Cass. Sez. III n. 165 del 5 gennaio 2026 (CC 13 nov 2025)
Pres. Ramacci Rel. Aceto Ric. Cuomo
Urbanistica.Limiti del sindacato del giudice dell'esecuzione sull'ordine di sgombero

In tema di misure cautelari reali, l’ordine di sgombero emesso dal Pubblico Ministero in attuazione di un decreto di sequestro preventivo di un immobile abusivo costituisce una mera modalità esecutiva del titolo. Tale ordine è sindacabile dal giudice dell’esecuzione esclusivamente sotto i profili dell’inesistenza del titolo giurisdizionale o della sua concreta indispensabilità per l’attuazione del vincolo. Ne consegue che le contestazioni riguardanti l’effettiva sussistenza delle esigenze cautelari (quali l’entità dell’aggravio urbanistico) o il rispetto del principio di proporzionalità e del diritto all'abitazione attengono alla legittimità genetica del provvedimento cautelare; esse, pertanto, devono essere fatte valere mediante istanza di riesame avverso il decreto di sequestro e non possono essere dedotte in sede di incidente di esecuzione contro l'ordine di sgombero. L'esigenza abitativa del singolo, inoltre, è ritenuta recessiva rispetto all'interesse pubblico alla salvaguardia del territorio in presenza di consistenti opere abusive.

RITENUTO IN FATTO
1. Antonio Cuomo ricorre per l’annullamento dell’ordinanza del 9 giugno 2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno che ha rigettato l’opposizione avverso l’ordine di sgombero disposto dal Pubblico ministero in esecuzione del decreto del 15 novembre 2024 del medesimo Giudice che aveva ordinato il sequestro preventivo dell’immobile in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di lottizzazione abusiva.

1.1. Con unico motivo deduce la carenza di motivazione in relazione alla ritenuta rilevanza in concreto dell’aggravio urbanistico e alla indispensabilità dell’ordine di sgombero.
Premessa la tutela multilivello del diritto all’abitazione (Costituzionale, Unionale e Convenzionale) che - afferma - esige una attenta valutazione della indispensabilità di ordini di eccezionale invasività come quello di sgombero adottato dal Pubblico ministero in esecuzione di un decreto comunque emesso dal Giudice prima di una condanna definitiva, lamenta la natura meramente apparente e tautologica della motivazione che, nel rigettare l’istanza, ha fatto riferimento all’aggravio del carico urbanistico senza valutare che il perimetro di valutazione del Giudice avrebbe dovuto investire la concreta offensività dell’utilizzo in sé a fini residenziali e la finalità residenziale in sé. Valorizzando le dimensioni e la destinazione dell’opera, prosegue, il Giudice ha arrestato il proprio vaglio all’analisi astratta dell’aggravio urbanistico omettendo di approfondirne la concreta portata. L’ordinanza impugnata ha infatti omesso di confrontarsi con le deduzioni difensive volte a dimostrare la neutralità, sotto il profilo della offensività, della persistente disponibilità dell’immobile avuto riguardo: a) allo stato avanzato di urbanizzazione dell’intera area, definita dal Comune come “periurbana”, ed eventualmente verificabile anche attivando d’ufficio i poteri di cui all’art. 666, comma 5, cod. proc. pen.; b) alla circostanza che la disponibilità del bene riguarda un solo abitante. Del tutto illogico e inconferente, pertanto, è il richiamo alle condizioni del Cuomo, definito come “giovane professionista, senza familiari a carico, percettore di redditi professionali” per qualificare come recessiva l’esigenza abitativa rispetto alle esigenze cautelari; ciò senza considerare che: a) non sono state prese in considerazione le argomentazioni difensive volte a dimostrare l’impossibilità del ricorrente di reperire un’altra abitazione; b) si tratta, per l’appunto, di persona senza familiari a carico con conseguente mancanza di un concreto aggravio urbanistico.

2. Il PG ha concluso per la manifesta infondatezza del ricorso (e, dunque, per la sua inammissibilità) osservando, quanto al primo profilo, che il giudice ha adeguatamente ed esaustivamente motivato, facendo riferimento alle dimensioni delle opere edilizie abusivamente realizzate (fabbricato di consistenza di 8,5 vani catastali con estesa area di terreno occupata) ed al loro conseguente notevole impatto urbanistico, anche per la destinazione abitativa; - quanto al resto, prosegue il PG, l’impugnazione attinge a circostanze versate in fatto e comunque inidonee a costituire profili tali da integrare uno dei vizi della motivazione tassativamente denunciabili in sede di legittimità.

3. Con memoria del 27-28/10/2025 il difensore del ricorrente, Avv. Martino Melchionda, ha replicato alle richieste del PG ribadendo di non voler chiedere alla Corte di Cassazione una nuova valutazione dei fatti (per esempio, misurare l'impatto urbanistico), ma di verificare se il giudice di merito abbia adempiuto al suo obbligo di motivazione secondo i canoni di legge, dando conto della valutazione in concreto dell’aggravio urbanistico tale da giustificare una misura di straordinaria invasività qual è l'ordine di sgombero.
Il vizio denunciato - ribadisce - non è la valutazione del fatto, ma l’omessa valutazione di argomenti difensivi specifici e documentati e l'utilizzo di un'argomentazione meramente apparente. Il riferimento del G.I.P. alle "dimensioni" e alla "destinazione" dell'immobile, senza alcun confronto con il contesto urbanistico in concreto descritto dalla difesa, è esattamente un esempio di motivazione meramente astratta ed apparente, priva dell'analisi "in concreto" dell'aggravio urbanistico richiesta dalla giurisprudenza della Suprema Corte. Il PG, sostiene, ritenendola "adeguata ed esaustiva", propone un'interpretazione che abbassa eccessivamente lo standard motivazionale richiesto per un provvedimento di eccezionale gravità come l'ordine di sgombero di un'abitazione principale e unica. Infine, conclude, il silenzio del PG sulla palese illogicità della motivazione relativa alle condizioni personali del ricorrente è un ulteriore sintomo della carenza complessiva del percorso argomentativo del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.

2. Si procede nei confronti del ricorrente per il reato di lottizzazione abusiva di cui all’art. 44, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. ipotizzandosi che abbia concorso con altri alla trasformazione urbanistica di terreni agricoli mediante la realizzazione di vari insediamenti residenziali (tra i quali il suo) oggetto del decreto di sequestro preventivo del 15 novembre 2024 disposto dal Giudice per le indagini preliminari
. Il sequestro, in particolare, è stato adottato per le finalità cautelari/impeditive di cui all’art. 321, comma 1, cod. proc. pen., al fine, cioè, di evitare il pregiudizio derivante dall’uso degli immobili in termini di impatto ambientale e consistente aggravio urbanistico e di impedire, così, la protrazione delle conseguenze dannose del reato.

2.1. Il ricorrente ha rifiutato di lasciare l’immobile e si è opposto (senza violenza o minaccia) alla sua esecuzione impedendo agli agenti ed ufficiali di Polizia giudiziaria di accedere alla propria abitazione.

2.2. Con provvedimento del 26 novembre 2024 il Pubblico ministero ha intimato al ricorrente di lasciare l’immobile entro il successivo 2 dicembre 2024, termine prorogato al 31 dicembre 2024 per consentirgli di trovare una dimora.

2.3. Il ricorrente ha proposto incidente di esecuzione deducendo la non indispensabilità dello sgombero quale modalità esecutiva del decreto di sequestro in considerazione della modestia dell’aggravio urbanistico e del rispetto del diritto di abitazione.

2.4. Il Giudice per le indagini preliminari ha rigettato l’istanza in considerazione del rilevante aggravio urbanistico realizzato dalle opere edili abusivamente eseguite dal ricorrente, avuto riguardo alla loro dimensione (fabbricato di consistenza di 8,5 vani insistente su un’area di circa 840 metri quadrati) e alla destinazione agricola dell’area interessata dagli interventi, e - sotto il profilo del principio di proporzionalità - ne ha escluso la violazione considerato che si tratta di una persona singola, senza famigliari a carico, percettrice di redditi professionali, con la conseguenza che l’esigenza abitativa appare recessiva rispetto all’interesse pubblico al soddisfacimento delle esigenze cautelari.

2.5. Il ricorrente se ne duole ma le sue ragioni sono manifestamente infondate.

2.6. Egli non contesta la sussistenza (ancorché indiziaria) del reato di lottizzazione abusiva (consumato mediante l’esecuzione, tra gli altri, dell’immobile destinato a sua residenza che rifiuta di lasciare) né di esserne l’autore, né ha impugnato il decreto di sequestro che prevedeva espressamente, quale modalità esecutiva, la sottrazione degli immobili alla disponibilità degli autori del reato (e, dunque, anche del ricorrente).

2.7. La questione, dunque, non riguarda l’ordine di sgombero del Pubblico ministero (reso necessario a seguito del comportamento reattivo del ricorrente) quanto la necessità stessa di impedire l’utilizzo dell’immobile al fine di evitare il persistente aggravio del carico urbanistico, questione, quest’ultima, che riguardava direttamente la legittimità del decreto di sequestro preventivo.

2.8. Le questioni poste con l’incidente di esecuzione avrebbero potuto e dovuto essere proposte in sede di riesame del decreto di sequestro preventivo poiché in realtà il ricorrente non contesta le modalità esecutive del provvedimento ma prima ancora, e più radicalmente, la necessità del sequestro stesso sotto il profilo della effettiva sussistenza dell’esigenza cautelare (l’aggravio del carico urbanistico negato dal ricorrente) e della necessità della privazione dell’uso dell’immobile quale modalità di soddisfacimento di tale esigenza (avuto riguardo al principio di proporzionalità); tutto ciò senza considerare, appunto, che l’aggravio del carico urbanistico riguarda l’intera area lottizzata e non è suscettibile di parcellizzazioni di sorta dovendo essere valutato globalmente quale frutto dell’impatto sul territorio di tutte le abitazioni che vi son state realizzate, non solo di quella del ricorrente.

2.9. Tutte le questioni poste con l’odierno ricorso e con l’incidente di esecuzione non riguardano affatto le modalità esecutive del provvedimento ma la legittimità del decreto di sequestro preventivo non essendovi alternative, sul piano logico, tra l’esecuzione del provvedimento e la sottrazione del bene che ne costituisce l’oggetto alla disponibilità del ricorrente.
E’ stato affermato (e va ribadito) che, in tema di reati edilizi, la facoltà d'uso residenziale privato di un manufatto sottoposto a sequestro finalizzato alla confisca è incompatibile con lo scopo della misura cautelare che è quello di sottrarre fisicamente la disponibilità del bene al destinatario della stessa (Sez. 3, n. 2296 del 06/12/2019, dep. 2020, Borrata, Rv. 278020 - 01). Allo stesso principio non si sottrae (e a maggior ragione) il cd. sequestro preventivo impeditivo (Sez. 3, n. 30482 del 28/05/2015, Trio, Rv. 264303 - 01; Sez. 3, n. 16689 del 26/02/2014, P.m. in proc. squillaci e altro, Rv. 259540 - 01; Sez. 3, n. 825 del 04/12/2008, dep. 2009, Violante, Rv. 242156 - 01).

2.10. Questione analoga a quella oggi scrutinata è già stata affrontata dalla Corte di cassazione e risolta nel senso che l'ordine di sgombero di un immobile abusivo emesso dal PM in attuazione del decreto di sequestro preventivo del Gip è censurabile in sede esecutiva, a parte l'ipotesi della inesistenza del titolo (qui non ricorrente), solo in ordine alla concreta indispensabilità dello sgombero quale modalità esecutiva del sequestro.
La non indispensabilità dello sgombero fa venir meno "a monte" le stesse esigenze cautelari per le quali il sequestro è stato disposto, sostanzialmente paralizzandone gli effetti (così, in motivazione, Sez. 3, n. 19476 del 30/01/2013, Notarianni, Rv. 255959 - 01, che accolto il ricorso del Pubblico ministero avverso il provvedimento del g.i.p. che aveva revocato il provvedimento di sgombero per l'inesistenza di un aggravio sul carico urbanistico ed in tal modo aveva effettuato una valutazione non attinente alle modalità esecutive del sequestro).

2.11. Costituisce, invero, insegnamento consolidato quello secondo il quale, in tema di esecuzione delle misure cautelari reali, l'ordine di sgombero del pubblico ministero costituisce una modalità di attuazione del decreto di sequestro preventivo, ed è sindacabile dal giudice dell'esecuzione esclusivamente sotto il profilo dell'inesistenza del titolo e della sua indispensabilità al fine di dare esecuzione al provvedimento giurisdizionale (Sez. 3, n. 30405 del 08/04/2016, Murino, Rv. 267586 - 01; Sez. 3, n. 45938 del 09/10/2013, Speranza, Rv. 258312 - 01; Sez. 3, n. 3915 del 03/12/2009, dep. 2010, Morganti, Rv. 246008 - 01).

2.12. Non si vuole negare che - come afferma Sez. 3, Murino, cit. - «il controllo sull'indispensabilità (…) esclude il sindacato sulle modalità di attuazione del provvedimento che, tra quelle possibili, devono essere le meno gravose per i diritti di libertà reale, se ed in quanto idonee a salvaguardare gli effetti per i quali il provvedimento è stato disposto ed alla cui cura deve provvedere il pubblico ministero, quale organo dell'esecuzione penale»; né che «il principio di proporzionalità, allo stesso modo che per le cautele personali, regge anche il sistema delle cautele reali sia nella fase genetica che in quella funzionale della misura, nella quale ultima fase è ricompresa anche quella esecutiva, che attiene alle modalità di esecuzione di provvedimenti che conservano una natura esclusivamente cautelare sicché, salvaguardati gli effetti che la cautela assolve, non sono indifferenti le diverse modalità con le quali il provvedimento deve essere eseguito, soprattutto quando l'esecuzione di esso incide su diritti fondamentali, dei quali gli organi della giurisdizione penale sono garanti».

2.13. Si vuole però precisare che quando la richiesta di revoca/modifica del provvedimento del pubblico ministero che esegue una misura cautelare reale si fonda, come nel caso di specie, sulla insussistenza delle esigenze cautelati (per come individuate dal giudice della cautela) e sulla richiesta di rivisitazione delle ragioni sottese all’adozione del provvedimento e alle modalità con cui il giudice ha stabilito che le esigenze stesse devono essere soddisfatte, la questione non è più di natura esecutiva perché riguarda la legittimità del provvedimento cautelare non l’ordine della sua esecuzione.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., essendo essa ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente nella misura di € 3.000,00.
Il Collegio intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall’art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopra indicate

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende

Così deciso in Roma, il 13/11/2025