Sez. 3, Sentenza n. 39916 del 01/07/2004 Ud. (dep. 13/10/2004 ) Rv. 230085
Presidente: Savignano G. Estensore: Fiale A. Relatore: Fiale A. Imputato: Lamedica ed altri. P.M. Fuzio R. (Conf.)
(Rigetta, App. Bari, 15 Aprile 2002)
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Lottizzazione abusiva - Sanatoria degli immobili - Confisca dei terreni abusivamente lottizzati - Legittimità - Rilascio in sanatoria di autorizzazione a lottizzare - Impedimento alla confisca - Fondamento.


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Massima (Fonte CED Cassazione)
In tema di lottizzazione abusiva, la sanatoria per condono edilizio delle costruzioni abusive eseguite non è incompatibile con il provvedimento di confisca delle aree lottizzate, mentre esplica influenza a tali effetti l'eventuale autorizzazione a lottizzare concessa in sanatoria, atteso che questa pur non estinguendo il reato di lottizzazione abusiva dimostra "ex post" la conformità della lottizzazione agli strumenti urbanistici e la volontà dell'amministrazione di rinunciare alla acquisizione delle aree al patrimonio indisponibile comunale.

Il reato di lottizzazione abusiva non si configura come una contravvenzione esclusivamente dolosa, atteso che potendo realizzarsi sia per il difetto di autorizzazione a lottizzare sia per contrasto con le prescrizioni di legge o con gli strumenti urbanistici, la stessa, sia nella forma negoziale che materiale, può essere commessa anche per colpa.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 01/07/2004
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 1518
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIALE Aldo - rel. Consigliere - N. 87/2004
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LAMEDICA Giovanni, n. a Torremaggiore il 11.4.1936;
2) DI CAPUA Anna Teresa, n. a Torremaggiore il 11.6.1939;
3) APRILE Teresa, n. a Foggia il 12.2.1949;
4) CASTIGLIOME Giacomo, n. a Napoli il 23.6.1952;
5) BASCIANI Andrea, n. a La Spezia il 31.5.1937;
6) LOMBARDI Gianfranco, n. a Candela il 31.12.1949;
7) CANTARINI Giovanni, n. a Foggia il 16.5.1948;
8) CHIARABINI Adriana, n. a Roma il 9.5.1966;
9) GIARNERA Lucia, n. a Foggia il 16.9.1960;
10) D'ELIA Nicola, n. a Foggia il 10.3.1952;
11) BASI Maria Gaetana, n. a Vieste il 31.12.1955;
12) GIARNERA Antonio, n. a Foggia il 20.7.1957;
13) NESPOLA Maria Antonietta, n. a Foggia il 274.1960;
14) VINCIGUERRA Maria Assunta, n. a Foggia il 14.3.1956;
15) NESTA Maria Teresa, n. a Foggia il 21.6.1954;
16) FRANCAVILLA Francesca, n. a Foggia il 25.7.1951;
17) SCHIAVGNE Luigi, n. a Foggia il 25.7.1956;
18) FIORE Giuseppina, n. a Foggia il 1.10.1918;
19) MONTAGANO Giuseppe, n. a Foggia il 2.5.1949;
20) DI BARI Maria Assunta, n. a Foggia il 31.7.1950;
21) DI BARI Pasquale, n. a Foggia il 9.4.1957;
22) GESUALDQ Anna Maria Altomare, n. a Foggia il 5.5.1959;
23) COSENZA Mauro Leonardo, n. a Torremaggiore il 31.5.1969;
avverso la sentenza 15.4.2002 della Corte di Appello di Bari. Visti gli atti, la sentenza impugnata ed i ricorsi;
Udita, in pubblica udienza, la relazione fatta dal Consigliere Dr. Aldo Fiale;
Udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Dr. Fuzio Riccardo, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. Uditi i difensori avv.ti: Costanzo De Michele, Enrico De Michele quale sostituto processuale dell'avv.to Emilio Savato e Raffaele Lepore.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 15.4.2002 la Corte di Appello di Bari - in parziale riforma della sentenza emessa dal Pretore di Foggia in data 16.2.1998 - dichiarava (tra l'altro) non doversi procedere nei confronti di Lamedica Giovanni, Di Capua Anna Teresa, Aprile Teresa, Basciani Andrea, Lombardi Gianfranco, D'Elia Nicola, Basi Maria Gaetana, Giarnera Antonio, Nespola Maria Antonietta, Vinciguerra Maria Assunta, Nesta Maria Teresa, Schiavone Luigi, Fiore Giuseppina, Montagano Giuseppe, Di Bari Maria Assunta, Di Bari Pasquale, Gesualdo Anna Maria Altomare, Cosenza Mauro Leonardo, Cantarmi Giovanni, Chiarabini Adriana e Giarnera Lucia, in ordine al reato di cui:
- all'art. 20, lett. c), legge n. 47/1985 (per avere concorso alla lottizzazione abusiva a scopo edilizio di un appezzamento di terreno destinato a zona agricola dal vigente piano regolatore generale, acquistando dai comproprietari di esso, Patella Luigi e Cignarella Antonietta, distinti lotti frazionati, che, per le loro caratteristiche - quali il numero, le dimensioni in relazione alla natura seminativa, l'ubicazione a km. 7 da Foggia, la previsione di reciproche servitù di passaggio, la destinazione a strada di una striscia di terreno - in rapporto al prezzo di acquisto dichiarato e all'attività lavorativa degli acquirenti, denunziavano in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio - acc. in agro di Foggia, località "Conchetta", fino al 12.11.1993), perché estinto per prescrizione e disponeva la confisca "dei terreni e delle opere edilizie costruite su di essi", estendendo la misura aviatoria anche al lotto acquistato da Castiglione Giacomo.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso i difensori degli imputati dianzi indicati, i quali hanno eccepito:
- (Lamedica, Di Capua, D'Elia, Basi, Cosenza, Schiavone) l'insussistenza della contravvenzione di lottizzazione abusiva, anche sotto il profilo dell'assenza del dolo richiesto per la punibilità di essa. Avevano costituito oggetto di compravendita pure lotti di 10.000 mq., trasferiti con unico atto a più persone che non avevano mai sciolto la comunione (Vinciguerra, Nesta, Francavilla) ed alcuni degli imputati non avevano mai edificato il lotto acquistato;
- (Lamedica, Di Capua, Lombardi, Basciani, Chiarabini, Nespola, Giarnera Lucia e Antonio, Cantarini, D'Elia, Basi, Cosenza, Schiavone, Di Bari Pasquale e Maria Assunta, Gesualdo, Montagano, Castiglione, Aprile, Fiore) l'incompatibilità della disposta confisca con l'adozione, da parte del Comune di Foggia, di un piano di recupero della zona (secondo quanto già ritenuto da altra Sezione della stessa Corte di Appello di Bari);
- (Lamedica, Di Capua, D'Elia, Basi) l'incompatibilità della disposta confisca con la sanatoria, per condono edilizio, degli immobili da essi realizzati sui lotti di propria pertinenza;
- (Lamedica, Di Capua, D'Elia, Basi) la violazione del divieto del "bis in idem", riconnettendosi l'imputazione di lottizzazione abusiva ai medesimi fatti di edificazione illegittima per i quali essi erano già stati giudicati;
- (Lombardi) l'impossibilità di disporre la confisca in assenza di una pronuncia di condanna;
Con motivi non comuni agli altri ricorrenti, poi:
- Fiore ha eccepito la illegittimità della declaratoria di prescrizione del reato di lottizzazione abusiva, per contrasto con la sentenza 9.7.1998 n. 939 del Pretore di Foggia, che sarebbe coperta da giudicato, con cui quel giudice "aveva assolto gli imputati con la formula il fatto non è preveduto dalla legge come reato", trattandosi di fatto precedente all'entrata in vigore della legge n. 47/1985.
- Castiglione ha lamentato, oltre che l'illegittimità della confisca, la intervenuta prescrizione del reato di lottizzazione abusiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutti i ricorsi devono essere rigettati, perché le doglianze in essi svolte sono infondate.
1. Gli dementi fattuali detta vicenda.
Nella specie risulta accertato, in punto di fatto, che:
- I coniugi Luigi Patella e Antonietta Cignarella erano originariamente comproprietari di un fondo agricolo, sito in agro di Foggia, località "Conchetta" della contrada "Salice", esteso mq. 134.731. Nel volgere di breve tempo essi ne vendettero quasi l'intera estensione, per complessivi mq. 130.000, a soggetti diversi, previo frazionamento in lotti di varie dimensioni. Con un atto del 12.2.1992 vennero dapprima alienati due appezzamenti di 4 ettari ciascuno, che gli acquirenti hanno coltivato a frumento e uliveto e sui quali nulla hanno edificato (sicché correttamente tale attività non è stata considerata lottizzatoria); successivamente, però, (dall'ottobre del 1992 al novembre del 1993) furono stipulati 11 ulteriori atti di compravendita di appezzamenti di superficie ridotta con persone che non esercitavano un'attività lavorativa di tipo agricolo (militari, insegnanti, casalinghe, medici, infermieri, impiegati, operai ed altro) e che, in tre casi, acquistarono pro indiviso. In questi ultimi casi un ettaro di terreno venne venduto, suddiviso in quote ideali, fino a 6 persone.
- I fondi compravenduti erano siti in zona a destinazione agricola, secondo le previsioni del vigente P.R.G. del Comune di Foggia, ove esistevano numerose costruzioni abusive ma non vi erano opere di urbanizzazione (previste e deliberate solo alcuni armi dopo dall'amministrazione comunale).
- Alcuni degli imputati, dopo l'acquisto dei lotti, costruirono edifici abusivi:
- i coniugi Lamedica (ufficiale dell'esercito) - Di Capua (insegnante), un edificio a tre elevazioni, su un'area di circa 200 mq., in un lotto di 3.608 mq., composto di 4 particelle frazionate;
- Aprile Teresa (casalinga), un edificio a tre elevazioni, su un'area di circa 150 mq., in un lotto di 5.928 mq., composto di 3 particelle frazionate;
- Castiglione Racemo (ufficiale dell'esercito), un edificio a due elevazioni, su un'area di circa 170 mq., in un lotto di 1.392 mq., composto di 3 particelle frazionate;
- Basciani Andrea (ufficiale dell'esercito), un edificio a tre elevazioni, su un'area di circa 1-60 mq., in un lotto di 2.000 mq., composto di 3 particelle frazionate;
- Lombardi Gianfranco (ufficiale dell'esercito), un edificio a tre elevazioni, su un'area di circa 200 mq., in un lotto di 3.000 mq., composto di 3 particelle frazionate;
- Giarnera Lucia (casalinga), un manufatto realizzato nei soli pilastri e copertura, su un'area di circa 195 mq., in un lotto, composto nella sua interezza di 3 particelle frazionate, costituito da una quota ideale del 2,25% di 10.000 mq.;
- i coniugi D'Elia (infermiere) - Basi (casalinga), un casolare di circa 32 mq., in due lotti, entrambi composti nella loro interezza di 3 particelle frazionale, costituiti da quote ideali del 30% e del 10% di 10.000 mq.
- Il Pretore ha considerato "sanati" per condono edilizio i manufatti abusivamente realizzati da: i coniugi Lamedica - Di Capua e D'Elia - Basi, nonché da Aprile, Castiglione e Basciani.
- Gli imputati Cantarini, Chiarabini, Schiavone, Fiore e Cosenza si erano limitati a costruire recinzioni dei fondi da loro acquistati. - I restanti ricorrenti non risulta abbiano intrapreso alcuna attività di edificazione.
2. Il reato di lottizzazione abusiva.
2.1 L'art. 18, 1 comma, della legge 28.2.1985, n. 47 forniva una duplice definizione della "lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio", ricollegandola:
a) ad un'attività materiale: "quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza prescritta autorizzazione";
b) ad un'attività giuridica: "quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio". Questo secondo tipo di lottizzazione viene denominato "negoziale" o "cartolare" e si fonda sulla presenza di elementi indiziari, da cui risulti, in modo non equivoco, la destinazione a scopo edificatorio del terreno.
Tali elementi indiziari (descritti con elencazione normativa non tassativa) non devono essere presenti tutti in concorso fra di loro, in quanto è sufficiente mene la presenza di uno solo di essi, rilevante ed idoneo a fare configurare, con margini di plausibile veridicità, la volontà di procedere a lottizzazione (in tal senso è orientata anche la giurisprudenza amministrativa: vedi, da ultimo, C. Stato, Sez. 5^, 14.5.2004, n. 3136).
I due tipi di attività illecite dianzi descritti (lottizzazione materiale e negoziale) possono essere espletati, ad evidenza, anche congiuntamente (c.d. lottizzazione abusiva mista), in un intreccio di atti materiali e giuridici comunque finalizzati a realizzare una trasformazione urbanistica e/o edilizia dei terreni non autorizzata oppure in violazione della pianificazione vigente. Le disposizioni dell'art. 18 della legge n. 47/1985 sono state testualmente riprodotte nell'art. 30, 1 comma, del T.U. n. 380/2001. 2.2 Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema, inoltre, il reato di lottizzazione abusiva può configurarsi (vedi Cass., Sez. Unite, 28.11.2001, Salvini ed altri, nonché Sez. 3^: 29.1.2001, Matarreseed altri; 30.12.1996, n. 11249, ric. P.M. in proc. Urtis):
- in presenza di un intervento sul territorio tale da comportare una nuova definizione dell'assetto preesistente in zona non urbanizzata o non sufficientemente urbanizzata, per cui esiste la necessità di attuare le previsioni dello strumento urbanistico generale attraverso la redazione di un piano esecutivo e in stipula di una convenzione lottizzatoria adeguata alle caratteristiche dell'intervento di nuova realizzazione;
- ma anche allorquando detto intervento non potrebbe in nessun caso essere realizzato poiché, per le sue connotazioni oggettive, si pone in contrasto con previsioni di zonizzazione e/o di localizzazione dello strumento generale di pianificazione che non possono essere modificate da piani urbanistici attuativi.
2.3 La fattispecie che ci occupa integra un'ipotesi di lottizzazione abusiva mista (frazionamento di un terreno in lotti e successiva plurima edificazione).
Risulta effettuata - in un breve arco temporale - la vendita di lotti separati di un terreno, previo frazionamento dello stesso, e sussistono più elementi, non soltanto indiziali, manifestanti un equivoco scopo edificatorio: il numero rilevante dei lotti; la ridotta dimensione, incongrua per lo sfruttamento agricolo; la vicinanza ad aree già edificate e l'ubicazione in zona interessata da una vasta edificazione residenziale abusiva; le qualità personali degli acquirenti, che non risultano dediti all'agricoltura; la realizzazione di numerose costruzioni sui terreni compravenduti. Gli imputati hanno concorso ad attuare, pertanto, "una trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio", predisposta a conferire e che effettivamente ha conferito ad una porzione di esso un assetto diverso da quello pianificato, con modalità non consentitoli neppure attraverso la predisposizione di un piano attuativo, sicché deve ritenersi inconferente ogni riferimento atte state di urbanizzazione della zona (comunque inesistente).
3. In ordine alla responsabilità degli acquirenti, questa Corte Suprema ha costantemente affermato la necessità della consapevolezza dell'abusività della lottizzazione:
- "Gli acquirenti dei lotti di usa lottizzazione, se consapevoli dell'abusività di essa, forniscono un determinante contributo causale alla concreta attuazione del disegno criminoso del venditore e rispondono del reato di lottizzazione abusiva" (Cass., Sez. Unite, 24.4.1992, n. 4708, Fogliari, con argomentazioni ribadite da Cass., Sez. 3^: 30.9.1995, n. 10061, Barletta e 6.4.1996, n. 3506, Mele). - "In tema di lottizzazione abusiva con successiva vendita di fondi lottizzati, non può tenersi distinta la posizione di chi vende da quella di chi acquista, perché il presupposto logico dell'imputazione è che tutti siano consapevoli dell'illiceità del loro operato, se diretta alla successiva costruzione abusiva; le due posizioni sono separabili solo se risulti provata la malafede dei venditori, che, traendo in inganno gli acquirenti, li convincono della legittimità delle operazioni" (Cass., Sez. 3^, 10.7.1990, n. 10162, Oranges).
Quanto alla "consapevolezza", però, non può mancarsi di rilevare che l'art. 30, 2 comma, del T.U. n. 380/2001 (con disposizione già posta dall'art. 18, 2 comma, della legge n. 47/1985) prescrive, a pena di nullità non sanabile, l'allegazione del certificato di destinazione urbanistica a tutti gli atti di trasferimento o di costituzione o scioglimento di diritti reali relativi a terreni. Tale certificato, da rilasciarsi su domanda dell'interessato, contiene tutte le prescrizioni urbanistiche che riguardano l'area cui si riferisce. Solo in caso di mancato rilascio del certificato nel termine di 30 giorni dalla presentazione della relativa domanda, esso può essere sostituito da una dichiarazione dell'alienante "attestante l'avvenuta presentazione della domanda, nonché la destinazione urbanistica dei terreni secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, ovvero l'inesistenza di questi ovvero la prescrizione, da parte dello strumento urbanistico generale approvato, di strumenti attuativi" (art. 30, 4 comma, del T.U. n. 380/2001).
A fronte di tali previsioni normative è estremamente difficile ravvisare, per il venditore, una negoziazione inconsapevole. L'acquirente, invece, nel caso in cui si faccia ricorso alla dichiarazione sostitutiva del certificato di destinazione urbanistica, può essere eventualmente tratto in inganno dal venditore, qualora quegli, con attestazioni non veritiere, lo convinca della legittimità dell'acquisto.
I giudici del merito, netta vicenda in esame - ove non vi è dimostrazione di alcun elemento sintomatico di malafede dei venditori - hanno correttamente motivato circa la consapevolezza dell'abusività della lottizzazione, specificando come gli acquirenti avessero ben percepito - in una situazione di palese predisposizione di ima zona agricola all'edificazione, ove questa non era consentita e non esistevano opere di urbanizzazione - che, in conseguenza dei frazionamenti, le minime quote di terreno acquistate avevano ormai perduto ogni caratteristica agricola.
In una condizione siffatta diviene irrilevante accertare se il singolo acquirente abbia poi preceduto ad effettiva edificazione. Ancora più evidente risulta la consapevolezza degli acquirenti nei casi in cui (tre atti di vendita, uno dei quali anche con costituzione di usufrutto, a ben 14 compratori complessivi) lo schema negoziale prescelto è stato quello della comunione "pro indiviso", ove i giudici del merito, razionalmente e con motivazione ineccepibile, hanno ravvisato un mero espediente dissimulatorio, al fine di aggirare il divieto di lottizzazione posto dal legislatore (e di non ottemperare agli obblighi di informativa già imposti ai pubblici ufficiali roganti dall'art. 18 della legge n. 47/1985 ed attualmente prescritti dall'art. 30 del TU. n. 380/2001). In punto di fatto, invero, la maggior parte degli acquirenti, pur non scindendo formalmente la comunione, recintò immediatamente le porzioni di terreno di propria pertinenza; vennero altresì realizzati varchi carrabili in previsione della realizzazione di strade di accesso. Ciò dimostra che già al momento dell'acquisto erano state assegnate a ciascun proprietario le rispettive porzioni di terreno, essendosi posto così in essere un vero e proprio frazionamento già effettivo ed operante.
Del resto, anche il trasferimento di appezzamenti di terreno superiori a 10.000 mq., per il quale gli anzidetti obblighi di informativa non sono previsti, ben può configurare il reato di lottizzazione abusiva, qualora sussista la predisposizione di una situazione idonea a produrre un'alterazione o immutazione circa la programmata destinazione della zona da parte dello strumento urbanistico (vedi, in tal senso, Cass., Sez. 3^, 6/4.1996, n. 3506, Mele e 11.1.1999, n. 216, Iorio Gnisci Ascoltato ed altri). La pretesa attività criminosa ed ingannatoria dei venditori, dedotta con i motivi di ricorso, inane, non solo costituisce un'animazione in fatto non deducibile in sede di legittimità, ma appare un mero "flatus vocis" in assenza di querele per truffa contrattuale o di azioni civili di risoluzione dei contatti o richieste di risarcimento dei danni.
4. L'elemento soggettivo della contravvenzione di lottizzazione abusiva.
Le Sezioni Unite di questa Corte Suprema - con sentenza del 3.2.1990, ric. Cancilleri -hanno affermato che il reato di lottizzazione abusiva si configura come una contravvenzione di natura esclusivamente dolosa, "per la cui sussistenza e necessario che l'evento sia previsto e voluto dal reo, quale conseguenza della propria condotta cosciente e volontaria diretta a limitare e condizionare, con ostacoli di fatto o di diritto, la riserva pubblica di programmazione territoriale".
Tale interpretazione, però, anche qualora la si volesse ritenere limitata alle soie ipotesi di lottizzazione negoziale, deve essere riconsiderata alla stregua di quanto enunciato dalle stesse Sezioni Unite con la sentenza 28.11.2001, Salvini ed altri.
Ritiene, in proposito, questo Collegio - non condividendo le contrarie argomentazione svolte da autorevole dottrina - che oggetto del dolo possono essere solo gli elementi costitutivi del reato e non anche l'offesa (lesione o messa in pericolo) dell'interesse protetto (vedi, per le relative argomentazioni, Cass.: Sez. 3^, 29.10.1983, n. 9048; Modenese e Sez. 1^: 12.4.1980, n, 4779, Reischert; 8.11.1978, n. 13537, Capriati).
Nella nozione di dote, delineata nell'art. 43 cod. pen., infatti, "l'evento dannoso o pericoloso", che deve essere previsto (momento conoscitivo) e voluto (momento volitivo) dall'agente, va inteso nel senso di risultato naturale della condotta.
Quanto alle fattispecie incriminatrici attualmente delineate dall'art. 30 del T.U. n. 380/2001;
- lo scopo della tutela è duplice ed è rivolto ad impedire: a) sia che venga compromessa la potestà, attribuita ai Comuni, di effettuare razionali ed armoniche scelte urbanistiche mediante gli specifici strumenti di pianificazione previsti dalla legge, b) sia che un processo di urbanizzazione incontrollata comporti la nascita di agglomerati edilizi privi delle infrastrutture primarie e secondarie necessarie per la loro integrazione urbanistica, con conseguente imposizione agli stessi Comuni di ingenti spese per dotazioni infrastrutturali;
- nei reati di lottizzazione (che sono caratterizzati da una articolazione particolarmente ampia di possibili modalità esecutive ma si configurano già come reati di pericolo) il legislatore ha anticipato il momento di rilevanza penale del fenomeno, per evitare che lo stesso possa incidere in modo irrimediabile sull'assetto del territorio; non occorre, però, che la volontà dell'agente sia protesa a vanificare le anzidetto finalità di tutela, essendo sufficiente che egli compia attività rivolte alla trasformazione di terreni, con inizio di opere edilizie odi urbanizzazione, ma anche soltanto con atti giuridici indirizzati a realizzare l'edificazione, in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite da leggi statali o regionali. Il reato si connette sempre e soltanto all'inosservanza delle "prescrizioni" urbanistiche anzidetto, sicché il proprietario di un terreno non può predisporne l'alienazione in una situazione produttrice di alterazione o immutazione circa la programmata destinazione della zona in cui esso è situato ed il soggetto che acquista un fondo per edificare deve essere cauto e diligente nell'acquisire conoscenza delle previsioni urbanistiche e pianificazione di zona riferite all'area ai cui vuole costruire. Nè la previsione dello scopo edificatorio, che qualifica il "frazionamento" quale elemento oggettivo del reato di lottizzazione negoziale - pur implicando senz'altro il concorso di un elemento volontario ed intenzionale del soggetto agente - può considerarsi idonea a sostenere la natura esclusivamente dolosa dell'illecito contravvenzionale. Anche chi costruisce senza titolo abilitativo persegue un fine edificatorio, ma non per questo si è mai ritenuto che, per la relativa contravvenzione, il dolo si ponga quale requisito necessario della fattispecie.
Il compratore che omette di acquisire ogni prudente informazione circa la legittimità dell'acquisto si pone colposamente in una situazione di inconsapevolezza che fornisce, comunque, un determinante contributo causale all'attività illecita del venditore. Dopo che le Sezioni Unite poi, con la sentenza Salvini del 2001, hanno riconosciuto (in perfetta aderenza, del resto, al testuale dettato normativo) che il reato di lottizzazione abusiva è a consumazione alternativa, potendo realizzarsi sia per il difetto di autorizzazione sia per il contrasto con le prescrizioni della legge o degli strumenti urbanistici, risulta ad evidenza contraddittorio escludere (alla stessa stregua di quanto pacificamente ritenuto per la contravvenzione di esecuzione di lavori in assenza o in totale difFormità dalla concessione edilizia) che la contravvenzione medesima, sia negoziale che materiale, possa essere commessa per colpa.
Deve concluderà, pertanto, nel senso che non è ravvisatole alcuna eccezione al principio generale stabilito por te contravvenzioni dall'art. 42, 4 comma, cod. pen., restando ovviamente esclusi i casi di errore scusabile sulle norme integratici del precetto penate e quelli in cui possa trovare applicazione dell'art 5 cod. pen. secondo l'interpretazione fornita dalla pronuncia a 364/1988 della Corte Costituzionale.
Conseguentemente va ammessa anche la cooperazione colposa nella realizzazione del reato e diviene irrilevante l'eventuale eterogeneità dell'elemento soggettivo accertato in capo ai diversi concorrenti.
Nella specie, comunque, i giudici del merito - come già si è detto - hanno congruamente evidenziato: gli elementi volontari ed intenzionali dei soggetti agenti e la finalità edificatoria dei loro acquisti (essendo irrilevante la circostanza che poi taluni degli acquirenti non abbiano svolto attività costruttiva); il comportamento concasuale volontario dell'unico notaio che stipulò, per tutti gli attuali ricorrenti, gli atti di compravendita; la consapevolezza, da parte degli acquirenti medesimi, della contraria volontà programmatoria espressa dallo strumento urbanistico. 5. La confisca dei terreni abusivamente lottizzati. Legittimamente è stata disposta, a norma dell'art. 19 della legge n. 47/1985 (riprodotto dell'art. 44, 2 comma del T.U. n. 380/2001), la confisca "dei terreni abusivamente lottizzati".
Trattasi - secondo la giurisprudenza prevalente e largamente maggioritaria di questa Corte Suprema - di sanzione amministrativa che deve essere obbligatoriamente applicata dal giudice penale che accerti la sussistenza di una lottizzazione abusiva, indipendentemente da una pronuncia di condanna, eccettuata esclusivamente l'ipotesi di assoluzione perché il fatto non sussiste (vedi Cass., Sez. 3^: 30.9.1995, a 10061, ric. Barletta ed altri;
20.12.1995, a 12471, ric. P.G. in proc. Besana ed altri; 12.12.1997, a 11436, ric. Sapuppo ed altri; 23.12.1997, n. 3900, ric. Parano ed altri; 11.1.1999, n. 216, ric. Iorio Gnisci Ascoltato ed altri;
6.5.1999, a 777, ric. Iacoangeli; 8.11.2000, a 3740, ric. Petrachi ed altri; 4.12.2000, n. 12999, ric. Lanza).
Devono escludersi solo i terzi estranei inconsapevoli, cioè coloro che dimostrano di non avere alcuna responsabilità e neppure colpa al riguardo, secondo i dettami espressi dalla Corte Costituzionale con la sentenza a 345 del 1991 (relativa all'eseguibilità della sanzione dell'acquisizione gratuita ed automatica del manufatto abusivo, dell'area di sedime e del terreno urbanisticamente pertinenziale, ex art. 7 della legge a 47/1985, nei confronti del proprietario, per edificazione da altri effettuata).
6. Confisca e "condono" delle costruzioni abusive.
Taluni ricorrenti sostengono che la intervenuta sanatoria, per condono edilizio, delle costruzioni abusive eseguite sui loro lotti esplicherebbe forza attrattiva rispetto alla lottizzazione abusiva, sicché verrebbe meno l'obbligo della confisca previsto dal primo comma dell'art. 19 della legge 47/1985.
Tale tesi è priva di fondamento giuridico.
In materia edilizia la legge presuppone la necessità di coordinare gli interventi del giudice penale con l'esercizio dei poteri propri spettanti all'autorità amministrativa e ad essa non sottraibili. In detta prospettiva deve rilevarsi che l'eventuale autorizzazione a lottizzare, concessa "in sanatoria", non estingue il reato di lottizzazione abusiva, non essendo espressamente prevista come causa estintiva (cfr. Cass. Sez. 3^: 6.3.1996, n. 2408, Antonioli e altro;
12.12.1997, n. 11436, Sapuppo ed altri); qualora essa sia legittimamente intervenuta, tuttavia, il giudice non può disporre la confisca, perché l'autorità amministrativa competente, riconoscendo ex post la conformità della lottizzazione agli strumenti urbanistici generali vigenti sul territorio, ha inteso evidentemente lasciare il terreno lottizzato alla disponibilità dei proprietari, rinunciando implicitamente ad acquisirlo al patrimonio indisponibile del Comune. Non è, invece, incompatibile con la confisca del terrene lottizzato la concessione in sanatoria nella costruzione abusiva, giacché il titolo abilitante sopravvenuto legittima soltanto l'opera edilizia che ne costituisce l'oggetto, ma non comporta alcuna vantazione di conformità di tutta la lottizzazione alle scelte generali di pianificazione urbanistica. Perciò è stato correttamente affermato che anche il rilascio di una pluralità di concessioni edilizie nell'area interessata da una lottizzazione abusiva "non rende lecita un'attività che tale non è: la concessione non ha, infatti, una funzione strumentale urbanistica di pianificazione dell'uso del territorio" (Cass., Sez. 3^, 21.4.1989, a 6160, Greco). Si profila, cosi, in questione del rapporto tra la confisca obbligatoria delle opere abusivamente costruite sul terreno lottizzato ed un'eventuale sanatoria delle stesse per "condono edilizio".
L'art. 35, comma 7, della legge n, 47/1985 dispone, al riguardo, che "per le costruzioni ed altre opere di cui al primo comma dell'art. 31, realizzate in comprensori la cui lottizzazione sarebbe dovuta avvenire a norma dell'art. 8 biella legge 6 agosto 1967, n. 765, il versamento dovuto per l'oblazione di cui all'art. 31 non costituisce titolo per ottenere il rilascio della concessione edilizia in sanatoria, che resta subordinata anche all'impegno di partecipare pro quota agli oneri di urbanizzazione dell'intero comprensorio in sede di stipula della convenzione".
Tale previsione normativa, con il disciplinare le condizioni per la sanatoria soltanto "per le costruzioni e le altre opere", realizzate in comprensorio abusivamente lottizzato, implicitamente esclude l'attività lottizzatoria, come tale, dall'ambito di applicazione della disciplina sanante (vedi Cass., Sez. 3^: 7.5.1998, n. 5252, Stea ed altri; 30.12.1996, n. 11249, P.M, in proc. Urtis. Vedi pure Cass., Sez. 3^, 21.2.2003, n. 8557, Cicchetta).
I manufatti abusivamente eseguiti, in attuazione del fine lottizzatorio e nell'ambito della lottizzazione, possono essere, invece, "sanati", previa valutazione globale dell'attività lottizzatoria secondo il meccanismo previsto dagli artt. 29 e 35, comma 13, della legge n. 47/1985, ed in tal caso si pone la necessità, per il giudice penale, di valutare in concreto i presupposti della confisca, limitatamente alle opere edili sanate. Una situazione siffatta, secondo spanto verrà illustrato di seguito, non è riscontrabile nella fattispecie in esame. Non risultano rilasciati, inoltre, provvedimenti fermali di sanatoria per condono edilizio e le determinazioni pretorili circa la ritenuta formazione del silenzio-assenso sulle domande rispettivamente presentate dai ricorrenti (non configurabile nell'assenza dei presupposti previsti dall'art. 35, comma 7, della legge a 47/1985), sebbene erronee, non hanno costituito oggetto dell'impugnazione del P.M.. 7. La pretesa Incompatibilità della disposta confisca con l'adozione, da parte del approvata ai sensi dell'art. 29 della legge n. 47/1985.
L'art. 29 in oggetto demanda alla legislazione regionale di disciplinare "la formazione, adozione e approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici generali finalizzate al recupero urbanistico degli insediamenti abusivi esistenti al 1 ottobre 1983, entro un quadro di convenienza economica e sodale".
Nel giudizio di appello le difese hanno prodotto i seguenti principali documenti:
- delibera 9.4.1997 del Consiglio comunale di Foggia, per la determinazione delle aree da assoggettare a piano di recupero, ex art. 29 della legge a 47/1985;
- delibera 17.12.1997 della Giunta comunale, di nomina del responsabile del procedimento per il piano di recupero della zona "Salice";
- delibera 1.6.2001 del Consiglio comunale, con la quale sono state approvate le linee programmatiche dell'intervento per il piano di recupero e la perimetrazione della zona "Salice" interessata al piano medesimo.
Solo nel caso in cui detta variante al piano regolatore generale del Comune di Foggia fosse stata (approvata dalla Regione (dopo rituale adozione da parte del Consiglio comunale) si sarebbe potuto discutere della compatibilità della disposta confisca con un intervenuto mutamento dell'assetto urbanistico.
Incollerente, in proposito, è il richiamo difensivo a quanto disposto dall'art. 5 della legge 13.5.1985, n. 26 della Regione Puglia, poiché il 1 comma di tale articolo prevede che "Le procedure per l'approvazione delle varianti (di recupero dell'abusivismo) sono quelle della legge regionale n. 56/1980. Non è richiesta l'approvazione regionale nel caso in cui la variante si configuri come piano particolareggiato conforme allo strumento urbanistico generale vigente".
Manca, invece, come si è detto, un provvedimento di adozione del Consiglio comunale ed esistono solo linee programmatiche di variante, sicché non è possibile alcuna verifica circa la conformità richiesta dalla legge.
8. I ricorrenti Lamedica, Di Capua, D'Elia, Basi hanno lamentato la violazione del divieto del "bis in idem", sul presupposto che l'imputazione di lottizzazione abusiva si riconnetterebbe ai medesimi fatti di edificazione illegittima per i quali essi erano già stati giudicati.
Trattasi di doglianza manifestamente infondata, in quanto i due reati, di lottizzazione abusiva e di costruzione abusiva, sono dei tutto distinti e tra loro autonomi, essendo diverso ed autonomo l'oggetto delle norme penali che rispettivamente ti prevedono: la successiva utilizzazione edilizia del suolo oggetto della lottizzazione abusiva costituisce, infatti, attività ontologicamente e giuridicamente eterogenea rispetto a quella integrante la lottizzazione medesima (vedi Cass.: Sez. 3^, 2.10.1990, Mannino e Sez. 6^, 16.11.1988, Conversano),
Non vi è, pertanto, nell'ipotesi di duplice imputazione, "completa identità, anche cronologica e materiale" tra tutti gli elementi dei fatti attribuiti alla stessa persona e, secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema (vedi, ad esempio Cass., Sez. 1^, 13.6.1994, n. 6801), il principio del "ne bis in idem", di cui all'art. 649 c.p.p., non impedisce al giudice di valutare lo stesso fatto storico in riferimento a diverso reato.
9. Fiore Giuseppina ha eccepito la illegittimità della declaratoria di prescrizione del reato di lottizzazione abusiva, per contrasto con la sentenza 9.7.1998 n. 939 del Pretore di Foggia, che sarebbe coperta da giudicato, con cui quel giudice "aveva assolto gli imputati con la formula "il fatto non è preveduto dalla legge come reato", trattandosi di fatto precedente all'entrata in vigore della legge n. 47/1985.
La doglianza non è comprensibile, poiché essa è formulata in termini assolutamente generici e nulla è dato conoscere circa la citata sentenza; è certo, comunque, che il fatto contestato all'imputata si connette ad atto di acquisto stipulato in data 12.11.1993, cioè nella piena vigenza della legge n. 47/1985. 10. La doglianza del Castiglione, infine, riferita alla intervenuta prescrizione del reato di lottizzazione abusiva, è inammissibile per preclusione processuale, in quanto tale imputato non aveva proposto appello avverso la sentenza di condanna e l'appello del P.M. non investiva profili di responsabilità dello stesso, riguardando soltanto la mancata confisca (nel giudizio di secondo grado, infatti, il difensore di fiducia si è limitato a chiedere esclusivamente "la revoca della confisca": misura che, comunque, non era stata disposta).
11. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna solidale dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2004.
Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2004