Consiglio di Stato Sez. VI n. 9045 del 12 novembre 2024
Urbanistica.Doppia conformità e rispetto della disciplina antisismica
L’accertamento sul rispetto delle specifiche norme tecniche antisismiche in zona sismica costituisce sempre un presupposto necessario per conseguire il titolo edilizio. Questo non vale solo per gli interventi ancora da eseguire ma anche per quelli da legittimare ex post. La carenza di questo accertamento sul rispetto delle norme antisismiche non rappresenta quindi una semplice irregolarità formale, ma costituisce una mancanza sostanziale del progetto edilizio che legittima il diniego (segnalazione Ing. M. FEDERICI)
Pubblicato il 12/11/2024
N. 09045/2024REG.PROV.COLL.
N. 09778/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9778 del 2020, proposto da
Pietrantonio Carozza, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuele Marino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Marco Evangelista, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmela De Franciscis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 02104/2020, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di San Marco Evangelista;
Visti gli artt. 35, comma 1, 38 e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2024 il Cons. Gudrun Agostini e senza che alcun difensore delle parti costituite fosse presente ;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. E’ impugnata la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Campania Napoli n. 2104/2020, pubblicata in data 1 giugno 2020, che ha respinto il ricorso proposto dal Sig. Carozza Pierantonio per l’annullamento: (i) della comunicazione prot. 8625/2015 a firma del Responsabile del settore urbanistica recante il diniego definitivo dell’istanza di permesso a costruire per lavori eseguiti in difformità alla C.E. n. 966/78 riferito alla pratica edilizia prot. 6197/2015; (ii) della nota prot. 7513/2015 a firma del predetto Responsabile recante il preavviso di diniego di cui alla predetta pratica.
2. Sulla base delle esposizioni delle parti e della documentazione presente nei fascicoli processuali le circostanze in punto di fatto possono essere così delineate:
- in data 7 giugno 2010 il Comune di San Marco Evangelista notificava all’odierno appellante l’ordinanza di demolizione e rimessione in pristino n. 5 del 04.06.2010, relativa ad opere edili realizzate presso il fabbricato di proprietà dello stesso, sito alla Via G. Di Vittorio 27, eseguite in difformità dalla concessione edilizia n. 966/76 del 13.02.1978, a suo tempo rilasciata per un intervento di demo-ricostruzione totale;
- l’ordinanza si basava sugli accertamenti contenuti nella relazione di sopralluogo prot. gen. 7254/2010; le difformità, complessivamente considerate di rilevante entità, venivano così delineate: - in luogo dell’originario piano seminterrato, adibito a garage, avente altezza di mt. 1,20 risulta realizzato un piano terra adibito ad abitazione, con altezza di interpiano di mt. 2,97 + aggiunte per solai, modificato ed ampliato in pianta e collegato agli altri piani; - in luogo dell’originario piano rialzato, risulta realizzato un piano primo la cui quota di calpestio è innalzata a mt. 2,70 dal piano viario e con superficie utile aumentata e con accesso da scala esterna anch’essa abusiva in cui risultano essere in corso lavori abusivi; - la superficie di ingombro di una scala di collegamento tra i piani previsti in progetto, non realizzata è stata trasformata in superficie residenziale; - in luogo dell’originaria copertura a terrazza risulta realizzato un piano sottotetto interamente abusivo con copertura a doppia falda avente altezza al colmo interno di ca. 2,55 mt. e altezza alla gronda interna di ca. mt. 1,15);
- nel 2015 il Sig. Carozza presentava al Comune di San Marco Evangelista per la successiva legalizzazione delle suddette difformità dalla C.E. n. 966/78 una richiesta di permesso a costruire da intendersi come “ampliamento volumetrico” ai sensi dell’art. 4 della L.R. 19/2009 (“interventi straordinari di ampliamento”) e ss. mm. ii. come modificata dal comma 73 dell’art. 1 della L.R. 16/2014 (“Interventi di rilancio e sviluppo dell’economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo (Collegato alla legge di stabilità regionale 2014”).
- con nota prot. n. 8625 del 01.09.2015, preceduta da avvio del procedimento prot. n. 7513 del 21.07.2015, il Comune di San Marco Evangelista rigettava l’istanza ritenendo non applicabile la disposizione dell’art. 1 comma 73 della L.R. 16/2014, trattandosi di una normativa derogatoria speciale con finalità di promuovere nuovi investimenti privati nel settore dell’edilizia che non rappresenta una sorta di condono o sanatoria per opere, come quelli in ispecie, consistenti in aumenti di volumetria, di superficie utile, di altezze e di distanze nonché cambi di destinazione d’uso realizzati in violazione della concessione rilasciata, non previamente legalizzati. Nel diniego il Comune dava inoltre atto della carenza di autorizzazione sismica, della marca da bollo e del modello Istat compilato online.
3. Ne è seguita l’impugnativa al T.A.R. per la Campania affidata a sei motivi di censura, tutti tesi a far valere eccesso di potere per errore nei presupposti, motivazione carente, mancanza di adeguata istruttoria, irrazionalità ed ingiustizia manifeste. In particolare, con il primo motivo il ricorrente deduceva la sanabilità dell’opera sulla base della mera conformità urbanistica attuale; con il secondo motivo censurava la mancata indicazione dell’interesse pubblico a fronte della situazione ormai consolidata e dell’affidamento creato dallo stesso Comune; il terzo e quarto motivo erano finalizzati a censurare la violazione della L.R. 16/2014 la quale prevedrebbe esplicitamente la possibilità di rilasciare il permesso di costruire “per modifiche di destinazione d’uso di volumetrie esistenti” in edifici singoli se compatibili e di autorizzare “interventi già realizzati” alla data di entrata in vigore delle presenti norme e ad esse conformi e “ampliamenti volumetrici in deroga agli strumenti urbanistici vigenti per uso abitativo fino al 20% della volumetria esistente” per edifici residenziali uni e bifamiliari, nei limiti dell’altezza massima e distanze minime di cui al D.M. 1444/1968;
4. Con la sentenza n. 2104/2020, il T.A.R. per la Campania ha respinto il ricorso con la seguente motivazione, che si riporta in via riassuntiva: (i) l’omessa censura del motivo di diniego fondato sulla mancanza dell’autorizzazione sismica rende irrilevante l’eventuale fondatezza dei restanti e di per se infondato il ricorso; (ii) l’art. 4 della legge Regione Campania n. 9/2009 che consente l’ampliamento fino al venti per cento della volumetria esistente, limite comunque rimasto indimostrato, non è una norma di sanatoria ma si applica solamente ad edifici legittimamente esistenti per nuovi interventi previsti in ampliamento. La sanatoria delle opere per cui è causa è subordinata alle condizioni previste dalla normativa statale e, in particolare, all'art. 36 del D.P.R. 380/2001. In presenza di atto vincolato, come quello in questione, non è necessaria motivazione sull’interesse pubblico.
5. L’appello, come si vedrà meglio nel prosieguo, non poggia sulla formulazione dei classici motivi di censura ma riporta punto per punto i capi della sentenza che si ritengono viziati in quanto non conformi alle tesi dell’appellante.
4. Si è costituito in giudizio il Comune di San Marco Evangelista svolgendo le proprie difese e chiedendo il rigetto dell’appello.
6. All’udienza pubblica del 7 novembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso in appello è inammissibile oltreché infondato.
8. L’appellante ritiene errata la sentenza nella parte in cui la pronuncia si sofferma sul primo motivo di diniego comunale fondato sulla mancanza della marca da bollo, del modello Istat compilato online e dell’autorizzazione sismica. Sostiene a tale riguardo che si tratterebbe di mere irregolarità/incompletezze dell’istanza che non giustificherebbero un diniego e che, in questi casi, sarebbe stato onere del Comune richiedere all’istante la regolarizzazione.
8.1. La censura oltre che essere inammissibile è anche priva di fondamento.
8.2. Osserva il Collegio che l’accertamento sul rispetto delle specifiche norme tecniche antisismiche in zona sismica costituisce sempre un presupposto necessario per conseguire il titolo edilizio.
Questo non vale solo per gli interventi ancora da eseguire ma anche per quelli da legittimare ex post. La carenza di questo accertamento sul rispetto delle norme antisismiche non rappresenta quindi una semplice irregolarità formale, come ritenuto dall’appellante, ma costituisce una mancanza sostanziale del progetto edilizio che legittima il diniego.
Tanto si ricava anche dalla giurisprudenza costituzionale. Si pensi alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 46, comma 1, della l.r. Toscana n. 69 del 2009, recante il nuovo testo dell'art. 182, comma 2, della l.r. n. 65 del 2014 che viene pronunciata dalla Corte costituzionale per la ragione assorbente del contrasto di tale disposizione con il principio della c.d. “doppia conformità” degli interventi oggetto di s.c.i.a. in sanatoria. In analoghi termini, è stata ritenuta la necessaria applicazione della regola della doppia conformità anche per la normativa antisismica e per la sua natura di principio fondamentale delle materie “governo del territorio” e “protezione civile”, da Corte cost., 29 maggio 2013 n. 101; nonché da Corte cost., 27 dicembre 2019 n. 290.
8.3. La censura è tuttavia inammissibile non solo per la sua genericità, non essendo dato comprendere il vizio in cui sarebbe incorso il T.A.R. nel pronunciarsi sul primo motivo di diniego, ma principalmente per il fatto che con essa si mira ad introdurre nel grado di appello una censura rivolta contro un motivo di diniego ormai consolidatosi in conseguenza dell’omessa impugnazione, come già rilevato dal primo giudice.
Il motivo di diniego fondato sulla mancanza dell’autorizzazione sismica non è mai stato impugnato dall’appellante. Si è quindi consolidato, su questo aspetto, il provvedimento di diniego, rimanendo conseguentemente esclusa la necessità di scrutinare la fondatezza degli ulteriori motivi di diniego alla luce dei restanti motivi di ricorso, perché la conservazione dell’atto implica la perdita di interesse del ricorrente all’esame delle altre doglianze (ex multis, Cons Stato Sez. IV 5/7/2010 n. 4244; Sez. VI 17/10/2008 n. 3609; idem 18/5/2012 n. 2894; 27/4/2015 n.2123).
Sul punto si richiama la consolidata giurisprudenza a tenore della quale in presenza di provvedimenti con motivazione plurima, solo l’accertata illegittimità di tutti i singoli profili su cui essi risultano incentrati può comportare l’illegittimità e il conseguente effetto annullatorio dei medesimi (cfr. sentenza di questa Sezione n. 4866/2020 “in presenza di un atto c.d. plurimotivato è sufficiente la legittimità di una sola delle giustificazioni per sorreggere l’atto in sede giurisdizionale; in sostanza, in caso di atto amministrativo, fondato su una pluralità di ragioni indipendenti ed autonome le una dalla altre, il rigetto delle censure proposte contro una di tali ragioni rende superfluo l’esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento (Cons. Stato, sez. V, 14 giugno 2017, n. 2910; sez. V, 12 settembre 2017, n. 4297; sez. V, 21 agosto 2017, n. 4045) (Cons. Stato, IV, 30 marzo 2018, n. 2019) (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 17 settembre 2019, n. 6190)”.
8.4. Sono di conseguenza inammissibili, per carenza d’interesse ad una pronuncia in sede giudiziaria, anche tutte le ulteriori critiche sviluppate nell’atto di appello per censurare gli ulteriori capi della sentenza che esaminano i motivi di diniego basati sulla inapplicabilità della LR 16/2014 (e della relativa deroga per ampliamenti della volumetria abitativa) al progetto edilizio di cui si discute, finalizzato a sanare ex post difformità essenziali da tempo realizzate e mai legalizzate prima, consistenti in rilevanti aumenti di volumetria, di superficie utile, di altezze e distanze e di modifiche di destinazione d’uso.
Tali censure sono anche infondate perché certamente, anche a giudizio di questa Sezione, deve considerarsi che la fattispecie rientra nel campo di applicazione dell’art. 36 del D.P.R. 380/2001 e all’ivi previsto criterio di doppia conformità che non consente di fare riferimento – a guisa di deroga al requisito della doppia conformità - ad una normativa che consente ampliamenti volumetrici in relazione ad edifici già esistenti. La normativa invocata quindi, oltre a non consentire alcuna deroga ai requisiti per l’accertamento di conformità non è nemmeno applicabile per il fatto che, alla luce della documentazione in atti, non si è in presenza di edificio legalmente esistente su cui si richiede l’autorizzazione di un ampliamento ma di un edificio allo stato completamente difforme dal progetto concessionato e quindi da ritenersi non legittimamente esistente con la conseguenza di non configurare il presupposto per l’ampliamento volumetrico.
Per le ragioni esposte l’appello va dichiarato inammissibile e comunque infondato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge per le causali di cui in parte motiva.
Condanna l’appellante al pagamento in favore del Comune di San Marco Evangelista, delle spese di lite del grado di giudizio, che liquida in Euro 4.000,00 (quattromila/00) più accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere
Gudrun Agostini, Consigliere, Estensore