Cass. Sez. III n. 43608 del 29 ottobre 2015 (Ud. 15 set 2015)
Presidente: Squassoni Estensore: Aceto Imputato: Rosati
Urbanistica.Individuazione del committente
In tema di violazioni edilizie costituenti reato, il committente si identifica in colui che ha la materiale disponibilità del bene oggetto dell'intervento abusivo, anche senza esserne il proprietario o senza avere con lo stesso un rapporto giuridicamente qualificato. (Fattispecie in cui è stata riconosciuta la responsabilità diretta del titolare di una procura speciale a vendere rilasciata da lungo tempo e comportante anche la disponibilità esclusiva dell'immobile).
RITENUTO IN FATTO
1. Il sig. Accursio Rosati ricorre per l'annullamento della sentenza del 25/02/2015 della Corte di appello di Palermo che ha confermato la condanna alla pena di due mesi di arresto e 13.000,00 euro di ammenda inflittagli dal Tribunale di Sciacca che, con sentenza del 28/03/2014, l'aveva dichiarato colpevole del reato continuato di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen., 181, comma 1, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (capo A), 44, lett. c) (capo B), 93, 94 e 95 (capo C), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 per aver realizzato, in zona sismica e sottoposta a vincolo paesaggistico, la chiusura di un terrazzo mediante una struttura portante in ferro e copertura di pannelli di lamierino coibentato, chiusa su tutti i lati con infissi e vetrate ad ante scorrevoli, senza permesso di costruire, senza l'autorizzazione dell'autorità preposta al vincolo, senza darne preavviso scritto agli uffici comunali e senza autorizzazione della Regione. Fatto contestato come accertato in Sciacca 1'11/05/2010. .
1.1. Con unico motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), l'erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p., comma 3, in relazione alle fattispecie di reato incriminatrici, nonchè la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di affermazione della sua responsabilità, unicamente dedotta - deduce - dal fatto che egli fosse stato incaricato della vendita dell'immobile e titolare di una procura a vendere. Si tratta - afferma - di un elemento indiziario sfornito delle caratteristiche di gravità, precisione e concordanza con altri elementi di prova e che non può, pertanto, essere valutato alla stregua di una prova piena. Egli, infatti, non era proprietario dell'immobile, non vi abitava, la procura era stata rilasciata nel 2008, le opere abusive erano di recente fattura.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è inammissibile perchè generico e manifestamente infondato.
3. La Corte di appello ha confermato la responsabilità penale dell'imputato ritenendolo committente dei lavori perchè aveva la disponibilità esclusiva dell'immobile in base ad una procura a vendere rilasciatagli nel 2002 dal proprietario, residente negli Stati Uniti d'America, materialmente impossibilitato a gestirlo da così lontano ed assente dai luoghi.
3.1. L'imputato eccepisce di non abitare nell'immobile, di non esserne il proprietario, che dall'istruttoria dibattimentale non era emerso che ne avesse la disponibilità nè che il proprietario fosse assente al momento del fatto, che l'opera abusiva era di recente fattura.
3.2. Si tratta di circostanze che non colgono nel segno sia perchè, in assenza di denunzia di travisamento delle relative prove, affermano l'inesistenza di circostanze di fatto positivamente indicate come sussistenti da entrambi i Giudici di merito, sia perchè non è la proprietà dell'immobile l'argomento dirimente, nè il fatto che l'imputato non lo abitasse.
3.3. "L'istruttoria dibattimentale - afferma la Corte di appello - ha obiettivamente dimostrato come l'imputato fosse l'unico soggetto ad avere la materiale detenzione del fabbricato, in forza di una procura a vendere rimasta non eseguita dal lontano 2002, rilasciatagli dal proprietario residente negli USA e, quindi, come tale, non in grado, per effetto della distanza dai luoghi di interesse per il procedimento, di curare gli adempimenti connessi alla gestione dell'immobile di sua proprietà e persino le attività di committenza funzionali alla abusiva edificazione di un manufatto di non irrilevanti proporzioni, quale quello per cui è processo".
3.4. I Giudici distrettuali (come del resto aveva già fatto il Tribunale) sostengono in modo netto che l'imputato aveva la disponibilità esclusiva dell'immobile in forza di una procura speciale a vendere. Questi contesta che dall'istruttoria sia emersa una tale circostanza ma - come detto - non eccepisce il vizio di travisamento della prova documentale (che non allega) o testimoniale del dipendente comunale che, all'esito dell'accesso sui luoghi, accertò l'abuso fotorilevandolo.
3.5. Oltretutto, a fronte di un dato certo (la disponibilità dell'immobile da parte dell'imputato in base ad un titolo esistente) non era compito dell'accusa dimostrare un fatto negativo (l'assenza del proprietario), essendo onere della difesa provare il contrario (fatto positivo).
3.6. In diritto, ricorda questa Suprema Corte che ai fini della consumazione dei reati in materia edilizia non è necessario il diritto di proprietà o la titolarità di diritti reali sull'immobile o sull'area di sedime. Committenza o autori diretti delle opere abusive, non necessitano, in sede penale, di qualifiche formali o situazioni giuridiche soggettive riconosciute in altri rami dell'ordinamento e ad esse preesistenti. Si può essere committenti o autori materiali delle opere senza essere proprietari del bene o senza avere con esso un rapporto giuridicamente qualificato. E' fenomeno, del resto, che il legislatore ben conosce e disciplina (artt. 936 e 937 cod. civ.). Quel che conta è la disponibilità materiale del bene di proprietà altrui oggetto di intervento; questione che, semmai, pone il problema (variamente risolto da questa Suprema Corte) del concorso del proprietario nella condotta del committente/autore.
3.7. Nel caso di specie la procura a vendere con connessa disponibilità dell'immobile è circostanza che, valutata insieme con la sua risalenza nel tempo, e l'assenza del proprietario, rende non manifestamente illogica la conclusione che ne hanno tratto i Giudici di merito, tanto più che il ricorrente non spiega in che modo sia stato possibile al tecnico comunale accedere all'immobile del quale egli aveva la disponibilità esclusiva.
3.8. Appare evidente, nello schema logico della motivazione della sentenza impugnata (ma anche di quella del Tribunale), che la procura a vendere non costituisce la ragione esclusiva di affermazione della responsabilità dell'imputato. Nel sillogismo dei Giudici di merito, infatti, tale atto assolve al compito ben preciso (e fattuale) di dimostrare la disponibilità esclusiva, in capo al ricorrente, dell'immobile abusivamente trasformato. E ciò sul rilievo, non contrastato, che tale disponibilità trovasse titolo nell'atto che conferiva all'imputato una situazione giuridica soggettiva attiva che, di fatto, lo poneva nella condizione di poter agire materialmente sull'immobile in modo, appunto, esclusivo.
3.9. Su questo specifico snodo logico-fattuale della motivazione della sentenza l'imputato non prende posizione, rendendo generico il ricorso, oltre che manifestamente infondato.
3.10. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
3.11. La inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di rilevare cause di estinzione del reato, quale la prescrizione, verificatesi successivamente alla pronunzia della sentenza impugnata.
Alla detta declaratoria consegue, ex art. 616 c.p.p., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere per la stessa delle spese del procedimento nonchè del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 15 settembre 2015.