Cass. Sez. III n. 21917 del 30 maggio 2008 (Ud. 7 marzo 2008)
Pres. Vitalone Est. Onorato Ric. Di Cara ed altro
Beni ambientali. Condono paesaggistico

Accanto al c.d. condono edilizio disciplinato dal D.L. 269/2003, è stato successivamente introdotto un c.d. condono ambientale attraverso l\'art. 1, comma 37, della legge 15.12.2004 n. 308, che prevede l\'estinzione del reato ambientale (di cui all\'art. 181 D.Lgs. 22.1.2004 n. 42, che ha sostituito l\'art, 163 D.Lgs. 490/1999) in seguito all\'accertamento di compatibilità paesaggistica da parte dell\'autorità amministrativa competente, sempre che sussistano precisi requisiti edilizi e siano state pagate determinate sanzioni pecuniarie. Ma per siffatto condono ambientale la normativa non prevede alcuna sospensione del processo penale. E questa non può essere disposta dal giudice in analogia alla sospensione prevista per il c.d. condono edilizio, giacché ogni norma che prevede la sospensione processuale deroga ai principi costituzionali della obbligatorietà dell\'azione penale e della ragionevole durata dei processi, ed è pertanto di stretta interpretazione.

IN FATTO E IN DIRITTO

1 - Con sentenza del 27.3.2007 la Corte d'appello di Catania ha integralmente confermato quella resa il 3.10.2005 dal tribunale monocratico di Ragusa, che aveva condannato D.C.N. e S.S. alla pena di un mese di arresto ed Euro 10.000,00 di ammenda ciascuno, avendoli giudicati colpevoli del reato di cui al D.Lgs. n. 490 del 1999, artt. 146 e 163, per aver realizzato in zona sottoposta a vincolo paesaggistico opere edilizie (consistenti nell'ampliamento di un immobile preesistente) senza la previa autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del vincolo (accertato in (OMISSIS)), La Corte territoriale ha confermato la penale responsabilità di entrambi gli imputati, osservando che il D.C. era il locatario dell'immobile, mentre lo S., socio del primo, aveva presentato istanza di definizione dell'illecito edilizio (c.d. condono), sicchè era evidente l'interesse di entrambi all'ampliamento dell'immobile.

2 - Il difensore degli imputati ha presentato ricorso per Cassazione, deducendo due motivi. Col primo lamenta erronea applicazione del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 32, comma 25.

Sostiene che illegittimamente la Corte territoriale ha negato la sospensione del processo penale in presenza dell'istanza di condono edilizio e in attesa del nulla osta da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo.

Vero è che a norma del citato D.L., art. 32, comma 27, lett. d) non sono suscettibili di sanatoria le opere realizzate in zona sottoposta a vincolo e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici. Ma al riguardo il difensore solleva questione di legittimità costituzionale della disposizione normativa per contrasto con gli artt. 3 e 42 Cost..

Col secondo motivo il ricorrente lamenta mancanza, contradditorietà e illogicità della motivazione in ordine alla responsabilità personale degli imputati, osservando che non è sufficiente la qualità di conduttore o la sottoscrizione di un'istanza di condono per affermare che entrambi hanno materialmente contribuito, come costruttori o come committenti, al contestato ampliamento abusivo dell'immobile locato.

3 - Il primo motivo è manifestamente infondato.

La ratio della sospensione del processo penale prevista dalla L. n. 47 del 1985, art. 44 (ope legis) e art. 38 (ope iudicis), richiamati dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 32, comma 25, convertito con L. 24 novembre 2003, n. 326, consiste nella inopportunità di proseguire l'attività processuale in ordine a un reato urbanistico per il quale è astrattamente possibile presentare, o è stata concretamente presentata, domanda di sanatoria, in esito alla quale il reato stesso può essere estinto. Presupposto della sospensione è pertanto che il processo abbia per oggetto un reato urbanistico suscettibile di sanatoria straordinaria (c.d. condono edilizio), da solo o in concorso con eventuali reati c.d. satelliti.

Quando - come nel caso di specie - il processo abbia per oggetto solo un reato ambientale la sospensione del processo non è possibile, non essendo applicabili i predetti L. n. 47 del 1985, artt. 44 e 38, richiamati dal D.L. n. 269 del 2003, art. 32, comma 25.

Esula dal thema decidendum anche il problema dell'applicabilità del citato art. 32, comma 27, perchè non si tratta di stabilire se le opere abusive siano o meno sanabili, atteso che la sanatoria prevista dall'articolo anzidetto riguarda il reato urbanistico, ma non il reato ambientale oggetto esclusivo del presente processo.

Per conseguenza è irrilevante la dedotta questione di legittimità costituzionale.

4 - Giova precisare che accanto al c.d. condono edilizio disciplinato dal D.L. n. 269 del 2003, è stato successivamente introdotto un c.d.

condono ambientale attraverso la L. 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 37, che prevede l'estinzione del reato ambientale (di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 181, che ha sostituito il D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 163, contestato nel presente processo) in seguito all'accertamento di compatibilità paesaggistica da parte dell'autorità amministrativa competente, sempre che sussistano precisi requisiti edilizi e siano state pagate determinate sanzioni pecuniarie.

Ma per siffatto condono ambientale la normativa non prevede alcuna sospensione del processo penale. E questa non può essere disposta dal giudice in analogia alla sospensione prevista per il c.d. condono edilizio, giacchè ogni norma che prevede la sospensione processuale deroga ai principi costituzionali della obbligatorietà dell'azione penale e della ragionevole durata dei processi, ed è pertanto di stretta interpretazione. Senza considerare che nel caso di specie non risulta presentata alcuna domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica, come richiesto dalla citata L. n. 308 del 2004, art. 1, comma 39.

5 - Anche il motivo di merito va disatteso.

Entrambi i giudici di merito hanno affermato la penale responsabilità degli imputati con motivazione congrua e legittima, che, nel pieno rispetto dell'art. 192 c.p.p., comma 2, ha desunto la prova che gli stessi erano committenti delle opere non autorizzate in base a indizi gravi, precisi e concordanti: essere l'uno il conduttore formale dell'immobile, ed avere l'altro sottoscritto la domanda per il condono edilizio.

Il ricorso va pertanto respinto. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. consegue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali. Considerato il contenuto del ricorso, non si ritiene di irrogare anche la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara irrilevante la dedotta questione di legittimità costituzionale; rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 7 marzo 2008.