Cass. Sez. III n. 18533 del 11 maggio 2011 (CC 23 mar. 2011)
Pres.De Maio Est. Petti Ric.Abbate
Urbanistica. Sentenza di patteggiamento e ordine di demolizione

L'ordine di demolizione del manufatto abusivo (art. 31, comma nono, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) resta eseguibile, qualora sia stato impartito con la sentenza di applicazione della pena su richiesta, anche nel caso di estinzione del reato conseguente al decorso del termine di cui all'art.445, comma secondo, cod. proc. pen. (In motivazione la Corte ha, altresì, escluso l'applicazione sia dell'art. 2946 cod. civ., riguardante la prescrizione dei diritti e non delle sanzioni amministrative, sia dell'art. 28, legge 24 novembre 1981, n. 689, applicabile alle sanzioni amministrative aventi ad oggetto somme di denaro).

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di
consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 23/03/2011
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 611
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - N. 15966/2010
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di Abbate Concetta, nata a Messina il 29 novembre del 1939;
avverso l'ordinanza del tribunale di Messina del 16 settembre del 2009;
Udita la relazione svolta dal consigliere dott. Petti Ciro;
Letta la requisitoria del Procuratore generale dott. Stabile Carmine il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Pretore di Messina, con sentenza del 9 febbraio del 1998, pronunciata a norma dell'art. 444 c.p.p., divenuta irrevocabile il 30 marzo del 1998, disponeva, tra l'altro, la demolizione del manufatto abusivo realizzato dall'imputato Villari Paolo. Divenuta irrevocabile la sentenza, il Procuratore della Repubblica ha ingiunto la demolizione.
L'Abbate, quale moglie ed erede dell'imputato, ha proposto incidente di esecuzione al fine di ottenere la revoca dell'ordine di demolizione a seguito dell'estinzione del reato edilizio ex art. 445 c.p.p per il decorso del tempo.
Il tribunale ha respinto l'istanza perché la sanzione della demolizione, non avendo natura penale, non si era estinta a norma dell'art. 445 c.p.p. e dell'art. 171 c.p..
Ricorre per cassazione l'interessata per mezzo del proprio difensore deducendo:
omessa motivazione in ordine all'eccepita estinzione della sanzione accessoria, sia a norma dell'art. 173 c.p. che a norma dell'art. 2946 c.c., per la natura amministrativa del provvedimento di demolizione. Con memoria del 7 marzo del 2011 ha fatto comunque presente di avere presentato istanza di sanatoria L. n 47 del 1985, ex art. 13. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va respinto perché infondato con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. A prescindere pur dal rilievo che l'estinzione del reato ex art. 445 c.p.p., comma 2 richiede una formale pronuncia del giudice dell'esecuzione ex art. 676 c.p.p., pronuncia necessaria per la certezza dei rapporti giuridici (cfr. Cass. 24 novembre del 2009, Diamanti Rv 245968), si osserva che l'ordine di demolizione della costruzione abusiva, già previsto dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 7, u.c. ora D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31 avendo natura di sanzione amministrativa la cui applicazione è eccezionalmente demandata (ove non abbia già provveduto l'autorità amministrativa), al giudice penale, e non essendo quindi qualificabile come sanzione penale accessoria o come effetto penale della condanna, resta eseguibile, qualora sia stato impartito con la sentenza di applicazione della pena su richiesta, anche nel caso di estinzione del reato conseguente al decorso del termine di cui all'art. 445 c.p.p., comma 2, (cfr Cass n 2674 del 2000, Callea) Invero, per la sua natura sostanzialmente amministrativa ad essa non sono applicabili neppure in via analogica le norme relative all'estinzione della pena.
In ogni caso, anche a volere ritenere applicabile l'analogia in relazione alle cause estintive del reato, mancherebbe lo stesso presupposto dell'analogia ossia l'eadem ratio, posto che il decorso del tempo potrebbe fare venire meno l'interesse dello Stato alla punizione, ma non quello di eliminare dal territorio un manufatto abusivo tenuto conto della preminenza delle ragioni di tutela del territorio che giustificano l'eccezionale potestà sanzionatoria amministrativa attribuita dalla legge al giudice penale, rispetto a quelle c.d. "premiali", cui invece è improntato il regime del procedimento speciale di cui all'art. 444 c.p.p. e segg.. Le stesse ragioni comportanti l'inapplicabilità della disposizione, contenuta nell'art. 445, comma 1 cit., relativa al processo di cognizione, inducono ad escludere, sotto il profilo esecutivo, che il legislatore abbia inteso riferirsi anche alle sanzioni in questione, allorquando ha previsto, al comma 2, che, estinto il reato (per il decorso del termine, entro il quale l'imputato non abbia commesso altri delitti o contravvenzioni della stessa indole) "si estingue ogni effetto penale" della condanna.
Non è applicabile in via analogica il disposto dell'art. 2946 c.c., invocato dal ricorrente, perché esso riguarda la prescrizione dei diritti e non delle sanzioni amministrative.
Nella sentenza di questa Corte(la n. 2674 del 2000) citata dal ricorrente a sostegno del proprio assunto, si afferma il contrario. In essa invero si ribadisce che non è applicabile ne' l'art. 2946 c.c. ne' il termine prescrizionale di cui alla cit. L. n. 689 del 1981, art. 28 applicabile alle sanzioni amministrative aventi per oggetto somme di denaro.
Per quanto concerne la domanda di sanatoria per accertamento di conformità L. n 47 del 1985, ex art. 13 (ora D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 36 T.U. dell'edilizia) presentata nelle more del procedimento di esecuzione, si osserva che trattasi di questione nuova non sottoposta preliminarmente all'esame del giudice di esecuzione ed è quindi inammissibile in questa sede. In ogni caso la sanatoria di cui alla L. n 47 del 1985, art. 13 non può essere presentata dopo l'irrogazione di sanzioni amministrative e a fortiori dopo la sentenza di condanna.
P.Q.M.
LA CORTE
Letto l'art. 616 c.p.p., Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 marzo del 2011.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2011