Cass. Sez. III n. 10708 del 11 marzo 2009 (Cc. 28 gen. 2009)
Pres. Lupo Est. Petti Ric. Stirpe
Urbanistica. Installazione prefabbricati
L\'articolo 3, primo comma lettera e) del testo unico sull\'edilizia ricomprende tra gli interventi di nuova costruzione, come tali soggetti al permesso di costruire, tra gli altri, l\'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati ed in genere l\'installazione di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, a condizione che siano utilizzate come abitazioni, ambienti di lavoro, come depositi, magazzini ,ecc e siano dirette a soddisfare esigenze durature nel tempo, In definitiva la nozione di costruzione non presuppone necessariamente l\'ancoraggio al suolo del fabbricato,se ricorrono le condizioni dianzi evidenziate
SENTENZA N. 177
REG. GENERALE n.36082/08
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Signori
Dott. Ernesto LUPO Presidente
Dott. Ciro PETTI Consigliere
Dott. Alfredo TERESI Consigliere
Dott. Margherita MARMO Consigliere
Dott. Silvio AMORESANO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso proposto dal difensore di Stirpe Franca, nata a Strangolagalli il 13 maggio del 1972, avverso l\'ordinanza del tribunale del riesame di Latina ;
- udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ciro Petti;
- sentito il procuratore generale nella persona del dott. Francesco Bua, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso ;
- letti il ricorso e l\'ordinanza denunciata osserva quanto segue
IN FATTO
Il tribunale di Latina, con ordinanza del 27 giugno del 2008, respingeva l\'istanza di riesame proposta nell\'interesse di Stirpe Franca, quale indagata per il reato di abuso edilizio, avverso il decreto di sequestro preventivo di due prefabbricati, emesso dal giudice dell\'udienza preliminare presso il tribunale di Latina il 28 aprile del 2008.
A fondamento della decisione il tribunale, dopo avere premesso che l\'indagata non era stata trovata nel domicilio da lei eletto il 26 aprile del 2008, in quanto da tale domicilio si era trasferita ben tre anni prima, per cui l\'avviso dell\'udienza era stato a lei notificato mediante consegna al difensore a norma dell\'articolo 157 comma 8 bis c.p.p.,osservava che i manufatti sequestrati, ancorché dotati di ruote, erano saldamente ancorati al suolo e che sussisteva l\'esigenza cautelare di evitare la prosecuzione del reato perché i lavori erano ancora in corso.
Ricorre per cassazione l\'indagata per mezzo del proprio difensore denunciando:
1) la nullità del procedimento per l\'omessa comunicazione all\'indagata dell\'avviso dell\'udienza con conseguente violazione del diritto di difesa: assume che l\'ufficiale giudiziario, non avendo rinvenuto alcuno nel domicilio dichiarato,avrebbe dovuto attivare il procedimento previsto dall\'articolo 157 comma 8 o la procedura di cui all\'articolo 161 comma 4 c.p.p.;
2) la violazione dell\'articolo 157 comma 8 bis c.p.p., in quanto la stessa notificazione al difensore con fax era inefficace,giacché il difensore aveva dichiarato di non accettare tale forma di notificazione;
3) insussistenza del fumus delicti e difetto di motivazione sul punto nonché travisamento del fatto: assume che, trattandosi di opere precarie, non era necessario il titolo abilitativo e comunque non sussisteva alcuna esigenza cautelare perché non si era riscontrato lo svolgimento dei lavori al momento dell\' accesso;
4) insussistenza delle esigenze cautelari;
5) insussistenza delle ragioni d\'urgenza ritenute sussistenti dalla polizia per l\'adozione del sequestro preventivo
IN DIRITTO
Il ricorso va respinto perché infondato.
Con riferimento ai primi due motivi,che essendo strettamente connessi vanno esaminati congiuntamente, si osserva che, divenuta impossibile, per una qualsivoglia ragione, la notificazione nel domicilio dichiarato o eletto, essa è stata eseguita a norma dell\'articolo 161 n. 4 c.p.p. presso il difensore, a nulla rilevando che il tribunale erroneamente abbia richiamato il disposto di cui all\'articolo 157 comma 8 bis anziché quello di cui all\'articolo 161 n.4 c. p. p..
Per la celerità del procedimento la notificazione al difensore è stata legittimamente effettuata a mezzo fax a norma degli artt. 148 e 149 c.p.p. Secondo l\'orientamento di questa corte, in tema di procedimento di riesame, nell\'ipotesi in cui non sia possibile eseguire la notificazione dell\'avviso dell\'udienza all\'indagato, l\'atto è validamente notificato anche a mezzo fax al difensore, poiché in tale ipotesi quest\'ultimo non svolge il ruolo di domiciliatario, ma riceve la notificazione nel ruolo proprio (Cass. n 2586 del 2007).
Infondato è anche il terzo motivo.
L\' articolo 3, 1° comma lettera e) del testo unico sull\'edilizia ricomprende tra gli interventi di nuova costruzione, come tali soggetti al permesso di costruire, tra gli altri, l\'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati ed in genere l\'installazione di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, a condizione che siano utilizzate come abitazioni, ambienti di lavoro, come depositi, magazzini, ecc. e siano dirette a soddisfare esigenze durature nel tempo. In definitiva la nozione di costruzione non presuppone necessariamente l\'ancoraggio al suolo del fabbricato, se ricorrono le condizioni dianzi evidenziate. L\'accertamento di tali condizioni è demandato al giudice del merito, la cui valutazione si sottrae al sindacato di legittimità se congruamente motivata, come è avvenuto nella fattispecie.
Del pari infondati sono le ulteriori censure perché il sequestro serviva ad evitare la prosecuzione dei lavori che al momento dell\'accesso da parte della polizia erano in atto, tanto è vero che gli impianti elettrico ed idraulico, ancorché predisposti, non erano stati ancora realizzati. Per la medesima ragione sussisteva la situazione d\'urgenza che ha indotto la polizia a sequestrare i manufatti.
P.Q.M.
LA CORTE
Letto l\'articolo 616 c.p.p.
Rigetta
Il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 28 gennaio del 2009.
Deposito in Cancelleria il 11/03/2009.