Cass. Sez. III n. 14243 del 4 aprile 2008 (Cc 5 mar 2008)
Pres. Altieri Est. Sensini Ric. Daltri ed altri
Urbanistica. Movimento terra
Il rilascio dell\'atto concessorio (oggi permesso di costruire) è necessario, allorché la morfologia del territorio venga alterata in conseguenza di opere di scavo, sbancamenti, livellamenti finalizzati ad usi diversi da quelli agricoli, ivi compresi quelli turistici o sportivi
Il rilascio dell\'atto concessorio (oggi permesso di costruire) è necessario, allorché la morfologia del territorio venga alterata in conseguenza di opere di scavo, sbancamenti, livellamenti finalizzati ad usi diversi da quelli agricoli, ivi compresi quelli turistici o sportivi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente - del 05/03/2008
Dott. GRILLO Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 00266
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 000017/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DALTRI PIERGIORGIO, N. IL 23/06/1970;
2) DALTRI GIANNI, N. IL 08/01/1972;
3) DALTRI ANTONIO, N. IL 28/04/1936;
4) DALTRI CINZIA, N. IL 26/01/1968;
5) LELLI IDA, N. IL 05/07/1936;
avverso ORDINANZA del 19/11/2007 TRIB. LIBERTÀ di FORLÌ;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SENSINI MARIA SILVIA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. SALZANO Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1- Con ordinanza in data 19/11/2007 il Tribunale del Riesame di Forlì confermava il decreto di sequestro preventivo emesso il 22/10/2007 dal Giudice per le Indagini Preliminari di Forlì nell\'ambito del procedimento penale a carico di Daltri Piergiorgio, Daltri Gianni, Daltri Antonio, Daltri Cinzia e Lelli Ida, indagati per il reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b).
Osservava il Tribunale del Riesame che gli attuali indagati avevano acquistato in data 26/5/2005 un fabbricato allo stato grezzo, per il quale Ugolini Gianfranco e Pavirani Franca, proprietari dell\'area, avevano ottenuto una concessione edilizia per la realizzazione di una attrezzala agricola, precisamente di un fabbricato ad uso deposito sementi e prodotti, mezzi ed attrezzature agricole, di ml. 24x12, con portico di ml. 24x3.
In data 10/8/2005, nel corso di un sopralluogo, tecnici del Comune di Cesena rilevavano opere non autorizzate, in particolare la sussistenza di uno stradello, movimenti di terra con sbancamenti superiori ad un metro nella vicinanza di due piazzali esterni del fabbricato. In data 15/2/2006 veniva presentata dai nuovi proprietari una d.i.a. per i movimenti di terreno, in cui veniva manifestata l\'intenzione di trasformare l\'attrezzaia autorizzata in agriturismo. Nel corso dell\'ulteriore sopralluogo in data 5/9/2007, veniva verificata l\'avvenuta realizzazione da parte dei nuovi proprietari (che, peraltro, non possedevano la qualifica di imprenditori agricoli, circostanza impeditiva dell\'eventuale rilascio di un permesso a costruire nella zona) di un sontuoso agriturismo con annessa piscina nell\'area ove era stata concessionata la realizzazione dell\'attrezzala agricola.
Venivano sottoposti a sequestro preventivo il parcheggio in corso d\'opera per duecento auto, la strada di accesso all\'edificio principale e la zona interessata dai movimenti di terreno, trattandosi di opere soggette a permesso di costruire, nella specie non ottenuto.
2 - Avverso l\'ordinanza del Tribunale del Riesame di Forlì hanno proposto ricorso per Cassazione gli indagati a mezzo del loro difensore, deducendo violazione di legge, sotto il profilo del fumus del reato e delle finalità preventive.
Quanto al fumus, si deduceva che il reato non poteva ritenersi integrato con riferimento al parcheggio, realizzato in forza di titolo abitativo costituito dalla d.i.a. del 9/8/2006, ne\' con riferimento all\'attività di sbancamento, trattandosi di intervento di manutenzione straordinaria.
Quanto alle finalità preventive, di certo tali esigenze non sussistevano con riferimento alle opere già ultimate (strada di accesso al fabbricato e relativi movimenti di terra). A ben vedere, l\'ordinanza del Tribunale del Riesame aveva ricalcato pedissequamente il provvedimento applicativo della misura cautelare, senza alcuna motivazione. Si chiedeva l\'annullamento del provvedimento impugnato. MOTIVI DELLA DECISIONE
3 - Il ricorso va rigettato, essendo infondate le censure che lo sorreggono.
3.1 - Va ribadito in questa sede, con riferimento alla pretesa insussistenza del fumus del reato ipotizzato, avuto riguardo al parcheggio ed ai movimenti di terra realizzati dagli indagati, che secondo il costante indirizzo giurisprudenziale, sono subordinati al preventivo rilascio del permesso di costruire non soltanto gli interventi edilizi in senso stretto, ma anche gli interventi che comportano la trasformazione in via permanente del suolo. Il rilascio dell\'atto concessorio (oggi permesso di costruire) è necessario, infatti, allorché la morfologia del territorio venga alterata in conseguenza di opere di scavo, sbancamenti, livellamenti finalizzati ad usi diversi da quelli agricoli, ivi compresi quelli turistici o sportivi (cfr., ex multis, Cass. Sez. 3, 27/1/2004 n. 6930, Iaccarino; Sez. 3, 24/9/2001 n. 37013, Tripodoro).
Nella specie, in particolare, la realizzazione di movimenti di terra ad uso edificatorio non poteva essere oggetto di mera denuncia di inizio di attività, rientrando, come del resto gli altri interventi oggetto della misura cautelare, nell\'unitaria previsione dell\'imponente complesso agrituristico, in definitiva realizzato. Al fine di stabilire, infatti, se "i movimenti di terreno" costituiscano una trasformazione urbanistica del territorio, occorre valutare l\'entità dell\'opera che si intende realizzare, stante la possibilità di ricomprendere, con tale espressione, sia spostamenti insignificanti sotto il profilo dell\'insediamento abitativo, per i quali non necessita il rilascio di un titolo abilitativo, sia rilevanti trasformazioni del territorio, nella specie intervenuta, essendo stata accertata dai primi Giudici la realizzazione del lussuoso agriturismo da parte degli indagati, i quali non possedevano neppure la qualifica di imprenditori agricoli, necessaria ai fini del rilascio del permesso a costruire nella zona.
3.2. - Del pari infondato è il secondo motivo, con il quale i ricorrenti lamentano l\'insussistenza delle esigenze cautelari, essendo alcune delle opere in contestazione già completate. L\'assunto, oltre che smentito in fatto dalla circostanza che almeno i lavori relativi all\'imponente parcheggio erano in corso al momento del sequestro, è anche privo di rilievo giuridico, giacché "il sequestro preventivo della cosa pertinente al reato è consentito anche nel caso di ipotesi criminosa già perfezionatasi, purché il pericolo della libera disponibilità della cosa stessa - che va accertato dal Giudice con adeguata motivazione - presenti i requisiti della concretezza e dell\'attualità e le conseguenze del reato, ulteriori rispetto alla sua consumazione, abbiano connotazione di antigiuridicità, consistano nel volontario aggravarsi o protrarsi dell\'offesa al bene protetto che sia in rapporto di stretta connessione con la condotta penalmente illecita e possano essere definitivamente rimosse con l\'accertamento irrevocabile del reato" (cfr. Cass. Sez. Un. penali sent. 29/1/2003 n. 2 (P.M. in proc. Innocenti) e n. 3 (De Luca)". In tema di reati edilizi o urbanistici, la valutazione che, al fine di disporre il sequestro preventivo di un manufatto abusivo, il Giudice di merito ha il dovere di compiere in ordine al pericolo che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato possa agevolare o protrarre le conseguenze di esso, va diretta ad accertare, in particolare, se esista un reale pregiudizio degli interessi attinenti al territorio ovvero una ulteriore lesione del bene giuridico protetto.....ovvero se la persistente disponibilità del bene costituisca un elemento neutro sotto il profilo dell\'offensività".
Nella specie, il Tribunale ha fatto buon governo di questi principi, in quanto la prosecuzione dei movimenti di terra, con i rilevanti sbancamenti constatati dai verbalizzanti in sede di sopralluogo, nonché degli interventi di sistemazione delle aree da destinare a parcheggio, non può, all\'evidenza, non aggravare la lesione al bene giuridico protetto.
A tale proposito, va rammentato che la giurisprudenza ha sempre ritenuto che la finalità del sequestro preventivo vada valutata indipendentemente dallo stadio di attuazione delle condotte illecite, dovendosi riconoscere priorità all\'esigenza di impedire che le conseguenze dannose per il bene protetto dalla norma siano protratte o aggravate, giungendosi, pertanto, ad affermare che il sequestro preventivo può essere legittimamente disposto o conservato anche nei casi in cui la condotta illecita sia cessata (cfr., ex multis, Cass. Sez. 3, 16/10/2007 n. 42976, Josef).
4 - Il ricorso va, conclusivamente rigettato.
Segue la condanna dei ricorrenti, in via tra loro solidale, al pagamento delle spese processuali, mentre, in ragione del contenuto della impugnazione, non si ritiene di applicare anche la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 5 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2008
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente - del 05/03/2008
Dott. GRILLO Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 00266
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 000017/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DALTRI PIERGIORGIO, N. IL 23/06/1970;
2) DALTRI GIANNI, N. IL 08/01/1972;
3) DALTRI ANTONIO, N. IL 28/04/1936;
4) DALTRI CINZIA, N. IL 26/01/1968;
5) LELLI IDA, N. IL 05/07/1936;
avverso ORDINANZA del 19/11/2007 TRIB. LIBERTÀ di FORLÌ;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SENSINI MARIA SILVIA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. SALZANO Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1- Con ordinanza in data 19/11/2007 il Tribunale del Riesame di Forlì confermava il decreto di sequestro preventivo emesso il 22/10/2007 dal Giudice per le Indagini Preliminari di Forlì nell\'ambito del procedimento penale a carico di Daltri Piergiorgio, Daltri Gianni, Daltri Antonio, Daltri Cinzia e Lelli Ida, indagati per il reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b).
Osservava il Tribunale del Riesame che gli attuali indagati avevano acquistato in data 26/5/2005 un fabbricato allo stato grezzo, per il quale Ugolini Gianfranco e Pavirani Franca, proprietari dell\'area, avevano ottenuto una concessione edilizia per la realizzazione di una attrezzala agricola, precisamente di un fabbricato ad uso deposito sementi e prodotti, mezzi ed attrezzature agricole, di ml. 24x12, con portico di ml. 24x3.
In data 10/8/2005, nel corso di un sopralluogo, tecnici del Comune di Cesena rilevavano opere non autorizzate, in particolare la sussistenza di uno stradello, movimenti di terra con sbancamenti superiori ad un metro nella vicinanza di due piazzali esterni del fabbricato. In data 15/2/2006 veniva presentata dai nuovi proprietari una d.i.a. per i movimenti di terreno, in cui veniva manifestata l\'intenzione di trasformare l\'attrezzaia autorizzata in agriturismo. Nel corso dell\'ulteriore sopralluogo in data 5/9/2007, veniva verificata l\'avvenuta realizzazione da parte dei nuovi proprietari (che, peraltro, non possedevano la qualifica di imprenditori agricoli, circostanza impeditiva dell\'eventuale rilascio di un permesso a costruire nella zona) di un sontuoso agriturismo con annessa piscina nell\'area ove era stata concessionata la realizzazione dell\'attrezzala agricola.
Venivano sottoposti a sequestro preventivo il parcheggio in corso d\'opera per duecento auto, la strada di accesso all\'edificio principale e la zona interessata dai movimenti di terreno, trattandosi di opere soggette a permesso di costruire, nella specie non ottenuto.
2 - Avverso l\'ordinanza del Tribunale del Riesame di Forlì hanno proposto ricorso per Cassazione gli indagati a mezzo del loro difensore, deducendo violazione di legge, sotto il profilo del fumus del reato e delle finalità preventive.
Quanto al fumus, si deduceva che il reato non poteva ritenersi integrato con riferimento al parcheggio, realizzato in forza di titolo abitativo costituito dalla d.i.a. del 9/8/2006, ne\' con riferimento all\'attività di sbancamento, trattandosi di intervento di manutenzione straordinaria.
Quanto alle finalità preventive, di certo tali esigenze non sussistevano con riferimento alle opere già ultimate (strada di accesso al fabbricato e relativi movimenti di terra). A ben vedere, l\'ordinanza del Tribunale del Riesame aveva ricalcato pedissequamente il provvedimento applicativo della misura cautelare, senza alcuna motivazione. Si chiedeva l\'annullamento del provvedimento impugnato. MOTIVI DELLA DECISIONE
3 - Il ricorso va rigettato, essendo infondate le censure che lo sorreggono.
3.1 - Va ribadito in questa sede, con riferimento alla pretesa insussistenza del fumus del reato ipotizzato, avuto riguardo al parcheggio ed ai movimenti di terra realizzati dagli indagati, che secondo il costante indirizzo giurisprudenziale, sono subordinati al preventivo rilascio del permesso di costruire non soltanto gli interventi edilizi in senso stretto, ma anche gli interventi che comportano la trasformazione in via permanente del suolo. Il rilascio dell\'atto concessorio (oggi permesso di costruire) è necessario, infatti, allorché la morfologia del territorio venga alterata in conseguenza di opere di scavo, sbancamenti, livellamenti finalizzati ad usi diversi da quelli agricoli, ivi compresi quelli turistici o sportivi (cfr., ex multis, Cass. Sez. 3, 27/1/2004 n. 6930, Iaccarino; Sez. 3, 24/9/2001 n. 37013, Tripodoro).
Nella specie, in particolare, la realizzazione di movimenti di terra ad uso edificatorio non poteva essere oggetto di mera denuncia di inizio di attività, rientrando, come del resto gli altri interventi oggetto della misura cautelare, nell\'unitaria previsione dell\'imponente complesso agrituristico, in definitiva realizzato. Al fine di stabilire, infatti, se "i movimenti di terreno" costituiscano una trasformazione urbanistica del territorio, occorre valutare l\'entità dell\'opera che si intende realizzare, stante la possibilità di ricomprendere, con tale espressione, sia spostamenti insignificanti sotto il profilo dell\'insediamento abitativo, per i quali non necessita il rilascio di un titolo abilitativo, sia rilevanti trasformazioni del territorio, nella specie intervenuta, essendo stata accertata dai primi Giudici la realizzazione del lussuoso agriturismo da parte degli indagati, i quali non possedevano neppure la qualifica di imprenditori agricoli, necessaria ai fini del rilascio del permesso a costruire nella zona.
3.2. - Del pari infondato è il secondo motivo, con il quale i ricorrenti lamentano l\'insussistenza delle esigenze cautelari, essendo alcune delle opere in contestazione già completate. L\'assunto, oltre che smentito in fatto dalla circostanza che almeno i lavori relativi all\'imponente parcheggio erano in corso al momento del sequestro, è anche privo di rilievo giuridico, giacché "il sequestro preventivo della cosa pertinente al reato è consentito anche nel caso di ipotesi criminosa già perfezionatasi, purché il pericolo della libera disponibilità della cosa stessa - che va accertato dal Giudice con adeguata motivazione - presenti i requisiti della concretezza e dell\'attualità e le conseguenze del reato, ulteriori rispetto alla sua consumazione, abbiano connotazione di antigiuridicità, consistano nel volontario aggravarsi o protrarsi dell\'offesa al bene protetto che sia in rapporto di stretta connessione con la condotta penalmente illecita e possano essere definitivamente rimosse con l\'accertamento irrevocabile del reato" (cfr. Cass. Sez. Un. penali sent. 29/1/2003 n. 2 (P.M. in proc. Innocenti) e n. 3 (De Luca)". In tema di reati edilizi o urbanistici, la valutazione che, al fine di disporre il sequestro preventivo di un manufatto abusivo, il Giudice di merito ha il dovere di compiere in ordine al pericolo che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato possa agevolare o protrarre le conseguenze di esso, va diretta ad accertare, in particolare, se esista un reale pregiudizio degli interessi attinenti al territorio ovvero una ulteriore lesione del bene giuridico protetto.....ovvero se la persistente disponibilità del bene costituisca un elemento neutro sotto il profilo dell\'offensività".
Nella specie, il Tribunale ha fatto buon governo di questi principi, in quanto la prosecuzione dei movimenti di terra, con i rilevanti sbancamenti constatati dai verbalizzanti in sede di sopralluogo, nonché degli interventi di sistemazione delle aree da destinare a parcheggio, non può, all\'evidenza, non aggravare la lesione al bene giuridico protetto.
A tale proposito, va rammentato che la giurisprudenza ha sempre ritenuto che la finalità del sequestro preventivo vada valutata indipendentemente dallo stadio di attuazione delle condotte illecite, dovendosi riconoscere priorità all\'esigenza di impedire che le conseguenze dannose per il bene protetto dalla norma siano protratte o aggravate, giungendosi, pertanto, ad affermare che il sequestro preventivo può essere legittimamente disposto o conservato anche nei casi in cui la condotta illecita sia cessata (cfr., ex multis, Cass. Sez. 3, 16/10/2007 n. 42976, Josef).
4 - Il ricorso va, conclusivamente rigettato.
Segue la condanna dei ricorrenti, in via tra loro solidale, al pagamento delle spese processuali, mentre, in ragione del contenuto della impugnazione, non si ritiene di applicare anche la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 5 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2008