Cass. Sez. III n. 43153 del 21 settembre 2017 (Ud 24 mag 2017)
Presidente: Fiale Estensore: Renoldi Imputato: Trebbi ed altri
Urbanistica. Soggetti responsabili

L'art. 29 del d.P.R. n. 380 del 2001, rubricato "responsabilità del titolare del permesso di costruire, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori, nonché anche del progettista per le opere subordinate a denuncia di inizio attività", prevede un meccanismo di responsabilità concorrente del titolare del permesso di costruire, del committente e, per quanto qui rileva, anche del costruttore e del direttore dei lavori, per quanto concerne la conformità delle opere a quelle del permesso e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo; sicché la presenza del direttore dei lavori non può certo valere ad elidere, in alcun modo, gli obblighi gravanti sulle altre figure qualificate previste dal citato art. 29 e, tra queste, l'amministratore della società costruttrice


RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 12/04/2016, la Corte d'appello di Bologna confermò, nei confronti di Massimo Trebbi, Fabrizio Cazzola, Paola Silingardi, Alessandro Silipo e Alessandra Pedrini, la sentenza del Tribunale di Bologna in data 10/07/2014 che ne aveva affermato la responsabilità penale in relazione ai reati, accertati in Bologna il 22/02/2011, previsti dagli artt. 110 cod. pen., 44, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001 (capo a), 181 d.lgs. n. 42 del 2004 (capo b), nonché, con l'esclusione della sola Pedrini, dei reati di cui agli artt. 71 e 64, d.P.R. n. 380 del 2001 (capo c), 72 e 65, d.P.R. n. 380 del 2001 (capo d); e in relazione ai quali gli stessi erano stati condannati, con le attenuanti generiche: i primi quattro alla pena di due mesi di arresto e di 12.000,00 euro di ammenda, la quinta, che per i reati di cui ai capi c) e d) era stata ammessa all'oblazione, alla pena di un mese e dieci giorni di arresto e di 11.000,00 euro di ammenda.

2. Avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorso per cassazione l'avv. Ulisse Melega in nome e per conto di Massimo Trebbi e Alessandro Silipo; l'avv. Andrea Paternoster in nome e per conto di Alessandra Pedrini e l'avv. Vittorio G. Catelli in nome e per conto di Paola Silingardi e Fabrizio Cazzola.
Gli atti di impugnazione, pur autonomamente proposti, si caratterizzano per contenuti sostanzialmente analoghi, articolati intorno a due motivi di censura, cui nel solo caso di Alessandra Pedrini, si aggiunge, come si dirà, un ulteriore profilo di doglianza, sicché ne è senz'altro opportuna una esposizione unitaria, peraltro contenuta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen..

2.1. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono, ex art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., la violazione e falsa applicazione degli artt. 131-bis cod. pen. e 609, comma 2 cod. proc. pen., avendo la Corte territoriale dichiarato l'inammissibilità della richiesta di applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto formulata soltanto in sede di giudizio di appello e non nell'atto di gravame.

2.2. Con il secondo motivo, gli imputati lamentano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione e falsa applicazione della legge penale dell'art. 44, comma 1, lett. c) del d.P.R. n. 380 del 2001, sul presupposto che le opere edilizie in contestazione siano state realizzate in difformità solo parziale rispetto al titolo abilitativo. In proposito, peraltro, la Corte territoriale avrebbe omesso una puntuale motivazione sulle ragioni del rigetto della specifica censura formulata in sede di appello.

2.3. Infine, la sola Pedrini censura la circostanza che la sua responsabilità sia stata affermata, dai giudici di merito, in ragione della mera qualità di presidente del consiglio di amministrazione della società esecutrice dei lavori. Ad onta di tale qualifica soggettiva, tuttavia, la ricorrente osserva che non potrebbe esserle ascritta la violazione di alcun obbligo di diligenza, considerata la presenza di un direttore dei lavori che avrebbe dovuto esercitare i necessari controlli sull'attività esecutiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono manifestamente infondati.

2 .Con il primo motivo, i ricorrenti deducono l'errore nel quale i giudici di secondo grado sarebbero incorsi nel ritenere inammissibili le istanze di applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, presentate, per la prima volta, nel corso del giudizio di appello, ma non formalizzate nell'atto introduttivo del gravame. In proposito, i ricorrenti deducono che l'impugnazione era stata proposta prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 16/03/2015, n. 28 e che, dunque, la relativa richiesta non avrebbe potuto che essere avanzata nel corso del giudizio di secondo grado. Il rilievo è formalmente fondato, avendo questa Corte ammesso finanche la possibilità che la relativa richiesta sia presentata, per la prima volta, nel corso del giudizio di legittimità, qualora la nuova disciplina sia entrata in vigore nelle more del medesimo (Sez. Un., n. 13681 del 25/02/2016, dep. 6/04/2016, Tushaj, Rv. 266593).
Tuttavia, la censura difensiva omette di considerare la manifesta infondatezza, sul piano sostanziale, della relativa istanza. La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, infatti, non può essere applicata, ai sensi del terzo comma dell'art. 131-bis cod. pen., qualora l'imputato abbia commesso più reati della stessa indole, ovvero plurime violazioni della stessa o di diverse disposizioni penali sorrette dalla medesima ratio puniendi. In particolare, secondo l'indirizzo accolto da questa Corte, essa non può essere dichiarata in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, in quanto anche il reato continuato configura un'ipotesi di "comportamento abituale", ostativa al riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 43816 del 1/07/2015, dep. 30/10/2015, Annodeo, Rv. 265084; Sez. 3, n. 29897 del 28/05/2015, dep. 13/07/2015, Gau, Rv. 264034).
Nel caso di specie, la continuazione è stata correttamente ritenuta dai giudici di merito essendosi pacificamente in presenza di una pluralità di condotte di rilevanza penale, di natura commissiva ed omissiva, le quali, rivelando un sostanziale disinteresse per le norme poste a tutela dell'assetto urbanistico del territorio e del paesaggio, connotano in termini certamente non modesti la complessiva attività criminosa ascritta agli imputati.
Pertanto, benché debba riconoscersi la fondatezza del rilievo difensivo in ordine alla declaratoria di inammissibilità della richiesta di applicazione dell'istituto, la manifesta infondatezza dell'istanza non consente di addivenire alla invocata pronuncia di annullamento della sentenza di secondo grado. Tale approdo interpretativo, del resto, appare pienamente conforme alla sistematica delineata dalle pronunce nelle quali questa Corte ha affermato, per un verso, che la mancata decisione, da parte del giudice di appello, su una deduzione manifestamente infondata non ridonda in vizio della sentenza suscettibile di determinarne l'annullamento (Sez. 3, n. 21029 del 3/02/2015, dep. 21/05/2015, Dell'Utri, Rv. 263980) e, per altro verso, che l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. nel giudizio di legittimità presuppone che le condizioni di applicabilità dello stesso non siano state escluse dal giudice di merito, in termini espliciti o impliciti, nella ricostruzione della fattispecie e nelle valutazioni espresse in sentenza (Sez. 3, n. 6870 del 28/04/2016, dep. 14/02/2017, Fontana, Rv. 269160).
Ne consegue, conclusivamente, la manifesta infondatezza del primo motivo di censura. 3. Del tutto infondato è anche il secondo motivo di doglianza, con il quale i ricorrenti deducono l'erronea applicazione dell'art. 44, comma 1, lett. c) del T.U.E., sul presupposto che, nella specie, ricorresse una situazione di difformità solo parziale tra le opere eseguite e quanto previsto dal relativo titolo abilitativo. Infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, cui il Collegio ritiene di dover dare continuità, in presenza di interventi edilizi che, come nel caso di specie, siano stati eseguiti in una zona paesaggisticamente vincolata, ai fini della loro qualificazione giuridica, è del tutto indifferente la distinzione tra interventi eseguiti in difformità totale o parziale ovvero in variazione essenziale, in quanto l'art. 32, comma 3, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, prevede espressamente che tutti gli interventi realizzati in zona sottoposta a vincolo paesaggistico eseguiti in difformità dal titolo abilitativo, inclusi quelli eseguiti in parziale difformità, si considerano come variazioni essenziali e, quindi, quali difformità totali, come tali riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001, non essendovi spazio per l'applicazione dell'ipotesi contravvenzionale contemplata dalla lett. a) della richiamata disposizione (Sez. 3, n. 37169 del 6/05/2014, dep. 5/09/2014, Longo, Rv. 260181; Sez. 3, n. 1486 del 3/12/2013, dep. 15/01/2014, P.M. in proc. Aragosa e altri, Rv. 258297; Sez. 3, n. 16392 del 17/02/2010, dep. 27/04/2010, Santonicola e altro, Rv. 246960).

4. Manifestamente infondato è, infine, il profilo di ricorso dedotto dalla sola Pedrini, con il quale la ricorrente lamenta che avendo la stessa rivestito la mera qualità di presidente del consiglio di amministrazione della società esecutrice dei lavori, non potrebbe esserle ascritta alcuna violazione di obblighi di diligenza, considerata la presenza di un direttore dei lavori che avrebbe dovuto esercitare i relativi controlli sull'attività esecutiva. Sul punto, osserva, infatti, il Collegio che la Corte territoriale, cui la censura in esame era stata dedotta in occasione dell'atto di appello, ha puntualmente argomentato nel senso che la presenza del direttore dei lavori non fosse comunque idonea a sollevare la Pedrini, nella sua qualità di legale rappresentante della società appaltatrice, dagli obblighi di controllo sulla stessa gravanti in relazione all'attività delle maestranze dell'impresa esecutrice, considerato che mentre il permesso di costruire aveva fatto riferimento alla realizzazione di opere interrate, i lavori effettivamente eseguiti avevano portato alla realizzazione di manufatti fuori terra (cfr. Sez. 3, n. 16802 del 8/04/2015, Carafa, Rv. 263474; Sez. 3, n. 860 del 25/11/2004, Cima, Rv. 230663).
 In proposito è appena il caso di rilevare che l'art. 29 del d.P.R. n. 380 del 2001, rubricato "responsabilità del titolare del permesso di costruire, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori, nonché anche del progettista per le opere subordinate a denuncia di inizio attività", prevede un meccanismo di responsabilità concorrente del titolare del permesso di costruire, del committente e, per quanto qui rileva, anche del costruttore e del direttore dei lavori, per quanto concerne la conformità delle opere a quelle del permesso e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo; sicché la presenza del direttore dei lavori non può certo valere ad elidere, in alcun modo, gli obblighi gravanti sulle altre figure qualificate previste dal citato art. 29 e, tra queste, l'amministratore della società costruttrice.
Ne consegue, conclusivamente, che anche il secondo motivo di doglianza si palesa manifestamente infondato. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono i ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 2.000,00 euro ciascuno. 6. La natura non complessa delle questioni sollevate e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.

PER QUESTI MOTIVI

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 2.000,00 (duemila) in favore della Cassa delle Ammende. Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 24/05/2017