Consiglio di Stato, Sez. IV n. 4525 del 7 agosto 2012
Urbanistica.Incompletezza domanda sanatoria comporta improcedibilità
L’art. 39 comma 4 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”, prevede espressamente che la mancata presentazione dei documenti previsti per legge entro il termine di tre mesi dalla espressa richiesta di integrazione notificata dal comune comporta l'improcedibilità della domanda e il conseguente diniego della concessione o autorizzazione in sanatoria per carenza di documentazione. In tale contesto, come chiarito da consolidata giurisprudenza in merito (Consiglio di Stato, sez. V, 2 febbraio 2012 n. 578; id., 12 settembre 2011 n. 5091), non avviene la formazione del silenzio assenso. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
N. 04525/2012REG.PROV.COLL.
N. 06098/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello n. 6098 del 2008, proposto da Gaetano Marra, rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Abbamonte, ed elettivamente domiciliato presso quest’ultimo in Roma, via degli Avignonesi n. 5, come da mandato a margine del ricorso introduttivo;
contro
Comune di Napoli, in persona del sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Edoardo Barone, Giuseppe Tarallo e Anna Pulcini, ed elettivamente domiciliato presso lo studio Grez e associati in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 18, come da atti di costituzione del 18 luglio 2008 e del 30 marzo 2012;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione quarta, n. 6138 del 13 giugno 2007, redatta in forma semplificata;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2012 il Cons. Diego Sabatino e uditi per le parti gli avvocati Andrea Abbamonte e Giuseppe Tarallo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso iscritto al n. 6098 del 2008, Gaetano Marra propone appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione quarta, n. 6138 del 13 giugno 2007 con la quale è stato respinto il ricorso proposto contro il Comune di Napoli per l’annullamento della disposizione dirigenziale n. 328/2000 del 24 novembre 2000, notificata ex art. 140 c.p.c. i 24 gennaio 2001, con la quale il Comune di Napoli - Dipartimento Edilizia Interventi Speciali - Progetto Condono Edilizio, relativamente alla pratica di condono edilizio n. 18248/95, presentata dal signor Marra Gaetano ed afferente le opere abusive realizzate in Napoli alla via E. Scaglione n. 53, Parco Verde, Fabbricato n. 17, piano 2°, interno n. 6, comunicava quanto segue: "Si diniega la concessione in sanatoria per improcedibilità non essendo stata prodotta nei termini di 90 giorni previsti dalla legge n. 662/96, articolo 2, comma 38, la documentazione prescritta dalla legge 47/85 e richiesta dall'ufficio”.
Il giudice di prime cure aveva rilevato che l'impugnata disposizione dirigenziale n. 328 del 24 novembre 2000 si reggeva sull’acclarata, pacifica (e non contestata dallo stesso ricorrente), circostanza di fatto della mancata presentazione della documentazione integrativa della pratica di condono edilizio n. 18248/95, prescritta dalla legge n. 47/1985 e richiesta dall'ufficio con atto notificato in data 12 marzo 2000 e sulla conseguente improcedibilità dell’istanza di condono, ai sensi dell’art. 2, co. 38 [rectius: 37], della legge n. 662/1996.
Ritenuto che, a mente di tale disposizione normativa (che ha modificato l’art. 39, co. 4°, della legge n. 724/1994), «la mancata presentazione dei documenti previsti per legge entro il termine di tre mesi dalla espressa richiesta di integrazione notificata dal Comune comporta l'improcedibilità della domanda e il conseguente diniego della concessione o autorizzazione in sanatoria per carenza di documentazione», aveva respinto il ricorso.
Contestando le statuizioni del T.A.R., la parte appellante evidenzia l’errata ricostruzione in fatto ed in diritto operata dal giudice di prime cure, in relazione alla mancata valutazione della procedura seguita e degli elementi di fatto giustificativi addotti.
Nel giudizio di appello, si è costituito il Comune di Napoli, chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.
Alla pubblica udienza del 29 maggio 2012, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.
DIRITTO
1. - L’appello non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.
2. - Con il primo motivo di diritto, viene dedotto error in iudicando, violazione e falsa applicazione dell’art. 39 comma 4 della legge n. 724 del 1994; violazione del principio del giusto procedimento; violazione del principio di ragionevolezza; difetto di istruttoria; motivazione erronea ed illogicità manifesta. Nel dettaglio, la parte lamenta la mancata considerazione della carente conoscenza della richiesta di integrazione documentale.
2.1. - La censura non è fondata in fatto.
Agli atti del giudizio è depositata copia della richiesta di documentazione integrativa da parte del Comune di Napoli, spedita in data 21 febbraio 2000 e notificata a mani del padre dell’interessato, persona di famiglia a norma dell’art. 139 c.p.c., nel suo domicilio di via Scaglione 53 a Napoli.
In assenza di contestazione, tramite querela di falso, del verbale di notifica, la doglianza proposta si scontra contro il regime legale di conoscenza legato al regime delle notificazioni.
3. - Con il secondo motivo di diritto, viene lamentato error in iudicando, violazione e falsa applicazione degli art. 3, 7, 10 e 21 della legge n. 241 del 1990; violazione dell’art. 97 della Costituzione; violazione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa. Viene in concreto evidenziata l’incompatibilità della disciplina dell’art. 140 c.p.c. con le esigenze di effettiva partecipazione al procedimento.
3.1. - La censura è inconferente.
Come sopra rimarcato, la notifica è stata operata a norma dell’art. 139 c.p.c., per cui le questioni proposte sull’idoneità della notifica con il rito degli irreperibili ad adempiere alle funzioni della normativa di riferimento appaiono del tutto irrilevanti.
4. - Con il terzo motivo, viene lamentato error in iudicando, violazione e falsa applicazione dell’art. 39 comma 4 della legge n. 724 del 1994; violazione del principio del giusto procedimento; violazione del principio di ragionevolezza; difetto di istruttoria; illogicità manifesta. La censura evidenzia come la documentazione non presentata non riguardasse profili essenziali per la valutazione della domanda di sanatoria.
4.1. - La censura non ha pregio.
La normativa evocata, ossia l’art. 39 comma 4 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”, prevede espressamente che “la mancata presentazione dei documenti previsti per legge entro il termine di tre mesi dalla espressa richiesta di integrazione notificata dal comune comporta l'improcedibilità della domanda e il conseguente diniego della concessione o autorizzazione in sanatoria per carenza di documentazione”.
Nel caso in specie, il Comune di Napoli aveva indicato espressamente i documenti mancanti, tra cui peraltro gli elaborati grafici relativi all’abuso effettuato, il certificato di idoneità statica e la prova della presentazione della documentazione necessaria all’accatastamento, evidenziando l’esistenza di una istanza di sanatoria oggettivamente carente.
La doglianza va respinta.
5. - Con il quarto motivo di ricorso, viene lamentato error in iudicando, violazione e falsa applicazione dell’art. 39 comma 4 della legge n. 724 del 1994; iniquità; violazione del principio di ragionevolezza e proporzione. La doglianza è individuata nel fatto che la norma evocata, tesa a garantire la celerità del procedimento, irragionevolmente consente all’amministrazione di imporre al privato di adempiere in un termine ristretto, mentre la stessa pubblica amministrazione può agire in concreto procrastinando per anni la sua azione.
5.1. - La doglianza è inconferente.
La previsione normativa espressa, sopra ricordata, attiene agli adempimenti che devono essere richiesti al privato. Le disposizioni sui tempi dell’azione amministrativa, e gli eventuali mancati rispetti, non operano certamente come fatto di legittimazione del ritardo del privato, potendo al massimo giustificare interventi, qui certamente non evocati, per sollecitare l’adempimento dell’ente.
6. - Con il quarto motivo di diritto, viene evidenziato error in iudicando, violazione e falsa applicazione dell’art. 39 comma 4 della legge n. 724 del 1994; iniquità; violazione del principio di ragionevolezza e proporzione, in quanto sulla domanda di sanatoria si sarebbe già formato il silenzio assenso.
6.1. - La doglianza non ha pregio.
Come sopra evidenziato, la domanda di sanatoria proposta era mancante di elementi essenziali di valutazione, situazione da cui è scaturita la richiesta di integrazione documentale da parte del Comune.
In tale contesto, la formazione del silenzio assenso non avviene, atteso che la stessa presuppone in ogni caso la completezza della domanda di sanatoria (accompagnata in particolare dall'integrale pagamento di quanto dovuto a titolo di oblazione per quanto attiene la formazione del silenzio-accoglimento), come chiarito dalla pacifica giurisprudenza in merito (da ultimo, Consiglio di Stato, sez. V, 2 febbraio 2012 n. 578; id., 12 settembre 2011 n. 5091).
7. - Con il sesto motivo di diritto, si evidenzia la carenza di interesse in concreto al diniego di condono. Sottolinea l’appellante che, essendo l’immobile in questione situato al secondo piano di una palazzina integralmente condonata, non potrà mai essere disposto il ripristino della situazione pregressa.
7.1. - La censura è inconferente.
La presenza di una situazione di fatto impeditiva della riduzione in pristino non incide sulla vicenda della valutazione della legittimità dell’intervento realizzato, ma attiene unicamente alle modalità di successiva attuazione del provvedimento amministrativo.
8. - L’appello va quindi respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:
1. Respinge l’appello n. 6098 del 2008;
2. Condanna Gaetano Marra a rifondere al Comune di Napoli le spese del presente grado di giudizio che liquida in €. 3.000,00 (euro tremila, comprensivi di spese, diritti di procuratore e onorari di avvocato) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2012, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta - con la partecipazione dei signori:
Sergio De Felice, Presidente FF
Diego Sabatino, Consigliere, Estensore
Guido Romano, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere
Fulvio Rocco, Consigliere
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/08/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)