Cass. Sez. III n. 10454 del 23 marzo 2020 (CC 9 gen 2020)
Pres. Andreazza Est. Noviello Ric. Castagna
Urbanistica.Movimentazione terreno
E’ condivisibile il rilievo del tribunale per cui, a fronte di movimentazioni di circa 100 mc di terreno con livellamento del medesimo, emergono interventi che alterano lo stato dei luoghi e come tali richiedono il permesso di costruire e l’autorizzazione paesaggistica; senza che possano trovare applicazione le previsioni, derogatorie ed eccezionali, di cui ai punti A16 ed A17 del DPR 31/2017, limitate, rispettivamente, alla istallazione di strutture o manufatti stagionali facilmente rimovibili, ovvero a strutture non ancorate al suolo o prive di parti in muratura, poste a corredo di attività economiche.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 17 settembre 2019, il Tribunale di Sondrio, sezione del riesame, adito ai sensi dell'art. 322 del codice di rito avverso il provvedimento con cui il gip del medesimo tribunale aveva disposto il sequestro preventivo di terreni nonché opere insistenti sui medesimi e ritenute realizzate in concorso tra loro da Moretti Luca e Mottini Matteo, respingeva l’istanza confermando il decreto impugnato.
2. Avverso la pronuncia del tribunale della cautela propongono ricorso per cassazione Moretti Luca e Mottini Matteo, mediante il proprio difensore, deducendo due motivi di impugnazione.
3. Deducono con il primo motivo il vizio di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. in relazione all’art. 181 Dlgs. 42/04, con riferimento alla sussistenza del fumus commissi delicti, sul rilievo per cui, emergendo la realizzazione di opere di cui alla voce 16 o 17 dell’allegato a) del DPR del 13 febbraio 2017 n. 31, per le stesse non sarebbe richiesto il rilascio del nulla osta paesaggistico. Si tratterebbe infatti, di strutture facilmente rimovibili e temporanee, atteso che il “bike- park” realizzato, peraltro da diversi anni e con supporto di delibera comunale che esonerava l’ente realizzatore dal richiedere e ottenere titoli abilitativi, sarebbe limitato ad una permanenza meramente estiva, essendo la medesima area destinata allo sci di fondo durante la restante parte dell’anno. Si aggiunge che il materiale terroso posizionato nell’area non sarebbe destinato ad essere livellato, cosicchè anche alla luce della giurisprudenza di legittimità quanto in esame sarebbe sottratto al regime autorizzatorio di tipo paesaggistico.
2. Rappresentano con il secondo motivo il vizio di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. per insussistenza del periculum in mora : trattandosi di una installazione di tipo stagionale destinata a concludersi il 20 settembre del 2019, in caso di dissequestro e libera disponibilità dell’area le installazioni sarebbero immediatamente rimosse e, superato il 20 settembre 2019, il requisito del periculum di cui alla norma non sarebbe comunque attualmente sussistente. Mancherebbero altresì elementi che dimostrino che la libera disponibilità dell’area possa comportare il deterioramento ulteriore dell’ecosistema e non vi sarebbe ragione per ritenere che l’ente turistico organizzatore, ottenuto il dissequestro, non si attiverebbe per il ripristino dello stato originario dei luoghi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è manifestamente infondato: è condivisibile il rilievo del tribunale per cui, a fronte di movimentazioni di circa 100 mc di terreno con livellamento del medesimo, emergono interventi che alterano lo stato dei luoghi e come tali richiedono il permesso di costruire e l’autorizzazione paesaggistica; senza che possano trovare applicazione le previsioni, derogatorie ed eccezionali, di cui ai punti A16 ed A17 del DPR 31/2017, limitate, rispettivamente, alla istallazione di strutture o manufatti stagionali facilmente rimovibili, ovvero a strutture non ancorate al suolo o prive di parti in muratura, poste a corredo di attività economiche.
Invero quanto realizzato, da una parte non è limitato, ai sensi del citato punto A16, alla mera realizzazione di strutture di ridotto utilizzo temporale e di rapida rimozione – assumendo rilievo, piuttosto, la modifica di una vasta area mediante consistente riporto e livellamento di terreni, come tale di non rapida rimozione -; dall’altra non si traduce, difformemente dal successivo punto A17, in “installazioni” che siano “esterne” nonché a “a corredo” di attività economiche – come tali strumentali rispetto a preesistenti strutture autonome e principali di riferimento -, ma integra esso stesso un’attività di rilievo turistico e sportivo, di cui le movimentazioni e sagomature di terreno costituiscono il profilo principale. In altri termini, la richiamata disciplina derogatoria, di natura eccezionale ed insuscettibile di estensione oltre i casi espressamente regolati, attiene ad opere diverse da quelle realizzate, meramente statiche, transitorie e finalisticamente orientate (cfr. Cass. sez. III n 15125 ud. 24/10/2017 dep. 05/04/2018).
Il rilievo difensivo per cui non vi sarebbe alcun livellamento di terreni, diversamente dalla diversa ricostruzione operata dal collegio della cautela alla luce dei dati investigativi disponibili, oltre comunque a non superare le considerazioni sopra esposte circa la non riconducibilità di quanto realizzato entro i precisi limiti descrittivi dei citati punti dell’allegato A del DPR 31/2017, si traduce nella mera, diversa valutazione del fatto, inammissibile in questa sede (cfr. sul punto, (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507).
2. Risulta inammissibile anche il secondo motivo di ricorso, avendo il collegio congruamente rilevato il periculum in mora nella possibilità - fondata sul rilievo, incontestato dalla difesa, per cui le opere in questione sono state periodicamente rinnovate più volte negli anni precedenti - che l’Ente committente i predetti lavori possa nuovamente disporre, nel periodo stagionale di riferimento, nuovi interventi analoghi. Quanto alla prospettata cessazione del periculum in ragione della intervenuta scadenza del termine di durata del “bike- park”, va osservato che alla Corte di cassazione è preclusa la valutazione di elementi di fatto sopravvenuti, eventualmente incidenti sulle esigenze cautelari, spettando al giudice del merito stabilire, nel caso di specie, se la scadenza del previsto termine di durata dell’installazione ed il quadro giuridico così delineato possa giustificare il dissequestro dell’area, eventualmente subordinato alla rimozione, e se all’esito possa ritenersi cessato il periculum.
3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che i ricorrenti versino ciascuno la somma, determinata in via equitativa, di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 ciascuno a favore della Cassa delle Ammende
Così deciso il 09/01/2019.