Cass. Sez. III
sent. 33310 del 13 settembre 2005 (ud. 14 giugno 2005)
Pres. Papadia Est. Onorato Ric. P.M. in proc. Casale
Rifiuti – Attività di gestione – Raccolta e trasporto di rifiuti
abbandonati da terzi da parte di ambulante
L’articolo 30, comma quarto D.Lv. 22-1997 impone l’iscrizione all’albo dei gestori di tutte le imprese che svolgono attività di raccolta e di trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi indipendentemente dalla circostanza che detta attività sia finalizzata o non al recupero o allo smaltimento dei rifiuti stessi. La raccolta di rifiuti ferrosi abbandonati da parte dell’ambulante rientra però nella previsione di cui all’articolo 58, comma 7quater D.Lv. 22-1997 in ordine al quale deve ritenersi, in mancanza di espressa previsione, che la stessa si riferisca a titoli abilitativi previsti da altre disposizioni statali, con la conseguenza che il possesso di tali titoli esonera il soggetto dagli obblighi di iscrizione, comunicazione e tenuta dei formulari.
Svolgimento del
processo
I
- Con sentenza dell’1 ottobre 2004 la corte d'appello di Lecce, rigettando il
gravame del pubblico ministero, ha confermato quella resa l’1 luglio 2003 dal
tribunale monocratico di Brindisi, sezione distaccata di Francavilla Fontana,
che aveva assolto Gerardo Casale dal reato di cui all'art. 51, comma 1, lett. a)
D.Lgs. 22/1997, contestategli perché con un autocarro Ford Transit aveva
effettuato attività di raccolta e trasporto di rottami ferrosi senza la
prescritta iscrizione all'Albo di cui all'art. 30 (in Francavilla Fontana l’1
ottobre 2001).
II
giudice monocratico aveva ritenuto sufficiente per escludere il reato il
certificato di iscrizione del Casale nel registro degli esercenti mestieri
ambulanti per esercitare la raccolta di rottami.
La
corte leccese, dal canto suo, ha confermato l'assoluzione perché il fatto non
sussiste, ritenendo che il sistema autorizzatorio/sanzionatorio di cui ai citati
artt. 30 e 51 presuppone un’attività di gestione dei rifiuti, comprendente la
raccolta da un produttore-detentore, il trasporto, il recupero e lo smaltimento
dei rifiuti, solo rispetto alla quale assume rilievo l'iscrizione all'Albo
nazionale dei gestori. L'attività ambulante di raccoglitore di rottami ferrosi,
esercitata dal Casale, ancorché con la disponibilità di un autocarro, non
rientrava invece in questo "ciclo" dei rifiuti disciplinato dalla
legge, appunto perché si trattava di raccolta di rifiuti abbandonati, che come
tale non era effettuata presso un produttore e non era in funzione dello
smaltimento.
2
- Avverso l'assoluzione il procuratore distrettuale ha proposto ricorso per
cassazione, deducendo violazione ed errata interpretazione della penale.
Motivi della
decisione
3
- La motivazione con cui la corte territoriale ha confermato l'assoluzione
dell'imputato dal contestato reato di cui all'art. 51, comma 1, lett. a), del
D.Lgs. 22/1997 è priva di giuridico fondamento, giacché il quarto comma
dell'art. 30 dello stesso decreto impone l'iscrizione all'albo dei gestori di
tutte "le imprese che svolgono attività di raccolta e di trasporto di
rifiuti non pericolosi prodotti da terzi", indipendentemente dalla
circostanza che detta attività sia finalizzata o non al recupero o allo
smaltimento dei rifiuti stessi.
A
questo riguardo neppure assume rilievo la circostanza che la raccolta sia
effettuata direttamente nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti dal terzo
oppure in un luogo diverso in cui i rifiuti sono stati abbandonati, appunto
perché la norma richiede soltanto che oggetto dell'attività sia costituito da
sostanze qualificate come rifiuti e che detti rifiuti non siano prodotti da
colui che esercita l'attività di raccolta o di trasporto.
In
fatto è pacifico che l'imputato raccoglieva e trasportava rottami ferrosi
abbandonati, che perciò dovevano qualificarsi a tutti gli effetti come rifiuti
non pericolosi prodotti da terzi.
4
- Tuttavia, il ricorso del pubblico ministero non può essere accolto, atteso
che l'imputato andava ugualmente assolto con la formula piena, sebbene con una
motivazione diversa da quella adottata dalla corte di merito.
Infatti,
secondo il comma 7 quater dell'art. 58 D.Lgs. 22/1997, introdotto dall'art. 4,
comma 27, legge 9 dicembre 1998 n. 426, "le disposizioni di cui agli
articoli 11, 12, 15 e 30 non si applicano alle attività di raccolta e di
trasporto effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività
medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del
loro commercio".
Poiché
il D.Lgs. 22/1997 non prevede specifici istituti di abilitazione all'attività
di raccolta e trasporto in forma ambulante, la norma fa evidentemente
riferimento ai titoli abilitativi disciplinati da altre leggi statali,
disponendo che il possesso di questi titoli esonera il soggetto dall'iscrizione
all'albo nazionale dei gestori di rifiuti (di cui all'art. 30), come anche
dall'obbligo di comunicare al catasto dei rifiuti i dati relativi alla sua
attività (art. 11), dall'obbligo di tenere il registro di carico e scarico
(art. 12) e infine dall'obbligo di portare il formulario di identificazione
durante il trasporto dei rifiuti (art. 15).
5
- La materia del commercio ambulante è ora regolata dal D.Lgs. 31 marzo 1998 n.
114, che impone agli ambulanti di munirsi di un'autorizzazione comunale sulla
base della normativa di attuazione che ogni regione deve emanare entro un anno
dalla data di pubblicazione dello stesso decreto (art. 28).
Fino
alla emanazione delle disposizioni attuative regionali continuano però ad
applicarsi le norme previgenti (art. 30, comma 2), e in particolare l’art. 2
della legge 28 marzo 1991 n. 112, che prescrive per il commercio ambulante il
rilascio di un'autorizzazione comunale, subordinato all'iscrizione nell'apposito
registro istituito presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura ai sensi della legge 11 giugno 1971 n. 426 (artt. 1-3).
5.1
- Nel caso di specie il tribunale monocratico aveva accertato che il Casale era
in possesso di autorizzazione e di iscrizione nel registro degli esercenti
mestieri ambulanti per la raccolta di rottami. Con tutta evidenza la regione
Puglia non aveva ancora emanato le norme attuative di sua competenza, e perciò
continuava ad applicarsi la normativa previgente, che prevedeva
un'autorizzazione subordinata all'iscrizione al registro degli ambulanti.
Per
conseguenza, l'imputato era esonerato, ai sensi del succitato comma 7 quater,
dall'obbligo di iscrizione nell'albo nazionale dei gestori di rifiuti; e doveva
pertanto essere assolto dal contestato reato di cui all'art. 51 D.Lgs. 22/1997
perché il fatto non sussiste.
Così
rettificata ai sensi dell'art. 619 c.p.p. la motivazione della impugnata
sentenza, il ricorso del procuratore generale va quindi respinto.