Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 3672, del 10 luglio 2013
Urbanistica.Parcheggio adiacente all’attività alberghiera, inapplicabilità legge n. 122/1989

Al parcheggio realizzato al piano terra di un edificio diverso, sebbene adiacente, da quello oggetto dell’attività alberghiera, non può applicarsi la norma contenuta nell’art. 9 della legge n. 122/1989, che prevede, per la realizzazione di parcheggi, il loro assoggettamento ad autorizzazione gratuita e non a concessione. Infatti, la norma trova applicazione solo nei casi espressamente e tassativamente considerati, trattandosi di norma eccezionale che deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti. In particolare essa presuppone che il parcheggio venga realizzato nello stesso fabbricato ove sono situate le unità immobiliari di cui il parcheggio costituisce pertinenza, mentre nella fattispecie è stato realizzato nel quadro di un intervento ristrutturativo di altro edificio seppur adiacente. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 03672/2013REG.PROV.COLL.

N. 04334/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4334 del 2006, proposto da: 
Cairo Nicola Socio Unico della Liquidata Hotel San Francesco S.a.s. di Cairo Raimondo & C., rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Morrone, con domicilio eletto presso Corrado Morrone in Roma, viale XXI Aprile, 11;

contro

Comune di Spezzano della Sila;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CALABRIA - CATANZARO :SEZIONE I n. 00707/2005, resa tra le parti, concernente rilascio concessione edilizia per ristrutturazione edificio.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2013 il Cons. Raffaele Potenza e uditi per la parte appellante l’avvocato Luigi Morrone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1.- Con ricorso al TAR Calabria_Catanzaro, la società Hotel S.Francesco esponeva di essere stata autorizzata (con provvedimento del Sindaco del Comune di Spezzano della Sila (Cs) n. 97/1991) a realizzare lavori di ristrutturazione ed ammodernamento dell’Hotel San Francesco, nonché di costruzione di un parcheggio al piano interrato di altro edificio adiacente da destinare ad uso esclusivo dell’albergo, mediante convenzione con il Comune.

In relazione a detto permesso sorgeva l’obbligo di pagamento del contributo di concessione, liquidato nella misura di lire 9.240.000 per oneri di urbanizzazione e di lire 15.640.000 per costo di costruzione, al cui pagamento il Comune subordinava tuttavia il rilascio della concessione.

Col predetto ricorso, la società istante contestava in tale parte la concessione, deducendo la violazione dell’art. 9 della legge 122/1989 e dell’art. 5 della legge 10/1977, in quanto il parcheggio sarebbe soggetto ad autorizzazione gratuita ai sensi dell’art. 9 l. 122/89 in combinato disposto con l’art. 9, 1° co, lett. f, l. 10/77, mentre per i lavori di ristrutturazione non si sarebbe tenuto conto, nel conteggio degli oneri, del precedente carico urbanistico, trattandosi di intervento su edificio preesistente.

2.- Con la sentenza epigrafata il Tribunale Amministrativo, accoglieva il motivo sulla mancata considerazione del precedente carico urbanistico, ma respingeva la censura di violazione dell’art. 9 (inerente l’autorizzazione gratuita).

3.- La società istante ha impugnato la sentenza del TAR innanzi a questo Consesso, con ricorso affidato a motivi così riassumibili:

a.- VIOLAZIONE DELL’ART. 9 DELLA LEGGE N.122/1989;

in base a tale norma la realizzazione dei parcheggi è soggetta ad autorizzazione gratuita, mentre il Comune ha assoggettato l’intervento al regime concessorio e conseguentemente richiesto il contributo di concessione;

b.- ERRONEA INTERPRETAZIONE DELLE RISULTANZE PROCESSUALI; il Comune ha travisato la documentazione in atti, erroneamente ritenendo che l’intervento in questione sarebbe oneroso in ragione del maggiore carico urbanistico; in realtà l’immobile era già adibito ad albergo e la concessione ha riguardato solo la ristrutturazione di questo.

4.- Non si è costituito nel giudizio il Comune di Spezzano della Sila e, alla pubblica udienza del 14 maggio 2013, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

L’appello è infondato.

1.- Con il primo motivo il ricorrente ripropone la violazione dell’art. 9 della legge n. 122/1989, che prevede, per la realizzazione di parcheggi, il loro assoggettamento ad autorizzazione gratuita e non a concessione. La censura non è condivisibile.

Come ben evidenziato dal primo giudice, il parcheggio in questione è stato realizzato al piano terra di un edificio diverso, sebbene adiacente, da quello oggetto dell’attività alberghiera. Per tale ragione a tale fattispecie non può applicarsi la norma invocata, contenuta nell’art. 9 della legge citata, in quanto la stessa trova applicazione solo nei casi espressamente e tassativamente considerati, trattandosi di norma eccezionale che deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti. In particolare essa “presuppone che il parcheggio venga realizzato nello stesso fabbricato ove sono situate le unità immobiliari di cui il parcheggio costituisce pertinenza” (cfr. CdS, sez. VI, n. 844/2003), mentre nella fattispecie è stato realizzato nel quadro di un intervento ristrutturativo di altro edificio seppur adiacente.

L’appellante contrasta inoltre il giudizio di irrilevanza dato dal TAR alla stipula della convenzione, ove ha ritenuto che la stessa non costituisca necessario presupposto per l’applicazione dell’art. 9 della legge n. 122/1989, invocato dal ricorrente, “potendo invece rientrare in quel ben più ordinario potere del Comune di imporre prescrizioni, in sede di rilascio di concessioni edilizie, al fine precipuo di conformarle agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti”.

In effetti, e più precisamente, il predetto atto convenzionale è del tutto irrilevante al fine di determinare ciò che costituisce il nucleo dell’azione del ricorrente, vale a dire la gratuità della concessione, ponendosi, al contrario, come conseguenza regolatrice in senso correttamente oneroso del fatto che l’intervento di ristrutturazione, nel cui quadro si realizza il parcheggio, viene a costituire un carico urbanistico maggiore rispetto a quello che si sarebbe ottenuto contenendo il parcheggio all’interno della già esistente struttura alberghiera.

In tale quadro, pertanto, la stipula di detta convenzione, nonostante preveda di adibire il parcheggio dell’edificio adiacente a servizio dell’uso alberghiero del primo edificio, non può costituire fonte per la classificazione gratuita del titolo concessorio.

2.- Per la medesima ragione si rivela infondato il secondo mezzo, che nega la realizzazione di un maggior carico urbanistico per il fatto che l’immobile era già adibito ad albergo e la concessione ha riguardato solo la ristrutturazione di questo. L’identità dell’uso alberghiero non è, infatti, sufficiente ad attuare la prescrizione di gratuità di un intervento che non solo non realizza una struttura residenziale, ma si inserisce un una ristrutturazione edilizia, la cui portata deve essere verificata alla stregua del differente elemento dell’aggravamento del carico urbanistico sotto l’aspetto edilizio.

3.- Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.

- Restano assorbiti ulteriori motivi ed eccezioni, che il Collegio non ritiene rilevanti ai fini della presente decisione.

4- Nulla si dispone per le spese della presente fase del giudizio tra appellante ed appellato non costituitosi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, respinge l’appello.

Nulla per le spese del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 maggio 2013, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta - con l’intervento dei signori:

Paolo Numerico, Presidente

Diego Sabatino, Consigliere

Raffaele Potenza, Consigliere, Estensore

Francesca Quadri, Consigliere

Andrea Migliozzi, Consigliere

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/07/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)