Cass. Sez. III n. 787 del 13 gennaio 2022 (UP 19 nov 2021)
Pres. Aceto Est. Di Stasi Ric. PG in proc. Gattuso
Urbanistica.Reati edilizi e concessione della sospensione condizionale della pena
In tema di reati edilizi, la concessione della sospensione condizionale della pena non deve essere necessariamente subordinata alla demolizione delle opere abusive non potendo tale necessità ricavarsi dal dovere, per il giudice, di emettere, in caso di condanna, l'ordine di cui all'art. 31, comma 9, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nulla infatti disponendo tale previsione con riferimento alla concessione della sospensione condizionale della pena e agli obblighi cui la stessa può essere subordinata; il giudice è tenuto a motivare la mancata subordinazione del beneficio concesso all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato nei soli casi in cui esso riguardi persona che ne abbia già usufruito o vi sia stata una specifica richiesta del pubblico ministero.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 14/09/2020, il Tribunale di Palermo dichiarava Gattuso Giada responsabile dei reati di cui agli artt. 44 lett. b) d.P.R. n. 380/2001, 633, 639 bis e 635, comma 2 n. 1 cod.pen. e la condannava alla pena di mesi due di reclusione ed euro 200,00 di multa.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Palermo, articolando i motivi di seguito enunciati.
Il ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata disposizione dell’ordine di demolizione delle opere abusive ex art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380/2001, avente natura di sanzione amministrativa accessoria e chiede annullarsi senza rinvio sul punto la sentenza impugnata, trattandosi di provvedimento obbligatorio ex lege, privo di connotati di discrezionalità; chiede, inoltre, che il concesso beneficio della sospensione condizionale della pena venga subordinato, con annullamento senza rinvio sul punto, alla effettiva demolizione delle opere abusive, come da costante giurisprudenza che afferma che tale subordinazione risponde a due evidenti necessità: che la condanna inflitta non rimanga priva di conseguenze concrete e che si raggiunga l’obiettivo concreto della eliminazione effettiva delle conseguenze del reato.
La difesa dell’imputata ha depositato memoria difensiva, nella quale ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettare il ricorso e chiesto la liquidazione delle spese.
3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l’intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell’art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in l. n. 176/2020.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è fondato nei limiti appresso precisati.
2. L'art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001, che ha riprodotto il disposto dell'art. 7, ultimo comma, l. n. 47 del 1985, prevede che per le opere abusive “di cui al presente articolo il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita". La disposizione riguarda gli "interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali", con esclusione del caso di condanna per il reato di cui all'art. 44, comma primo, lett. a), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Cfr Sez.3, n.50144 del 2018, non mass. Sez. 3, n. 41423 del 29/9/2011, Tucci e altri, Rv. 251326. Conf. Sez. 3, n. 49991 del 30/4/2014, Pazmino, Rv. 261595).
3. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, tale ordine costituisce un provvedimento accessorio rispetto alla condanna principale, esplicitazione di un potere sanzionatorio non residuale o sostitutivo, ma autonomo rispetto a quello dell'autorità amministrativa, attribuito dalla legge al giudice penale (Sez.3, n.50441 del 27/10/2015,dep.23/12/2015, Rv.265616; Sez.3, n.756 del 02/12/2010,dep.14/01/2011, Rv.249154; Sez. 3, n. 10/2/2006, Cirillo, Rv. 233673; Sez. U, n. 15 del 1976/1996, Monterisi, Rv. 205336, in relazione all'art. 7, ultimo comma, l. n. 47 del 1985); in caso di omessa statuizione da parte del primo giudice, l'ordine può essere impartito dal giudice dell'appello (Sez. 5, n. 13812 del 11/11/1999, Giovannella F ed altro, Rv. 214608) o direttamente dalla Corte di cassazione, trattandosi di statuizione obbligatoria, priva di contenuto discrezionale, consequenziale alla sentenza di condanna o ad altra alla stessa equiparata, e pertanto sottratta alla disponibilità delle parti (Sez.3,n.6128 del 20/01/2016, Rv.266285 – 01; Sez.3, n.42697del 07/07/2015, Rv. 265192 – 01; Sez. 3, n. 18509 del 15/1/2015, RG. in proc. Gioffrè, Rv. 263557; Sez. 3, n. 1365 del 18/9/1992, P.M. in proc. Marchese, Rv. 192057).
4. Nella specie, intervenuta sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 44, comma 1, lett, b) d.P.R. n. 380/2001 per intervento eseguito in assenza di permesso di costruire, risulta, quindi, illegittima l’omessa disposizione dell’ordine di demolizione delle opere abusive. Ne consegue, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'omesso ordine di demolizione, che va disposto ai sensi dell'art. 620 c.p.p., lett. l), trattandosi di provvedimento obbligatorio ex lege, privo di connotati di discrezionalità.
3. E’, invece, manifestamente fondata l’ulteriore doglianza.
Questa Corte ha affermato in maniera condivisibile (cfr Sez.3, n.38476 del 31/05/2019, Rv.276889 – 01), in tema di reati edilizi, che la concessione della sospensione condizionale della pena non deve essere necessariamente subordinata alla demolizione delle opere abusive non potendo tale necessità ricavarsi dal dovere, per il giudice, di emettere, in caso di condanna, l'ordine di cui all'art. 31, comma 9, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nulla infatti disponendo tale previsione con riferimento alla concessione della sospensione condizionale della pena e agli obblighi cui la stessa può essere subordinata; e si è precisato che il giudice è tenuto a motivare la mancata subordinazione del beneficio concesso all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato nei soli casi in cui esso riguardi persona che ne abbia già usufruito o vi sia stata una specifica richiesta del pubblico ministero.
Nella specie, pertanto, nulla va disposto, non vertendosi in ipotesi di statuizione obbligatoria e neppure risultando dall’esame degli atti processuali che l'imputata avesse già fruito della sospensione condizionale (cfr certificato penale) o che il Pubblico ministero avesse chiesto la subordinazione del beneficio all'adempimento di obblighi ex art. 165 cod. pen (cfr conclusioni del pubblico ministero di cui al verbale all’udienza del 14.09.2020).
4. Va, infine, dato atto, quanto all’istanza di liquidazione per il patrocinio a spese dello Stato depositata dal difensore dell’imputata, che la stessa va rimessa al giudice competente ai sensi dell’art 83, comma 2 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che prevede testualmente: “per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato”.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente all'omesso ordine di demolizione, ordine che dispone. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Così deciso il 19/11/2021