Cass. Sez. III n. 42521 del 14 novembre 2008 (Ud. 21 ott. 2008)
Pres. Grassi Est. Petti Ric. Valeri
Urbanistica. Risanamento conservativo di rudere (inammissibilità)
In presenza di un rudere, non si può parlare di risanamento conservativo o di ristrutturazione, in quanto tali interventi presuppongono un organismo dotato di muri perimetrali,strutture orizzontali e copertura. Invero, in materia edilizia, anche in base alle nuove disposizioni contenute nel d. P.R. 6 giugno 2001 n. 380, costituisce nuova costruzione l'intervento di ricostruzione di un rudere, in quanto il risanamento conservativo ed in genere gli interventi di ristrutturazione con o senza demolizioni devono essere contestualizzati temporalmente nell'ambito di un intervento unitario volto nel suo complesso alla conservazione di un edificio che deve essere ancora esistente e strutturalmente identificabile al momento dell'inizio dei lavori
Urbanistica. Risanamento conservativo di rudere (inammissibilità)
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