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Cass. Sez. III sent. 33310 del 13 settembre 2005 (ud. 14 giugno 2005)
Pres. Papadia Est. Onorato Ric. P.M. in proc. Casale
Rifiuti – Attività di gestione – Raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati da terzi da parte di ambulante

L’articolo 30, comma quarto D.Lv. 22-1997 impone l’iscrizione all’albo dei gestori di tutte le imprese che svolgono attività di raccolta e di trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi indipendentemente dalla circostanza che detta attività sia finalizzata o non al recupero o allo smaltimento dei rifiuti stessi. La raccolta di rifiuti ferrosi abbandonati da parte dell’ambulante rientra però nella previsione di cui all’articolo 58, comma 7quater D.Lv. 22-1997 in ordine al quale deve ritenersi, in mancanza di espressa previsione, che la stessa si riferisca a titoli abilitativi previsti da altre disposizioni statali, con la conseguenza che il possesso di tali titoli esonera il soggetto dagli obblighi di iscrizione, comunicazione e tenuta dei formulari.

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Svolgimento del processo

I - Con sentenza dell’1 ottobre 2004 la corte d'appello di Lecce, rigettando il gravame del pubblico ministero, ha confermato quella resa l’1 luglio 2003 dal tribunale monocratico di Brindisi, sezione distaccata di Francavilla Fontana, che aveva assolto Gerardo Casale dal reato di cui all'art. 51, comma 1, lett. a) D.Lgs. 22/1997, contestategli perché con un autocarro Ford Transit aveva effettuato attività di raccolta e trasporto di rottami ferrosi senza la prescritta iscrizione all'Albo di cui all'art. 30 (in Francavilla Fontana l’1 ottobre 2001).

II giudice monocratico aveva ritenuto sufficiente per escludere il reato il certificato di iscrizione del Casale nel registro degli esercenti mestieri ambulanti per esercitare la raccolta di rottami.

La corte leccese, dal canto suo, ha confermato l'assoluzione perché il fatto non sussiste, ritenendo che il sistema autorizzatorio/sanzionatorio di cui ai citati artt. 30 e 51 presuppone un’attività di gestione dei rifiuti, comprendente la raccolta da un produttore-detentore, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, solo rispetto alla quale assume rilievo l'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori. L'attività ambulante di raccoglitore di rottami ferrosi, esercitata dal Casale, ancorché con la disponibilità di un autocarro, non rientrava invece in questo "ciclo" dei rifiuti disciplinato dalla legge, appunto perché si trattava di raccolta di rifiuti abbandonati, che come tale non era effettuata presso un produttore e non era in funzione dello smaltimento.

2 - Avverso l'assoluzione il procuratore distrettuale ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione ed errata interpretazione della penale.

Motivi della decisione

3 - La motivazione con cui la corte territoriale ha confermato l'assoluzione dell'imputato dal contestato reato di cui all'art. 51, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 22/1997 è priva di giuridico fondamento, giacché il quarto comma dell'art. 30 dello stesso decreto impone l'iscrizione all'albo dei gestori di tutte "le imprese che svolgono attività di raccolta e di trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi", indipendentemente dalla circostanza che detta attività sia finalizzata o non al recupero o allo smaltimento dei rifiuti stessi.

A questo riguardo neppure assume rilievo la circostanza che la raccolta sia effettuata direttamente nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti dal terzo oppure in un luogo diverso in cui i rifiuti sono stati abbandonati, appunto perché la norma richiede soltanto che oggetto dell'attività sia costituito da sostanze qualificate come rifiuti e che detti rifiuti non siano prodotti da colui che esercita l'attività di raccolta o di trasporto.

In fatto è pacifico che l'imputato raccoglieva e trasportava rottami ferrosi abbandonati, che perciò dovevano qualificarsi a tutti gli effetti come rifiuti non pericolosi prodotti da terzi.

4 - Tuttavia, il ricorso del pubblico ministero non può essere accolto, atteso che l'imputato andava ugualmente assolto con la formula piena, sebbene con una motivazione diversa da quella adottata dalla corte di merito.

Infatti, secondo il comma 7 quater dell'art. 58 D.Lgs. 22/1997, introdotto dall'art. 4, comma 27, legge 9 dicembre 1998 n. 426, "le disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 15 e 30 non si applicano alle attività di raccolta e di trasporto effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio".

Poiché il D.Lgs. 22/1997 non prevede specifici istituti di abilitazione all'attività di raccolta e trasporto in forma ambulante, la norma fa evidentemente riferimento ai titoli abilitativi disciplinati da altre leggi statali, disponendo che il possesso di questi titoli esonera il soggetto dall'iscrizione all'albo nazionale dei gestori di rifiuti (di cui all'art. 30), come anche dall'obbligo di comunicare al catasto dei rifiuti i dati relativi alla sua attività (art. 11), dall'obbligo di tenere il registro di carico e scarico (art. 12) e infine dall'obbligo di portare il formulario di identificazione durante il trasporto dei rifiuti (art. 15).

5 - La materia del commercio ambulante è ora regolata dal D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114, che impone agli ambulanti di munirsi di un'autorizzazione comunale sulla base della normativa di attuazione che ogni regione deve emanare entro un anno dalla data di pubblicazione dello stesso decreto (art. 28).

Fino alla emanazione delle disposizioni attuative regionali continuano però ad applicarsi le norme previgenti (art. 30, comma 2), e in particolare l’art. 2 della legge 28 marzo 1991 n. 112, che prescrive per il commercio ambulante il rilascio di un'autorizzazione comunale, subordinato all'iscrizione nell'apposito registro istituito presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi della legge 11 giugno 1971 n. 426 (artt. 1-3).

5.1 - Nel caso di specie il tribunale monocratico aveva accertato che il Casale era in possesso di autorizzazione e di iscrizione nel registro degli esercenti mestieri ambulanti per la raccolta di rottami. Con tutta evidenza la regione Puglia non aveva ancora emanato le norme attuative di sua competenza, e perciò continuava ad applicarsi la normativa previgente, che prevedeva un'autorizzazione subordinata all'iscrizione al registro degli ambulanti.

Per conseguenza, l'imputato era esonerato, ai sensi del succitato comma 7 quater, dall'obbligo di iscrizione nell'albo nazionale dei gestori di rifiuti; e doveva pertanto essere assolto dal contestato reato di cui all'art. 51 D.Lgs. 22/1997 perché il fatto non sussiste.

Così rettificata ai sensi dell'art. 619 c.p.p. la motivazione della impugnata sentenza, il ricorso del procuratore generale va quindi respinto.