglio 2016, con l’assistenza del segretario dott. Alfonso Pignataro, uditi il magistrato relatore cons. Giulia De Franciscis e il Pubblico Ministero, nella persona del V.P.G. dott. Marco Catalano.
Uditi, altresì, gli avv.ti Furno e Miranda in rappresentanza dei convenuti costituiti.
FATTO
Con atto di citazione depositato in data 19/03/2015, la Procura regionale ha convenuto in giudizio i sig.ri Pentangelo Antonio, Giordano Sebastiano, Fontana Sabato, Fattoruso Catello e Ricci Giorgio – nella qualità, rispettivamente, di Sindaci p.t. (i primi due) Responsabili dell’UTC (il secondo) e del Servizio Finanziario p.t. (il terzo) e Segretario Comunale del comune di Lettere – per sentirli condannare al pagamento della somma di € 130.912,56 (secondo le quote individuate nell’atto introduttivo del giudizio), a titolo di danno erariale cagionato alla predetta Amministrazione, in relazione alla mancata riscossione nel periodo 2008/2014 dei canoni spettanti per due immobili abusivi acquisiti al patrimonio comunale.
L’azione erariale trae fondamento da specifica notitia damni inviata al Requirente contabile dalla Procura generale presso la Corte d’Appello di Napoli, nella quale si segnalava una perdurante inerzia dell’Amministrazione del comune di Lettere nell’eseguire l’ordine di abbattimento di n. 3 immobili, emesso a titolo di sanzione derivante da sentenza penale passata in giudicato (procedure denominate con l’acronimo RESA – registro esecuzioni sanzioni amministrative di cui ai nn. 7/2006, 43/2007 e 80/2008).
Gli approfondimenti disposti da parte attrice hanno portato a verificare che solo l’immobile di cui al n. 80/2008 era stato effettivamente demolito, ad iniziativa del soggetto condannato, mentre per gli altri due – a fronte di un incarico conferito al Sindaco dalla Procura penale nel marzo 2011 – nessun provvedimento era stato assunto per realizzare l’abbattimento ed, anzi, l’ordine di demolizione risultava trascritto mentre i soggetti che abusivamente occupavano gli immobili continuavano a fruirne senza corrispondere alcun canone all’ente e senza pagare alcuna imposta.
Ad avviso della Procura regionale il danno va individuato in tre distinte componenti:
1) La principale, costituita dall’ammontare dei canoni per occupazione illegittima non riscossi, pari a € 36.852,00 per la RESA 7/2006 e € 50.198,00 per la RESA 43/2007 (totale € 70.761,60). La quantificazione di tali somme è stata attinta dai dati forniti dall’Agenzia del territorio riferiti all’area comunale.
2) La seconda, rappresentata dagli oneri gravanti sul comune per l’intervenuta nomina - da parte della Regione Campania – di un commissario ad acta per l’esecuzione delle demolizioni de quibus, che è stato altresì coadiuvato da un consulente, per il complessivo importo di € 7.500,00.
3) La terza, costituita dai tributi locali non pagati dagli occupanti, quantificati equitativamente in € 200,00 annui per immobile, per un totale di € 4.000,00.
Rispetto al descritto nocumento il Requirente configura la responsabilità in capo ai Sindaci Pentangelo e Giordano – in carica, rispettivamente, dal 2002 al 2012 e dal maggio 2012 ad oggi – nonché i responsabili del servizio finanziario e dell’ufficio tecnico, entrambi in carica dal 2007 ad oggi ed infine, il segretario comunale Ricci, che riveste tale funzione dal 2013. Imputa a ciascuno di essi in relazione alle proprie attribuzioni una condotta gravemente negligente per la palese inerzia con cui è stata gestita la questione controversa, in spregio ad un preciso comando giudiziario contenuto in sentenze passate in giudicato per quanto concerne il profilo del mancato abbattimento e - per altro verso - in relazione alla mancata adozione di provvedimenti idonei a riscuotere i canoni di occupazione degli immobili. Per quel che concerne il segretario comunale Ricci si osserva, in particolare, che pur avendo partecipato alla deliberazione del consiglio comunale n. 6/2014, in cui si è deciso di destinare tali immobili per finalità di in housing sociale non ha formulato alcun rilievo, né posto all’attenzione dell’organo alcun profilo di criticità della gestione della vicenda; né tantomeno ha esercitato il proprio dovere di segnalazione nei confronti di questa Corte.
Nell’atto di citazione il Pubblico ministero esamina altresì le deduzioni offerte dai convenuti in sede di replica all’invito a dedurre, soffermandosi in particolare su due circostanze da questi concordemente riferite, ovverosia la grave crisi finanziaria in cui versava nel periodo considerato il comune, e l’avvenuta presentazione da parte degli occupanti degli immobili abusivi di domande di condono il cui procedimento di vaglio era ostativo all’esecuzione dell’ordine di demolizione.
Il requirente giudica dette argomentazioni non dirimenti rispetto al dato saliente rappresentato dalla completa carenza di iniziative concrete dell’amministrazione per richiedere ed ottenere il pagamento dei canoni di occupazione illegittima riferiti a tutto il periodo considerato, compreso tra la celebrazione/conclusione del processo penale e da ultimo l’assunzione della decisione di utilizzo a fini sociali degli immobili.
Osserva in particolare come sul piano finanziario sia emerso che, a ben vedere, è stata l’amministrazione stessa ad attivare solo con grave ritardo e dopo la nomina del commissario ad acta da parte della Regione la procedura per accedere alla provvista finanziaria di cui alla legge n. 326/2003, ovvero all’anticipazione presso la Cassa Depositi e Prestiti; nonché con eguale colpevole ritardo (solo nel 2013) ad aver prospettato la “possibilità” di riscuotere i canoni. Si osserva, altresì, come nella fitta corrispondenza con l’autorità giudiziaria penale il tema delle pratiche di condono non sia mai stato posto, mentre si è sempre insistito sulla questione finanziaria che, tuttavia, per quanto detto si presentava in realtà risolvibile.
In punto di danno , infine, parte attrice indica una estensione del periodo considerato all’annualità 2008, prendendo a riferimento la data di trascrizione dell’ordine del Giudice penale nonché il 2014, quale annualità medio tempore maturata. Ciò comporta l’innalzamento dell’importo dei canoni non riscossi a € 51.592,80 per la RESA 7/2006 e a € 70.277,76 per quella n. 43/2007. Nel computo offerto si indicano anche diversi minori importi sia a titolo di imposte locali, pari a € 2.800,00, che di oneri per il Commissario ad acta, per € 6.242,00. Il nuovo ammontare complessivo del danno è così determinato in € 130.912,56.
Con memorie depositate il 28 giugno e il 1° luglio 2016 si sono costituiti i convenuti Pentangelo, Fattoruso e Fontana con il patrocinio dell’avv. prof. Erik Furno; sempre in data 1° luglio 2016 si è costituito il Giordano con l’assistenza dell’avv. Catello Miranda.
Non risulta costituito il segretario comunale Ricci, ancorché ritualmente evocato in giudizio con citazione notificata il 22/05/2015 ex art. 140 c.p.c. nel domicilio risultante da certificazione anagrafica.
Tutti i convenuti costituiti hanno contestato funditus l’azione erariale sulla base delle seguenti argomentazioni.
Per quel che concerne le difese dispiegate nell’interesse del Sindaco Pentangelo e dei dirigenti Fattoruso e Fontana, se ne riferisce in modo unitario poiché si presentano in larga misura convergenti, salva la sottolineatura di aspetti propri delle rispettive posizioni.
a. In via preliminare si eccepisce l’inammissibilità della domanda attorea, in relazione alle maggiori somme contestate nell’atto di citazione (canoni 2008) rispetto a quelle indicate nell’invito a dedurre: in tali termini si formula opposizione, non accettando il contraddittorio sulla porzione di essa così introdotta per la prima volta.
b. Nel merito si invoca, sempre preliminarmente la limitazione, dell’eventuale addebito che si ritenesse di determinare in capo ai convenuti al periodo in cui costoro hanno rivestito i rispettivi incarichi (il Pentangelo dal 2/05/2002 al 7/05/2012; il Fattoruso dal 2007 al 2014; il Fontana dal 2007 al 2014).
c. Si afferma, poi, l’infondatezza dell’azione sotto il profilo della oggettiva impossibilità per il Comune di portare avanti procedimenti sanzionatori in presenza di domanda di condono, avanzata dagli occupanti degli immobili in discussione: si osserva all’uopo che sul punto la giurisprudenza amministrativa è del tutto pacifica. Nel caso di quello n. 7/2006 la procedura di condono si è conclusa con diniego nel 2008, poi seguito da causa dinanzi al G.A., conclusa nel 2011. Nell’altro caso detta procedura è arrivata a definizione nel marzo 2012.
d. Ciò premesso – in particolare rispetto al Sindaco Pentangelo, cessato nel maggio 2012 – si afferma l’inconfigurabilità di un contegno gravemente negligente, tanto più considerando che, proprio sotto la sua guida, l’Ente ha adottato la deliberazione consiliare n. 2/2012, recante la fissazione delle linee guida per i procedimenti volti a dichiarare il preminente interesse pubblico alla conservazione di immobili.
e. Con riferimento alla posizione del Fattoruso (responsabile del servizio finanziario) e del Fontana (responsabile dell’ufficio tecnico) si pone in rilievo, inoltre, che il Comune con la deliberazione consiliare n. 6 del 22/05/2014 ha adottato gli indirizzi e le direttive operative per assegnare gli immobili in questione prevedendo, altresì, che si determinasse un canone di affitto mensile, parametrato sugli alloggi IACP. Sul punto si rileva che, dunque, l’amministrazione è in termini per richiedere i canoni arretrati soggetti a prescrizione quinquennale, con ciò risultando non attuale il danno azionato.
f. Egualmente – si sostiene - la sequenza di fatti descritta elide sotto ogni profilo l’asserita condotta gravemente negligente dei convenuti nella misura in cui – in particolare – nel periodo susseguente alla chiusura del procedimento di condono fino alla succitata deliberazione consiliare del gennaio 2014, costoro hanno dato corso, secondo le rispettive competenze, agli adempimenti propedeutici alla demolizione degli immobili, secondo le indicazioni date dall’Autorità giudiziaria penale.
g. Sul punto si segnala ancora – nell’interesse specifico del Fontana – come questi si sia prontamente attivato non appena è emersa la possibilità di reperire risorse finanziarie per le demolizioni, inviando al Sindaco apposita nota del 10/07/2013, in cui suggeriva l’applicazione del canone di affitto e/o occupazione temporanea (in relazione alla precedente deliberazione consiliare n. 2/2012).
Sulla base delle richiamate argomentazioni si conclude per l’integrale reiezione della domanda nei confronti dei tre convenuti.
Per quanto concerne il Sindaco Giordano si offrono le seguenti deduzioni.
a. Si afferma l’assoluta infondatezza dell’azione erariale, in quanto imperniata sulla contestazione di una condotta gravemente negligente/inerte nella richiesta e riscossione dei canoni di locazione dagli occupanti degli immobili abusivi. Si osserva sul punto che tali oneri sono soggetti a prescrizione quinquennale, sicché ad oggi risulterebbero prescritte soltanto le somme afferenti all’anno 2008: ciò atteso che l’ufficio tecnico comunale – su impulso del convenuto – ha inviato agli interessati specifiche note in data 21/07/2014 e 3/11/2014, con le quali i predetti canoni sono stati richiesti a far data dall’acquisizione degli immobili al patrimonio dell’ente. Nei descritti termini non si presenta sussistente in larga misura il danno contestato dal Requirente a tal titolo.
b. Per quel che attiene alle somme relative alle imposte, si reputa invece che le stesse non siano imputabili agli odierni convenuti, poiché l’attività di gestione e riscossione dei tributi è affidata ad apposita società specializzata.
c. Le osservazioni che precedono si reputa suffraghino, altresì, l’esclusione dell’elemento soggettivo della responsabilità contestata al Giordano, il quale – peraltro – non appena insediatosi ha assunto plurime iniziative per affrontare il problema degli immobili abusivi. Sul punto non si condivide l’assunto della Procura regionale circa la contraddittorietà del suo contegno, per aver nel contempo dato corso ad alcuni adempimenti finalizzati ad effettuare la demolizione e, al contrario, posto in essere vari atti d’interlocuzione con la Regione e l’Autorità giudiziaria ordinaria volte a non realizzare tale intervento, fino all’adozione della deliberazione n. 6/2014, con cui si è stabilita la destinazione degli immobili in questione a finalità sociali. Si sostiene – infatti – che il comportamento del Sindaco è stato improntato ad uno spirito di doverosa composizione di interessi ed esigenze diverse e non facilmente conciliabili. Da un lato la grave comprovata condizione di deficit finanziario dell’ente; dall’altro l’imperatività dell’ordine giudiziario di demolizione: infine, le oggettive difficoltà sul piano sociale, connesse al modo con cui affrontare la sistemazione delle famiglie occupanti quegli immobili. Nello scritto difensivo si ripercorrono in dettaglio i vari passaggi istituzionali che hanno contrassegnato la vicenda e gli atti adottati dal convenuto.
d. Sotto altro profilo si osserva, poi, che quanto riferito esclude l’addebito di un contegno inerte, non potendo questi esser gravato di responsabilità legate alle funzioni proprie dei dirigenti degli uffici coinvolti.
e. Infine si contestano i criteri di determinazione del danno azionato, chiedendo che in ogni caso un’eventuale condanna sia rigorosamente limitata all’attività rientrante nella sua sfera di attribuzioni.
Sulla base dei descritti assunti si chiede l’integrale reiezione della domanda.
Chiamata la causa nella pubblica udienza odierna le parti presenti hanno confermato le conclusioni rispettivamente rassegnate in atti.
DIRITTO
1. In via preliminare deve dichiararsi la contumacia del convenuto Ricci Giorgio, in quanto non costituito in giudizio ancorché sia stato ritualmente evocato, con atto di citazione notificato il 22/05/2015 ex art. 140 c.p.c. nel domicilio risultante dalla certificazione anagrafica, debitamente acquisita dalla Procura regionale. Con le medesime modalità è stata altresì effettuata, nella fase pre-processuale, la notificazione dell’invito a dedurre in data 03/11/2014.
2. Ancora preliminarmente allo scrutinio nel merito della domanda attorea, il Collegio deve delibare l’eccezione di parziale inammissibilità della stessa, sollevata dalla difesa dei convenuti Pentangelo, Fontana e Fattoruso, con riferimento alla rideterminazione maggiorativa delle voci di danno contestato, prospettata dal Requirente nell’atto di citazione rispetto alle somme indicate nell’invito a dedurre.
L’argomento non si presenta fondato e, come tale, va respinto.
La giurisprudenza di questa Corte è consolidata – sin dalle sentenze delle Sezioni Riunite n. 7 e n. 14 del 1998 - nel senso di affermare che la configurazione della res controversa contenuta nell’invito a dedurre ben può esser soggetta a variazioni in sede di emissione dell’atto di citazione, laddove ciò si situi sempre all’interno dell’ipotesi di responsabilità posta alla base dell’azione erariale, ovverosia “nel nucleo essenziale della causa petendi e del petitum”. Orbene nel caso all’esame non può dubitarsi che le variazioni contestate rientrino in tale ambito di ammissibilità, poiché la Procura regionale ha soltanto rivisto il quantum delle voci componenti il danno di cui chiede ristoro, alla luce degli elementi acquisiti dalle deduzioni degli invitati a dedurre e degli atti ulteriormente pervenuti, in ragione dei quali ha esteso l’arco temporale scrutinato alle annualità 2008 e 2014, ma anche ridotto gli importi afferenti alle imposte non pagate ed al compenso del commissario ad acta nominato dall’amministrazione regionale.
3. Venendo all’esame dell’azione proposta dal Requirente, ne va riconosciuta la fondatezza nei termini di cui alle argomentazioni che seguono.
Come riportato in fatto, la fattispecie controversa concerne l’operato dei Sindaci e dei dirigenti responsabili del servizio finanziario e dell’area tecnica del comune di Lettere, in carica nel periodo dal 2008 al 2014, in relazione alla gestione di immobili abusivi per i quali è intervenuta sentenza penale definitiva di condanna alla demolizione (si tratta delle procedure denominate con l’acronimo R.E.S.A. – registro esecuzioni sanzioni amministrative di cui ai nn. 7/2006 e 43/2007). In particolare viene contestata a costoro una grave ed inescusabile inerzia sotto il duplice profilo della mancata assunzione dei provvedimenti necessari ad effettuare le demolizioni, nonché della mancata esazione dagli occupanti di questi manufatti dei pertinenti oneri economici dovuti.
Il Collegio ritiene importante porre in rilievo, prioritariamente, come gli assunti attorei si correlino ad una circostanziata segnalazione dell’autorità giudiziaria penale (nota della Procura generale presso il Tribunale di Napoli del 12/07/2013), su cui è stato altresì disposto un approfondimento istruttorio affidato alla Polizia Provinciale di Napoli, che è stato compendiato in apposita relazione, depositata l’1/04/2014. A tali fonti conoscitive si è quindi sommata – in data 24/03/2015 – la produzione, sempre da parte della medesima autorità giudiziaria, degli atti riguardanti gli incidenti di esecuzione presentati alla Corte d’Appello di Napoli, nei quali si eccepisce l’abnormità degli atti e dei procedimenti posti in essere dal Comune di Lettere in relazione alla deliberazione di sussistenza di prevalenti interessi pubblici alla conservazione dei due immobili abusivi in questione, con richiesta di disapplicazione della stessa per manifesta illegittimità.
Gli elementi fattuali e giuridici risultanti dalle predette fonti qualificate delineano compiutamente, ed in termini assolutamente attendibili, il quadro degli eventi e dei comportamenti che hanno contrassegnato lo svolgimento della vicenda all’esame, offrendo solido fondamento per il giudizio sulle condotte degli odierni convenuti. Si reputa opportuno, quindi, richiamare quelli che si palesano maggiormente significativi.
In primo luogo va segnalato che i manufatti abusivi di cui si discute sono stati entrambi oggetto di giudizio penale, conclusosi con l’irrogazione della sanzione della demolizione. Le sentenze della Corte d’Appello di Napoli sono datate – rispettivamente – 23/11/2000, divenuta irrevocabile l’11/05/2006 (R.E.S.A. n. 43/2007) e 03/03/2003, divenuta irrevocabile il 18/06/2005 (R.E.S.A. n. 7/2006).
Di tali esiti processuali l’amministrazione comunale di Lettere è stata resa edotta dall’autorità giudiziaria penale mediante apposite formali richieste di accertamenti sui cespiti e gli occupanti degli stessi, strumentali all’esecuzione degli abbattimenti (atti del 24/07/2008, per la R.E.S.A. n. 43/2007 e del 16/01/2007 per la R.E.S.A. n. 7/2006): richieste, che sono state effettuate in relazione alla mancata ottemperanza dei suddetti privati all’ingiunzione di demolizione, ritualmente notificata dall’autorità giudiziaria medesima (rispettivamente in data 11/08/2008 e 19/06/2006).
Deve peraltro sottolinearsi, sul punto, come la conoscenza degli abusi de quibus da parte dei competenti uffici comunali fosse ben più risalente, atteso che – in ambedue i casi – già a partire dalla metà degli anni ’90 erano stati adottati provvedimenti formali verso i privati coinvolti, senza che tuttavia nulla mutasse in concreto. Nel processo penale riguardante la R.E.S.A. n. 43/2007 risultano - infatti - essere stati escussi come testimoni i funzionari dell’area tecnica dell’ente, e nella sentenza sono riportati appunto i plurimi atti di sequestro delle opere disposti verso il privato interessato; mentre per la R.E.S.A. n. 7/2006 è stata emessa in data 30/10/2007 anche l’ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio dell’ente finalizzata alla demolizione dell’immobile.
Né può trascurarsi l’ulteriore dato importante emergente dalla documentazione processuale, ed egualmente conosciuto ab initio dall’amministrazione, rappresentato dal carattere vincolato dell’area su cui i manufatti sono stati edificati, sicché nessuna concessione in sanatoria si sarebbe mai potuta attribuire per essi. Ad esempio, nella succitata ordinanza – sottoscritta anche dal convenuto Fontana - si legge “Attesa la necessità di provvedere alla demolizione delle opere in argomento, realizzate abusivamente, in quanto in contrasto con la normativa urbanistica e paesaggistica vigente (trattasi di area sottoposta a vincolo paesaggistico dove è vietata la realizzazione di immobili ad uso residenziale, tutto il territorio comunale è vincolato in materia ambientale ….)”.
Al riguardo si presenta come ulteriore omissione censurabile la mancata tempestiva emissione – per l’immobile di cui alla R.E.S.A. n. 43/2007 – di omologa ordinanza acquisitiva, nonostante ricorressero i pertinenti presupposti di legge ed, anzi, vi fossero stati provvedimenti di sequestro emessi dall’amministrazione e violati dal privato interessato.
Giova rammentare, infatti, che il D.P.R. n. 380/2001 prevede l’acquisizione di diritto al patrimonio del comune degli immobili abusivi, di cui il privato non abbia effettuato la demolizione a fronte apposita ingiunzione ritualmente notificata: nei casi all’esame detto provvedimento è stato adottato, come ricordato, dall’autorità giudiziaria, eppure per il manufatto de quo il responsabile dell’area tecnica non ha formalizzato tale acquisizione [cfr. art. 31, commi 3 e 4: “3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.
4. L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.”]
La puntuale ricostruzione delle vicende controverse compiuta dall’autorità giudiziaria penale, poi, indica chiaramente come sia stata necessaria una continuativa e stringente azione sollecitatoria verso il Sindaco (il Pentangelo, prima, e poi il Giordano) ed i competenti dirigenti dell’ente (il Fontana e il Fattoruso), affinché venisse dato corso agli adempimenti strumentali all’esecuzione delle sentenze: dalla conclusione del vaglio delle domande di condono, alla effettuazione dei rilievi estimativi dei manufatti, al censimento degli occupanti, all’acquisizione dei pareri della Soprintendenza, all’attivazione delle necessarie provviste finanziarie per eseguire le demolizioni. Azione sollecitatoria che si è dovuto ancor più intensificare successivamente al conferimento al Sindaco di Lettere dell’incarico di procedere alla demolizione degli stessi (avvenuto con provvedimenti del Sostituto Procuratore generale presso la Corte d’Appello di Napoli del 3/03/2011, per la R.ES.A. n. 7/2006; e del 26/03/2012, per la R.E.S.A. n. 43/2007).
In proposito il Collegio ritiene emerga con evidenza dalla messe di atti d’interlocuzione, intercorsa tra il Pubblico Ministero penale e l’Amministrazione comunale, la posizione sostanzialmente non collaborativa dei vertici e dei funzionari competenti dell’ente, atteso che le ragioni asseritamente ostative da costoro opposte all’azione demolitoria ingiunta erano (e sono) sostanzialmente pretestuose.
Non ha fondamento, infatti, l’argomento “finanziario” legato alla situazione di crisi del comune, poiché risulta dagli atti che negli anni, pur a fronte di plurimi giudizi penali conclusi con ordini di demolizione, non è stato debitamente, e per tempo, attivato l’accesso alle risorse messe a disposizione dalla Cassa Depositi e Prestiti e specificamente destinate a tale attività, e questa grave inerzia è perdurata pur dopo l’adozione dell’ordine giudiziario e la nomina del Sindaco come incaricato per darvi esecuzione.
Sul punto va rammentato che la descritta dotazione finanziaria dedicata è stata regolata nell’art. 32, comma 12, del D.L. n. 269/2003 (convertito con modificazioni con L. n. 326/2003) e, come tale, era - e doveva essere - perfettamente nota ai vertici ed ai competenti uffici del Comune: ad essa non a caso fa espresso richiamo, sia il Pubblico Ministero penale nell’atto di incarico indirizzato al Sindaco; sia, in modo più diffuso, il consulente tecnico del Commissario ad acta nominato dalla Regione Campania, per la demolizione relativa alla R.E.S.A. n. 7/2006, nella relazione a questi inviata in data 25/06/2013, ove si pone in rilievo che “non costituisce nuovo indebitamento..; non rientra ..nei limiti di spesa previsti dal patto di stabilità..; copre tutti i costi relativi agli interventi di demolizione delle opere abusive, nonché le spese giudiziarie, tecniche ed amministrative; non determina oneri a carico dell’Ente in quanto l’anticipazione deve essere restituita nel termine di cinque anni dalla concessione e sulla stessa non maturano interessi..”; nonché, infine, lo stesso commissario ad acta nelle diverse note indirizzate all’ente per ottenere l’allocazione in bilancio di tali risorse. Il peculiare regime giuridico di tale strumento consentiva, dunque, di non gravare sull’ordinaria gestione del bilancio, se non in relazione alla distribuzione nel quinquennio della somma richiesta, con allocazione di specifica posta contabile: sicché, a ben vedere, l’operazione si presentava sostanzialmente ininfluente rispetto alla pur difficile situazione finanziaria del comune.
Non ha fondamento, altresì, la tesi dell’impossibilità di abbattere per la presenza di istanze di condono, prodotte dagli occupanti degli immobili abusivi.
Sempre dagli atti risulta – lo si è già segnalato – che tali istanze per un verso erano tout court inaccoglibili, perché i manufatti si trovano in zone paesaggisticamente vincolate; e, per l’altro, che le stesse erano state comunque vagliate e poi respinte: si noti, peraltro, che a tali dinieghi si è arrivati non certo ordinariamente per iniziativa dell’amministrazione, all’indomani della conoscenza formale delle sentenze penali di condanna a carico dei privati coinvolti, bensì unicamente per effetto dell’opera di sistematica sollecitazione esercitata dal Pubblico Ministero penale verso il Sindaco e gli uffici, in relazione all’esecuzione agli ordini di demolizione da lui emessi.
Non può non rilevarsi al riguardo come le descritte circostanze pongano in una luce particolarmente negativa questo argomento difensivo, nella misura in cui di fatto risulta che la condotta omissiva di “non esame” delle istanze di condono, presentate da privati condannati in sede penale, “consentiva” al Comune di non procedere agli abbattimenti: in sostanza l’inerzia dell’amministrazione operava – evocando un istituto civilistico - come “condizione meramente potestativa” dell’esecuzione delle sentenze del giudice penale.
Il tenore delle osservazioni che precedono e dei dati fattuali e giuridici riportati induce, infine, a giudicare senz’altro tardiva, oltre che di dubbia legittimità, la deliberazione del Consiglio comunale n. 6/2014, con cui si è dichiarato il prevalente interesse pubblico alla conservazione degli immobili de quibus, per la destinazione a finalità di carattere sociale.
Su questi ultimi due aspetti il Collegio rileva come il quadro normativo ed ermeneutico vigente fosse stato compiutamente ripercorso dal Segretario comunale p.t. Tanzillo, nel parere reso sulla proposta di deliberazione consiliare sulle Linee guida per la dichiarazione di interessi pubblici prevalenti ostativi alla demolizione di immobili abusivi, poi approvata il 16/03/2012 (il Sindaco era Pentangelo). Ivi in particolare si sottolineavano tre questioni dirimenti: 1) gli ordini giudiziali di demolizione, stabiliti in sentenze passate in giudicato, possono essere “bloccati” laddove risultino situazioni giuridiche o di fatto che siano incompatibili con essi, a condizione che si tratti di un’incompatibilità assoluta, già esistente ed insanabile, non essendo ammesse invece situazioni eventuali; 2) in assenza delle richiamate circostanze ostative gli stessi vanno eseguiti anche ove l’immobile sia stato acquisito al patrimonio dell’ente; 3) infine, l’abbattimento va comunque effettuato quando si tratti di manufatti insistenti su aree sottoposte a vincolo (art. 23 del D.P.R. n. 380/2001).
Rispetto alle richiamate indicazioni, deve riconoscersi che le fattispecie dedotte nel presente giudizio non presentassero alcuna condizione che potesse giustificare la “non demolizione” degli immobili: in particolare, questi erano stati realizzati su aree vincolate e all’atto dell’adozione degli ordini di abbattimento non sussisteva in concreto alcuna causa d’incompatibilità “assoluta ed insanabile”, anzi le domande di condono erano state respinte e nessun atto del Comune era stato (già) adottato in merito all’eventuale dichiarazione d’interesse pubblico (la delibera interverrà solo nel 2014, a fronte di incarichi conferiti al Sindaco nel 2011 e nel 2012), ammesso che un simile atto si potesse adottare in relazione ad immobili abusivamente costruiti su area vincolata.
In merito a tale ultima notazione ci si limita a segnalare che l’Ufficio legale comunale nel gennaio 2014 ha reso esplicito parere sulla questione demolizioni, rispetto all’ammissibilità di dichiarazione da parte dell’ente di prevalenti interessi pubblici ostativi, osservando che: “Nel caso specifico deve essere tenuto poi in debito conto che l’area in questione ricade in zona per la quale è prevista l’inedificabilità assoluta sia pubblica che privata. Si tratta di una zona di parco territoriale del PRG (zona territoriale 8 del Put) nella quale è consentito soltanto l’uso pubblico che, tra l’altro, è soggetto a regolamentazione con piano regionale – ad oggi non ancora approvato – il quale ha la finalità di salvaguardare l’integrità ambientale e naturale, nonché il permanere di attività agricole e pastorali eventualmente esistenti”.
3.1. Quanto sin qui detto assume precipuo rilievo anche per valutare l’ulteriore – ed invero principale - profilo di grave inerzia contestata dalla Procura regionale all’amministrazione di Lettere, nelle persone evocate in giudizio dinanzi a questa Corte, ovverosia la mancata richiesta ed esazione dagli occupanti degli immobili abusivi dei canoni di locazione/occupazione e dei tributi, riferiti al lungo arco temporale intercorso tra la formale conoscenza del consolidamento giudiziario della sanzione demolitoria, cui si correlava l’acquisizione de iure di tali manufatti al patrimonio comunale (dall’autorità giudiziaria penale sono state inviate formali richieste di accertamenti sui cespiti, strumentali all’esecuzione degli abbattimenti con atti del 24/07/2008 e del 16/01/2007), e l’adozione da parte del Comune della già citata deliberazione n. 6/2014, con cui per essi è stato dichiarato il prevalente interesse pubblico alla conservazione.
Sul punto deve innanzitutto respingersi la tesi difensiva secondo cui il danno a tal titolo contestato non sarebbe sussistente ed attuale, perché in tale deliberato è stato previsto che si richieda ai nuclei familiari tuttora viventi negli immobili il pagamento dell’indennità di occupazione, e il Responsabile dell’area tecnica (il convenuto Fontana) ha provveduto a far notificare agli interessati tale richiesta.
Agli atti del giudizio sono presenti, infatti, soltanto due provvedimenti adottati dal citato dirigente recanti, altresì, richieste differenziate verso i destinatari: ai privati interessati alla R.E.S.A. n. 7/2006 si chiedono somme a far data dal 2008; mentre a quelli di cui alla R.E.S.A. n. 43/2007 si chiedono solo le annualità 2013 e 2014. Inoltre l’importo asseritamente dovuto è indicato tout court nei soli limiti di € 1.000,00 annui.
Non risultano, poi, essere stati disposti approfondimenti istruttori e verifiche tecniche su tipologia e misura degli oneri dovuti dagli occupanti, né si menziona la debenza di un canone di affitto, nonostante nella deliberazione de qua sia espressamente indicato che tali operazioni dovessero essere espletate e quell’importo stabilito. Sono in atti, invero, soltanto due note, del luglio 2013 e del gennaio 2014, a firma del Fontana in cui si menziona la problematica dei canoni di locazione per gli immobili abusivi, senza che ad esse siano seguiti atti concreti di alcun genere. Si noti – inoltre – che tali scritti si collocano temporalmente, il primo, dopo la nomina del commissario ad acta per la R.E.S.A. n. 7/2006 e il secondo dopo l’apertura della vertenza da parte della Procura presso questa Corte.
Non vi è, altresì, evidenza documentale della notificazione formale della richiesta di pagamento. Il convenuto Giordano ha depositato alcuni bollettini postali, dei quali peraltro solo uno è riferibile ad una delle fattispecie qui contestate. Si noti al riguardo che in sé il bollettino - dell’importo di € 100,00 - non è rappresentativo del titolo in base al quale è effettuato il pagamento, atteso che la causale reca la generica indicazione “acconto canone occupazione immobile”, né sufficiente a qualificare i termini del rapporto credito/debito, fissati dall’amministrazione nei confronti del privato coinvolto, in modo che risulti congruente rispetto alle voci di cui chiede ristoro la Procura regionale.
In tal senso, dunque, non risulta affatto comprovato che l’Amministrazione comunale di Lettere abbia disposto – o conseguito aliunde - il formale recupero delle somme contestate quale danno erariale nel presente giudizio, né risulta esser stato all’uopo adottato alcun atto idoneo ad interrompere il termine di prescrizione del relativo credito.
Ciò premesso in punto di sussistenza ed attualità del danno , si palesa fondata nel merito la censura attorea di inescusabile inerzia, atteso che, nel periodo considerato, i vertici e i funzionari competenti del comune risultano aver omesso stabilmente ogni azione utile ad ottenere che i nuclei familiari occupanti gli immobili abusivi de quibus corrispondessero per essi oneri di locazione e tributari: questa circostanza si palesa vieppiù grave e censurabile – assumendo contorni ai limiti del dolo contrattuale – se si considera la piena conoscenza sin da principio degli abusi perpetrati e la concomitante, e altrettanto stabile, inattività rispetto allo svolgimento delle procedure necessarie all’esecuzione delle demolizioni, pur se derivanti da sentenze passate in giudicato.
La giurisprudenza della Corte di cassazione e del giudice amministrativo ha reiteratamente posto in rilievo come gli strumenti sanzionatori nel settore edilizio – ed in particolare l’estrema misura della demolizione di manufatti abusivi – sia espressione di una legittima prevalenza che l’ordinamento ha inteso accordare all' "interesse paesaggistico o urbanistico" rispetto a quello "privatistico" alla conservazione degli stessi (ex pluribus, Cass. Sezione III penale, sent. n. 36383/2015 e n. 49331/2015): nella vicenda all’esame – viceversa – si è determinato il completo sovvertimento di tale criterio di bilanciamento, essendo stato legittimato nel tempo il primato dell’interesse dei privati autori delle violazioni, cui è stato riconosciuto l’ulteriore rilevante beneficio dell’esenzione da qualsivoglia onere economico, legato alla “fruizione” degli immobili.
In relazione alle osservazioni che precedono il Collegio esprime condivisione anche per il criterio di quantificazione del danno erariale prospettato dalla Procura regionale, nella misura in cui esso – per i canoni locativi non riscossi - è ancorato a parametri di valori del settore immobiliare indicati dalla competente Agenzia del territorio e di generale applicazione; e, per gli oneri tributari, è stato determinato in via equitativa. Di tale seconda voce il Requirente, nell’atto di citazione, ha operato una riduzione dell’ammontare inizialmente indicato, determinandolo in € 2.800,00.
Egualmente va accolta la quota di danno afferente al compenso corrisposto al commissario ad acta, la cui nomina da parte della Regione Campania si è resa necessaria per la perdurante inattività del Sindaco e dei competenti uffici del comune di Lettere nel portare ad esecuzione l’ordine giudiziario di demolizione del manufatto di cui alla R.E.S.A. n. 7/2006. Anche in questo caso parte attrice ha ridotto la pertinente somma ad € 6.242,00.
Invero il Collegio deve rilevare che – rispetto a tale importo indicato nell’atto di citazione – è pervenuta successivamente, in data 11/02/2015, una nota del Commissario ad acta, ing. Maglione, in cui si riferisce dell’avvenuta liquidazione in suo favore, da parte del comune, della somma di € 4.993,60, quale compenso per l’attività svolta e le spese sostenute: nei descritti termini questo è quanto va richiesto a tal titolo.
Dunque il danno contestato si presenta così individuato:
a) somme non richieste (e quindi non percepite) dal Comune di Lettere a titolo di canone locativo nei confronti dei nuclei familiari occupanti gli immobili abusivi dedotti in controversia. Ciò per l’ammontare di € 51.592,80 per la R.E.S.A. n. 7/2006 e di € 70.277,76 per la R.E.S.A. n. 43/2007 (totale € 121.870,56);
b) l’importo della tassazione egualmente non riscossa sui predetti cespiti, indicato in € 2.800,00;
c) il compenso liquidato al commissario ad acta nominato dalla Regione Campania per eseguire la demolizione coattiva di uno di essi (R.E.S.A. n. 7/2006), pari a € 4.993,60.
Nel complesso il pubblico nocumento di cui si chiede ristoro ammonta a € 129.664,00 (arrotondato in difetto con esclusione dei decimali).
3.2. Così delibate la sussistenza e consistenza del danno erariale contestato, il Collegio deve esaminare la posizione soggettiva di coloro che sono chiamati a risponderne: i Sindaci in carica ratione temporis Pentangelo e Giordano; i Responsabili dell’area tecnica e del settore finanziario, Fontana e Fattoruso; il Segretario comunale in carica alla data della deliberazione consiliare n. 6/2014, Ricci.
Va affermata, in primo luogo, la ricorrenza del nesso causale tra i comportamenti di costoro e il danno azionato, atteso che ognuno di essi rivestiva nel periodo scrutinato funzioni correlate ai fatti produttivi dello stesso: in particolare, l’istruttoria espletata ha evidenziato che nel Comune di Lettere al Sindaco sono intestati poteri nella materia edilizia; che in tale materia le competenze fanno capo a livello amministrativo al dirigente dell’area tecnica (ruolo rivestito per tutto l’arco temporale di interesse dal Fontana); che, invece, sono intestate al dirigente del settore finanziario le funzioni afferenti al reperimento, e pertinente allocazione in bilancio, delle risorse per gli interventi di demolizione (incarico assolto per tutto l’arco temporale di interesse dal Fattoruso). Quanto infine al Segretario comunale, questi è evocato in giudizio in ragione della mancata formulazione di rilievi in ordine alla citata deliberazione del Consiglio comunale n. 6/2014, con la quale è stato dichiarato il prevalente interesse pubblico alla conservazione di una serie di immobili abusi, tra cui quelli dedotti nella presente controversia: si noti al riguardo che nell’intestazione di tale deliberato si legge “Partecipa con funzioni di assistenza, di referente e di consulenza, il Segretario Generale DOTT. RICCI GIORGIO.”
Venendo allo scrutinio delle condotte individuali, il Collegio ritiene che le considerazioni svolte in precedenza fondino, innanzitutto, l’affermazione della responsabilità del dirigente dell’area tecnica, arch. Fontana. Si è posto in rilievo – infatti – come questi abbia per anni trascurato la gestione delle pratiche di abuso edilizio contestate, nonostante per esse fossero intervenute e si fossero consolidate sentenze del giudice penale recanti la condanna all’abbattimento dei manufatti abusivi.
Va ribadito all’uopo come alla conoscenza degli esiti dell’attività giudiziaria il convenuto non abbia fatto seguire, per anni, l’assunzione di alcuna iniziativa volta ad ottenere che gli occupanti di tali manufatti corrispondessero all’amministrazione il canone di locazione e le tasse dovute, né anche solo l’adozione di atti che sollecitassero l’attenzione del Sindaco e/o di altri uffici interessati su questo tema. Una condotta omissiva che si connota di ulteriore peculiare gravità in considerazione della concomitante, e altrettanto colpevole, inerzia nell’esame delle domande di condono presentate dai privati occupanti, attività sempre rientrante nell’area di sua competenza: si rammenta sul punto quanto sopra osservato in ordine al completamento di tale attività soltanto in seguito alla pressante sollecitazione dell’autorità giudiziaria penale. Ciò, peraltro, in un contesto – si è detto anche questo - di perfetta conoscenza ab initiodelle vicende di abuso in discussione, perché risalenti agli anni ’90 e oggetto di precedenti provvedimenti da parte dell’ente stesso.
Un comportamento che si palesa inescusabile anche in relazione alle condizioni di perdurante difficoltà finanziaria in cui risultava versare il comune di Lettere, a fronte delle quali – evidentemente – l’assunzione di decisioni che avessero disposto l’esazione di tali somme dagli occupanti degli immobili abusivi (non pochi in proporzione alle dimensioni comunali), avrebbe rappresentato un utile apporto di risorse, congruente con i principi di buona amministrazione e sana gestione.
In proposito nessun rilievo scriminante possono assumere le due note, del 2013 e del 2014 – di cui si è già riferito (punto 3.1.) – nelle quali il Fontana fa riferimento alla possibilità di chiedere il pagamento dei canoni di locazione: si tratta infatti, come rilevato, di atti meramente ricognitivi, ai quali non è seguita alcuna proposta, né la realizzazione, di iniziative concrete in questo senso. Senza considerare comunque l’assoluta tardività di questi atti, rispetto al passaggio in giudicato delle sentenze penali e alla mancata ottemperanza degli occupanti alle ingiunzioni di demolizione, che sono intervenuti tra il 2003 e il 2008.
Egli, dunque, ha contribuito in modo determinante al protrarsi nel tempo della posizione inerte dell’amministrazione comunale, omettendo di esercitare poteri e prerogative a lui spettanti: in considerazione della centralità e generalità delle funzioni intestate all’area tecnica nel settore edilizio (negli atti di nomina si riporta “urbanistica, pianificazione territoriale, edilizia pubblica e privata, ufficio del patrimonio e per le espropriazioni”), l’apporto del Fontana alla causazione del danno azionato è dunque individuata dal Collegio nella maggior misura del 40%, sicché la quota del medesimo posta a suo carico è pari a € 51.865,6.
Egualmente va affermata la responsabilità erariale del convenuto Fattoruso, in qualità di Responsabile del settore finanziario durante l’intero periodo scrutinato.
Si è posto in rilievo in precedenza, infatti, come negli anni dal suo ufficio non sia mai stato adottato alcun provvedimento per consentire all’amministrazione comunale di avvalersi ordinariamente e per tempo delle risorse finanziarie, specificamente destinate agli interventi di demolizione dei manufatti abusivi, previste dall’art. 32, comma 12, del D.L. n. 269/2003 (convertito con modificazioni con L. n. 326/2003). Il Collegio in proposito non può non condividere le censure, formulate dall’autorità giudiziaria penale, in ordine alla palese resistenza esercitata dall’amministrazione rispetto all’attivazione di tale strumento di finanziamento: resistenza che, in primis, è stata alimentata proprio dal contegno silente ed omissivo del Fattoruso, che ha avallato l’amplificazione pretestuosa dei problemi finanziari dell’ente. Né d’altro canto da questi è mai venuta, in relazione alle sue competenze, alcuna sollecitazione al Sindaco e/o agli altri uffici interessati affinché si prevedesse la riscossione di somme dagli occupanti degli immobili abusivi, al fine di assicurare ulteriori disponibilità alle casse comunali. Si tratta di omissioni gravi ed inammissibili da parte di chi ha la responsabilità di seguire la gestione del bilancio comunale, ed è dunque tenuto a conoscere e a mettere in campo tutti gli strumenti utili a preservarne gli equilibri. Ciò a maggior ragione in un ente – come visto – in cronico deficit finanziario e al contempo segnato da plurimi casi di abusi edilizi, sanzionati con l’obbligo di abbattimento dei manufatti.
Nei descritti termini anche la sua condotta ha concorso in modo significativo alla causazione e consolidamento nel tempo delle situazioni foriere deldanno contestato, in una misura che il Collegio individua nel 20%. Egli è quindi tenuto a risarcire la somma di € 25.932,8.
Le considerazioni sin qui svolte suffragano, altresì, l’affermazione della responsabilità dei Sindaci in carica p.t. Pentangelo e Giordano per i fatti contestati.
L’istruttoria espletata ed i documenti acquisiti al fascicolo processuale evidenziano, infatti, come – per un verso – costoro fossero intestatari di poteri nella materia edilizia e, quindi, tenuti a seguire ordinariamente la gestione delle pertinenti attività; e, per l’altro, abbiano avuto un ruolo molto attivo nelle vicende in discussione, anche in relazione alla nomina loro conferita dall’autorità giudiziaria penale quali incaricati di eseguire gli ordini di demolizione afferenti alle R.E.S.A. contestate nel presente giudizio.
Per quel che concerne il convenuto Pentangelo deve osservarsi, in particolare, come egli abbia avuto conoscenza del consolidamento delle sentenze penali afferenti ai predetti casi di abuso, poiché la Procura generale presso la Corte di Appello di Napoli ha indirizzato al Sindaco le comunicazioni relative agli accertamenti da espletare per dare ad esse esecuzione. Negli anni, quindi, questi ha avuto – ed era tenuto ad avere - ben presenti gli sviluppi delle pertinenti pratiche, rispetto alle quali, tuttavia, il suo contegno è stato totalmente silente: ciò sia con riferimento alla continua azione sollecitatoria svolta dall’autorità giudiziaria verso la sua amministrazione, rispetto alla quale non risulta che egli abbia assunto alcuna iniziativa nei confronti dei competenti uffici per consentire la tempestiva esecuzione dei necessari adempimenti; e sia sul diverso fronte dell’assunzione di decisioni – ovvero anche solo della richiesta di approfondimenti – in ordine alla riscossione dagli occupanti abusivi degli immobili di somme a titolo locativo e/o di occupazione. Tale condotta omissiva si è tradotta nell’avallo di una gestione gravemente lenta e deficitaria di posizioni viceversa richiedenti interventi rapidi ed efficaci, che ha assunto connotati palesemente elusivi delle statuizioni contenute nelle sentenze penali e di inammissibile ingiusto vantaggio in favore dei privati autori degli abusi.
Un contegno che si è sostanzialmente protratto pur quando il Pentangelo ha ricevuto l’incarico di eseguire la demolizione riguardante la R.E.S.A. n. 7/2006 (marzo 2011), fino alla cessazione dalla carica (maggio 2012): la puntuale ricostruzione della corrispondenza tra Procura penale ed uffici dell’ente intercorsa in tale periodo, acquisita in atti, segnala infatti la serie continuativa di solleciti ed indicazioni formulati dall’autorità giudiziaria per ottenere che il comune facesse ciò che, invero, era tenuto a fare, venendo riscontrata mese dopo mese con meri segmenti di attività e/o decisioni e comunicazioni inconferenti, ovvero inadeguate. Giova rammentare in proposito che proprio la posizione palesemente non collaborativa tenuta dall’ente in questo frangente – con l’apporto concorrente dei dirigenti convenuti e del Pentangelo - ha portato la Regione Campania a disporre la nomina di un commissario ad acta che si sostituisse al Sindaco per l’attuazione dell’incarico giudiziario di demolizione: circostanza che, per il Pentangelo, in sé qualifica inequivocabilmente in termini di inescusabile gravità la sua condotta. Deve ancora ricordarsi poi che un omologo incarico è stato conferito al Sindaco di Lettere in data 26/03/2012 (era in carica sempre il Pentangelo) per l’esecuzione dell’abbattimento dell’immobile di cui alla R.E.S.A. n. 43/2007.
Nessun rilievo esimente può assumere in suo favore l’adozione della deliberazione consiliare n. 2 del 21/03/2012, con cui si sono stabilite le “Linee guida” per i procedimenti volti alla dichiarazione di prevalenti interessi pubblici ostativi alla demolizione degli immobili abusivi, atteso che – come già osservato – tale deliberato, avente contenuto generale, non risultava idoneo a concretizzare una possibile condizione giuridica valutabile per legittimare una revoca, od anche una sospensione dell’ordine giudiziario di demolire.
Per quanto esposto il Collegio determina l’apporto causale imputabile al Pentangelo nella misura del 20% del danno azionato, pari alla somma di € 25.932,8.
Con riferimento alla posizione del Sindaco Giordano, l’affermazione della responsabilità si correla alla valutazione della condotta da questi complessivamente tenuta nei confronti dell’autorità giudiziaria, della Prefettura, del commissario ad acta.
Anche nel suo caso, infatti, la ricostruzione dell’interlocuzione avuta dall’amministrazione comunale con tali altre istituzioni evidenzia una sostanziale ambiguità di approccio, con l’alternanza continua tra comunicazioni di disponibilità e atti di impulso finalizzati a dar corso alle demolizioni, da una parte, e atti/note/deliberati viceversa rappresentativi di impedimenti, difficoltà, scelte amministrative confliggenti con le statuizioni giudiziarie, dall’altra. Emblematica risulta la risposta offerta dalla Prefettura di Napoli ad una di queste lettere “problematiche”: <Prendo atto delle difficoltà rappresentate dalla S.V. nell’esecuzione delle demolizioni di immobili conseguenti a sentenze di condanna per abusi edilizi…. Pur tuttavia, trattandosi di dare attuazione ad un provvedimento dell’A.G. connotato del carattere di “giudicato irrevocabile”, non risulta possibile convocare, come richiesto, conferenze di servizi né tantomeno definire protocolli d’intesa per le procedure di acquisizione degli immobili abusivi al patrimonio comunale; iniziative che, peraltro, non sono previste da alcuna normativa specifica.> (nota del 19/12/2012).
Va condiviso al riguardo il giudizio di contraddittorietà espresso dalla Procura rispetto al comportamento del Giordano, valutando all’uopo che – in concreto – lo stesso ha determinato il trascorrere di mesi, trascinando le vicende contestate per un biennio (dal suo insediamento), fino all’adozione della più volte citata deliberazione n. 6/2014, con cui è stato dichiarato il prevalente interesse pubblico alla conservazione degli immobili abusivi de quibus. In ordine ai plurimi profili di criticità di tale deliberato il Collegio ha già svolto una riflessione, ed è altresì significativa la proposizione degli incidenti di esecuzione da parte della Procura penale in relazione ad esso: al riguardo è importante ribadire che – a ben vedere – nei casi all’esame non ricorreva alcuna delle condizioni, riconosciute dalla pacifica giurisprudenza in materia, come legittimanti il “blocco” dell’esecuzione dell’ordine giudiziario di demolire (e dunque una sua revoca). Così come si è già rilevata, ad aggravare il descritto contesto oppositivo, la strenua e pretestuosa resistenza all’attivazione dell’anticipazione presso la Cassa Depositi e Prestiti per finanziarie le demolizioni, ancorché – si è detto - non influente sulla situazione deficitaria del bilancio comunale. Anche per il Giordano il Collegio rileva, altresì, la completa pretermissione del tema della riscossione di canoni locatizi od altre somme dagli occupanti abusivi, cui si è correlato il sostanziale avallo all’inerzia degli uffici tecnico e finanziario.
Nei descritti termini il Collegio pone a suo carico una quota del danno omologa a quella addebitata al Pentangelo, pari al 20%, ovvero all’importo di € 25.932,8.
Per quanto concerne, infine, il Segretario generale del comune Ricci, deve osservarsi che il contegno silente da questi serbato in relazione all’approvazione della delibera consiliare n. 6/2014 non si presenta idoneo in sé ad integrare l’elemento psicologico della colpa grave, necessario all’affermazione della responsabilità erariale. Va rilevato, infatti, che la predetta deliberazione si pone all’esito di un’intensa “attività” svolta principalmente su impulso del Sindaco, rispetto alla quale il Segretario generale non risulta esser stato coinvolto in maniera specifica. Come detto in precedenza il Giordano ha anche richiesto un parere all’ufficio legale dell’ente sulla questione della dichiarazione di prevalenti interessi pubblici rispetto alle demolizioni contestate (ed altri casi di immobili abusivi).
Nondimeno – pur esclusa una grave negligenza – non è possibile giudicare il Ricci del tutto esente da colpa, nella misura in cui le sue prerogative istituzionali imponevano che questi svolgesse le proprie osservazioni su un deliberato importante per l’amministrazione, ad esempio attingendo proprio agli argomenti sviluppati nei pareri acquisiti dall’ufficio legale comunale. Da ciò consegue l’impossibilità di una piena assoluzione.
La ravvisata sussistenza di connotati comunque colposi nel contegno del Ricci porta a disporre nei suoi confronti la compensazione delle spese del giudizio, facendo applicazione del consolidato principio formatosi nella giurisprudenza di questa Corte, in relazione delle disposizioni di cui all’art. 10 bis, c. 10, L. 248/2005 di conversione del D.L. 203/2005, contenente interpretazione autentica dell’art. 3, c. 2-bis, del D.L. 543/1996, conv. dalla L. 639/1996, e dell'art. 18, c. 1, del D.L. 67/1997, conv. dalla L. 135/1997.
In proposito è stato posto in rilievo come - ai fini della sussistenza del diritto al rimborso delle spese legali - il richiamato proscioglimento nel merito debba essere “pieno” (ex multis, Corte Conti, Sez. giur Lombardia, 16 novembre 2009, n. 767), motivato, cioè, dalla ricorrenza di una ipotesi di “esclusione della responsabilità” (ovverosia mancanza di un comportamento antigiuridico causativo di un danno nell'ambito di un rapporto di servizio), cui non è equiparabile un'assoluzione in rito o per prescrizione del diritto, né ancora per il riconoscimento dell’assenza dell'elemento soggettivo della colpa grave (cfr. in termini, Corte dei conti Sez. giur. Campania n. 31/2017, 397/2016 e 256/2016; Sez. I^ App. n. 187 del 2014; Sez. Lazio n. 907 del 2013; Sez. giur. Lombardia, n. 676/2010; Sez. I App., n. 88/2008; Sezioni Riunite n. 3/2008/QM del 2008).
Non trova, viceversa, applicazione la nuova regolazione delle spese processuali, introdotta con il D.lgs. n. 174/2016, recante il Codice della Giustizia contabile, in quanto la pertinente disposizione (art. 31) non rientra tra quelle cui è stata riconosciuta immediata operatività anche nei giudizi in corso (art. 2 delle norme transitorie e abrogazioni).
Nei confronti, invece, dei convenuti di cui è affermata la responsabilità, sulle somme dovute vanno corrisposti gli interessi legali dall’1/04/2015 (primo giorno del mese successivo al deposito dell’atto di citazione) e la rivalutazione monetaria, da corrispondere secondo il criterio differenziale, stabilito nella sentenza delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 10/2002/QM.
Le spese del giudizio, per costoro, seguono la soccombenza secondo le responsabilità accertate.
P.Q.M.
La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Campania, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la contumacia del convenuto RICCI Giorgio.
RESPINGE la domanda della Procura regionale nei confronti di RICCI Giorgio per difetto di colpa grave e compensa nei suoi confronti le spese del giudizio.
CONDANNA
PENTANGELO Antonio, GIORDANO Sebastiano, FONTANA Sabato e FATTORUSO Catello al pagamento in favore del Comune di Lettere della complessiva somma di € 129.664,00, articolata nelle seguenti quote individuali:
Pentangelo Antonio - € 25.932,8,
Giordano Sebastiano - € 25.932,8,
Fattoruso Catello - € 25.932,8,
Fontana Sabato - € 51.865,6.
Sulle somme da costoro dovute, vanno altresì corrisposti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, da liquidare secondo le modalità indicate in parte motiva.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza secondo le responsabilità accertate e si liquidano in € 860,10 in favore dello Stato.
Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del 21 luglio 2016.
L'Estensore Il Presidente
Giulia De Franciscis Michael Sciascia
Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.
Napoli, 22 novembre 2017
Il Direttore della Segreteria
(Dott. Carmine De Michele)