Cass. Sez. III n. 25133 del 17 giugno 2009 (Ud. 15 apr. 2009)
Pres. De Maio Est. Amoresano Ric. Greco
Urbanistica. Violazioni normativa antisismica
Le contravvenzioni previste dalla normativa antisismica puniscono inosservanze formali, volte a presidiare il controllo preventivo della P.A. Ne deriva che l’effettiva pericolosità della costruzione realizzata senza i prescritti adempimenti è del tutto irrilevante ai fini della sussistenza del reato e la verifica postuma dell’assenza del pericolo ed il rilascio dei provvedimenti abilitativi non incide sulla illiceità della condotta, poiché gli illeciti sussistono in relazione al momento di inizio della attività.
Pres. De Maio Est. Amoresano Ric. Greco
Urbanistica. Violazioni normativa antisismica
Le contravvenzioni previste dalla normativa antisismica puniscono inosservanze formali, volte a presidiare il controllo preventivo della P.A. Ne deriva che l’effettiva pericolosità della costruzione realizzata senza i prescritti adempimenti è del tutto irrilevante ai fini della sussistenza del reato e la verifica postuma dell’assenza del pericolo ed il rilascio dei provvedimenti abilitativi non incide sulla illiceità della condotta, poiché gli illeciti sussistono in relazione al momento di inizio della attività.
UDIENZA 15.04.2009
SENTENZA N. 836
REG. GENERALE n.042244/08
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Signori
Dott. Guido De Maio Presidente
Dott. Agostino Cordova Consigliere
Dott. Silvio Amoresano Consigliere
Dott. Guicla I. Mùlliri Consigliere
Dott. Giulio Sarno Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Greco Clara nata il 19.2.1939
avverso la sentenza del 4.6.2008 del Tribunale di Catania
sentita la relazione fatta dal Consigliere Silvio Amoresano
sentite le conclusioni del P.G., dr. Antonio Siniscalchi, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
sentito il difensore della parte civile, avv. Leonardo Bonfanti, che ha chiesto il rigetto del ricorso
sentito il difensore dell\'imputato, avv. Giuseppe Ragazzo, che ha concluso per l\'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
1) Con sentenza del 4.6.2008 il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, condannava Greco Clara, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di euro 1.000,00 di ammenda per il reato di cui agli artt.81 cpv. c.p., 93 comma 1, 94 commi 1 e 4 e 95 DPR 380/01 per aver eseguito, in zona dichiarata sismica, opere di manutenzione straordinaria su un manufatto oggetto di concessione in sanatoria, consistite in copertura in eternit con pannelli termocoibentati e l\'aggiunta dei pannelli medesimi all\'esterno dei muretti parapetti, senza averne dato preavviso scritto al competente sportello unico per l\'edilizia di cui all\'art.5 dello stesso DPR, senza la prescritta autorizzazione preventiva dell\'Autorità (Ufficio tecnico della Regione) e senza che i lavori fossero diretti da un tecnico abilitato; pena sospesa. Condannava, inoltre, l\'imputata al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede.
Riteneva il Tribunale che dalle risultanze processuali emergesse, con assoluta certezza, che la Greco, proprietaria di un appartamento all\'ottavo piano dell\'edificio condominiale di via Cadamosto n.5 e del lastrico solare di copertura dello stesso, aveva fatto eseguire, in zona sismica, i lavori di manutenzione straordinaria, specificati nel capo di imputazione, in assenza di qualsiasi autorizzazione.
Tanto premesso, riteneva il Tribunale che, a prescindere dal fatto che vi fosse stata una sopraelevazione rispetto alle opere realizzate in precedenza ed oggetto di richiesta di concessione in sanatoria (sul punto vi era contrasto tra le testimonianze dell\'arch. Amaro del Genio civile di Catania e del geom. Rapisarda dei Vigili del Fuoco), sussistesse la violazione della normativa antisismica contestata, essendovi stato un aggravio di pesi sulla copertura e sui bordi perimetrali dell\'edificio condominiale.
Del resto l\'art. 93 DPR fa riferimento a "costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni".
Irrilevante, invece, è che i lavori eseguiti non costituiscano violazione della normativa urbanistica. Riteneva, infine, il Tribunale, rigettando l\'eccezione della difesa dell\'imputata, che legittimamente era stata ammessa la parte civile non essendo stato ancora aperto il dibattimento.
2) Propone ricorso per cassazione Greco Clara, a mezzo del difensore, denunciando con il primo motivo la violazione di legge in relazione agli artt.93-94-95 e 37 DPR 380/01. Erroneamente il Tribunale ha ritenuto che la realizzazione in zona sismica delle opere di straordinaria manutenzione indicate nel capo di imputazione abbia rilevanza penale. L\'imputata si è limitata a sostituire, con materiale di minore peso di quello esistente da anni, la copertura del manufatto ed i pannelli all\'esterno dei muretti parapetti, senza alterare minimamente i volumi e la superficie. Va, pertanto, emessa sentenza di proscioglimento ex art.37 comma 6 DPR 380/01.
Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge in relazione agli artt.79 comma 2 e 484 c.p. essendo stata ammessa la parte civile, benché la costituzione fosse avvenuta dopo gli adempimenti previsti dall\'art.484 c.p.p.
Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alle statuizioni civili, non essendo stata fornita alcuna prova del danno che sarebbe stato cagionato al condominio dall\'apodittico aggravio di pesi.
Chiede, pertanto, l\'annullamento della sentenza impugnata.
3) Il primo motivo di ricorso è infondato.
Come correttamente ritenuto dal Tribunale, è improprio il richiamo all\'art.37 comma 6 DPR 380/01, essendo pacifica la irrilevanza penale, sotto il profilo urbanistico-edilizio, delle opere realizzate, tanto che non è stata elevata alcuna imputazione in proposito. Alla Greco risulta, infatti, contestata solo la violazione della normativa antisismica.
Non c\'e dubbio che le disposizioni di tale normativa si applichino a tutte le costruzioni la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità, a nulla rilevando la natura dei materiali usati e delle strutture realizzate- a differenza della disciplina relativa alle opere in conglomerato cementizio armato- in quanto l\'esigenza di maggior rigore nelle zone dichiarate sismiche rende ancor più necessari i controlli e le cautele prescritte, quando si impiegano elementi strutturali meno solidi e duraturi del cemento armato (Cass.pen.sez.3 , 24 10.2001 n.38142).
Tali disposizioni, infatti, pur riguardando l\'attività edificatoria sono "diverse" sotto il profilo della ratio e degli obiettivi perseguiti, da quelle in materia urbanistica (cfr. ex multis Cass.sez.3 7.11.1997 n.50; Cass.sez.3 n.11511 del 15.2.2002).
Opportunamente, poi, il Tribunale ha ricordato che secondo l\'art.93 DPR 380/01 l\'obbligo della denuncia preventiva dei lavori riguarda "le costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni", per cui indubitabilmente le opere realizzate dalla Greco richiedevano siffatti adempimenti.
Non ha mancato, peraltro, di sottolineare il Tribunale, richiamando la testimonianza dell\'arch. Amaro, che se nell\'effettuazione di lavori, anche di semplice manutenzione straordinaria, che comunque comportino un possibile aggravio di pesi, non venga depositato presso l\'ufficio competente un progetto redatto da un tecnico abilitato non è possibile stabilire quale incidenza abbiano tali lavori in termini di sicurezza e stabilità dell\'edificio ( e quindi effettuare il raffronto tra status quo ante e quello derivante dai lavori medesimi).
E\' assolutamente pacifico, invero, che le contravvenzioni previste dalla normativa antisismica puniscono inosservanze formali, volte a presidiare il controllo preventivo della P.A. Ne deriva che l\'effettiva pericolosità della costruzione realizzata senza i prescritti adempimenti è del tutto irrilevante ai fini della sussistenza del reato e la verifica postuma dell\'assenza del pericolo ed il rilascio dei provvedimenti abilitativi non incide sulla illiceità della condotta, poiché gli illeciti sussistono in relazione al momento di inizio della attività (cfr. Cass. pen. sez.3, 17 giugno 1997 n.5738).
4) Fondato è invece il secondo motivo di ricorso.
L\'art.484 c.p.p. stabilisce che, prima di dare inizio al dibattimento, il presidente controlla la regolare costituzione delle parti.
L\'art.491 comma 1 c.p.p., a sua volta, prevede, tra l\'altro, che le questioni concernenti la costituzione di parte civile sono precluse se non sono proposte subito dopo compiuto per la prima volta l\'accertamento della costituzione della parti.
Secondo l\'art.492 c.p.p. il presidente, compiute le attività indicate negli artt.484 e seguenti, dichiara aperto il dibattimento.
Infine l\'art.79 c.p.p. prevede che la costituzione di parte civile può avvenire per l\'udienza preliminare e, successivamente, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall\'art.484 (comma 1) e che il termine previsto dal comma 1 è stabilito a pena di decadenza.
Dalle norme sopra richiamate risulta chiaramente che la costituzione di parte civile deve avvenire, a pena di decadenza, “in limine litis", vale a dire fino a che non siano compiuti gli adempimenti relativi alla regolare costituzione delle parti. E\' in tale fase infatti che bisogna stabilire quali siano le parti "legittimate" a stare in giudizio.
Tali adempimenti erano stati indubitabilmente effettuati, tant\'è che era stata dichiarata la contumacia dell\'imputata e si era, anzi, una volta accertata l\'assenza dei testi, provveduto a rinviare, su richiesta del P.M., l\'udienza, onerando il medesimo per la citazione.
Il Tribunale ha ritenuto tempestiva la costituzione dal momento che non era stata ancora dichiarata l\' apertura del dibattimento di cui all\'art.492 c.p.p., intendendo, evidentemente, riferirsi alla possibilità di effettuare, prima di tale dichiarazione di apertura, le questioni previste dall\'art.491 c.p.p. Ma tali questioni, tra cui rientrano anche quelle riguardanti la costituzione di parte civile, si riferiscono, palesemente, ad una costituzione già avvenuta, tant\'è che "sono precluse se non sono proposte subito dopo compiuto per la prima volta l\'accertamento della costituzione delle parti".
L\'art.79 è invece tassativo nel collegare il momento ultimo della costituzione di parte civile alla sola effettuazione degli adempimenti di cui all\'art.484 c.p.p.
La stessa successione cronologica degli adempimenti previsti nella fase degli atti introduttivi (libro VII, titolo II, capo II) attesta, quindi, in modo non equivoco, che il limite per la costituzione di parte civile è rappresentato dal controllo della regolare costituzione delle parti.
Non sono condivisibili, pertanto, quegli arresti giurisprudenziali che "spostano" la ritualità della costituzione della parte civile fino a che non sia dichiarato aperto il dibattimento ex art.492 (cfr. Cass.pen.sez.5 n.4972 del 13.12.2006).
Né tantomeno sono condivisibili quelle decisioni che, operando una indebita "coincidenza" tra i due momenti, ritengono tempestiva la costituzione di parte civile "effettuata prima che siano compiuti gli adempimenti di cui all\'art.484 cod. proc. pen., vale a dire prima della apertura del dibattimento" (cfr.Cass.sez.5 n.12718 del 27.10.2000).
La costituzione di parte civile deve ritenersi, quindi, inammissibile. Secondo la giurisprudenza di questa Corte "L\'inosservanza del termine per la costituzione di parte civile, stabilito a pena di decadenza dall\'art.79 c.p.p., comporta l\'inammissibilità di detta costituzione, da rilevare anche d\'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, e, quindi, anche oltre il termine fissato dall\'art.491, comma 1 c.p.p., riguardando il detto termine soltanto le eventuali nullità attinenti alle formalità della costituzione, le quali in tanto possono rilevare in quanto quest\'ultima sia stata tempestiva ed abbia quindi consentito la valida instaurazione del rapporto processuale" (cfr.Cass.pen.sez. 30.10.1995 n.10714- Lazzarino). A parte il fatto che, nel caso di specie, l\'eccezione di tardività della costituzione di parte civile era stata tempestivamente sollevata. La sentenza impugnata va, quindi, annullata, senza rinvio, limitatamente alle statuizioni civili.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili che revoca. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma il 15 aprile 2009.
Deposito in Cancelleria il 17 giugno 2009.
SENTENZA N. 836
REG. GENERALE n.042244/08
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Signori
Dott. Guido De Maio Presidente
Dott. Agostino Cordova Consigliere
Dott. Silvio Amoresano Consigliere
Dott. Guicla I. Mùlliri Consigliere
Dott. Giulio Sarno Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Greco Clara nata il 19.2.1939
avverso la sentenza del 4.6.2008 del Tribunale di Catania
sentita la relazione fatta dal Consigliere Silvio Amoresano
sentite le conclusioni del P.G., dr. Antonio Siniscalchi, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
sentito il difensore della parte civile, avv. Leonardo Bonfanti, che ha chiesto il rigetto del ricorso
sentito il difensore dell\'imputato, avv. Giuseppe Ragazzo, che ha concluso per l\'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
1) Con sentenza del 4.6.2008 il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, condannava Greco Clara, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di euro 1.000,00 di ammenda per il reato di cui agli artt.81 cpv. c.p., 93 comma 1, 94 commi 1 e 4 e 95 DPR 380/01 per aver eseguito, in zona dichiarata sismica, opere di manutenzione straordinaria su un manufatto oggetto di concessione in sanatoria, consistite in copertura in eternit con pannelli termocoibentati e l\'aggiunta dei pannelli medesimi all\'esterno dei muretti parapetti, senza averne dato preavviso scritto al competente sportello unico per l\'edilizia di cui all\'art.5 dello stesso DPR, senza la prescritta autorizzazione preventiva dell\'Autorità (Ufficio tecnico della Regione) e senza che i lavori fossero diretti da un tecnico abilitato; pena sospesa. Condannava, inoltre, l\'imputata al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede.
Riteneva il Tribunale che dalle risultanze processuali emergesse, con assoluta certezza, che la Greco, proprietaria di un appartamento all\'ottavo piano dell\'edificio condominiale di via Cadamosto n.5 e del lastrico solare di copertura dello stesso, aveva fatto eseguire, in zona sismica, i lavori di manutenzione straordinaria, specificati nel capo di imputazione, in assenza di qualsiasi autorizzazione.
Tanto premesso, riteneva il Tribunale che, a prescindere dal fatto che vi fosse stata una sopraelevazione rispetto alle opere realizzate in precedenza ed oggetto di richiesta di concessione in sanatoria (sul punto vi era contrasto tra le testimonianze dell\'arch. Amaro del Genio civile di Catania e del geom. Rapisarda dei Vigili del Fuoco), sussistesse la violazione della normativa antisismica contestata, essendovi stato un aggravio di pesi sulla copertura e sui bordi perimetrali dell\'edificio condominiale.
Del resto l\'art. 93 DPR fa riferimento a "costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni".
Irrilevante, invece, è che i lavori eseguiti non costituiscano violazione della normativa urbanistica. Riteneva, infine, il Tribunale, rigettando l\'eccezione della difesa dell\'imputata, che legittimamente era stata ammessa la parte civile non essendo stato ancora aperto il dibattimento.
2) Propone ricorso per cassazione Greco Clara, a mezzo del difensore, denunciando con il primo motivo la violazione di legge in relazione agli artt.93-94-95 e 37 DPR 380/01. Erroneamente il Tribunale ha ritenuto che la realizzazione in zona sismica delle opere di straordinaria manutenzione indicate nel capo di imputazione abbia rilevanza penale. L\'imputata si è limitata a sostituire, con materiale di minore peso di quello esistente da anni, la copertura del manufatto ed i pannelli all\'esterno dei muretti parapetti, senza alterare minimamente i volumi e la superficie. Va, pertanto, emessa sentenza di proscioglimento ex art.37 comma 6 DPR 380/01.
Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge in relazione agli artt.79 comma 2 e 484 c.p. essendo stata ammessa la parte civile, benché la costituzione fosse avvenuta dopo gli adempimenti previsti dall\'art.484 c.p.p.
Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alle statuizioni civili, non essendo stata fornita alcuna prova del danno che sarebbe stato cagionato al condominio dall\'apodittico aggravio di pesi.
Chiede, pertanto, l\'annullamento della sentenza impugnata.
3) Il primo motivo di ricorso è infondato.
Come correttamente ritenuto dal Tribunale, è improprio il richiamo all\'art.37 comma 6 DPR 380/01, essendo pacifica la irrilevanza penale, sotto il profilo urbanistico-edilizio, delle opere realizzate, tanto che non è stata elevata alcuna imputazione in proposito. Alla Greco risulta, infatti, contestata solo la violazione della normativa antisismica.
Non c\'e dubbio che le disposizioni di tale normativa si applichino a tutte le costruzioni la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità, a nulla rilevando la natura dei materiali usati e delle strutture realizzate- a differenza della disciplina relativa alle opere in conglomerato cementizio armato- in quanto l\'esigenza di maggior rigore nelle zone dichiarate sismiche rende ancor più necessari i controlli e le cautele prescritte, quando si impiegano elementi strutturali meno solidi e duraturi del cemento armato (Cass.pen.sez.3 , 24 10.2001 n.38142).
Tali disposizioni, infatti, pur riguardando l\'attività edificatoria sono "diverse" sotto il profilo della ratio e degli obiettivi perseguiti, da quelle in materia urbanistica (cfr. ex multis Cass.sez.3 7.11.1997 n.50; Cass.sez.3 n.11511 del 15.2.2002).
Opportunamente, poi, il Tribunale ha ricordato che secondo l\'art.93 DPR 380/01 l\'obbligo della denuncia preventiva dei lavori riguarda "le costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni", per cui indubitabilmente le opere realizzate dalla Greco richiedevano siffatti adempimenti.
Non ha mancato, peraltro, di sottolineare il Tribunale, richiamando la testimonianza dell\'arch. Amaro, che se nell\'effettuazione di lavori, anche di semplice manutenzione straordinaria, che comunque comportino un possibile aggravio di pesi, non venga depositato presso l\'ufficio competente un progetto redatto da un tecnico abilitato non è possibile stabilire quale incidenza abbiano tali lavori in termini di sicurezza e stabilità dell\'edificio ( e quindi effettuare il raffronto tra status quo ante e quello derivante dai lavori medesimi).
E\' assolutamente pacifico, invero, che le contravvenzioni previste dalla normativa antisismica puniscono inosservanze formali, volte a presidiare il controllo preventivo della P.A. Ne deriva che l\'effettiva pericolosità della costruzione realizzata senza i prescritti adempimenti è del tutto irrilevante ai fini della sussistenza del reato e la verifica postuma dell\'assenza del pericolo ed il rilascio dei provvedimenti abilitativi non incide sulla illiceità della condotta, poiché gli illeciti sussistono in relazione al momento di inizio della attività (cfr. Cass. pen. sez.3, 17 giugno 1997 n.5738).
4) Fondato è invece il secondo motivo di ricorso.
L\'art.484 c.p.p. stabilisce che, prima di dare inizio al dibattimento, il presidente controlla la regolare costituzione delle parti.
L\'art.491 comma 1 c.p.p., a sua volta, prevede, tra l\'altro, che le questioni concernenti la costituzione di parte civile sono precluse se non sono proposte subito dopo compiuto per la prima volta l\'accertamento della costituzione della parti.
Secondo l\'art.492 c.p.p. il presidente, compiute le attività indicate negli artt.484 e seguenti, dichiara aperto il dibattimento.
Infine l\'art.79 c.p.p. prevede che la costituzione di parte civile può avvenire per l\'udienza preliminare e, successivamente, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall\'art.484 (comma 1) e che il termine previsto dal comma 1 è stabilito a pena di decadenza.
Dalle norme sopra richiamate risulta chiaramente che la costituzione di parte civile deve avvenire, a pena di decadenza, “in limine litis", vale a dire fino a che non siano compiuti gli adempimenti relativi alla regolare costituzione delle parti. E\' in tale fase infatti che bisogna stabilire quali siano le parti "legittimate" a stare in giudizio.
Tali adempimenti erano stati indubitabilmente effettuati, tant\'è che era stata dichiarata la contumacia dell\'imputata e si era, anzi, una volta accertata l\'assenza dei testi, provveduto a rinviare, su richiesta del P.M., l\'udienza, onerando il medesimo per la citazione.
Il Tribunale ha ritenuto tempestiva la costituzione dal momento che non era stata ancora dichiarata l\' apertura del dibattimento di cui all\'art.492 c.p.p., intendendo, evidentemente, riferirsi alla possibilità di effettuare, prima di tale dichiarazione di apertura, le questioni previste dall\'art.491 c.p.p. Ma tali questioni, tra cui rientrano anche quelle riguardanti la costituzione di parte civile, si riferiscono, palesemente, ad una costituzione già avvenuta, tant\'è che "sono precluse se non sono proposte subito dopo compiuto per la prima volta l\'accertamento della costituzione delle parti".
L\'art.79 è invece tassativo nel collegare il momento ultimo della costituzione di parte civile alla sola effettuazione degli adempimenti di cui all\'art.484 c.p.p.
La stessa successione cronologica degli adempimenti previsti nella fase degli atti introduttivi (libro VII, titolo II, capo II) attesta, quindi, in modo non equivoco, che il limite per la costituzione di parte civile è rappresentato dal controllo della regolare costituzione delle parti.
Non sono condivisibili, pertanto, quegli arresti giurisprudenziali che "spostano" la ritualità della costituzione della parte civile fino a che non sia dichiarato aperto il dibattimento ex art.492 (cfr. Cass.pen.sez.5 n.4972 del 13.12.2006).
Né tantomeno sono condivisibili quelle decisioni che, operando una indebita "coincidenza" tra i due momenti, ritengono tempestiva la costituzione di parte civile "effettuata prima che siano compiuti gli adempimenti di cui all\'art.484 cod. proc. pen., vale a dire prima della apertura del dibattimento" (cfr.Cass.sez.5 n.12718 del 27.10.2000).
La costituzione di parte civile deve ritenersi, quindi, inammissibile. Secondo la giurisprudenza di questa Corte "L\'inosservanza del termine per la costituzione di parte civile, stabilito a pena di decadenza dall\'art.79 c.p.p., comporta l\'inammissibilità di detta costituzione, da rilevare anche d\'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, e, quindi, anche oltre il termine fissato dall\'art.491, comma 1 c.p.p., riguardando il detto termine soltanto le eventuali nullità attinenti alle formalità della costituzione, le quali in tanto possono rilevare in quanto quest\'ultima sia stata tempestiva ed abbia quindi consentito la valida instaurazione del rapporto processuale" (cfr.Cass.pen.sez. 30.10.1995 n.10714- Lazzarino). A parte il fatto che, nel caso di specie, l\'eccezione di tardività della costituzione di parte civile era stata tempestivamente sollevata. La sentenza impugnata va, quindi, annullata, senza rinvio, limitatamente alle statuizioni civili.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili che revoca. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma il 15 aprile 2009.
Deposito in Cancelleria il 17 giugno 2009.