Cass. Sez. III n. 38795 del 24 settembre 2015 (Ud 14 mag 2015)
Pres. Franco Est. Scarcella Ric. Lazzi
Urbanistica."Esistenza" delle opere di urbanizzazione
In virtù del combinato disposto degli artt. 31 e 41 quinquies, ultimo comma, della L. n. 1150 del 1942, l'espressione "esistenza" delle opere di urbanizzazione ivi contenuta, rilevante ai fini della necessità o meno della previa redazione di un piano di lottizzazione o di altro strumento urbanistico attuativo prima del rilascio della concessione edilizia, deve essere intesa nel significato di adeguatezza delle opere ai bisogni collettivi; pertanto, tale valutazione circa la congruità del grado di urbanizzazione di un'area non può che essere effettuata alla stregua della normativa sugli "standards" urbanistici di cui al combinato disposto del D.M. n. 1444 del 1968 e dell' art. 17 della L. n. 765 del 1967. Ne discende che l'equivalenza tra pianificazione esecutiva e stato di adeguata urbanizzazione è configurabile quando si riscontri l'esistenza di opere di urbanizzazione primaria e secondaria almeno nelle quantità minime prescritte. A ciò si aggiunga quanto disposto dall'art. 12 del T.U. Edilizia, in forza del quale il permesso di costruire è comunque subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria, o alla previsione da parte del Comune dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell' intervento oggetto del permesso.
{pdf=http://www.lexambiente.it/acrobat/LAZZIF.pdf|1100|1000}