Cass. Sez. III n. 42900 del 11 novembre 2009 (Ud 6 ott 2009)
Pres. Teresi Est. Teresi Ric. Gallo
Urbanistica. Atto amministrativo e poteri del giudice penale
La non conformità dell’atto amministrativo alla normativa che ne regola l’emanazione alle disposizioni legislative statali e regionali in materia urbanistico - edilizia e alle previsioni degli strumenti urbanistici può esser rilevata non soltanto se l’atto medesimo sia illecito, cioè frutto d’attività criminosa e a prescindere da eventuali collusioni dolose del privato interessato con organi dell’amministrazione, mentre il sindacato del giudice penale è possibile nelle ipotesi in cui l’emanazione dell’atto sia espressamente vietata in mancanza delle condizioni previste dalla legge e nelle ipotesi di mancato rispetto delle norme che regolano l’esercizio del potere.
Urbanistica. Atto amministrativo e poteri del giudice penale
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