Cass. Sez. III n. 4089 del 31 gennaio 2012 (CC 20 gen. 2012)
Pres. Fiale Est. Ramacci Ric. Van Den Heule
Urbanistica. Lottizzazione abusiva buona fede ed utilizzabilità atti di indagine
1.La valutazione in ordine alla eventuale inutilizzabilità degli atti di indagine, prevista dall'articolo 407 C.P.P., va effettuata considerando il contenuto e la funzione dell'atto, con la conseguenza che non devono essere inclusi nel novero degli atti passibili di inutilizzabilità quelli costituenti mera rielaborazione di attività precedentemente svolte quali, ad esempio, le note riassuntive o conclusive solitamente redatte dalla polizia giudiziaria, all'esito di investigazioni complesse, per fornire una illustrazione organica e definitiva dell'attività compiuta ed agevolare la consultazione della relativa documentazione, ovvero quelli meramente ricognitivi, finalizzati a documentare la permanenza ed attualità di situazioni già in precedenza compiutamente accertate.
2.L'acquirente ed il sub-acquirente di un immobile o terreno abusivamente lottizzato sono tenuti ad assolvere in modo rigoroso all'onere di conoscenza ed informazione loro richiesto e non possono dimostrare di aver agito in buona fede semplicemente richiamando l'affidamento riposto in altri soggetti o nella apparente legittimità di atti amministrativi, specie nel caso in cui la illiceità dell'operazione lottizzatoria sia resa evidente dalla presenza di elementi obiettivi sintomatici di una irregolare trasformazione edilizia o urbanistica del territorio.
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