Cass. Sez. III n. 15523 del 9 aprile 2019 (Cc 15 feb 2019)
Pres. Cervadoro Est. Corbo Ric. Fidenzio
Urbanistica.Intervento edilizio in zona vincolata
Quando si intende realizzare un intervento edilizio per il quale è necessaria il permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio di attività, riguardanti immobili sottoposti a tutela paesaggistica o ambientale, è necessario acquisire preventivamente il parere o l’autorizzazione prevista dalle specifiche discipline di salvaguardia, e, inoltre, l’istituto del silenzio assenso non opera con riferimento agli atti e procedimenti riguardanti la tutela del patrimonio paesaggistico o dell’ambiente.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza adottata in data 21 settembre 2018, e depositata in data 1 ottobre 2018, il Tribunale di Palermo, pronunciando in sede di riesame, ha confermato il provvedimento di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo nei confronti di Tiziana Fidenzio in relazione ad un immobile in ristrutturazione e piscina in edificazione in zona su cui insiste vincolo paesaggistico, per i reati di cui all’art. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001, e di cui all’art. 181, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004.
Il Tribunale di Palermo, in particolare, ha evidenziato che le opere erano in corso di realizzazione nonostante non si fosse perfezionata la procedura di silenzio-assenso presso la Soprintendenza dei Beni Culturali ed Ambientali.
2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l’ordinanza indicata in epigrafe l'avvocato Salvatore Alberto Zammataro, difensore di fiducia dell’indagata, articolato in un unico motivo, con il quale si denuncia violazione di legge, in riferimento all’art. 192 cod. proc. pen., a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo al perfezionamento della procedura di silenzio-assenso.
Si deduce che gli atti interruttivi della fattispecie del silenzio-assenso adottati dalla P.A. in relazione alla pratica per l’autorizzazione paesaggistica, cui era stato impulso con la S.C.I.A. presentata il 25 ottobre 2017, e segnatamente la richiesta di integrazione documentale, non sono pervenuti a conoscenza dell’istante, o che comunque non può ritenersi perfezionata una conoscenza legale in ordine ai medesimi. Si specifica che la nota del 6 novembre 2017 è stata spedita solo il 31 luglio 2018, quindi dopo il decorso dei 120 giorni necessari per il perfezionamento della procedura di silenzio-assenso, che non vi è alcun elemento da cui desumere che la nota del 12 settembre 2017 sia pervenuta al ricorrente e che la prova di tale circostanza è a carico dell’accusa, in applicazione dei principi costituzionali. Si conclude che, di conseguenza, è da escludere la configurabilità delle fattispecie di reato in contestazione sia sotto il profilo oggettivo, sia, quanto meno, sotto il profilo soggettivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito precisate.
2. In considerazione del contenuto del ricorso, la questione da esaminare è se l’autorizzazione paesaggistica prevista per la realizzazione di opere edilizie in aree sottoposte a vincolo, e per le quali è necessaria la segnalazione certificata di inizio di attività, possa intendersi rilasciata per effetto del silenzio della Pubblica Amministrazione competente.
2.1. La risposta negativa al quesito si impone in considerazione delle disposizioni normative applicabili.
L’art. 20 d.P.R. n. 380 del 2001, rubricato «Procedimento per il rilascio del permesso di costruire», al comma 8, nella formulazione vigente, per effetto, da ultimo, delle modifiche recate dall’art. 2, comma 1, lett. b), n. 4, d.lgs. 30 giugno 2016, n. 127, prevede: «Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.».
L’art. 22 d.P.R. n. 380 del 2001, rubricato «Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività», al comma 5, nella formulazione vigente, per effetto, da ultimo, delle modifiche recate dall’art. 3, comma 1, lett. f), n. 5, d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222, prevede: «La realizzazione degli interventi di cui al presente Capo che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica, paesaggistico-ambientale o dell'assetto idrogeologico, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative. Nell'ambito delle norme di tutela rientrano, in particolare, le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 [poi sostituito dal d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42]».
L’art. 23-bis d.P.R. n. 380 del 2001, rubricato «Autorizzazioni preliminari alla segnalazione certificata di inizio attività e alla comunicazione dell'inizio dei lavori», che, a norma del comma 3, si applica anche agli interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata, prevede inoltre, in ogni caso, la necessità di «acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio».
L’art. 20 della legge n. 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, rubricato «Silenzio assenso», ed inserito nel capo IV della medesima legge, composto dagli articoli da 14 a 21, al comma 4, nel testo vigente per effetto, da ultimo, delle modifiche recate dall’art. 54, comma 2, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, recita: «Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti».
Dal combinato disposto di queste previsioni, sembra corretto desumere che, quando si intende realizzare un intervento edilizio per il quale è necessaria il permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio di attività, riguardanti immobili sottoposti a tutela paesaggistica o ambientale, è necessario acquisire preventivamente il parere o l’autorizzazione prevista dalle specifiche discipline di salvaguardia, e, inoltre, che l’istituto del silenzio assenso non opera con riferimento agli atti e procedimenti riguardanti la tutela del patrimonio paesaggistico o dell’ambiente.
2.2. La soluzione appena indicata risulta in linea con l’elaborazione della giurisprudenza in materia.
Si è, infatti, rilevato, in termini generali, che, in tema di tutela del paesaggio, il provvedimento autorizzatorio previsto dalla legislazione di settore deve avere forma espressa, atteso che il silenzio dell'amministrazione proposta alla tutela del vincolo non può avere valore di assenso stante la necessità di valutare da parte della p.a. equilibri diversi e tenere conto del concorso di competenze statali e regionali (Sez. 3, n. 38707 del 28/05/2004, Loprieno, Rv. 229599-01).
Identiche conclusioni, inoltre, sono state affermate anche con riferimento alla definizione di pratiche edilizie mediante sanatoria. In particolare, si è più volte osservato che la speciale causa di estinzione del reato paesaggistico introdotta dall'art. 39, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è subordinata, in caso di opere eseguite in zona vincolata, al conseguimento delle autorizzazioni delle Amministrazioni preposte alla tutela del vincolo, non essendo applicabile la procedura del silenzio-assenso, prevista dal comma 4 della medesima disposizione, che si riferisce alla sola ipotesi di violazioni edilizie eseguite in zona non vincolata (così, per tutte, Sez. 3, n. 30059 del 16/05/2018, Quartucci, Rv. 273761-01).
3. Precisato che l’autorizzazione paesaggistica prevista per la realizzazione di opere edilizie in aree sottoposte a vincolo, e per le quali è necessaria la segnalazione certificata di inizio di attività, non può intendersi rilasciata per effetto del silenzio della Pubblica Amministrazione competente, non è seriamente contestabile, nel caso di specie, la correttezza della decisione impugnata in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti necessario per l’applicazione del sequestro preventivo.
L’ordinanza impugnata rappresenta, innanzitutto, che il sequestro è stato disposto in relazione ad un manufatto edile in ristrutturazione con connessa realizzazione in corso di due tettoie esterne e di una nuova piscina, in zona sulla quale insiste vincolo paesaggistico. Aggiunge, poi, che la ricorrente, la quale aveva presentato segnalazione certificata di inizio di attività, aveva anche formulato richiesta di nulla osta paesaggistico per la realizzazione dei precisati lavori e che, però. detto provvedimento non era stato rilasciato dalla Soprintendenza.
Il principio giuridico indicato e gli elementi fattuali richiamati escludono qualunque rilevanza alle osservazioni in ordine alla conoscenza degli atti dell’Amministrazione da parte dell’indagata e, conseguentemente, alla formazione del silenzio-assenso. Invero, posto che le opere in corso di realizzazione richiedevano la presentazione di segnalazione certificata di inizio di attività, ai fini della liceità della condotta di edificazione, occorreva il preventivo rilascio di provvedimento autorizzativo in materia paesaggistica, e questo doveva essere necessariamente emesso in modo formale.
Di conseguenza, ai fini della configurabilità del fumus commissi delicti necessario per l’applicazione del sequestro preventivo, in questa sede, risulta risolutiva la circostanza del mancato rilascio di formale autorizzazione paesaggistica da parte della Soprintendenza
4. Alla infondatezza delle censure formulate, segue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in data 15 febbraio 2019