Cass. Sez. III n. 42915 del 11 novembre 2009 (Cc 30 set 2009)
Pres. Lupo Est. Petti Ric. Tartaglia
Urbanistica. Ristrutturazioni e modifica della destinazione d’uso

In base all’articolo 22 comma primo sono soggetti a DIA cosiddetta ordinaria in via residuale gli interventi non assoggettati a permesso di costruire e non esenti dal titolo. In definitiva sono sottoposti alla denuncia d’inizio attività cosiddetta ordinaria solo gli interventi minori. E’ ben vero che l’articolo 22 terzo comma del testo unico sull’edilizia dispone che in alternativa al permesso di costruire possono realizzarsi con la denuncia d’inizio attività (cosiddetta Superdia) anche gli interventi di cui all’articolo 10 lettera c) del testo unico ossia gli interventi di ristrutturazione pesante ma il rinvio contenuto nel terzo comma dell’articolo 22 lettera a) all’articolo 10 comma I lettera c) del testo unico deve essere interpretato nel senso che gli interventi di ristrutturazione cosiddetta pesante di cui all’articolo l0 comma I lettera c) possono essere realizzati con la cosiddetta Superdia a condizione però che tali interventi, pure implicando modificazioni della sagoma o dei volumi, ecc non modifichino la destinazione d’uso passando da una categoria funzionalmente autonoma ad una diversa, anch’essa funzionalmente autonoma. Dalla normativa dianzi evidenziata emerge che i mutamenti della destinazione d’uso tra categorie funzionalmente autonome devono essere assentiti con permesso di costruire e, nei soli centri storici, anche quando avvengono nell’ambito della medesima categoria.

 file pdf